Home page

Chi siamo

Pubblica annunci qui

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo





Commenti recenti:

Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
December 05 2007

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster

Versione mobile per cellulari Wap e PDA

I condòmini e le liti giudiziarie





22.04.03

Capita spesso che i singoli condomini si trovino costretti dalla maggioranza a "subire" passivamente liti giudiziarie ed esiti delle stesse senza poter intervenire e trovarsi, di conseguenza, a patire danni economici per decisioni spesso inopportune, prese da altri.

In breve si intende esporre i principi contenuti nel Codice Civile, così come interpretati dalla giurisprudenza.

Per quanto concerne la rappresentanza dell'amministratore, la S.C. è ormai decisamente orientata a non ritenere il condominio una persona giuridica, bensì un ente di gestione sfornito di qualsivoglia personalità nel quale l'amministratore, pur agendo quale rappresentante dei condomini in giudizio, non priva questi ultimi di partecipare attivamente ed autonomamente alla lite, impugnando, anche in Cassazione, l'eventuale esito favorevole della causa (Cass. 28/8/2002 n. 12588, Cass. 7/8/2002 n. 11882); ciò naturalmente solo in relazione alla propria quota di proprietà; d'altro canto, la pronunzia sfavorevole emessa nei confronti dell'amministratore, qualora non venga impugnata, costituisce giudicato sostanziale nei confronti dei singoli, i quali subiranno le conseguenze negative del provvedimento per tutti i fatti contestati e decisi in causa (Cass.22/8/2002 n. 12343).

E' disposizione espressa del Codice Civile (art. 1132) che il condomino che intenda estromettersi dalla lite instaurata o subita dal condominio possa, notificando il proprio dissenso all'amministratore, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla decisione assembleare di agire o resistere, evitare gli esiti pregiudizievoli, dati dalle spese legali, della controversia.

Tale norma, peraltro, viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, qualora l'assemblea non abbia assunto una decisione, ma sia stato l'amministratore ad agire senza preventiva decisione collegiale, al singolo non sia data la possibilità di dissentire, ovvero la sua manifestazione di dissenso non abbia efficacia (Cass. 2/3/1998 n. 2259).

Tale ultima pronunzia è da estendersi a tutti i casi contenuti nell'articolo 1130 c.c., il quale elenca le competenze dell'amministratore atteso che, in tali ipotesi, l'amministratore non solo non è tenuto a chiedere l'assenso dell'assemblea per agire o resistere, ma neppure può esimersi dal farlo anche qualora la maggioranza si esprimesse in senso contrario.

Ad esempio, l'amministratore non necessita dell'assenso dell'assemblea al fine di agire in sede possessoria nei confronti di un terzo o condomino che si renda responsabile di turbative su parti condominiali, né necessita di detto assenso nel caso si renda necessario procedere con decreto ingiuntivo nei confronti di condomini morosi.

E' da rilevare, inoltre, che la giurisprudenza interpreta estensivamente le competenze dell'amministratore; ad esempio non ritiene esorbiti dalle sue funzioni resistere in giudizio nell'ipotesi di impugnazione di delibera assembleare, rientrando nei suoi compiti l'esecuzione delle delibere, né il resistere in giudizio nell' ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del condomino moroso (Cass. 29/12/999 n. 14665).


Dallo stesso autore:

Di Avv. Paolo Gatto del 22.04.03 00:00



Commenti

Salve
Vorrei esporle un problema che mi sta molto a cuore e che non riusciamo a risolvere da molti anni.
Nel 1990 i miei genitori acquistarono 1000mq di terreno per costruire un palazzo di 3 appartamenti, loro occuparono il secondo piano. Qualche tempo dopo un impresa di costruzione acquistò tutto il terreno intorno e iniziò a costruire delle villette in poche parole ci vedemmo sfumare il sogno di avere una casa indipendente e ci ritrovammo ad abitare in un parco.
Da allora i miei genitori sono sempre stati costretti a pagare il condominio in eguale quote degli altri condomini anche perchè non si è mai parlato di tabelle millesimali e spero che mai se ne parlerà perche i miei non pagherebbero mai dato che la loro casa è molto grande.
In poche parole i miei genitori non sono mai andati da un avvocato e per quieto vivere hanno sempre pagato, ora la quota condominiale è arrivata a 20.00 euro e la pretenderebbero anche da me visto che io che da poco mi sono sposata ho occupato il primo piano del palazzo. Intendo precisare che l’amministratore altro non è che un condomino del parco che non si preoccupa minimamente di far rispettare le regole del condominio ma pensa solo ad accaparrarsi le quote condominiali, anche se sottolinea ogni volta che lui non percepisce alcun guadagno.
Vorrei sapere se c’è un modo per non pagare, o magari, pagare il minimo possibile appellandomi al fatto che i miei genitori non hanno mai comprato nessuna casa nel parco ma si sono trovati in questa situazione contro la loro volontà?
Pertanto noi vorremmo pagare solo la quota diviso tutti i condomini delle bollette dell’ENEL e le fatture per l’espurgo delle fogne visto che abbiamo delle fogne biologiche.
Inoltre dato che sul contratto dell’acquisto del terreno noi abbiamo la servitù di passaggio se un giorno il comune ci fornisse di fogne adeguate potremmo non pagare dato che non usufruiremo poi di nessun altro servizio?
Cordiali saluti

Inviato da: clemy il 15.09.07 18:30
Scrivi un commento












Privacy: premendo il tasto "Invia" dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy e confermi il tuo consenso alla pubblicazione e memorizzazione dei tuoi dati sul sito e ti assumi la totale responsabilità civile e penale di quanto pubblicato nel tuo messaggio o commento. Acconsento: