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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Le tabelle millesimali
I più ricorrenti problemi legati alla conduzione del condominio
riguardano le tabelle millesimali; in questo articolo si tenterà di chiarire
l'argomento, si tenterà, in quanto due recenti sentenze, come vedremo nel
corpo del testo, contraddicendosi, rischiano di creare notevoli difficoltà.
Cosa sono le tabelle millesimali: gli articoli 1118 e 1123 del codice
civile, disciplinano la misura, rispettivamente, del diritto e dell'onere di contribuzione
di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano
o della porzione di piano (unità immobiliare).
L'art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di condominio debba contenere
le norme di ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti
a ciascun condomino; il regolamento viene approvato dall'assemblea con maggioranza
qualificata (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà
della proprietà). Le disposizioni di attuazione del codice civile (art.
68) contemplano che questo debba contenere il valore di ciascun piano o porzione
di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in apposita tabella allegata
al regolamento.
La tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella
sintetica, nella quale sono riportati i valori proporzionali relativi alle singole
unità immobiliari; i valori rilevano sia per quanto riguarda il voto in
assemblea, sia per quanto riguarda il contributo alle spese.
Le tabelle non possono tenere conto del valore locativo dell'immobile, per legge,
ma tengono conto, per lo più, delle superfici, ai quali valori vengono
applicati i coefficienti riduttivi di cui al Decr. Min LL.PP. 12.480/66.
Approvazione delle tabelle: nonostante le tabelle siano contenute nel
regolamento di condominio (da approvarsi a maggioranza) o ad esso allegate è
indirizzo comune in giurisprudenza che, esprimendo le tabelle, una valutazione
sul valore delle singole proprietà immobiliari, queste abbiano rilevanza
negoziale e debbano, pertanto, essere sempre approvate all'unanimità; non
solo, ma che la loro redazione o modifica, in sede giudiziaria, richieda l'intervento
dei singoli condomini. (Cass. 3967/84, Cass. 1057/85, T. MI 21/12/92, Cass. 1602/95,
T. Roma, 4/3/97).
Ciò comporta che sia sempre necessaria l'unanimità dei condomini
per l'approvazione o la modifica di tabelle e, in mancanza, ogni singolo condomino
potrà adire l'Autorità Giudiziaria affinché provveda, citando
ogni singolo condomino (e non l'amministratore) davanti al Giudice, con le prevedibili
conseguenze in fatto di spese per anticipazioni.
Presupposti per la revisione: l'art. 69 delle disposizioni di attuazione
del Codice Civile, dispone che le tabelle possano venire modificate ricorrendo
due condizioni: la prima, che siano conseguenza di un errore la seconda che, a
seguito di modifiche delle condizioni di una parte dell'edificio, siano mutati,
in maniera rilevante, anche i rapporti.
Il problema che, come anticipato, ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali
anche all'interno della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, è quello
relativo alla rilevanza dell'errore.
In passato, infatti, si erano affermati due indirizzi; il primo, stabiliva
che la semplice divergenza tra valore oggettivo e valore espresso integrasse sempre
presupposto per la modifica della tabella; in questa ipotesi, qualora il singolo
condomino avesse verificato, a mezzo di un tecnico, che la sua proprietà
fosse stata sopra valutata in relazione alle spese, poteva chiedere la revisione,
occorrendo, anche al Giudice e ciò semplicemente sulla base di una divergenza
oggettiva. Il secondo indirizzo, più restrittivo, enunciava il principio
secondo il quale, non fosse sufficiente la divergenza oggettiva, ma colui che
richiedesse la rettifica, dovesse dimostrare che la sua approvazione fosse stata
frutto di un errore della volontà, errore essenziale, in quanto, se conosciuto,
avrebbe comportato la mancata approvazione; naturalmente ciò integra un
aggravamento dell'onere della prova che renderebbe oltremodo difficile procedere
a qualsiasi azione.
Le Sezioni Unite della Cassazione erano intervenute con la Sentenza
6222 del 9/7/97, suffragando il primo orientamento ma, di recente, la Sentenza
7908 del 12 giugno 2001, si è espressa in maniera difforme, riaprendo la
questione; tale ultima pronunzia ha stabilito il principio secondo il quale, qualora
la tabella abbia natura contrattuale, non sia esperibile l'azione di cui all'art.
69 disp. Att. C.c., ma sia esperibile l'ordinaria azione di annullamento del contratto
per vizio della volontà (errore essenziale, violenza o dolo).
Invero è da rilevare, che nella legge stessa è presente un'anomalia
che rende la questione risolvibile in due modi diversi a seconda del profilo dalla
quale la si esamini; il condominio, infatti, costituisce una comunione, le cui
quote sorgono al momento del sorgere del diritto, dato dall'acquisto dell'unità
immobiliare; tali quote, peraltro, sono dichiarate dal regolamento e da allegate
tabelle, in funzione della ripartizione delle spese; detto sistema integra una
sorta di "feedback" per cui le proporzioni preesistono oggettivamente
(costituendo parte del titolo anche secondo l'art. 1118 c.c.) ma vengono dichiarate
ed allegate al regolamento in funzione del voto in assemblea e della ripartizione
delle spese; la valutazione, pertanto, avviene sempre in un momento successivo
al formarsi del condominio o del diritto e, pertanto, all'acquisizione delle quote,
mentre nella comunione le quote conferiscono il diritto stesso; ciò, peraltro,
avviene anche nel caso di accertamento al momento della vendita da parte del costruttore
al singolo, atteso che l'attribuzione del valore può non coincidere con
l'effettiva quota data dal valore oggettivo dell'immobile venduto.
Vista la questione in tale ottica deve ritenersi la rilevanza dell'errore sussistere
presuntivamente in ogni divergenza, ritenendosi le tabelle meramente dichiarative
di una situazione oggettiva preesistente (ciò a conferma del primo orientamento);
qualora, invece, le tabelle divergessero per espresse deroghe presenti nel regolamento
contrattuale, (statuizioni e oneri di spesa diversi dalla norma per uno o più
condomini) la modifica verrebbe inquadrata come annullamento contrattuale per
vizio della volontà.
Rimane un'ultima questione da sottolineare; l'ultima pronunzia (giugno 2001)
sembrerebbe lasciare aperta la strada all'esistenza di tabelle non contrattuali
ma approvate a maggioranza; tale principio si porrebbe in contrasto con l'orientamento
pressoché uniforme che vede necessaria l'approvazione all'unanimità
delle tabelle; nei prossimi tempi assisteremo agli sviluppi.
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