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    <title>I proprietari di casa</title>
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    <updated>2024-04-15T08:48:53Z</updated>
    <subtitle>Siamo proprietari di una ricchezza che non ci appartiene, ma di cui siamo amministratori, una ricchezza da valorizzare per farne bene comune e sentirci a casa. </subtitle>
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    <title>Lo squallore di un altro sfratto</title>
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    <published>2020-05-05T09:13:33Z</published>
<updated>2024-04-15T08:48:53Z</updated>

    <summary>L&apos;anno scorso, a maggio, ho assistito allo squallore di un altro sfratto per morosità di un appartamento in un condominio.
L&apos;alloggio è rimasto squallidamente vuoto con i muri che riflettevano l&apos;eco della voce. Dell&apos;inquilino più nessuna traccia, i ricordi di una vita consegnati al destino di un rigattiere.
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        <name>Staff</name>
        
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        <category term="La locazione" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>L'anno scorso, a maggio ho assistito allo squallore di un altro sfratto per morosità di un appartamento in un condominio.<br /> Erano il proprietario e il suo inquilino moroso titolari di un contratto di locazione, con loro l'avvocato del proprietario, il fabbro e l'ufficiale giudiziario del tribunale.</p>
<p><strong>Per fortuna</strong> era presente l'inquilino che ha aperto l'alloggio, così il fabbro è entrato senza forzare la porta e ha potuto cambiare la serratura senza fare danni alla porta e agli infissi.</p>
<p><strong>Dentro all'alloggio</strong> c'era ancora tutto il mobilio con le suppellettili ricoperte di polvere, molta sporcizia, libri, riviste, giornali vecchi di mesi, segno evidente che l'inquilino non ci abitava più da tempo.</p>
<p>L'ufficiale giudiziario ha chiesto all'inquilino quanto tempo gli necessitava per portarsi via tutte le sue cose e d'accordo con lui gli ha ancora concesso 20 giorni per eseguire lo sgombero, previo appuntamento con il proprietario per potergli aprire.</p>
<p><strong>L'ufficiale giudiziario</strong> non ha nemmeno fatto l'inventario, ma ha fatto un rilievo veloce di tutto quello che c'era rimasto nell'alloggio, stilando alla fine un verbale in cui si dichiarava che tutto il materiale rinvenuto era privo di valore.</p>
<p>Scaduto il tempo concesso all'inquilino per portarsi via la sua roba, il proprietario era autorizzato a liberare l'alloggio. Il verbale è stato poi sottoscritto dalle parti in causa. L'Ufficiale giudiziario ha poi salutato tutti e se ne è andato via con l'avvocato, l'inquilino e il fabbro.<br /> Sul posto è rimasto il proprietario per fare alcune foto delle condizioni in cui versava l'alloggio, dopo di che ha chiuso porte e finestre dell'alloggio e se ne è andato pure lui.</p>
<p><strong>L'inquilino,</strong> nei 20 giorni che gli sono stati concessi per venirsi a prendere la sua roba, non si è fatto più sentire, nè vedere.<br /> Per cui il proprietario ha contattato un rigattiere per fissare un appuntamento con lui ed eseguire lo sgombero del suo alloggio con la mia assistenza.<br /> Il giorno dello sgombero il proprietario e il rigattiere hanno incominciato a svuotare l'alloggio.</p>
<p><strong> Nei cassetti e nei mobili</strong> erano rimasti del vestiario, calze, mutande, maglie, scarpe consumate.<br /> Nel frigo in cucina erano rimasti avanzi di cibo, bottiglie di latte, conserve, scatole di medicine avanzate. Negli armadietti del bagno erano rimasti dentifrici, spazzolini da denti, saponette e spugne, preservativi sciolti, stracci, detersivi.</p>
<p><strong>In camera da letto</strong>, oltre al letto, comodini, tavoli, guardaroba, cassettoni, un TV color con tubo catodico una antenna TV amplificata da interno e negli armadi tanto altro vestiario in parte ammuffito.</p>
<p>In alcuni cassetti sono state trovate fotografie di una passata vita felice, l'album con le foto del matrimonio, alcune lettere scritte a mano ai famigliari, ai figli emigrati all'estero, vecchi documenti fiscali, vecchie fatture luce e gas non pagate e i relativi solleciti di pagamento insieme a quelli dell'ex proprietario di casa e del suo avvocato, alcune multe e sanzioni per divieto di sosta, oltre a ricordi di una vita un tempo felice e spensierata.</p>
<p><strong>In cucina</strong>, oltre al frigorifero, c'era il tavolo con gli armadietti e la dispensa con dentro la pasta scaduta, pentolame, posate, piatti, bicchieri, ecc.<br /> Tutti gli oggetti e il vestiario sono stati messi nei sacchi di plastica neri o azzurri adibiti ai cassonetti dei rifiuti e consegnati al rigattiere.<br /> I mobili più voluminosi invece sono stati smontati pezzo per pezzo, sistemati sul camioncino del rigattiere e portati via.</p>
<p><strong>L'alloggio è rimasto squallidamente vuoto</strong> con i muri che riflettevano l'eco della voce. Dell'inquilino più nessuna traccia, i ricordi di una vita consegnati al destino di un rigattiere.</p>]]>
        
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    <title>Attivazione supporto DNSSec</title>
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    <published>2019-04-18T13:07:25Z</published>
<updated>2023-03-08T01:31:43Z</updated>

    <summary>La sicurezza di un sito web e dei servizi ad esso collegati parte dalla sicurezza del DNS (Domain Name system). Nessun sito web può definirsi sicuro se il DNS associato al nome a dominio è insicuro e vulnerabile.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Varie" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p><img alt="dnssec_trustchain." src="https://www.proprietaricasa.org/foto/dnssec_trustchain.jpg" width="350" height="139" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" />La sicurezza di un sito web e dei servizi ad esso collegati parte dalla sicurezza del <span class="caps">DNS (</span><strong>Domain Name system</strong><span class="caps">).</span> Nessun sito web può definirsi sicuro se il <span class="caps">DNS associato al nome a dominio</span> è insicuro e vulnerabile. Il DNS è un database distribuito che traduce i nomi a dominio in indirizzi IP e viceversa.</p>
<p>Storicamente il DNS è sempre stato insicuro e vulnerabile. I rischi di vulnerabilità e sicurezza sono quelli che prendono il nome di <span><strong>Dns hijacking</strong>, </span>DNS Cache spoofing, DNS Cache Poisoning. Si tratta di tecniche che, in un modo o nell'altro, riescono a sostituire nel database o nella memoria chiamata anche cache locale o remota del DNS l'indirizzo IP originale del server che ospita il sito web con un indirizzo IP fasullo. In questo modo tu credi di collegarti al sito originale mentre invece ti colleghi da un' altra parte su un server molto probabilmente contraffatto. E' chiaro che a quel punto tu, i tuoi dati, la tua privacy possono finire nelle mani di chi gestisce il sito fasullo.</p>
<p>Quindi, capisci che serve a poco mettere a punto tutte le misure previste per garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti  (pseudo-anonimizzazione, crittografia, oscuramento, ecc.) se poi il suo DNS è vulnerabile e insicuro.</p>
<p><span></span>Solo negli anni 1999- 2006 sono state scritte le estensioni di sicurezza al DNS dalla <a href="https://www.ietf.org/" target="_blank">IETF</a> per rendere più sicuro e meno vulnerabile il DNS, per poi incominciare ad essere implementate nei Root server nel 2010. Tali estensioni vanno sotto il nome di <a href="https://www.internetsociety.org/deploy360/dnssec/" target="_blank">DNSSec</a>.</p>
<p><strong>Siccome il famigerato GDPR</strong> (General Data Protection Regulation) con il combinato degli articoli 22 e 32 prevede che "... <em>il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ...</em>" , è indispensabile pensare da subito ad adottare il supporto al DNSSEC come misura minima fondamentale per garantire la sicurezza e l'autenticazione del nome a dominio, dei servizi e dei dati ad esso associati.</p>
<p>Per questo motivo ho deciso di cambiare il provider dei name server associati al dominio proprietaricasa.org per poter adottare le estensioni DNSsec e rendere il DNS un pelo più sicuro e meno vulnerabile.</p>]]>
        
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    <title>GDPR - Sospensione servizi interattivi</title>
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    <published>2018-04-28T08:52:55Z</published>
<updated>2018-04-28T09:56:44Z</updated>

    <summary>Alla luce della nuova normativa europea sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informo che mi vedo costretto, in qualità di titolare del trattamento dei dati e del sito web a sospendere, entro il 24 maggio 2018, tutti i servizi di forum, di discussione interattiva, la gestione dei messaggi di commento agli articoli.</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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        <category term="Varie" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p><img alt="GDPR General Data Protection Regulation" src="https://www.proprietaricasa.org/foto/GDPR_rid.png" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" width="240" height="156" />Alla luce della nuova normativa europea sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), siccome online non mi è possibile acquisire e documentare il consenso scritto in tempo reale del visitatore e nemmeno verificare la maggiore età dell'interlocutore, siccome non ho elementi per sapere se una informativa è ritenuta idonea o inidonea, siccome non sono in grado di adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, perché i dati sono raccolti e memorizzati su server in hosting presso la società di hosting e possono andare distrutti in conseguenza di calamità naturali, incendi, terremoti, alluvioni o essere modificati da attacchi cracker, ecc, considerato che non sono riuscito capire e tanto meno a interpretare il punto 18 sotto riportato, informo che mi vedo costretto, in qualità di persona fisica, responsabile del trattamento dati e del sito web a carattere esclusivamente personale, a sospendere, entro il 24 maggio 2018, tutti i servizi di forum, di discussione interattiva, la gestione dei messaggi di commento agli articoli, in attesa di eventuali chiarimenti da parte del Garante o improbabili modifiche del Regolamento.</p>
<p>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)</p>
<p><em>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo , visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria , considerando quanto segue:</em></p>
<p><em>...</em></p>
<p><em><strong>18)</strong> <span style="color: #ff0000;">Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico</span>.</em></p>
<p>...</p>
<p></p>]]>
        
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    <title>Dichiarazione di conformità (DiCo) o di rispondenza (DiRi) ?</title>
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    <published>2018-03-31T10:46:07Z</published>
<updated>2023-03-08T01:32:24Z</updated>

    <summary>Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Dichiarazione di conformità (DiCo), dichiarazione di rispondenza (DIRI) dell&apos;impianto alla regola dell&apos;arte. Commenti.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Aspetti legali e legislativi" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="impiantidomestici" label="impianti domestici" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>Quando fai fare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti domestici esistenti o su nuovi impianti in casa tua o di altri, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a rilasciarti la dichiarazione di conformità al termine dei lavori.</p>
<p>Si tratta di un documento prestampato intitolato: "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE" dove più sotto c'è scritto in caratteri più piccoli: "Modello conforme al D.M. 22 Gennaio 2008 , N.37 e successive modifiche".</p>
<p>Andiamo allora a vedere cosa dice il <strong>D.M. 22 Gennaio 2008. n. 37</strong>.</p>
<p>Più avanti faccio un copia e incolla delle parti che interessano dal sito <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm" title="Bosetti &amp; Gatti D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008">Bosetti &amp; Gatti</a> al quale ti rimando per saperne di più.</p>
<p><strong>Ci vuole o non ci vuole il progetto?</strong> Dalla lettura del testo di legge mi pare di capire che il progetto è necessario salvo i casi di manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 . Lo dice l'art. 5, comma 1 e l'art. 10 comma 1: "<em>Progettazione degli impianti. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), <strong>è redatto un progetto</strong></em>". Art.10 comma 1 "<em>La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3<span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="2"></span></em>".<br /><br /><strong>Chi deve fare o redigere il progetto?</strong> Qui bisogna distinguere il <strong>professionista iscritto</strong> negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, dal <strong>responsabile tecnico</strong> dell'impresa installatrice. Sono due figure diverse che possono redigere il progetto, ma in casi diversi.</p>
<p>Il comma 2 dell'art. 5 specifica i casi nei quali il progetto deve essere redatto dal professionista iscritto negli albi professionali e i casi nei quali il progetto può, in alternativa, essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Vediamolo.</p>
<p><em>Art.5, comma 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un <strong>professionista iscritto</strong> agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</em><br /><br /><em>    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata <strong>superiore a 6 kw</strong> o per utenze domestiche di singole unità abitative di <strong>superficie superiore a 400 mq</strong>;</em><br /><em>    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso <strong>per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA</strong> resa dagli alimentatori;</em><br /><em>    c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a <strong>tensione superiore a 1000 V</strong>, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi <strong>potenza impegnata superiore a 6 kw</strong> o qualora la <strong>superficie superi i 200 mq</strong>;</em><br /><em>    d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;</em><br /><em>    e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;</em><br /><em>    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;</em><br /><em>    g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con<strong> portata termica superiore a 50 kw</strong> o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;</em><br /><em>    h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</em></p>
<p><em></em><strong>Il progetto ci vuole sempre</strong>. Nei casi sopra elencati il progetto lo <strong>deve</strong> fare un professionista iscritto agli albi. Negli altri casi, in alternativa, il progetto lo <strong>può</strong> fare il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p>
<p><strong>Chi è il responsabile tecnico dell'impresa installatrice ?</strong> Te lo dice la visura ordinaria dell'impresa installatrice rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della citta', regione o provincia alla quale la ditta installatrice è iscritta e che puoi chiedere all'impresa stessa quando gli commissioni il lavoro. In molti casi, nelle piccole ditte, il responsabile tecnico corrisponde con il titolare firmatario che assume anche la carica di direttore tecnico.</p>
<p><a href="https://www.proprietaricasa.org/foto/visura_cciaa.jpg"><img alt="visura_cciaa.jpg" src="https://www.proprietaricasa.org/assets_c/2018/04/visura_cciaa-thumb-575x177-29.jpg" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" width="575" height="177" /></a></p>
<p><strong>Cosa deve contenere il progetto ?</strong> Te lo dice il comma 4 dell'art. 5 e il comma 2 dell'art.7. Vediamoli.</p>
<p>Art. 5, comma 4.<em> I progetti contengono <strong>almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici</strong> nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.<br />Art.7, comma2. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal <strong>responsabile tecnico</strong> dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo <strong>schema dell'impianto</strong> da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.<br /></em></p>
<p><a href="https://www.proprietaricasa.org/assets_c/2018/04/dichiarazione_conformita-31.php" onclick="window.open('https://www.proprietaricasa.org/assets_c/2018/04/dichiarazione_conformita-31.php','popup','width=699,height=145,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="https://www.proprietaricasa.org/assets_c/2018/04/dichiarazione_conformita-thumb-525xauto-31.jpg" alt="Dichiarazione di Conformità dell'impianto" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" width="440" height="108" /></a><strong>Ci vuole la dichiarazione di conformità (DiCo) o la (DiRi) ?</strong> La dichiarazione di conformità (DiCo) è sempre obbligatoria. Lo dice l'art. 7, comma 1: "<em>Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la <strong>dichiarazione di conformità</strong> degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6.</em>"</p>
<p><a href="https://www.proprietaricasa.org/foto/dichiarazione_rispondenza.jpg"><img alt="Logo Dichiarazione di rispondenza" src="https://www.proprietaricasa.org/assets_c/2018/04/dichiarazione_rispondenza-thumb-539x129-34.jpg" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" width="432" height="129" /></a><strong>E la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) che è ?</strong> La (DiRi) è disciplinata dal comma 6 dell'art. 7: "<em>Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una <strong>dichiarazione di rispondenza</strong>, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di <strong>responsabile tecnico</strong> di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</em>"<span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="2"></span></p>
<p>La Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte viene rilasciata in sostituzione della Dichiarazione di Conformità per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto n.37/2008 da un professionista iscritto all'albo, per gli impianti del comma 2 dell'art. 5, oppure dal responsabile tecnico di una impresa abilitata, per gli impianti non ricadenti nel comma 2 dell'art 5 visto sopra. Prevedere due documenti di conformità, uno in sostituzione dell'altro, secondo me, è sinonimo di confusione mentale e può dare adito a dubbi ed errori interpretativi sia nei cittadini committenti che negli installatori.</p>
<p><strong>A complicare le cose</strong> e a creare confusione si mette l'art. 6, comma 2: "<em>Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.</em>" che riguarda le attività industriali.</p>
<p><strong>Ciliegina sulla torta</strong>, art. 6, comma 3: "<em>Gli impianti elettrici nelle <strong>unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990</strong> si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti <strong>o</strong> protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.</em>"</p>
<p>Quest'ultima ciliegina dice tutto e dice niente e, per capirla, occorre chiarire cosa vuol dire "protezione contro le sovracorrenti, i contatti diretti e indiretti con interruttore differenziale", lasciando aperte ampie possibilità di errate interpretazioni.</p>
<p>Poiché l'art. 14 disciplina il finanziamento statale dell'attività di normazione tecnica dell' UNI e del CEI, destinando loro il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca, secondo me, sarebbe bene che tutte le Norme UNI e CEI restino consultabili gratuitamente per tutti i cittadini e non soltanto per le categorie professionali iscritte.</p>
<hr />
<p></p>]]>
        <![CDATA[<p><em>Art. 1. Ambito di applicazione</em><br /><em>1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.</em><br /><em>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:</em><br /><br /><em>    a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</em><br /><em>    b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;</em><br /><em>    c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;</em><br /><em>    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</em><br /><em>    e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</em><br /><em>    f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</em><br /><em>    g) impianti di protezione antincendio.</em><br /><br /><strong><em>3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.</em></strong></p>
<p>Il comma 3 dell'art. 1 cosa significa e come va interpretato? Quali sono gli impianti che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica ? Una simile affermazione già ti pone di fronte al dilemma di capire quali impianti sono soggetti al decreto n, 33 e quali no e di conseguenza a quale normativa fare riferimento. Quali strumenti ha il comune cittadino in genere analfabeta in impiantistica per risolvere questo dilemma senza scomodare il professionista di turno?</p>]]>
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    <title>La Proprietà, il dramma di una scopata</title>
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    <published>2017-07-04T23:27:22Z</published>
<updated>2023-03-08T01:33:11Z</updated>

    <summary>Come nasce la Proprietà Privata? Che cosa legittima la Proprietà Privata? La Proprietà non è solo quella immobiliare, ma anche quella mobiliare, intellettuale e industriale. Interessante Video di Serafino Massoni sulla nascita della Proprietà Privata.</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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    <category term="proprietà" label="Proprietà" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Come nasce la Proprietà Privata? Che cosa legittima la Proprietà Privata? Noi proprietari di casa ci occupiamo in questo sito di uno dei tanti aspetti della Proprietà: la Proprietà immobiliare che comprende appunto le case ma anche i terreni sui quali le case si costruiscono. Per Proprietà, tuttavia, in questo post non intendo solo la Proprietà immobiliare, ma anche quella mobiliare, intellettuale e industriale. Bisogna sempre tenere ben presente che la Proprietà non è solo quella immobiliare (case e terreni) che di solito viene recintata e confinata, ma è soprattutto quella mobiliare (soldi, stipendi, pensioni, automobili, smartphone, gioielli, barche, vestiti, ecc.), ma è anche quella intellettuale (Copyright, brevetti, diritti d'autore), così come è anche quella industriale (tutela del marchio e del nome).<br />Tutte queste forme di Proprietà da dove e come nascono? Chi le legittima?</p>
<p>Per rispondere a queste sconvolgenti domande ho pensato di farti vedere e ascoltare un video estremamente "pornografico" fatto da Serafino Massoni, famoso professore di Storia e Filosofia, video interessante, ma scandaloso, intitolato: nascita della Proprietà Privata</p>
<p>
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</p>
<p><strong>Secondo Serafino Massoni</strong> la Proprietà Privata nasce con la scoperta della funzione dello sperma (il seme maschile), cioè nasce da una scopata, dalla consapevolezza di una scopata, detto volgarmente. Alla base della nascita e della legittimazione della Proprietà Privata ci starebbe quindi l'atto sessuale tra uomo e donna.</p>
<p>Serafino Massoni è persona intelligente e arguta. Lui dice che prima del patriarcato che caratterizza la nostra epoca, esisteva il matriarcato. Nel matriarcato non si conosceva la funzione dello sperma, perché tra l'atto sessuale e la nascita del bambino ci passano nove mesi, di conseguenza non era semplice e immediato per gli uomini di allora, ignoranti e inconsapevoli, associare le due cose. C'è voluto del tempo, come per ogni scoperta scientifica. All'epoca del matriarcato si pensava che le donne mettessero al mondo i figli da sole, per partenogenesi, per volontà loro o di qualche dea o dio, per cui le donne erano venerate come dee, perché le si riteneva le uniche in grado di perpetuare la specie umana.</p>
<p>Con la scoperta della funzione dello sperma, l'uomo incomincia a prendere consapevolezza e a rivendicare la sua parte, i suoi diritti sul figlio, cioè incomincia a rivendicare la paternità del figlio e quindi la <strong>P</strong><span style="font-size: 1em;"><strong>roprietà</strong> </span>del figlio e della donna, Proprietà che trova la sua codifica nella Bibbia e nella invenzione dei dieci comandamenti (non desiderare la donna d'altri e la roba d'altri, onora il padre e la madre, ecc.) codificati dal dio Javè che li impartisce a Mosè dando all'uomo la scusa buona per legittimare la Proprietà.</p>
<hr />
<p><strong>Infatti, non si può vantare la proprietà del figlio</strong>, cioè la paternità del figlio se prima non si ha la proprietà esclusiva della donna dalla quale quel figlio nasce. Infatti per rivendicare la paternità del figlio l'uomo deve essere certo di essere stato lui a fecondare la mamma del bambino con il suo seme. Per avere questa certezza occorre accoppiarsi con una donna vergine che dà maggiori garanzie rispetto ad una donna che ha perso la verginità. Ma non basta. Per essere certo di essere lui il padre del bambino, l'uomo deve poi poter "ingabbiare" la donna in modo da escludere ogni sua possibile "scappatella" che possa mettere in dubbio la certezza della sua paternità nei confronti del figlio che nascerà. Occorre poi emanare una serie di leggi, normative e punizioni che disincentivino la donna ad accoppiarsi con altri uomini (esempio pena di morte per lapidazione, infibulazione delle bambine, ecc.) espropriandola della libertà. Non dimentichiamo che la Proprietà è un esproprio. Non ci può essere Proprietà esclusiva di un bene senza che quel bene venga espropriato a tutti gli altri. Tutto questo al fine di avere la speranza (o la certezza) che il figlio che nascerà da quella donna presa in Proprietà privata sia il suo e non quello di un altro uomo. Questa "gabbia" che si va a costruire intorno alla donna prende poi il nome di matrimonio (dovere della madre) e lo si carica di importanza e di risvolti psicologici fino a farlo diventare un sacramento.</p>
<p><strong>Con la distinzione tutta patriarcale</strong> tra il figlio mio e il figlio tuo, il concetto di Proprietà incomincia a diffondersi e ad estendersi sempre di più nel tempo e nello spazio, coinvolgendo non solo il figlio e la donna che lo partorisce, ma estendendosi mano a mano a tutte le risorse della Terra.  Arriviamo così ai giorni nostri dove, nelle Conservatorie dei registri immobiliari, nei PRA, nelle anagrafi comunali, alla SIAE, nei WIPO, nelle banche, si deposita e si registra il Patrimonio (dovere del padre), cioè i beni di Proprietà, ciò che è mio e ciò che è tuo.</p>
<p>Tutto questo, come spiega bene Serafino Massoni alla fine del video, non fa altro che aumentare il dolore e la sofferenza quando perdiamo ciò che ci appartiene, cioè quando, per un motivo o altro, perdiamo il Patrimonio, la Proprietà del Patrimonio.</p>
<p>Tuttavia la domanda sconvolgente che torno a fare è: può una scopata legittimare il dramma della Proprietà? E' sufficiente una scopata a legittimare la Proprietà e quindi l'esproprio dei beni?</p>]]>
        
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    <title>Cambio destinazione d&apos;uso, in Piemonte </title>
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    <published>2017-06-21T13:00:00Z</published>
<updated>2023-03-08T01:34:02Z</updated>

    <summary><![CDATA[Piemonte, cambi di destinazione pi&ugrave; facili con la legge sulla semplificazione. Per le unit&agrave; immobiliari sotto i 700 metri cubi cambiare la destinazione non coster&agrave;. ]]></summary>
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        <name>Staff</name>
        
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        <![CDATA[<p><strong>Piemonte, cambi di destinazione più facili con la legge sulla semplificazione</strong>.<em> Per le unità immobiliari sotto i 700 metri cubi cambiare la destinazione <strong>non costerà</strong></em>.</p>
<p> Così titola (ipocritamente dal mio punto di vista) il quotidiano Il Sole 24 ORE online in un articolo di Maria Chiara Voci del 05 marzo 2015.</p>
<p>In Piemonte il cambio di destinazione d'uso, per le unità immobiliari al di sotto dei 700 metri cubi <strong>non costerà</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AbPLW6ML/0" title="Edilizia e Territorio iIl Sole 24 Ore articolo" target="_blank"><img alt="Edilizia e territorio Piemonte cambio destinazione" src="https://www.proprietaricasa.org/ediliziaeterritorio_piemonte_cambio_destinazione.png" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" width="506" height="426" /></a>Purtroppo tra il dire, o meglio, lo scrivere e il fare ci sta di mezzo il mare e bisogna sbattere la faccia contro la burocrazia e contro le amministrazioni comunali e i burocrati per capire come la teoria sia una cosa e la pratica un'altra cosa. A me sembra di essere preso per il c..o dai media che scrivono articoli solo per fare piacere ai loro padroni politici, articoli così superficiali, quando la realtà è un'altra. Perché bisogna  anche comprendere perché tanti giovani, professionisti e imprese chiudono i loro esercizi commerciali e se ne vanno via da una Italia che, malgrado le buone intenzioni dei politici in poltrona tanto buoni a muovere la lingua, di fatto li delude e li costringe a scontrarsi con i tecnici, i "baroni", negli uffici comunali e amministrativi che li vessano chiedendo ad esempio l'adempimento di pagamenti e monetizzazioni di aree parcheggio, di aree da dismettere per servizi sociali, da rendere oneroso e costoso, per niente semplice, ma disincentivante ogni iniziativa privata, anche solo il cambio di destinazione d'uso di una unità immobiliare sotto i 700 metri cubi.</p>
<p><strong>Perché, quando vuoi fare un cambio di destinazione d'uso</strong>, la normativa ti chiede di individuare un'area parcheggio da destinare all'unità immobiliare oggetto di cambio di destinazione d'uso e questa area parcheggio va monetizzata in base ai mq dell'area parcheggio con tariffe stabilite dai tecnici comunali a loro discrezione, alla luce dei valori applicati sul libero mercato e aggiornate tenendo conto dei dati ISTAT riferiti ai prezzi al consumo. Tali tariffe di monetizzazione  possono andare da 55 euro a 75 euro al mq, a seconda di una frazione o del capoluogo, a beneficio del Comune. Fai i conti: la monetizzazione di un area parcheggio di 20 mq ti può venire a costare euro 75 x 20 mq = 1500 euro, più o meno come uno stipendio mensile. Quindi non è vero che i cambi di destinazione d'uso in Piemonte non costano.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Alla prossima.</p>
<p></p>]]>
    </content>
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    <title>Locazione: il rischio della condanna penale</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.proprietaricasa.org/la_locazione/locazione_il_rischio_della_condanna_penale.php" />
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    <published>2016-11-14T19:00:00Z</published>
<updated>2023-03-08T01:34:42Z</updated>

    <summary>L&apos; assurda storia di un proprietario che dopo aver locato un locale ad uso commerciale si ritrova con una condanna penale per cambio di destinazione d&apos;uso senza titolo abilitativo.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Voglio condividere una triste e kafkiana esperienza di un anziano proprietario mio familiare che fa parte di questo staff e che ha affittato un locale ad uso magazzino e si è ritrovato sul collo una condanna penale per cambio di destinazione d'uso senza titolo abilitativo edilizio.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="tribunale_ivrea_decreto_condanna.png" src="https://www.proprietaricasa.org/2016/11/14/tribunale_ivrea_decreto_condanna.png" class="mt-image-none" width="400" height="270" /></p>
<p>I fatti si svolgono in un Comune della provincia di Torino, regione Piemonte. Il proprietario di un locale magazzino di circa 90 mq, classificato a catasto come C2, al piano terra di un condominio, affida ad una agenzia immobiliare l'incarico di trovare un affittuario per il suo locale vuoto. L'agenzia immobiliare dopo alcune ricerche propone al proprietario un aspirante inquilino, una ditta di sartoria con sede a Torino, ditta a conduzione familiare, ditta che cerca un magazzino per parcheggiare alcune macchine cucitrici dismesse e materiali da sartoria come stoffe e tessuti. Si fa il contratto di locazione, il contratto di legge 6+6 viene registrato all'Agenzia delle Entrate e la ditta incomincia a utilizzare il locale come magazzino trasferendo stoffe, tessuti e macchine da Torino al nuovo locale.</p>
<p>Va tutto bene, il proprietario è contento della nuova locazione, augura lunga vita locativa all'inquilino che nel frattempo pensa di utilizzare il locale non solo come puro magazzino, ma anche come laboratorio di sartoria per lavorare, visto che il locale è idoneo essendo dotato di impianto termico centralizzato collegato all'impianto termico condominiale, impianto elettrico esclusivo e impianto sanitario esclusivo con wc e lavandino. Il proprietario accortosi che il locale veniva utilizzato non solo come magazzino, ma anche come laboratorio di sartoria, messo di fronte al fatto compiuto,  chiede spiegazioni all'inquilino il quale lo rassicura dicendogli di essere stato in Comune a chiedere se poteva iniziare l'attività nel locale e di essere stato autorizzato dai tecnci comunali perché la sua attività non era a contatto con il pubblico.</p>
<p>Passano alcuni mesi e un certo giorno del mese di novembre 2013 il proprietario viene chiamato dalla Polizia Municipale del suo Comune per fare un sopralluogo nel locale. La Polizia municipale, durante il sopralluogo lo informa di aver ricevuto un esposto da un residente (l'inquilino del piano di sopra del locale locato) e che le indagini, come il sopralluogo in presenza del proprietario, hanno confermato che il locale, essendo un magazzino, veniva utilizzato abusivamente come laboratorio quando a loro dire non poteva essere adibito a laboratorio senza una DIA, per cui l'Ufficio Tecnico del Comune si vede costretto ad emettere nei confronti del proprietario  una ordinanza di sospensione immediata di attività. <strong>Cosa era successo</strong>. Era successo che la ditta di sartoria, dovendo consegnare alcune commesse entro una certa data, aveva protratto l'attività lavorativa oltre l'orario lavorativo canonico, lavorando di notte, in barba al regolamento di polizia urbana che stabilisce precisi orari di lavoro, irritando l'inquilino proprietario del piano di sopra che, infastidito dal rumore delle 3 o 4  macchine cucitrici poste proprio sotto la sua camera da letto, era andato a protestare in Comune, firmando l'esposto. Si sa, ciò che fa invidia e irrita i proprietari residenti nei confronti dei proprietari locatori non resisdenti lo si può sintetizzare con il <strong>motto</strong>: <em><strong>a loro i soldi dell'affitto, a noi i disturbi e i rumori dei loro affittuari per di più non proprietari</strong></em>.</p>
<p>Giustamente, gli orari di lavoro vanno rispettati e non si può fare ciò che si vuole in barba alle regole di convivenza civile.</p>
<p><strong>Il proprietario si difende</strong> nei confronti dell'ordinanza di sospensione attività, provvedimento ritenuto eccessivamente punitivo sia nei confronti del proprietario che dell'inquilino che ha bisogno di lavorare. Il proprietario spiega ai tecnici del Comune che è l'inquilino locatario ad aver eseguito il presunto cambio di destinazione d'uso in buona fede e che lui, come proprietario, era già stato in Comune alcuni anni prima a fare una istanza di verifica destinazione d'uso del locale in ottemperanza alla normativa regionale, istanza alla quale il Comune aveva risposto verbalmente, piano regolatore comunale alla mano, dicendo che nel locale in questione erano possibili insediamenti di attività artigianali compatibili con la residenza, per cui il proprietario ha giustamente pensato che una attività di sartoria fosse compatibile con la residenza, come in effetti lo è e non si è preoccupato più di tanto. Infatti il <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0227.htm" target="_blank">DPR n. 227 del 19/10/2011</a> tra le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche e tra le attività a basso impatto acustico e a bassa rumorosità pone le sartorie, cioè i laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio e di tintura.</p>
<p>Inoltre la <strong>normativa urbanistica della Regione Piemonte</strong> (<a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977056.html" target="_blank">Legge regionale 5 Dicembre 1977 n. 56, art. 48</a>) permette i cambi di destinazione d'uso <strong>senza titolo abilitativo edilizio,</strong> con una semplice comunicazione al Comune anche per via telematica, a due condizioni:</p>
<ol>
<li>Il locale o l'unità immobiliare, come volumetria, sia sotto i 700 metri cubi.</li>
<li>Lo strumento urbanistico, cioè il Piano Regolatore del Comune preveda il tipo di destinazione d'uso che si intende modificare.</li>
</ol>
<p>Sul primo punto c'è poco da sindacare, il locale è di circa 90 mq per 3,5 metri d'altezza per un totale di circa 300-400 mc. abbondantemente sotto i 700 mc previsti dalla normativa piemontese. La verifica della seconda condizione era stata proprio l'oggetto dell'istanza fatta in Comune dal proprietario del locale alcuni anni prima, su mio consiglio, in occasione di un aspirante inquilino che nel locale intendeva aprire una officina di autoriparazione, alla quale i Tecnici del Comune avevano risposto verificando sul Piano Regolatore che  erano possibili attività artigianali compatibili con la residenza e che l'officina di autoriparazione poteva rientrare tra le attività compatibili con la residenza. Se ci rientra una officina di autoriparazioni, tanto più ci può rientrare una sartoria.</p>
<p><strong>L'Ufficio Tecnico del Comune</strong>, tuttavia, motivava l'ordinanza di sospensione attività non solo per il presunto cambio di destinazione d'uso a loro dire senza titolo abilitativo, ma anche con il fatto che l'attività artigianale di sartoria era abusiva, nel senso che l'attività artigianale non risultava registrata né all'Ufficio Commercio del Comune, né al SUAP. Devi sapere che il<strong> SUAP</strong> è lo <strong>S</strong>portello <strong>U</strong>nico <strong>A</strong>ttività <strong>P</strong>roduttive, uno sportello nato per semplificare ed eliminare tutti gli altri orpelli burocratici ehm..  sportelli e uffici come l'Ufficio Edilizia, il famigerato Ufficio Commercio, l'Ufficio Igiene, ecc. Uno sportello unico indipendente, quindi, al quale l'artigiano o l'impresa che intende avviare una attività si rivolge per tutte le pratiche e autorizzazioni del caso. Quindi, con l'istituzione del Suap, gli Uffici Commercio dei Comuni e similari dovrebbero venire esautorati ed eliminati. Ma non sempre è così.</p>
<p><img alt="Suap_ciriè.png" src="https://www.proprietaricasa.org/Suap_ciri%C3%A8.png" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" width="299" height="70" />Ebbene, il 07/07/2015 il proprietario è stato al SUAP di competenza territoriale a Ciriè, a verificare con una apposita istanza se esisteva un procedimento a nome della ditta di sartoria e ha scoperto, come da risposta all'istanza presentata al Suap, che <strong>le attività di sartoria</strong>, non essendo inquadrate in alcuna norma specifica, sono attività libere e non sono obbligatoriamente tenute, al fine dell'avvio dell'attività, ad inoltrare comunicazione al Comune di competenza e/o al Suap o a segnalare l'inizio attività al SUAP, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio o Registro Imprese di zona, cosa, tra l'altro, già verificata dalla agenzia immobiliare a suo tempo.</p>
<p>Queste cose i tecnici comunali evidentemente non le sapevano o facevano finta di non saperlo e hanno preteso che il proprietario presentasse comunque una DIA al Comune perché secondo loro c'erano da pagare gli oneri di urbanizzazione. Tuttavia voglio farti presente che la normativa urbanistica piemontese (<a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977056.html" target="_blank">legge regionale Piemonte 5 Dicembre 1977 n. 56, art. 48</a> dice: <strong><em>I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi</em></strong>), stabilisce che per i mutamenti della destinazione d'uso in questione (mutamenti destinazione d'uso senza opere edilizie su u.i. &lt; 700 mc) non ci sono da pagare nemmeno gli oneri di urbanizzazione essendo tali cambiamenti di destinazione d'uso non onerosi (<a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/regioni/2015-03-05/piemonte-cambi-destinazione-facili-194201.php?uuid=AbPLW6ML" title="Edilizia e Territorio Il Sole 24 Ore" target="_blank">Vedi anche articolo del quotidiano del Sole 24 Ore</a>).</p>
<p>Il proprietario tuttavia, vista la richiesa della <strong>Dia voluta dal Comune</strong>, anche al fine di permettere all'inquilino titolare della sartoria di poter continuare la sua attività in santa pace, per andare incontro ad un Comune sempre più squattrinato, ancora prima del decreto penale di condanna, si era rivolto  ad un geometra incaricandolo di presentare la Dia. Il geometra fa del suo meglio, specifica nella Dia che il locale è sotto i 700 mc e allega la relazione di conformità ai sensi dell'art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 con tutta una serie di documenti atti ad ottenere il permesso di cambio di destinazione d'uso. <strong>La Dia tuttavia non passa</strong>, i tecnici del Comune richiedono tutta una serie di ulteriori documenti oltre a quelli già presentati e tengono in sospeso la Dia fino a quando tali documenti non vengono prodotti. Tra i vari documenti richiesti dal Comune ci sono documenti relativi al superamento delle barriere architettoniche, la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale, elaborato relativo ai parcheggi privati, il regolamento di condominio, assenso dell'assemblea condominiale, verifica dei requisiti acustici passivi, ducumentazione sull'impatto acustico, relazione tecnico strutturale, relazione tecnica sicurezza impianti tecnologici, la relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico degli edifici ai sensi della legge 10/91 e successivi D.Lgs. 192/2005 e 311/2006, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 13/07 e dallo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento approvato con DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968.</p>
<p>Proprio in relazione a queste ultime assurde richieste, all'anziano proprietario quasi novantenne viene una crisi di nervi e una sorta di aritmia cardiaca peggiorata con il successivo decreto penale di condanna, rendendo poi necessario il ricovero al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.</p>
<p>Il proprietario si vede costretto a contattare un termotecnico per la relazione tecnica in materia di consumo energetico il quale gli attesta l'assurdità di tale richiesta da parte del Comune per un mero cambio di destinazione d'uso senza opere, dichiarando il professionista termotecnico che l'intervento di mutamento della destinazione d'uso da magazzino a locale artigianale non rientra tra le tipologie elencate all'art. 1.3.1 del DGR. 46-11968 pertanto risulta non assoggettato alla presentazione di relazione tecnica. Ancora una volta ci troviamo di fronte a dei tecnici comunali che richiedono documenti burocratici non necessari, assurdi e fini a se stessi, facendo perdere tempo prezioso e denaro al proprietario cittadino e a chi vuole lavorare, mortificando in questo modo lo spirito dell'iniziativa privata.</p>
<p>Persone che vanno a cercare il pelo nell'uovo nelle iniziative private cercando la pagliuzza nell'occhio dei proprietari cravattari e dei loro inquilini, senza accorgersi della trave che acceca i loro occhi tanto da non vedere il rischio sismico e vulcanico degli edifici pubblici di cui dovrebbero occuparsi e che invece lasciano crollare sotto gli occhi di tutti.</p>
<p><strong>Fatto sta che nel frattempo l'esposto</strong> fatto dall'inquilino del piano di sopra fa il suo iter e viene trasmesso automaticamente, come notizia di reato, dalla Polizia Municipale alla Procura della Repubblica di Ivrea. Il Giudice per le Indagini Preliminari letti gli atti del procedimento, vista la richiesta del Pubblico Ministero con la quale si chiede l'emissione del decreto di condanna, emette Decreto penale di condanna nei confronti dell'anziano proprietario dell'immobile ai sensi artt. 459 e segg. c.p.p. che viene imputato di aver eseguito un cambio di destinazione d'uso senza il prescritto titolo abilitativo condannandolo nell'ottobre del 2014 a giorni 15 di arresto ed euro 10.500,00 di ammenda, diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di gg 10 di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda; aumentata per la continuazione ex art. 81, comma secondo, c.p. a gg 12 di arresto ed euro 7.400,00 di ammenda; considerato che tale pena può essere diminuita per l'applicazione delle diminuente processuale ex art. 459 comma 2° del c.p.p. e quindi essere così rideterminata in giorni 6 di arresto ed euro 3.700,00 di ammenda; che ex art. 53 L. 689/81, sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva nella misura di euro 250,00 per ciascun giorno di detenzione in relazione all'entità dei fatti ed alla maggior idoneità della pena al reinserimento sociale degli imputati; sostituita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di euro 3.700,00 di ammenda (computando euro 250,00 per ogni giorno di pena detentiva, ai sensi degli art. 53 L.689/81 e 135 c.p.) e complessivamente determinata quindi la pena pecuniaria in euro 5.200,00 di ammenda (E. 250,00 x giorni 6 = E. 1500,00 + E. 3.700,00 = 5.200,00).</p>]]>
        <![CDATA[<p>Nel frattempo il titolare della ditta non potendo stare fermo a oltranza senza poter lavorare, disdice il contratto di locazione, lascia il locale e affitta un altro locale nel Comune confinante e ivi si trasferisce a lavorare.</p>
<h2><strong>Come è  simpatica la locazione! Vero?<br /></strong></h2>
<p>Così lo sfortunato e anziano proprietario quasi novantenne si ritrova, suo malgrado, a pagare la sanzione di 5.200 euro o a impugnare il decreto di condanna. Il proprietario, su mio consiglio, sceglie di impugnare il decreto e fare opposizione perché la legge regionale piemontese permette i mutamenti di destinazione d'uso a precise condizioni e queste condizioni sussistevano e sussistono ancora. L'anziano proprietario nomina quindi un suo difensore di fiducia e lo incarica di fare opposizione al decreto penale di condanna perché la vicenda oltre ad essere assurda è  pure kafkiana. L'aritimia cardiaca del proprietario tuttavia si fa sempre più grave.</p>
<p><strong>L'avvocato difensore, </strong>un noto penalista di Torino,  porta avanti il suo lavoro con professionalità e competenza, convoca il proprietario, ascolta le sue ragioni, consulta la documentazione e la normativa portata dal proprietario, ascolta i testimoni in più sedute e presenta il tutto al Tribunale di Ivrea  per l'udienza finale del 28 gennaio 2016 dove il Giudice, sentiti i testimoni e la difesa dell'avvocato, emette la sentenza.</p>
<p><strong>Con l'intervento del Pubblico Ministero</strong> con delega in atti e dell'avvocato difensore di fiducia dell'imputato, le parti hanno concluso quanto segue:<br />Il P.M. chiede l'assoluzione ex art. 530 c.1 c.p.p. perché il fatto non sussiste. Il difensore dell'imputato chiede in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></h3>
<p><strong>ll Tribunale di Ivrea</strong> in composizione monocratica in persona della D.ssa Ombretta Vanini visto l'art. 530 c.p.p assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste e revoca il decreto penale di condanna.</p>
<hr />
<p>Al proprietario il danno della perdita della locazione e delle spese condominiali che nessuno gli rifonde, il danno dell'aritmia cardiaca, oltre al pagamento delle spese legali e la parcella dell'avvocato per la difesa.</p>
<p>Poiché quasi tutti gli esercizi commerciali e artigianali del nostro paese stanno chiudendo per trasferirsi altrove, il Sindaco del paese scrive alla ditta di sartoria ormai già trasferitasi in altro Comune per invitarla all'incotro presso la sala consiliare del Comune stesso il 10/02/2015, alle ore 20.45, tema della serata: "QUALI STRATEGIE SI POSSONO SVILUPPARE PER MIGLIORARE IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO".</p>
<p>Non certo quelle di emettere ordinanze di sospensione attività che non stanno in piedi e fanno acqua da tutte le parti.</p>
<p>L'alternativa era quella di fare ricorso al TAR all'ordinanza di sospensione attività, come io proposi all'architetto  consulente del titolare della sartoria il quale giustamente sconsigliò il ricorso al TAR dicendo che per una cazzata del genere non meritava fare ricorso e consigliò di raggiungere un accordo con il Comune presentando la Dia come da loro richiesto, nella speranza di risolvere la questione in breve tempo.</p>
<p>Alla prossima.</p>]]>
    </content>
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    <title>Cedolare secca ed enciclica</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2016://2.259</id>

    <published>2016-02-26T14:00:00Z</published>
<updated>2018-05-19T15:12:03Z</updated>

    <summary>Quando il proprietario di casa affitta o loca un immobile abitativo ad un inquilino può optare per l&apos;applicazione dell&apos;imposta sostitutiva sui canoni di locazione chiamata anche cedolare secca.</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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        <category term="La locazione" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="cedolaresecca" label="Cedolare secca" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Quando il proprietario di casa, detto volgarmente locatore, affitta un immobile abitativo ad un inquilino, detto volgarmente locatario o conduttore, può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui canoni di locazione chiamata anche "cedolare secca".</p>
<p><em><strong>ATTENZIONE</strong>: l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva</em><br /><em>comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà</em><br /><em>di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.</em><br /><em>La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione per la cedolare</em><br /><em>secca, pertanto prima del termine di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive.</em><br /><strong>Tratto dalle istruzioni compilazione modello RLI</strong> scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In tal caso, come visto, la normativa messa in piazza dal legislatore prevede appunto che il proprietario di casa mandi all'inquilino una raccomandata in cui gli comunica di aver optato per l'imposta sostitutiva chiamata "cedolare secca" e di conseguenza di rinunciare all'applicazione degli aggiornamenti Istat  del canone o <em>a qualsiasi titolo</em>.</p>
<p><strong>Il dispendio di energia</strong> per fare fronte a questa cazz.. ehm,  incombenza burocratica è notevole perché il proprietario di casa deve consumare almeno un foglio di preziosa carta per scrivere la sacra raccomandata, con grosse ripercussioni negative sull'ambiente e sul clima, perché la carta proviene comunque dal taglio delle piante e quindi incrementa il danno ambientale con buona pace di Papa Bergoglio e della sua enciclica sull'ambiente: <a target="_blank" href="http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html">Laudato si'</a>.</p>
<p>Poi, il proprietario di casa deve recarsi fisicamente all'Ufficio postale a piedi, in bici o in auto, per scrivere e spedire la raccomandata e pagarla 4 - 5 euro (poco meno di una ora di lavoro di un comune bracciante schiavo della nuova economia capitalista) perdendo mezza giornata, magari lasciando a casa il nipotino solo, con il rischio che si vada a cacciare nei guai.  Immaginati un proprietario di 80 e fischia anni, nonno o nonna con la sciatica, la cataratta da un occhio e la maculopatia dall'altro occhio, per fare tutto questo assurdo adempimento burocratico: adempiere al sacro rito dell'invio della raccomandata all'inquilino per informarlo che lui ha optato per la "cedolare secca", in coda all'ufficio postale.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>L'inquilino</strong>, dal canto suo, non può che essere un operaio precario separato, con contratto a termine e figli alla scuola materna o dai nonni, un pendolare che lavora lontano da casa, al quale il postino ha messo in buca l'avviso per andare a ritirare la raccomandata all'Ufficio postale. L'inquilino, dopo otto ore di massacrante lavoro in un call center o presso una catena di supermarket, dopo essere passato a ritirarsi i figli all'asilo o dai nonni, arriva a casa, guarda nella buca delle lettere, vede l'avviso del postino (che lo invita ad andare all'Ufficio postale a ritirare la raccomandata che il suo proprietario di casa gli ha spedito per informarlo che ha optato per la "cedolare secca")  e a questo punto incomincia a cristonare di brutto. Sì, perché l'inquilino non conosce il contenuto di quella raccomandata e pensa che sia qualcosa di importante e non quella cazz.., ehm, comunicazione formale del proprietario di casa. Così l'inquilino ora deve pensare a chiedere un permesso non retribuito al suo datore di lavoro per adempiere al rito del ritiro della raccomandata presso l'Ufficio postale perdendo mezza giornata in coda per fare felici i legislatori di Roma che hanno pensato tutto questo per il suo bene, per agevolare lui e agevolare il suo padrone di casa ottantenne con la sciatica e la cataratta.</p>
<p><strong>Tutto questo spreco di preziosa residua energia umana</strong> in barba alla enciclica di Papa Bergoglio: <a target="_blank" href="http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html"><em>Laudato si'</em></a> , si potrebbe evitare innanzitutto evitando l'assurdo rito della raccomandata. Ma si potrebbe evitare anche se proprietario ed inquilino fossero dotati di una casella email certificata per inviarsi una semplice email da casa al posto della sacra raccomandata dall'Ufficio postale. Stesso risparmio se fosse l'ente che registra il contratto di locazione ad informare l'inquilino dell'opzione "<em>cedolare secca"</em>. Troppo difficile. Già, troppo difficile, troppo impegnativo per lo Stato italiano dotare tutti i cittadini di una email certificata collegata al propro codice fiscale o partita iva e gratuita.</p>
<p><strong>Cosa ci vuole a dotare tutti i cittadini</strong> di una email certificata gratuita del tipo codicefiscale@pec.statoitaliano.it oppure codicefiscale@pec.governo.it, dove "codicefiscale" è il tuo codice fiscale? Non ci vuole propio niente. Ci vuole solo la volontà di farlo che purtroppo manca ai politici italiani ai legislatori e allo Stato stesso.</p>]]>
    </content>
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    <title>Il condomino greco</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2015://2.258</id>

    <published>2015-07-05T18:39:51Z</published>
<updated>2015-07-30T09:26:46Z</updated>

    <summary>Il condomino greco dal punto di vista del condominio</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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        <category term="Varie" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Dal nostro punto di vista di proprietari di casa la Grecia è come un inquilino che non vuole pagare l'affitto al PADRONE strozzino.</p>
<p>Dal nostro punto di vista di condomini, la Grecia è come un condomino che non vuole pagare le spese condominiali all'amministratore STROZZINO.<br />Che si fa quando un condomino non paga le spese condominiali e le fa pagare agli altri condomini che le hanno già pagate?</p>
<p>Che si fa???</p>
<p>A buon intenditore poche parole.</p>]]>
        
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    <title>Amministratore e appropriazione indebita</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2015://2.256</id>

    <published>2015-04-16T20:00:00Z</published>
<updated>2017-07-05T19:51:50Z</updated>

    <summary>La dilagante situazione di scarsità di fondi presenti nei condomini ha, quale ulteriore effetto, quello degli indebiti trasferimenti di danaro da un condominio all&apos;altro allo scopo di sopperire, temporaneamente, all&apos;insufficienza di liquidi necessari per spese urgenti. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
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        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="amministratore" label="amministratore" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="condominio" label="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>La dilagante situazione di scarsità di fondi presenti nei condomini ha, quale ulteriore effetto, quello degli indebiti trasferimenti di danaro da un condominio all'altro allo scopo di sopperire, temporaneamente, all'insufficienza di liquidi necessari per spese urgenti.<br />Costituendo, il conto corrente condominiale, la cassa del condominio, ci si chiede sempre più spesso se la distrazione di fondi da un condominio all'altro possa, a carico dell'amministratore di condominio, integrare il reato di appropriazione indebita aggravata dal rapporto professionale.<br />Trattandosi di fattispecie relativamente nuova non esistono precedenti di legittimità noti, ma alcuni precedenti di merito.<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>Ad esempio</strong>, il Tribunale di Padova (sent. 25/06/2012) ha ritenuto sussistere la fattispecie criminosa nell'ipotesi in cui l'amministratore avesse distratto somme per finalità estranee al condominio omettendo di restituirle.<br /><br /><strong>Il Tribunale di Genova</strong> (Sent. 18/047/2009) ha sottoposto la condizione della colpevolezza alla mancata restituzione di quanto sottratto.<br />Nello stesso senso si è orientato, di recente, il tribunale genovese, con la sentenza n. 1079 del 23/021/2015; nell'ipotesi, un amministratore aveva distratto somme da un conto corrente condominiale allo scopo di eseguire lavori urgenti in altro condominio provvedendo, peraltro, alla restituzione delle somme in breve tempo, comunque in periodo anteriore alla scoperta da parte del denunciante.<br /><br />Nel caso in esame il giudice si sofferma sulla natura della cd "appropriazione d'uso";  l'elemento essenziale del delitto è, infatti, l'interversione del possesso ovvero l'inversione della detenzione in dominio. Affinché sussista l'interversione, deve sussistere la condotta appropriativa del soggetto che  dispone del bene come suo e, soprattutto, ne ometta la restituzione. L'elemento soggettivo di volersi appropriare del bene, pertanto,<em> non si configura con la semplice apprensione, ma con la contestuale volontà di impossessarsi delle somme prelevate.</em><br /><br />A questo punto è da chiedersi se, con la modifica delle legge sul condominio, sia cambiato qualcosa.<br />In precedenza, all'epoca dei fatti, non esisteva una fonte normativa che contemplasse l'obbligo del conto corrente condominiale, per cui non poteva ritenersi sussistere una riferibilità giuridica assoluta tra proprietà dei fondi dei condòmini e singolo conto corrente. Con la riforma della legge, al contrario, ogni conto corrente deve essere riferito ad un condominio, senza possibilità di commistioni con  altre gestioni o con il patrimonio dell'amministratore.<br /><br />In altri temini, la semplice apprensione può, oggi, costituire reato per il  trasferimento da un conto per altri incombenti che non siano strettamente riferibili al condominio?  Dal tenore dell'ultima pronuncia sembrerebbe di no; ciò che ha salvato l'amministratore non è stato il difetto di un riferimento giuridico  del denaro, sul conto corrente, ai condomini, bensì la restituzione tempestiva di quanto distratto prima che qualcuno ne venisse a conoscenza.<br /><br /><strong>Questa  interpretazione</strong>, peraltro, rischia di costare cara a quegli amministratori che si confrontano con condòmini particolarmente attenti, che scoprano il fatto prima della restituzione; ciò anche in relazione alla circostanza che la nuova legge sul condominio non consente a chi ha subito condanne per appropriazione indebita di esercitare la professione di amministratore.</p>
<p>Paolo Gatto<br /><a target="_blank" title="Studio Legale Paolo Gatto " href="http://www.slpg.it">www.slpg.it</a></p>]]>
    </content>
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    <title>Solidarietà tra condomini, una questione ancora aperta</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2015:/i_proprietari_di_casa//2.255</id>

    <published>2015-03-03T20:25:12Z</published>
<updated>2015-03-12T00:57:19Z</updated>

    <summary>La legge n. 220/12, sulla riforma del condominio, ha voluto mediare sul principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, prevedendo un beneficium escussionis a favore dei condòmini in regola con i pagamenti, che potranno essere chiamati a corrispondere le quote dei morosi solo a seguito di insolvenza di questi ultimi... Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>La legge n. 220/12, sulla riforma del condominio, ha voluto mediare sul principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, prevedendo un beneficium escussionis a favore dei condòmini in regola con i pagamenti, che potranno essere chiamati a corrispondere le quote dei morosi solo a seguito di insolvenza di questi ultimi; in realtà, a prescindere dalle difficoltà interpretative al riguardo della eventuale solidarietà tra i morosi e della solidarietà tra quelli in regola con i pagamenti per il "residuo", la nuova normativa contempla un modello ben definito, ovvero il caso espresso ove l'assemblea si sia pronunciata approvando la spesa, ma nulla dispone, la nuova normativa, per le ipotesi in cui l'assemblea non l'abbia avallata, ma sia rimasta inerte o abbia deciso di non pagare il creditore.</p>]]>
        <![CDATA[<p><b>La Cassazione</b>, con la sentenza n. 1674 del 29/01/2015 ha riconosciuto che, in caso responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2055, se il danno è cagionato da più persone, queste rispondono in solido; annoverandosi, la responsabilità del custode, tra le ipotesi di responsabilità aquiliana i condomini, che hanno concorso a cagionare il danno, saranno responsabili in solido.</p>
<p>Invero la recente pronuncia, espressamente, non si pone in conflitto con quanto stabilito dalle SS.UU. con la sentenza n. 9148/08 atteso che, nella suddetta fattispecie, si verteva in ambito di responsabilità di natura contrattuale. Nel dettaglio, si trattava di obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini.</p>
<p><b>Il principio di cui all'art. 1294 c.c.</b>, che contempla la responsabilità solidale nelle obbligazioni ove la legge non disponga altrimenti, non si applica alle obbligazioni contrattuali nel condominio ove l'obbligazione è divisibile e, pertanto, vige il principio della parziarietà.</p>
<p><b>Nelle obbligazioni extracontrattuali</b>, al contrario, l'art. 2055 c.c. <em>opera un rafforzamento del credito</em> al fine di evitare che il danneggiato sia costretto ad agire pro quota nei confronti di tutti i condebitori; la riferibilità dell'obbligazione non è in capo al condominio ma direttamente ai condomini responsabili del danno.</p>
<p>In altri termini, il sistema delineato dalla Cassaziome si fonda sulla differenza intrinseca tra il contraente, che ha la possibilità di cautelarsi in caso di insolvenza e, comunque, si assume un rischio in virtù di un'iniziativa economica ed il danneggiato da fatto illecito, che si trova a subire una condotta altrui senza alcun suo intervento causale volontario.</p>
<p>Non può sfuggire, peraltro, che la decisione delle Sezioni Unite poneva il fondamento delle proprie considerazioni proprio sulla realità dell'obbligazione condominiale (obbligazione propter rem) e tale realità è ancora più evidente nell'obbligo di custodia, ove si risponde oggettivamente in ragione della titolarità del bene.</p>
<p><b>Il principio introdotto dalle SS.UU.</b>, comunque, inizia a subire un erosione proprio in quanto abbia applicato una forzatura all'art. 1294 c.c. (principio generale di solidarietà) erosione che si prevede continui in un futuro prossimo.</p>
<p><a href="http://www.slpg.it" target="_blank"><strong>Paolo Gatto</strong></a></p>
<hr />]]>
    </content>
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    <title>Supercondominio e legittimazione degli amministratori</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.proprietaricasa.org/condominio/supercondominio_e_legittimazione_degli_amministratori.php" />
    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2015:/i_proprietari_di_casa//2.254</id>

    <published>2015-01-24T21:00:00Z</published>
<updated>2015-03-12T01:02:32Z</updated>

    <summary>Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore all&apos;uopo deputato, ma sia necessario convocare tutti i singoli condòmini. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>La nuova legge sul condominio ha codificato l'orientamento, da ritenersi "diritto vivente", che ritiene applicabile al supercondominio la normativa sul condominio.</p>
<p><b>Il Tribunale di Genova</b>, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore all'uopo deputato, ma sia necessario convocare tutti i singoli condòmini.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Di recente la Cassazione, con sentenza n. 19558/13, aveva già stabilito che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere gli atti conservativi, si riflette nella facoltà di agire solo per <i>i beni dell'edificio amministrato non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare</i> per cui, mancando l'amministratore del supercondominio, sono legittimati al giudizio solo i singoli condòmini.</p>
<p><b>Si tenga presente</b> peraltro che, al fine di individuare una situazione di supercondominio, non è necessaria una statuizione o, comunque, un atto di natura soggettiva (regolamento ecc.), ma il supercondominio sorge automaticamente e oggettivamente qualora sussista situazione di accessorietà tra un bene e le unità immobiliari di diversi edifici come accade, ad esempio, con le fognature (Cass. 14791/03).</p>
<p>Lo stesso termine di supercondominio coniato dalla dottrina, prima ancora che dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che suggerisce una struttura verticale che vede, all'apice, l'amministratore delle parti comuni, al di sotto del quale ci sono i singoli amministratori, al di sotto dei quali i singoli condòmini.<br /> Invero il supercondominio si configura, se così si può dire, come uno stato federale, ove gli organi dei singoli stati e potere federale sono singolarmente competenti per le loro rispettive funzioni secondo una struttura orizzontale.</p>
<p><b>Il supercondominio</b>, pertanto, è costituito non dal rapporto di accessorietà tra le parti comuni del complesso e le parti comuni dei singoli edifici bensì dal rapporto di accessorietà tra le le parti comuni del complesso e le singole unità immobiliari, con ciò escludendosi ogni rappresentanza dei singoli amministratori.</p>
<p>E necessario, pertanto, prestare particolare attenzione nel momento in cui si vada a citare un condominio, magari per danni in quanto, qualora il bene che ha cagionato il danno sia comune a più caseggiati, come può succedere per una fognatura o anche per un canale di gronda, in assenza dell'amministratore del supercondominio non è possibile limitarsi a citare un amministratore o gli amministratori dei singoli casseggiati; ciò avviene anche nell'ipotesi in cui l'amministratore di uno stabile si appresti a richiedere la rifusione dei costi per interventi urgenti su un bene del supercondominio; in questo caso, oltre alla legittimazione passiva degli altri amministratori, difetta anche la sua legittimazione attiva non potendo rappresentare neppure i suoi condòmini quali soggetti anticipanti ai sensi dell'art. 1134 c.c..</p>
<p><b>Paolo Gatto</b></p>
<p>Finestra:<br /> Esiste supercondomino ogni volta in cui sussiste relazione di accessorietà tra parti comuni e unità immobiliari facenti parte di diversi condomìni (fognature, strade ecc.).<br /> La Cassazione (Sent. 19558/13) ha stabilito che i singoli amministratori non sono legittimati ad agire in giudizio per atti conservativi atteso che la legittimazione .</p>
<p></p>]]>
    </content>
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    <title>Le anticipazioni dell&apos;amministratore</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2014:/i_proprietari_di_casa//2.253</id>

    <published>2014-11-11T12:00:00Z</published>
<updated>2015-03-12T01:04:08Z</updated>

    <summary>La morosità condominiale ed il livellamento, verso il basso, dei compensi degli amministratori rappresentano le cause più comuni della diffusa abitudine, da parte dei professionisti, di anticipare somme nel condominio a copertura di carenze di cassa. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto</summary>
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        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>La morosità condominiale ed il livellamento, verso il basso, dei compensi degli amministratori rappresentano le cause più comuni della diffusa abitudine, da parte dei professionisti, di anticipare somme nel condominio a copertura di carenze di cassa.</p>
<p><b>Queste mancanze</b>, sovente, sono indotte da situazioni di morosità che l'amministratore non affronta tempestivamente riunendo, come dovrebbe, l'assemblea al fine di acquisire i fondi, ma sopperisce invece, temporaneamente, con fondi propri, onde risparmiare il tempo ed il lavoro necessario per le assemblee straordinarie che non verrebbero adeguatamente ricompensate; capita spesso, peraltro, che l'amministratore si ritrovi sostituito in un condominio ove vanti ancora crediti per anticipazioni.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Molte volte i condòmini sono poco propensi a riconoscere il diritto alla restituzione di somme, anche ingenti, ed il professionista deve agire in giudizio.</p>
<p>La giurisprudenza, inizialmente favorevole al creditore, di recente ha assunto un orientamento restrittivo.</p>
<p><b>La sentenza</b> Cass. n. 7498/06 disponeva infatti che, applicandosi alle anticipazioni dell'amministratore, l'art. 1720 c.c. sul contratto di mandato, il professionista fosse tenuto a dimostrare solo l'avvenuto pagamento delle spese in quanto spettasse ai condomini dimostrare il versamento puntuale delle loro quote; come dire, l'amministratore presenta copie delle fatture quietanzate (o il rendiconto approvato) ed i condomini le pezze giustificative dei loro pagamenti e, in caso di differenza, questa spetta in restituzione al professionista.</p>
<p><b>Di recente</b>, peraltro, l'orientamento è stato smentito; la sentenza Cass. n. 10153/11 ha stabilito che la differenza negativa risultante dal rendiconto, che è sottoposto al principio di cassa, non costituisce automaticamente prova dell'anticipazione da parte dell'amministratore che potrebbe avere reperito i fondi altrove, ad esempio, da rimanenze di cassa.</p>
<p>Per quanto concerne, più propriamente, le spese sostenute, la Cassazione è oggi orientata nel senso che l'amministratore non possieda un potere generalizzato di spesa (salvo urgenze), per cui ogni spesa deve essere approvata dall'assemblea, in mancanza di approvazione l'amministratore non ha diritto al rimborso di quanto anticipato; il principio dell'art. 1720 c.c. va, infatti, coordinato con quello in materia di condominio, secondo il quale il credito, in mancanza di approvazione assembleare, non è né liquido né esigibile (Cass. n. 1224/12, Cass. n. 14197/11).</p>
<p>Da quanto suesposto, pertanto, l'amministratore, al fine di poter recuperare l'anticipazione dovrà, in primo luogo, oltre a dimostrarne il pagamento, dimostrare altresì l'urgenza della spesa (ad esempio, utenze il cui mancato assolvimento avrebbe comportato la sospensione del servizio), l'assenza di fondi del condominio e, infine, l'effettivo pagamento con propri mezzi.</p>
<p><b>In altri termin</b>i, trattandosi di spese di gestione o, comunque, urgenti, dovrà:</p>
<ol>
<li><i>confrontare il rendiconto bancario condominiale con quello da lui redatto onde accertare pagamenti non risultanti su conto corrente;</i></li>
<li>previa verifica dell'effettivo pagamento di tutte le partite del suo rendiconto, <i>evidenziare la presenza di un saldo passivo del suo rendiconto e la corrispondente assenza di fondi sul conto corrente condominiale</i>,</li>
<li><i>dimostrare l'anticipazione attraverso la produzione dei titoli di pagamento;</i> ovvero bonifici provenienti da suo conto personale, assegni, o testimonianze dirette di versamenti in contanti a pagamento delle singole partite.</li>
</ol>
<p><strong>Nel condominio</strong>, infatti, deve rinvenirsi un rendiconto "reale" costituito dal rendiconto bancario ed un rendiconto "virtuale" redatto dall'amministratore; solo la redazione, di quest'ultimo, secondo un principio di cassa "puro" potrà fondare una base contabile da confrontarsi con le risultanze bancarie, in mancanza, in caso di rendiconto per "competenza", dovranno essere considerate solo le spese effettivamente sostenute nel periodo.</p>
<p>Con il riscontro positivo tra il conto corrente ed il rendiconto e con l'esibizione dei titoli di pagamento, il giudice potrà licenziare una consulenza tecnica d'ufficio di tipo "deducente" (che proceda al controllo delle allegazioni del procedente ed alla verifica dei conteggi) in mancanza, una perizia che dovesse procedere alla revisione della contabilità onde rinvenire eventuali anticipazioni, non sarebbe ammessa poiché "esplorativa", in quanto in violazione del principio dispositivo del processo (Trib. Genova Sent. 683/14) ove spetta alla parte allegare e dimostrare puntualmente ogni richiesta. <br /> <br /> <b>Paolo Gatto</b></p>
<p>FINESTRA:</p>
<p>Come deve procedere l'amministratore se anticipa somme nel condominio e viene sostituito:</p>
<p>-Non basta che dimostri il puntuale pagamento delle spese di cui al suo rendiconto in quanto il precedente orientamento che lo prevedeva è stato modificato.</p>
<p>-Dovrà, oltre a dimostrare l'urgenza delle spese sostenute,</p>
<ol>
<li>confrontare il proprio rendiconto (virtuale) con quello bancario (reale) onde dare dimostrazione della sussistenza di un saldo passivo sul suo elaborato e della corrispondente assenza di fondi sul conto corrente;</li>
<li>dimostrare di avere anticipato di sua tasca, producendo propri bonifici o assegni a copertura di spese condominiali;</li>
</ol>
<p><br /> In mancanza dei precedenti presupposti il giudice non ammetterebbe una perizia d'ufficio in quanto "esplorativa".</p>
<p><b>Secondo la Cassazione</b>, l'amministratore non possiede un potere di spesa (salvo spese urgenti), per cui ogni spesa deve essere approvata dall'assemblea, in mancanza di approvazione, l'amministratore non ha diritto al rimborso di quanto anticipato (Cass. n. 1224/12, Cass. n. 14197/11); inoltre la differenza negativa risultante dal rendiconto, non costituisce automaticamente prova dell'anticipazione da parte dell'ammistratore il quale potrebbe avere reperito i fondi altrove ( Cass. n. 10153/11).</p>
<hr />
<p> </p>]]>
    </content>
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    <title>Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133</title>
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    <published>2014-10-08T20:00:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, entrato in vigore il 13 settembre 2014. (Misure per l&apos;incentivazione  degli  investimenti  in  abitazioni  in locazione). Deduzione da imponibile Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di unità abitativa sino ad una spesa massima di 300.00 euro a condizione che il compratore la conceda in affitto per almeno otto anni. Di Ennio Alessandro Rossi</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Compravendita immobiliare" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>L’agevolazione fiscale prevista dal DL 12 settembre 2014 (vedi sotto)  può alleggerire le tasche del compratore abbattendo il suo imponibile fiscale in maniera significativa a condizione che affitti. Un vantaggio non da poco.</p>

<p>Il  beneficio fiscale  viene spalmato negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di seconde case da destinare alla locazione. Il beneficio compete anche a chi costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà.</p>]]>
        <![CDATA[<p>In sintesi per ottenere la detrazione Irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:<br />
<ol><li>L'acquisto di nuova costruzione o derivante  da ristrutturazione integrale risulti  effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017</li><li>Non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario</li><li>L'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate zone agricole</li<li>L'unità immobiliare abbia destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria di lusso A/1, A/8 e A/9 )</li><li>L'unità immobiliare fruisca di una classe  energetica  A o B</li></ol></p>

<p>La norma è di facile lettura per cui se ne riporta il contenuto integrale  a beneficio del lettore</p>

<p>Rif.: Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  , entrato in vigore il 13 settembre 2014 :( Misure per l'incentivazione  degli  investimenti  in  abitazioni  in   locazione) </p>

<p>1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre 2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia  di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  cedute  da  imprese  di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative  edilizie o  da  quelle  che  hanno  effettuato i predetti interventi   è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. </p>

<p>2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. </p>

<p>3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. </p>

<p>4. La deduzione, spetta a condizione che: </p>

<p> a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; </p>

<p>b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; </p>

<p>c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; (ndr : in sostanza non ubicata in zone agricole ) </p>

<p>d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; </p>

<p>e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; (ndr: in sostanza non superiore a canoni convenzionati –concordati )</p>

<p>f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. </p>

<p>5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. </p>

<p>… Omissis… (commi pertinenti la copertura della spesa) </p>

<p><b>Ennio Alessandro Rossi</b></p>

<p><a href="http://www.realessandro.it" target="_blank">www.realessandro.it</a></p>

<hr />]]>
    </content>
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    <title>Rent to buy. Affitto  per comperare</title>
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    <published>2014-10-08T19:00:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>Affitto una casa ( ma anche un negozio, un ufficio etc.) e se poi decido di comperala mi viene scalato il canone pagato. Parliamo del “Rento to Buy” e delle  garanzie introdotte recentemente. Di Ennio Alessandro Rossi</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
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        <category term="La locazione" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Affitto una casa ( ma anche un negozio, un ufficio etc.) e se poi decido di comperala mi viene scalato il canone pagato. Parliamo del “<b>Rento to Buy</b>” e delle  garanzie introdotte recentemente che rendono più appetibile l’istituto.</p>

<p>Trattasi di un contratto misto composto da una locazione con opzione di acquisto entro una certa data;  in gergo è noto come “ Rent to buy” (dall'inglese: affitto  per comperare ). L’art.23 del DL 133/2014 in vigore dal 12 settembre 14,  ha introdotto a favore del possibile futuro acquirente  significative garanzie a tutela dei rischi che  impedivano il decollo di questo  interessante istituto, istituto che potrebbe aiutare coloro che desiderano acquistare una casa ma non dispongono della liquidità per versare quel 30% del prezzo che poi renderebbe possibile accendere un  mutuo  per il restante 70%.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Andiamo dritti al cuore del problema con un semplice esempio: Rossi (locatore-promittente ) affitta un appartamento a Bianchi (conduttore-promissario) al prezzo di 600 euro mensili con la facoltà da parte  di  quest’ultimo di acquistarlo  entro 6 anni, ad un prezzo oggi stabilito in 120.000 euro    imputando in conto corrispettivo una parte del canone pagato  mensilmente (es.  400,00 euro).</p>

<p>In sostanza dopo 6 anni  Bianchi avrà maturato un credito di euro 28.800,00 ( 400 mensili x 12 mesi x 6 anni ) e potrà  comperare  contraendo un mutuo integrale di  euro 91.200,00  (120.000-28.800).  In sostanza alla firma del contratto  misto originario (locazione + opzione di compravendita ) si stabilirà  quale parte di quanto versato mensilmente sia imputabile  in conto canone locativo  (nell’esempio euro 200 ) e quanto imputabile  in conto corrispettivo (nell’esempio euro 400 ) dell’unità immobiliare se il conduttore a fine locazione decidesse di comperare.</p>

<p>In siffatta maniera si rende fattibile, seppure a distanza, la compravendita che diversamente non si sarebbe potuto eseguire stante l' incapacità economica del conduttore, futuro compratore. </p>

<p><strong>Ma dove sta la novità?</strong>  Prima della entrata in vigore delle norma citata il contratto succitato era comunque fattibile ma esponeva a grossi rischi il futuro acquirente nell’ipotesi che nel corso dei sei anni ipotizzati (ma potrebbero essere anche 10) il promittente fallisse, truffasse o incappasse involontariamente in altra disavventura. La novità sta nelle garanzie fornite dalla norma al possibile compratore consistenti in un sicuro scudo protettivo da possibili perdite economiche per cause a lui non imputabili. </p>

<p>L'avvenuta regolamentazione del “<i>Rent to buy</i>”  consente che il contratto misto originario (contratto di locazione con opzione di acquisto)  venga “trascritto” in un registro pubblico tenuto presso la  Conservatoria dei Registri Immobiliare (a Brescia è situato in Via Marsala ). La trascrizione costituisce un “marchio” impresso sul registro che segna un diritto che nessuno può  ne ignorare nè “scavalcare“ . Per ottenere questo beneficio (trascrizione e conseguente pubblicità ) occorre che l’atto sia stipulato presso un Notaio. Il tempo massimo di durata della protezione data dalla trascrizione  è di 10 anni.</p>

<p>Dettagliatamente l’effetto della “trascrizione“ determina irrinunciabili  fondamentali protezioni; infatti : </p>

<ol><li>Se dopo la stipula del contratto misto (locazione-opzione di vendita) il bene subisse  l’iscrizione di una ipoteca giudiziale, un pignoramento o quant’altro,  ciò  non inciderebbero sul diritto del potenziale conduttore-acquirente proprio perché con “la trascrizione“ egli ha informato i terzi  dei suoi diritti e del suo credito stabilendo un primato che prevale sugli altri che hanno trascritto il titolo  dopo di lui.  Unica attenzione  va  prestata al caso in cui il locatore-venditore avesse in corso all’atto dell’inizio della locazione un mutuo ipotecario anche volontario  perché in questo caso se interrompesse il pagamento delle rate la banca porrebbe il bene all’asta  prevalendo su tutti appropriandosi di tutto il ricavato . In tal caso occorre  coinvolgere  la banca nel contratto in modo tale che il pagamento del canone sia intercettato dalla banca a soddisfazione/ tacitazione  del credito nato con la concessione del mutuo al locatore-venditore.<br/><br />Analogamente  se oggetto  del contratto misto è un'abitazione in corso di edificazione da parte del costruttore, vige il divieto di stipulare il contratto  qualora  l'immobile  risulti  oggetto di ipoteca seppure volontaria, salvo che detta ipoteca  non sia frazionata e al conduttore sia accollata solo  quella quota parte  riferibile a quella unità che intende comperare;  in tal caso, i canoni dovuti dal conduttore andranno versati ad ammortamento del mutuo frazionato.</li><li>Se nel periodo di durata della locazione mista  il venditore intendesse fare “lo sgambetto” e cedere l’immobile ad un terzo (c.d. compagno di merende) a costui verrebbe opposta l’esistenza del Rent to Buy, vanificando l’imbroglio e facendo salvi tutti i versamenti e diritti nascenti fin dall’origine.</li><li>Se Locatore-venditore  per un verso o per l’altro risultasse inadempiente al  conduttore-compratore  rimarrebbe fermo quanto meno il  diritto alla restituzione  delle somme versate ai fini del Rent to Buy in quanto tale diritto di credito è supportato da privilegio speciale così  che  l’eventuale  ricavato della vendita all’asta dovrà essere destinato prioritariamente al rimborso del credito maturato.</li><li>In caso di fallimento del locatore-promittente venditore,  il contratto proseguirebbe con gli assegnatari essendo assai improbabile e limitata la possibilità di esperire un‘ azione revocatoria.</li></ol>

<p>E se fosse  il conduttore-promissario l’inadempiente? </p>

<p>In questo caso il locatore avrebbe diritto alla restituzione dell'immobile e al trattenimento di tutto il canone (nell’esempio di tutti i  600 euro mensili) a titolo di indennità. Analogamente in  caso di fallimento del conduttore, il curatore potrà  recedere dal contratto restituendo  l'immobile al locatore che pure avrà diritto a trattenere a  titolo di indennità  i canoni “misti” percepiti.</p>

<p>Va da se che nell’esecuzione di un transazione  così  articolata sia consigliabile che  le parti contraenti si facciano assistere da professionisti specializzati già dall’inizio delle trattative </p>

<p><a href="http://www.realessandro.it" target="_blank"><b>Ennio Alessandro Rossi</b></a></p>

<hr />

<p>Comperare casa senza soldi : "Rento to buy"</p>

<p>Gli insigni esperti (vedi nota in calce) ci spiegano che siamo di fronte ad una fattispecie contrattuale nuova diversa dalla classica “locazione“,  tutta da ridefinire.</p>

<p>Nel  nuovo contratto “ RTB“  sorge a favore del  conduttore (futuro possibile acquirente ) un diritto di godimento dell'immobile abbinato ad  un diritto opzionale o automatico. Nel primo caso rientra  l'ipotesi contrattuale che vede il conduttore beneficiare di un'opzione di acquisto (alla fine del periodo previsto posso a mia scelta comperare o rinunciare ); nel secondo si palesa un contratto ad esecuzione obbligatoria  (con il pagamento dell'ultima rata diverrò automaticamente proprietario, senza dover o poter esercitare alcuna opzione in tal senso).</p>

<p>Le premesse sono di tutto rilievo: se il contratto di Rtb non contraddistingue  una locazione “qualificata“  ma un contratto “altro” ,  non dovrebbero  applicarsi  le norme vincolistiche ex legge  392/1978 o  legge 431/1998  in particolare in tema di durata minima dei contratti,  automatico rinnovo, disdetta per impedirne il rinnovo, etc..</p>

<p>I rapporti tra locatore-concedente e conduttore discendono direttamente dall'articolo 23 del Dl 133/2014 (ndr : la norma che ha introdotto il rent to buy), il quale li disciplina facendo richiamo alle norme civilistiche dell'usufrutto con tutte le conseguenze che esso comporta ('inventario iniziale  oneri di custodia, di amministrazione e manutenzione ordinaria o straordinaria , le riparazioni straordinarie e le conseguenze sul  proprietario che  rifiuta di eseguirle o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo (in tal caso il conduttore potrebbe farle eseguire a proprie spese salvo il diritto al rimborso ) etc.</p>

<p>Restano poi  in sospeso le  problematiche legate alla eventuale  procedura di  sfratto (ex art.658 Cpc) se il conduttore non adempie;  oppure  se il concedente debba ricorrere all'azione esecutiva di rilascio, ex art. 2930 del Codice civile tenuto in debito conto delle conseguenze date dall’inadempimento, se  previste,  nell’atto notarile obbligatorio; se infatti concludono gli articolisti,  l'obbligo di rilascio sia contenuto in un atto pubblico, tale atto potrebbe valere come titolo esecutivo (articolo 474, ultimo comma, del Codice di procedura civile) e quindi consentire di passare direttamente all'esecuzione in forma specifica, senza dover transitare attraverso un processo di cognizione per formare appunto il titolo esecutivo.</p>

<p>Sintesi a cura di EnnioR</p>

<p>Estrema sintesi (nel rispetto dell’art. 10 della Convenzione di Berna)  tratta dall’articolo de  “Il sole 24 ore”  del 24 settembre 2014  a firma Angelo Busani e Emanuela Lucchini Guastalla;</p>

<hr />]]>
    </content>
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    <title>Limiti al passo carrabile privato</title>
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    <published>2014-04-07T10:30:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>Una recente sentenza della Cassazione, Sent. n. 54 del 03/01/2014, ha stabilito che costituisce innovazione vietata l&apos;apertura di un accesso veicolare su un&apos;area destinata a prato, la cui limitazione, attraverso il passaggio veicolare, ne avrebbe compromesso la natura. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Aspetti legali e legislativi" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>Il principio "nemo res sua servit" è stato più volte invocato, in ambito condominiale, allo scopo di negare che, all'interno della disciplina, potessero ipotizzarsi servitù  tra i comproprietari.</p>

<p><strong>Una delle prime  teorie</strong> circa il fondamento giuridico del condominio sosteneva, infatti, che la fattispecie condominiale fosse fondata su “servitù concorrenti” dove i fondi serventi fossero costituiti dalle parti comuni ed i fondi dominanti dalle proprietà esclusive. Tale orientamento dottrinale non è stato recepito dalla giurisprudenza, che ha optato per il principio secondo il quale il condominio fosse costituito da una comunione.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Tale principio inizialmente negato, peraltro, è stato mitigato da alcune pronunce secondo le quali le servitù nel condominio fossero ipotizzabili qualora il bene comune fosse utilizzato da uno o più condomini per una destinazione  inconciliabile con quella attribuita, per apparenza o per contratto, dal costruttore.</p>

<p>Il suddetto orientamento rileva, soprattutto, in materia di innovazioni vietate; allorché un condomino apporti un'innovazione sulle parti comuni, a favore della propria unità immobiliare, la suddetta modifica sarà ritenuta rientrare tra le facoltà di cui all'art. 1102 c.c., qualora non sia incompatibile con l'uso della parte comune sulla quale incide (non ne renda più incomodo l'uso agli altri condomini) in caso contrario si ricade nell'ipotesi di innovazioni vietate, in quanto innovazioni suscettibili, nel tempo, di costituire, per usucapione, nuove servitù sulle parti comuni.</p>

<p><strong>Gran parte delle controversie giudiziarie</strong>, negli ultimi anni, ha avuto quale oggetto proprio tale questione, soprattutto in relazione ai fondi già commerciali, trasformati in autorimesse in quanto più appetibili dal punto di vista commerciale.</p>

<p>Qualora, infatti, la trasformazione dell'ingresso del fondo da pedonale a carrabile non incida su una parte comune (sbocco suolo pubblico) non ci sono problemi, ma quando la trasformazione incide su parti comuni (piazzali, marciapiedi, giardini) c'è il rischio dell'innovazione vietata.</p>

<p>I giudici di merito  presentano orientamenti contrastanti anche all'interno delle stesse corti; costituisce, infatti, una valutazione di fatto l'apprezzamento se l'innovazione incida negativamente sulla parte comune.</p>

<p><strong>Una recente sentenza della Cassazione</strong>, Sent. n. 54 del 03/01/2014, ha stabilito che costituisce innovazione vietata l'apertura di un accesso veicolare su un'area destinata a "prato", la cui limitazione, attraverso il passaggio veicolare, ne avrebbe compromesso la natura. </p>

<p>La modifica, pertanto, deve ritenersi legittima qualora il passo carrabile insista su: aree pubbliche (nel qual caso sarà solo una questione di tassa comunale) su aree private già deputate al transito veicolare (strade private, rampe di accesso ad altre autorimesse già esistenti), ovvero su cortili senza alcuna destinazione specifica; costituirà, al contrario, innovazione vietata l'intersezione carrabile di marciapiedi condominiali (funzionalmente  predisposti al passo pedonale), di giardini, parcheggi e di tutte le aree che presentino manufatti incompatibili con il transito veicolare.</p>

<p><strong>La suddetta pronuncia</strong> rischia di costituire una forte limitazione alla trasformazione di fondi già commerciali in autorimesse e, di conseguenza, rischia di avere un forte impatto socio-economico. Negli ultimi anni, infatti, il decremento dei prezzi degli immobili, soprattutto commerciali, ha spostato gli investimenti verso le autorimesse e questo orientamento può rappresentare un grosso ostacolo. </p>

<p><a href="http://www.slpg.it" target="_blank"><strong>Paolo Gatto</strong></a></p>

<hr />

<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>L&apos;amministratore non è legittimato per il risarcimento danni</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.proprietaricasa.org/condominio/lamministratore_non_e_legittimato_per_il_risarcimento_danni.php" />
    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2014:/i_proprietari_di_casa//2.249</id>

    <published>2014-03-29T11:30:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>La sentenza 1451 del 23/01/2014 aveva stabilito che l&apos;amministratore non avesse necessità dell&apos;autorizzazione dell&apos;assemblea al fine di difendere il condominio nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare; la Sentenza n.2859 del 07/02/2014 torna all&apos;orientamento più restrittivo, richiamando espressamente quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331/10. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto.</summary>
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        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>La sentenza 1451 del 23/01/2014 aveva stabilito che l'amministratore non avesse necessità dell'autorizzazione dell'assemblea al fine di difendere il condominio nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare; la ratio della pronuncia era il principio secondo il quale, come rientra tra i compiti propri dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.p.c., eseguire le delibere assembleari, così rientra tra i suoi poteri anche quello di garantire la "<em>conservazione</em>" del provvedimento assembleare impugnato.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>La decisione</strong>, peraltro, andava oltre: arrivava a sostenere che il principio stabilito nel 2010 dalle Sezioni Unite (necessità di autorizzazione assembleare al giudizio) non si possa applicare indiscriminatamente, pena l'insorgere di un "<em>iperassemblearismo</em>" condominiale che obbligherebbe a ricorrere all'assemblea anche per il solo procedimento monitorio o cautelare.</p>

<p></strong>L'ultima pronuncia della Cassazione</strong>, la Sentenza n.2859 del 07/02/2014 torna all'orientamento più restrittivo, richiamando espressamente quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331/10.</p>

<p><strong>Secondo la più recente decisione</strong> la disposizione dell'art. 1131 c.c., che prevede che l'amministratore possa essere chiamato in giudizio in tutte le materie condominiali, costituisce solo un motivo di semplificazione per il terzo che debba convenire in giudizio il condominio, consentendogli di citare solo l'amministratore anziché tutti i condomini, ma nulla giustifica l'amministratore ad agire o resistere in giudizio senza autorizzazione preventiva o, almeno, successiva ratifica da parte dell'assemblea.	Nel caso in specie l'oggetto del giudizio era una richiesta risarcitoria di un condomino danneggiato da infiltrazioni dal lastrico solare e la Cassazione ha ritenuto che la suddetta materia esorbitasse dalle competenze proprie dell'amministratore.</p>

<p><strong>In ogni caso</strong>, non si può non rilevare come la pronuncia delle sezioni unite, anziché porre fine ad una questione controversa abbia, al contrario, stimolato una vera e propria giurisprudenza interpretativa della pronuncia stessa, iniziando un filone che potrebbe presentare difficoltà a consolidarsi. Infatti la norma di riferimento per verificare se una materia rientri o meno tra i poteri dell'amministratore è l'art. 1130 c.c., ma questo è stato notevolmente modificato dalla nuova legge che, da quattro commi originari, oggi ne prevede una decina, anche se si tratta, più che altro, di regole di comportamento dell'amministratore che non ne ampliano più di tanto i poteri. </p>

<p><a href="http://www.slpg.it" target="_blank"><strong>Paolo Gatto</strong></a></p>

<hr />

<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>La Legge di stabilità e acquirente</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/la_legge_di_stabilita_e_acquirente.php" />
    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2014:/i_proprietari_di_casa//2.248</id>

    <published>2014-03-29T10:30:00Z</published>
<updated>2017-07-04T00:39:25Z</updated>

    <summary>La legge di stabilità approvata a fine dello scorso anno pone fine ad un grave tipo di  sopruso in danno dell&apos;acquirente. Il commento di Ennio Alessandro Rossi.</summary>
    <author>
        <name>Staff</name>
        
    </author>
    
        <category term="Compravendita immobiliare" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>STESSA UNITA'  IMMOBILIARE  ROGITATA  PIU' VOLTE ? ISCRIZIONE  DI IPOTECA  GIUDIZIALE ?  RATE CONDOMINIALI O IMPOSTE NON PAGATE ?</p>

<p>La legge di stabilità approvata a fine dello scorso anno pone fine ad un grave tipo di  sopruso in danno dell'acquirente.</p>

<p>Questo sito per primo in data  il 20 luglio  2008 denunciò questo rischio (vedi punto B)  <a href="https://www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/i_rischi_dellacquirente_immobiliare.php">www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/i_rischi_dellacquirente_immobiliare.php</a> ; a distanza di sei anni il legislatore ha ritenuto di porre fine alla questione, all'epoca da noi denunciata, con la norma che andiamo a commentare.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Prima dell'entrata in vigore della norma ( Legge n.147 del 27 dicembre 2013  emanata in un unico articolo, vigente dal 1 gennaio 2014 ma dovrebbe entrare in vigore il 27 aprile 2014  ( ex comma 67, data entro la quale dovrebbe essere emanato il regolamento applicativo )  poteva verificarsi che lo sventurato  acquirente avesse la sfortuna di imbattersi in un truffatore che vendesse l'immobile di sua proprietà a più acquirenti  nella stessa giornata all'insaputa dei vari ignari ed incolpevoli notaio, incassando più corrispettivi e divenendo immediatamente dopo nullatenente, rendendo vana ogni rivalsa, consapevole che a livello Penale se la sarebbe cavata con la condizionale e/o patteggiamento. La legge di stabilità approvata a fine anno pone fine a questo tipo di sopruso. </p>

<p>Per meglio comprendere la questione necessita conoscere un paio di regole fondamentali:<ul><li><strong>Prima regola</strong>: In ogni Provincia esiste un Ufficio Statale che ha la funzione di "pubblicità " ossia di rendere pubblici gli atti : trattasi della  "Conservatoria dei registri immobiliari" ove i Notai, dopo gli adempimenti fiscali ( registrazione),  depositano e trascrivono le compravendite e altri atti indicativi o limitativi della proprietà immobiliare. Questo Ufficio e questi atti diventano (come già detto)   "pubblici"   ossia consultabili  da chiunque  ed anche dall' acquirente che pertanto non potrà mai invocarne l'ignoranza.</li><li><strong>Seconda regola</strong>: Chi tramite il suo Notaio, trascrive per primo la compravendita, o altri diritti reali,  presso la Conservatoria prevarrà su chi trascrive dopo di lui.</li></ul></p>

<p>Pertanto se  prima della entrata in vigore della norma, il truffatore avesse ceduto  la casa di sua proprietà più volte a vari compratori che non si conoscevano fra loro in tempi e luoghi diversi, la compravendita che avrebbe prodotto effetti reali a favore del "fortunato " acquirente, sarebbe stata quella trascritta per prima da parte del notaio che casualmente fosse risultato più sollecito; gli altri acquirenti sarebbero risultati truffati salvo il buon diritto di rivalsa su colui che nel frattempo avrebbe avuto cura di spogliarsi di ogni bene e trasferito i denari in qualche Paradiso Fiscale . Né i truffati avrebbero potuto citare in giudizio per danni i rispettivi ignari  Notai che con diligenza e tempestività, avessero  trascritto,  non per loro colpa,  successivamente al collega.</p>

<p><strong>La nuova norma</strong> intende porre fine a tutto questo; secondo quanto stabilito dall'art. 1 da comma 63 a comma 67 , il notaio all'atto del rogito " congela" le somme ricevute dall'acquirente , le deposita in un conto separato e dedicato  (cosa alquanto rilevante visto che, se il Notaio morisse dopo l'atto ma prima dello svincolo, si rischierebbe la confusione delle somme segregate con le sue personali disponibilità cadenti in successione) e le consegna al venditore dopo aver accertato che la vendita (e l'ipoteca volontaria) si siano collocate in primo grado; fra l'altro dette  somme congelate non possono in ogni caso essere oggetto di pignoramento.   </p>

<p><strong>La norma</strong> è da accogliere con favore (anche se i Notai sono scettici perchè porterà per loro qualche complicazione in più) per le ragioni di prevenzione alla truffa di cui si è detto, sia perché neutralizza il  rischio derivante da un'ipoteca giudiziale insinuatasi fra la data del rogito e quella della trascrizione; valga l' esempio: Neri rogita a favore di  Bianchi  una unità immobiliare in data 15  febbraio  2014; la  compravendita viene in genera trascritta dal Notaio nei registri immobiliari qualche giorno dopo, supponiamo il 20 febbraio 2014 . La Banca Beta creditrice di Neri ( che per tempo l' aveva ammonito di rientrare da un fido ), a garanzia del suo credito trascrive (è legittimo che lo faccia senza preavviso) a carico dell'immobile di Neri una ipoteca giudiziale, supponiamo in data 18 febbraio 2014 collocando così il suo diritto prima che avvenga la  trascrizione a favore di Bianchi. Ciò significa che per incassare  il suo credito la Banca potrà chiedere di mettere all'asta l'immobile a danno del  neo-proprietario (Bianchi). Questi, prima d'oggi,  se avesse voluto evitare l'esecuzione immobiliare avrebbe dovuto  pagare il debito alla banca e poi rivalersi su Neri . Con l'entrata in vigore della legge, il Notaio, in tutela di Bianchi,  congelerà il pagamento al venditore fino alla definizione del problema.</p>

<p><strong>La norma</strong>, interviene anche riguardo le spese condominiali (vedi comma 63 punto c) . L'art 63 disp. Att. Codice Civile infatti rende solidalmente responsabile l'acquirente dell'immobile ed il venditore per le spese condominiali dell'esercizio in corso e quello precedente; questa disposizione  combinata  con una giurisprudenza consolidata che impone all'amministratore di rivolgersi al neo-condomino (compratore) ha fatto sì che  spesso l'acquirente fosse obbligato a pagare debiti non di sua competenza (salvo costosa e talvolta infruttuosa  rivalsa). Per porre fine a questa cattiva abitudine il nuovo comma 63 impone al Notaio di chiedere  il resoconto condominiale delle spese ed incassare le eventuali  competenze dal venditore non assolte, somme che pure affluiranno nel deposito congelato fino al pagamento del saldo.  </p>

<p><strong>Per ultimo</strong> nel  deposito "segregato"  affluiranno anche le imposte gravanti sulla compravendita (cosi come quelle pertinenti la successione) in considerazione del fatto che lo Stato (se impagate)  vanterebbe  un "credito privilegiato speciale " il cui "ostaggio" non sarebbe il soggetto evasore ma il bene immobile che verrebbe colpito a prescindere da chi fosse il detentore del momento che, per evitare il vincolo ipotecario, si potrebbe trovare per l'ennesima volta nelle condizioni di pagare debiti altrui.   </p>

<p><a href="http://www.realessandro.it/" target="_blank"><strong>Ennio Alessandro Rossi</strong></a>, commercialista in Brescia</p>

<hr />

<p><b>Inquadramento normativo</b></p>

<p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013</p>

<p>Articolo 1:</p>

<p>Comma.63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:</p>

<p>a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori,rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;</p>

<p>b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;</p>

<p>c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.</p>

<p>Comma.64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.</p>

<p>Comma.65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.</p>

<p>Comma. 66. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.</p>

<p>Comma.67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini,condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.</p>

<p>Art.63 Disposizione attuazione del codice civile:<br />
..omissis Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.</p>

<hr />

<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>Sulla legittimazione dell&apos;amministratore</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.proprietaricasa.org/condominio/sulla_legittimazione_dellamministratore.php" />
    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2014:/i_proprietari_di_casa//2.247</id>

    <published>2014-03-29T10:00:00Z</published>
<updated>2017-07-05T16:12:09Z</updated>

    <summary>Il principio secondo il quale l&apos;amministratore, per poter rappresentare in giudizio il condominio, necessiti dell&apos;autorizzazione dell&apos;assemblea, è tornato ad essere oggetto di discussione  dopo che le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, sembravano aver posto la parola fine al dibattito giuridico sul tema. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto</summary>
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        <![CDATA[<p>Il principio secondo il quale l'amministratore, per poter rappresentare in giudizio il condominio, necessiti dell'autorizzazione dell'assemblea, è tornato ad essere oggetto di discussione  dopo che le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, sembravano aver posto la parola fine al dibattito giuridico sul tema.</p>

<p>La questione era stata, in precedenza, lungamente dibattuta in giurisprudenza, con  esiti contrastanti.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>L'indirizzo maggioritario</strong>, antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite, riconosceva la legittimazione dell'amministratore a rappresentare i condòmini in giudizio, ritenendo che la decisione dell'assemblea presentasse esclusiva rilevanza interna e mera fonte di responsabilità per l'amministratore nei confronti degli amministrati (Cass. 9093/07). Tale orientamento escludeva le ipotesi in cui il condominio agisse per diritti reali su parti comuni, ma si applicava a tutti i casi in cui il condominio fosse convenuto, cioè anche nelle ipotesi di diritti reali (questioni inerenti proprietà o servitù in condominio).</p>

<p><strong>L'orientamento minoritario</strong>, al contrario, escludeva la legittimazione (Cass. Sent. 2422/06) in quanto ritenesse necessario, al fine di poter rappresentare i condomini in giudizio, che l'amministratore ottenesse una delibera autorizzativa con la maggioranza qualificata  di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.; in ogni caso erano fatte salve le ipotesi nella quali la lite rientrasse  tra i compiti dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c.; ad esempio, non è mai stata ritenuta necessaria la delibera per il ricorso monitorio ai morosi, nell'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo e per i procedimenti possessori e cautelari. </p>

<p><strong>Un indirizzo ancora diverso</strong> riteneva necessaria la delibera ma non nelle ipotesi di impugnazione di delibera assembleare e ciò in quanto rientrasse tra i poteri dell'amministratore eseguire le delibere e, di conseguenza, difendere il condominio in occasione di impugnazioni (Cass. Sent.  n. 8686/05).</p>

<p>In ragione del conflitto giurisprudenziale nel 2010 le Sezioni Unite, con la sopra citata Sentenza n. 18331, confermava l'indirizzo più rigoroso, prevedendo che, a parte i casi rientranti tra i suoi compiti  ex art. 1130 c.c., l'amministratore, per poter validamente rappresentare i condòmini in giudizio, dovesse essere autorizzato da delibera assembleare (o ottenerne la ratifica)  pena l'inammissibilità della costituzione in giudizio.</p>

<p>Rimaneva, peraltro, il dubbio in caso di impugnazione di delibera, ovvero se la materia potesse rientrare tra le materie di cui all'art. 1130 c.c. o necessitasse l'autorizzazione assembleare.</p>

<p><strong>La recente pronuncia</strong> torna a trattare la questione della delibera assembleare. Pur non discostandosi dai principi espressi dalle Sezioni Unite, la Corte riconosce che la difesa del condominio in sede di impugnazione di delibera assembleare rientri tra i poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c.; l'art. 1130 c.c. annovera, infatti, tra le competenze dell'amministratore, quello di eseguire le delibere assembleari e, di conseguenza, rientra tra i suoi poteri il giudizio volto alla "conservazione" del provvedimento; ma la motivazione va oltre: riconoscere sempre la necessità di ratifica o autorizzazione assembleare porterebbe ad un assurdo "iperassemblearismo" dove l'amministratore sarebbe costretto a ricorrere all'assemblea in ogni caso, anche in quelli rientranti tra i suoi poteri (agire o resistere al monitorio, fare osservare il regolamento, agire in un procedimento cautelare).</p>

<p><a href="http://www.slpg.it" target="_blank"><strong>Paolo Gatto</strong></a></p>

<hr />

<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>Amministratore condominiale disonesto</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2014:/i_proprietari_di_casa//2.246</id>

    <published>2014-03-04T13:30:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>L&apos;amministratore condominiale scappa con la cassa o deruba i condomini. Cosa fare dopo? Cosa fare per prevenire? Come partecipare ad una Class Action. Di Ennio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia.</summary>
    <author>
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        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<p>L'amministratore condominiale scappa con la cassa o deruba i condomini. Cosa fare dopo? Cosa fare per prevenire?</p>

<p>Affermare che dietro un amministratore condominiale (più avanti anche AC) o qualsiasi altra professione ci possa essere una persona onesta o disonesta è come scoprire l'acqua calda. Il professionista onesto va riconosciuto,  stimato e congruamente retribuito evitando, colui che ne ha il potere, di incaricare opportunisti che si propongono a prezzi “stracciati”  avendo in realtà altri obbiettivi, il tutto a scapito degli onesti e capaci che sono la maggioranza e che pure fanno parte della schiera dei danneggiati.</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>La professione dell’Amministratore Condominiale</strong> non è semplice come i meno informati credono; è un lavoro complesso ove si mescolano capacità di ascolto e relazionali, conoscenze legislative, competenze giurisprudenziali, competenze tecniche in particolare in tema di sicurezza, competenze fiscali, nozioni di contabilità e molto altro ancora; è inoltre una professione esposta a rischi sia civili (che incidono sulla sfera e responsabilità patrimoniale dell’ AC  ) sia penali pur NON generati da dolo (il crollo del cornicione, un lavoratore della ditta appaltatrice che si infortuna, la anziana che incespica nello zerbino dell’androne, la massaia che scivola sul pavimento bagnato, lo studente distratto che si ferisce sbattendo contro la vetrata non omologata cee ,etc, etc, ); tutti fatti ed errori umani più o meno colposi che non vanno minimizzati ne criminalizzati. Pertanto, per costoro, “nulla quaestio”.</p>

<p>C’è invece un’altra fascia di pseudo amministratori condominiali (che bando alle ipocrisie, sono quelli che hanno ispirato il legislatore ad un controllo serrato) che stanno dall'altra parte, affetti da una grave malattia chiamata “avidità”. Agiscono con dolo e premeditazione approfittando della buona fede e del mandato fiduciario conferito da gente per bene. Basta cliccare sui motori di ricerca per rendersi conto che appropriarsi “<strong>della cassa del condominio</strong>” è diventato uno “sport nazionale”; si può affermare che in moltissime città di Italia si è  riscontrata questa piaga; è di fronte a questi casi patologici che cresce la rabbia, il rancore dei condomini che si trovano talvolta con enorme sacrificio a pagare una seconda volta, pena l’ interruzione dei servizi fondamentali alla vita del condominio. </p>

<p>Chi sottrae impunemente denari sa bene che il 90% dei condomini rinuncerà ad intentare un’azione legale: </p>

<p>primo, perché troppo costosa in quanto il ricorrente si troverà a farsi carico oltre che  dell'onorario per l'avvocato, di imposte, diritti etc, il tutto senza una garanzia di recuperare i propri soldi (al danno rischia di aggiungersi la beffa);</p>

<p>secondo, per una sorta di rassegnazione e scetticismo visto che “tanto si sa che in questo Paese pagano solo i più deboli e quelli con i soldi la fanno sempre franca”. </p>

<p>Considerazioni che colui che ha concepito la truffa ha messo in conto, come ha messo in conto che riuscirà a gestire i pochi “ duri e crudi “ resistenti (tacitando economicamente quei pochi risoluti che hanno presentato querela ). In sostanza trarrà un bel gruzzolo con poca spesa, senza pagare dazio. Se gli andasse proprio male sconterà una condanna penale senza sbarre. </p>

<p><strong>Che fare se i buoi sono scappati ?</strong></p>

<p>Se il c.d. amministratore condominiale è già “scappato con la cassa “ si potrà scegliere di procedere in diversi modi:<ol><li>Azioni individuali (che rischiano di perdersi in tanti deboli rivoli) con l’ausilio del proprio legale di fiducia</li><li>L’istituzione di un “ Comitato “ cui aggregarsi in molti tramite il passa parola per raccogliere i fondi tra i soggetti che si ritengano lesi e organizzare una azione di gruppo</li><li>Una  “Class Action“ appoggiandosi alle associazioni di consumatori ( azione riservata solo ai privati consumatori qual sono i soggetti-condomini)</li></ol></p>

<p>I casi 2-3 anche combinati danno il vantaggio di unire le forze e ripartire i costi : bassa spesa a carico di tanti ricorrenti significa raccogliere le disponibilità economiche e poter scegliere fra i migliori avvocati del foro che svolgeranno il loro mandato al meglio , motivatamente, sicuri di incassare un congruo compenso. </p>

<p><strong>La Prevenzione. La Polizza</strong></p>

<p>Come è intuitivo, la migliore soluzione è sempre la prevenzione cui è possibile addivenire in maniera efficace cogliendo le novità introdotte dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220 c.d.. "Riforma del Condominio", entrata in vigore il 18 giugno 2013.</p>

<p>La disponibilità del candidato AC a sottoporsi alle seguenti condizioni dovrebbe costituire la discriminante per preferire l’uno o l’altro e non certo la differenza in meno di qualche centinaio di euro di compenso annuale, criterio improvvido e ricattatorio talvolta adottato meschinamente dal condomino-tiranno.</p>

<p><strong>L'articolo 1129 comma 3</strong> di nuova formulazione prevede che l’assemblea condominiale possa subordinare la nomina dell' AC alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.</p>

<p>Va detto che tale richiesta è una facoltà e non un obbligo tanto che l'assemblea, consapevolmente, ben potrebbe nominare l’amministratore dispensandolo.  Nulla vieta (e qui sta il punto ) che le garanzie di polizza vengano estese al comportamento doloso dell'amministratore per danni patrimoniali arrecati ai condòmini mandanti, legati a lui da un rapporto contrattuale e fiduciario. Se coprisse anche la “<em>sottrazione di denaro</em>” come richiesto dal comune pensare, la Polizza in fatto rivestirebbe anche i panni della “ fidejussione”; in questo caso sarebbe il garante professionale (assicurazione o banca ben più attrezzate del cittadino comune) prima di rilasciarla, ad indagare sulla figura dell‘ AC pesandone la serietà ed il profilo patrimoniale. Il consiglio pertanto è che l’assemblea ponga quale condizione preferenziale la produzione di una polizza adeguata (sia di responsabilità civile, sia fideiussoria per danni patrimoniale arrecati ai condomini da sottrazione fraudolenta).</p>

<p><strong>La Prevenzione</strong>:  il controllo e la trasparenza (conto corrente, revisione contabile, istituzione di un sito internet dedicato)  previsti in questi 3 articoli del codice civile: <ol><li>L’articolo 1129 è esplicito sul tema e per quanto interessa sancisce: “L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.” Memori del sistema adottato da alcuni promotori finanziari che scannerizzavano estratti conto fasulli per clienti che esigevano il rendiconto, sarebbe opportuno che l’assemblea condominiale delegasse ed autorizzasse un consigliere di condominio a richiedere direttamente alla banca copia (autentica) degli estratti conto.</li><li>L'articolo 71 Disp. Att. Codice civile stabilisce che il controllo di documenti e conti possa avvenire in via telematica da parte del condomino. Così il testo dell'articolo: “ su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.”. I moderni software in commercio danno agevolmente  e gratuitamente questa possibilità  con un semplice clic, senza che l’AC abbia ad affrontare tribolazione alcuna.</li><li>La revisione contabile e la nomina di un consiglio di condominio: Altra possibilità di controllo risiede nell’ art. 1130 bis laddove dispone: “ L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. E ancora “l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.”</li></ol></p>

<p>Ce n’è a sufficienza per tutti i gusti. Come per mille altre situazioni l’importante è evitare di consegnare “deleghe in bianco “ ed esercitare equilibrate azioni preventive di controllo.</p>

<p>Dalla effettiva applicazione delle norme ci guadagnerebbero tutti: I condomini che pagando il giusto compenso non verrebbero defraudati; gli amministratori condominiali per bene si vedrebbero preferiti e finalmente apprezzati e congruamente pagati per il loro onesto lavoro; l’esclusione automatica dal mercato di chi non volesse sottoporsi alle nuove regole lasciando cosi’ spazio ai più corretti ; un recupero dell’immagine della professione dell’ Amministratore Condominiale opacizzata dal comportamento di troppi “colleghi” truffaldini; ed infine la Giustizia (valore sociale) che verrebbe sgravata dall’onere di gestire questi contenziosi.</p>

<p><strong>La legge</strong> ha innovato e dato gli strumenti : ai condomini spetta l’onere di adottarli .Consentendoci una chiosa, sarebbe auspicabile che il Legislatore (cosi’ rigoroso come in questo caso con gli altri )  lo fosse altrettanto con se stesso nella gestione della cosa pubblica.</p>

<p><strong><a href="http://www.realessandro.it/" target="_blank">Ennio Alessandro Rossi</a>, commercialista in Brescia</strong> </p>

<p><br />
Appendice: </p>

<p><strong>COSA E’ E COME PARTECIPARE AD UNA “CLASS ACTION “ DI CONSUMATORI</strong></p>

<p>Il meccanismo della class action consente a più consumatori o utenti, che si trovano in una situazione identica o similare a quella di un consumatore che ha già avviato una causa di risarcimento danni.</p>

<p>Approfondendo la Class Action (o “azione di classe”) è un procedimento che permette l’esame simultaneo, da parte del Giudice, di più casi omogenei fra loro, ed eventualmente addivenire alla condanna di un unico soggetto a favore di più consumatori. Un consumatore avvia una “causa pilota”; gli altri consumatori e utenti che si trovano nella stessa situazione si accodano successivamente prendendo parte all’azione previo un atto di adesione esplicito in modo che la decisione finale abbia effetto anche per il loro caso.</p>

<p>In tal modo si facilita l’avvio e la prosecuzione del giudizio da parte dei consumatori aderenti secondo il principio “l’unione fa la forza”; lo scopo è quello di consentire sia una ripartizione dei costi legali sia di acquisire una maggiore forza sul piano probatorio e processuale. Si svolge tendenzialmente con l’appoggio delle associazioni e dei comitati dei consumatori.</p>

<p><strong>COSA E’ UN COMITATO</strong></p>

<p>Il comitato è un ENTE previsto dagli articoli 39 e 42 del Codice Civile: persegue uno scopo di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo.</p>

<p>L’atto costitutivo, ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.</p>

<hr />

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    <title>Il compenso per lavori straordinari</title>
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    <published>2013-11-15T21:00:00Z</published>
<updated>2015-03-04T15:18:32Z</updated>

    <summary>La sentenza n. 22313 della Cassazione, depositata il 30/09/2013, è tornata ad occuparsi del compenso dell&apos;amministratore di condominio in relazione ai lavori straordinari. Il commento dell&apos;avv. Paolo Gatto.</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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        <category term="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>La sentenza n. 22313 della Cassazione, depositata il 30/09/2013, è tornata ad occuparsi del compenso dell'amministratore di condominio in relazione ai lavori straordinari.</p>

<p>Normalmente, infatti, si ritiene che il compenso stabilito forfettariamente in occasione dell'assunzione dell'incarico o del rinnovo, sia limitato alla gestione ordinaria (spese amministrative, servizi condominiali, piccola manutenzione, energia, acqua ecc.) ma non comprenda la gestione di lavori straordinari, per il codice civile “lavori di rilevante entità”, che deve essere liquidato a parte, normalmente in ragione di una percentuale sul complessivo dei lavori.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Invero, l'orientamento della giurisprudenza (a parte alcuni precedenti di merito) va nel senso che se l'assemblea non approva espressamente il suddetto compenso straordinario  nulla è dovuto all'amministratore, per cui si intende che il compenso pattuito all'assunzione dell'incarico annuale sia già comprensivo di ogni attività, anche relativa alla gestione di manutenzione di rilevante entità delle parti comuni.</p>

<p>Di recente le cose sono ulteriormente cambiate. Il legislatore, con la legge 220/12, preoccupato degli abusi di alcuni amministratori che, conseguito un accordo sulla gestione ordinaria, al momento dell'approvazione del consuntivo inserivano spese ulteriori (partecipazione ad assemblee straordinarie, gestione sinistri, stampa rendiconti ecc.) onde farle passare nascoste tra le altre spese generali del caseggiato, ha adottato una soluzione radicale, sul cui funzionamento si possono esprimere delle riserve.</p>

<p><strong>Il nuovo articolo 1129 c.c.</strong> recita che l'amministratore, in occasione della nomina o del rinnovo, debba analiticamente specificare l'importo dovuto per la sua attività a pena di nullità della nomina; certo sarebbe stata migliore una formulazione meno incisiva che avesse previsto l'inesigibilità delle voci non riportate espressamente, mentre la disposizione, così come concepita, rischia di fare dichiarare nulle tutte le nomine ove non siano previste, in maniera minuziosa, tutte le possibili voci (il che è praticamente impossibile).</p>

<p>In realtà la norma deve interpretarsi nel senso che sia da considerarsi  nulla la nomina qualora la specifica del prezzo non sia determinata o determinabile o lasci spazio ad abusi.</p>

<p><strong>Esistono due sistemi</strong> per presentare un preventivo all'assemblea, uno secondo un principio “modulare”, cioè con elencazione analitica delle attività con un prezzo per ognuna e uno forfetizzato, con un prezzo comprensivo di tutta l'attività; normalmente, per non avere brutte sorprese, i condomini nominano chi presenta il sistema forfetizzato, per cui quello modulare non ha avuto fortuna se non nella misura attenuata, ove viene previsto un prezzo forfetizzato, ma con diverse attività specificatamente definite “extra” quali assemblee straordinarie o altro.</p>

<p>Un sistema misto, pertanto, non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere sanzionato da nullità qualora riporti la clausola secondo la quale sia compresa nel prezzo forfetizzato ogni attività che non sia specificatamente prevista come tassata a parte, con ciò evitando che il prezzo possa lievitare in occasione del consuntivo di spesa.</p>

<p>Per quanto concerne, per l'appunto, i lavori di rilevante entità, il candidato amministratore potrà presentare, nel suo preventivo, una quota percentuale sull'importo di eventuali opere ma, tale proposta, dovrà necessariamente essere espressa in occasione dell'accettazione dell'incarico o del rinnovo e non in occasione dell'approvazione dei lavori, proprio in quanto la nuova legge imponga che il costo dell'attività venga predeterminato alla nomina.</p>

<p><a href="http://www.slpg.it"><strong>Paolo Gatto</strong></a></p>

<hr />

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    <title>Ebook: Il condominio nel Codice Civile (seconda parte)</title>
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    <id>tag:www.proprietaricasa.org,2013:/i_proprietari_di_casa//2.244</id>

    <published>2013-09-02T17:01:01Z</published>
<updated>2017-07-02T21:11:32Z</updated>

    <summary>Il condominio nel Codice Civile, edizione aggiornata al 2013, con le modifiche della legge n. 220 del 11/12/2012 (seconda parte), Ebook di Avv. Paolo Gatto</summary>
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        <name>Staff</name>
        
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    <category term="condominio" label="Condominio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="https://www.proprietaricasa.org/">
        <![CDATA[<div align="center"><h3>GATTO PAOLO</h3><h4>IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE<br />EDIZIONE AGGIORNATA AL 2013</h4>
CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE n. 220 del 11/12/2012<br />(Seconda parte)</div><br /><br /><div align="center"><strong>La parte dinamica</strong></div><br /><br /><div align="center"><strong><big>IL CONDOMINIO COME ENTITA' DI DIRITTO</big></strong></div><br /><br />Nel nostro sistema civilistico, è conferita rilevanza e capacità di essere soggetti di  diritto alle persone fisiche (uomini e donne) ed alle persone giuridiche (società di  capitali, fondazioni, associazioni riconosciute ecc.); a queste entità l'ordinamento  attribuisce, dal punto di vista economico, le stesse facoltà che alle persone fisiche  reali; queste possono concludere contratti, acquistare beni, diritti di godimento,  eseguire cioè tutte quelle attività delle persone reali, tranne quelle specifiche dei  soggetti umani (matrimoni e testamenti); hanno anche un patrimonio distinto da  quello dei singoli soci che le compongono. Esistono poi entità "quasi persone  giuridiche" che non hanno patrimonio completamente autonomo (società di  persone, associazioni non riconosciute ecc.) ma che possiedono una pur limitata  personalità ed autonomia ad agire.<br /><br /><br />Queste entità agiscono quali enti, attraverso degli organi, che sono costituiti da  persone fisiche i cui atti sono attribuibili alla volontà dell'ente; la persona fisica,  pertanto, occupa un ufficio interno all'ente e ne manifesta all'esterno la volontà.<br /><br /><br />Da lungo tempo si discute se il condominio possa rappresentare una anche minima  entità autonoma di diritto ma la Suprema Corte si è orientata stabilmente in senso  contrario. Il condominio, cioè, non ha una neppur minima autonomia giuridica e  pertanto non rappresenta una persona di diritto; l'amministratore stesso, non  costituisce un organo interno ma il rappresentante dei singoli condomini nei  confronti dei terzi, secondo un rapporto esterno (e non di immedesimazione  organica) assimilabile, per identità di causa, con una specie del genere del  contratto di mandato con rappresentanza.<br /><br /><br />Il condominio, pertanto, nell'ordinamento non esiste come persona autonoma,  esistono i singoli condomini, persone fisiche, rappresentati da un'altra persona  fisica, data dall'amministratore, che agisce in loro nome e per loro conto. <br /><br /><br />Da quanto sopra, ne discendono conseguenze giuridiche di diverso genere: <br /><br /><br />1)-In primo luogo, nei rapporti con i terzi, ogni singolo condomino rimane titolare  di posizioni giuridiche concorrenti con quelle del condominio, per cui non perde il  suo diritto di azione contro terzi ( Cass. 4810/00), ma neppure perde la titolarità  passiva nelle obbligazioni, per cui il terzo può agire direttamente nei confronti del  singolo in relazione ai suoi millesimi (Cass. 5117/00); <br /><br /><br />2)-Il condominio non ha una sede legale, ma il suo domicilio si identifica con  quello dell'amministratore che rappresenta i condomini (Cass.976/00), così è  nulla la notificazione al condominio senza l'individuazione del nome  dell'amministratore; <br /><br /><br />3)-Nelle controversie giudiziarie tra condominio e terzi (o condòmini) il singolo  condomino che intende intervenire nel processo non riveste la qualità di terzo ma  può intervenire, quale parte già costituita, con successiva costituzione autonoma  (Cass. 8479/99), per la prima volta in appello (Cass. 7891/00) e per la prima volta nel giudizio di rinvio dopo la pronunzia della Corte di Cassazione (Cass. 6813/00). <br /><br /><br />Da quanto sopra esposto, ne discende che il condominio non esiste come entità di  diritto oltre i singoli componenti partecipanti alla comunione e al soggetto che li  rappresenta, per cui neppure il termine di organi riferito all'amministratore e  all'assemblea appaiono esatti.<br /><br /><br />Per comodità, peraltro, nel corso del presente lavoro, individueremo l'assemblea e  l'amministratore quali organi del condominio. <br /><br /><br /><br /><div align="center"><strong><big>GLI ORGANI DEL CONDOMINIO</big></strong></div><br /><br /><br />Come anticipato, non rappresentando, il condominio, un'entità di diritto, ma  essendo definito dalla giurisprudenza ente di gestione privo di personalità  giuridica, l'utilizzo del termine organi è improprio; sta di fatto che la legge  riconosce rilevanza alle decisioni prese dall'assemblea, anche a carico dei  dissenzienti e dall'amministratore, per conto dei condomini, per cui useremo il  termine suddetto per comodità, anche se impropriamente. <br /><br /><br />Gli organi del condominio sono: l'amministratore e l'assemblea; nella prima  trattazione della parte dinamica, quella relativa agli organi, sarà attribuita  maggiore rilevanza all'amministratore, in quanto organo rappresentativo, nel  momento in cui si tratterà degli atti, sarà attribuita maggiore rilevanza alle  delibere assembleari, in quanto portatrici della volontà dei condomini. <br /><br /><br /><div align="center"><strong>L' amministratore: Tipologia della carica</strong></div><br /><br /><br />La giurisprudenza, ormai orientata a non attribuire al condominio alcuna  personalità giuridica, è di conseguenza orientata a non riconoscere  all'amministratore alcuna funzione organica interna all'ente, ma la sua funzione è  assimilabile ad una specie del genere contrattuale del mandato con  rappresentanza. <br /><br /><br />In altre parole, tra singolo condomino e amministratore sorge un contratto di  mandato (sia pur conferito collettivamente) con rappresentanza, mediante il quale  un soggetto (amministratore) è obbligato, in cambio di un compenso (la  giurisprudenza ritiene oneroso il mandato) ad eseguire atti giuridici a favore di un  altro soggetto atti che, nella specie, si identificano con quelli di cui all'art. 1130 c.c. (che rappresentano l'oggetto del contratto). A tale specie di contratto di mandato, sono sempre applicabili i principi generali in materia, primo tra questi,  l'obbligo della diligenza del buon padre di famiglia.  Da quanto sopra, se ne ricava che l'amministratore sta in carica in forza di un  contratto di mandato, per cui si assume una responsabilità contrattuale nei  confronti degli amministrati. <br /><br /><br />La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta, in primo  luogo, nella diversa valutazione della colpa che nella prima è presunta, mentre  nella seconda va dimostrata dal danneggiato; inoltre nella r. contrattuale è  sufficiente anche una colpa lieve, mentre è necessaria quella media nella r.  aquiliana; sono diversi i termini di prescrizione, che è ordinaria nella contrattuale (dieci anni) e abbreviata nella aquiliana (cinque anni); sono diversi gli obblighi  relativi al risarcimento, atteso che nella r. contrattuale si risponde solo dei danni  prevedibili, mentre nella extracontrattuale anche di quelli non prevedibili al  momento del fatto. <br /><br />La funzione, peraltro, di custodia generalizzata dei beni  comuni, da parte dell'amministratore, induce la cosiddetta delega di funzione per  cui l'amministratore diviene penalmente (con conseguente responsabilità  aquiliana correlata) perseguibile in luogo dei condomini per danni che si  dovessero verificare a persone e cose per eventi relativi al crollo di edificio, o a  mancata osservanza degli obblighi di sicurezza di cui alle nuove normative.<br /><br /><br />Un'ultima questione riguarda la possibilità per una società di ricoprire la carica di  amministratore di stabili. La S.C., in tempo orientata ad escludere che una società  di capitali (S.P.A., S.A.P.A., S.R.L. o Coop. a r.l.) possa fungere da  amministratore di uno stabile, in quanto verrebbe meno il rapporto fiduciario nei  confronti degli amministrati (Cass. 5608/94, ripresa da decreto Trib. Genova  11/7/01), oggi ha cambiato indirizzo, ammettendo la possibilità che un  condominio possa essere amministrato da una società di capitali (Cass. 22840/06). <br /><br /><br /><small>L'ultima decisione appare censurabile sotto diversi punti di vista. Il provvedimento confuta il  ragionamento della precedente pronuncia della Cassazione, in quanto veniva sottolineato il  rapporto fiduciario esistente tra condomini persona fisica solo in relazione alla responsabilità  illimitata, mentre su tale circostanza non si può fondare l'esistenza del rapporto di fiducia, mentre  una società di capitali potrebbe, senz'altro, meglio svolgere un compito che, oggi, è diventato  oltremodo complesso.<br /><br />A ben vedere, peraltro, le conseguenze dell'allargamento possono essere gravi e non del tutto  prevedibili; è chiaro che, qualora la società di capitali ceda le quote, l'amministratore, di fatto,  verrebbe a cambiare senza che i condomini se ne rendano neanche conto.  A questo punto è facile per il capitale entrare facilmente nei condomini, consentendo a grosse  imprese di erogazione di energia o assicurative, di acquistare le amministrazioni in blocco allo  scopo di piazzare i loro prodotti; i condomini "ceduti" potrebbero sempre revocare  l'amministratore, ma la cosa è più facile a dirsi che a farsi.</small><br /><br /><br />La nuova legge ha ratificato il più recente orientamento come infra. <br /><br /><br /><div align="center"><strong>Le modifiche della legge</strong></div><br /><br /><br />Le modifiche che più hanno inciso sulla disciplina condominiale  riguardano la figura dell'amministratore e ciò è comprensibile se si conviene  sull'aspetto prevalentemente demagogico della normativa.  L'amministratore diventa necessario qualora nel condominio vi siano più di otto  condomini, mentre non vi è l'obbligo nei condomini minori, anche se si applicano  ugualmente le norme sul condominio.  La figura dell'amministratore viene disciplinata sotto il profilo soggettivo, con  previsione di limiti ben definiti e di obblighi di scolarità e aggiornamento, e con  ben definiti obblighi in sede di acquisizione del mandato, mentre sono moltiplicati  gli oneri la violazione dei quali, comporta la revocabilità da parte dell'Autorità  Giudiziaria. <br /><br /><br /><small>Per quanto concerne i condomini cd. "minimi" composti da due soli condomini, per i quali la  Cassazione sosteneva si applicassero, relativamente alle maggioranze, le norme sulla comunione  (Cass. 4721/01) ha mutato di indirizzo con la Sent n. 2046 del 31/01/2006 a Sezioni Unite ha  stabilito che la differenza tra comunione e condominio sta nel rapporto di accessorietà delle parti  comuni nei confronti di quelle private e che, pertanto, costituiscano due entità ontologicamente  diverse per cui, in caso di impossibilità di decisione si potrà agire nanti il Tribunale il via non  contenziosa ai sensi dell'art. 1105 c.c.,</small><br /><br /><br />Si intende, naturalmente l'obbligo dell'amministratore non deriva, neppure  secondo la nuova normativa da necessità di ordine pubblico, ma nel senso che  ciascun condomino, inserito in un contesto di condominio sopra gli otto  partecipanti, abbia il diritto ad essere amministrato da un soggetto deputato a tale  funzione. Questo è il motivo per il quale, accanto alla nomina ordinaria (a mezzo  assemblea) esiste una nomina dell'amministratore straordinaria, da esperirsi a  mezzo dell'Autorità Giudiziaria. <br /><br /><br />Affinché l'Autorità Giudiziaria possa procedere alla nomina di un amministratore  d'ufficio, il condomino o i condomini interessati, devono dare la dimostrazione  che l'assemblea non è riuscita a nominare l'amministratore con la maggioranza  qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. Pertanto, è necessario che  l'assemblea si sia già pronunciata e ne sia derivato un nulla di fatto. A quel punto,  con istanza rivolta al Presidente del Tribunale competente per territorio (il  circondario in cui è sito il palazzo) anche senza il patrocinio di un legale, ciascun  condomino può proporre la domanda di nomina di un amministratore, allegando il  verbale della delibera negativa. <br /><br /><br /><div align="center"><strong>Requisiti soggettivi</strong></div><br /><br /><br />L'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede ben  definiti criteri soggettivi per svolgere l'attività di amministratore: godimento dei  diritti civili, non aver subito condanne nei confronti di una Pubblica  Amministrazione, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica o per ogni  altro delitto che comporti una pena minima superiore ai due anni o massima ai  cinque anni, non essere sottoposto a misure di sicurezza definitive, non essere  interdetto o inabilitato; avere conseguito il diploma di scuola media di secondo  grado, avere frequentato un corso di formazione e seguire corsi di aggiornamento  periodici. E' da precisare che il possesso di diploma di media superiore e i  corsi di formazione non sono necessari per coloro che amministrano lo stabile in  cui sono condomini e non sono neppure necessari qualora, nei tre anni precedenti,  si sia amministrato per almeno un anno (ma, in questo caso, è necessario  l'aggiornamento periodico). <br />Possono amministrare stabili le società di persone e capitali, purché gli  addetti siano in possesso dei requisiti di cui sopra. <br />Deve ritenersi, secondo la nuova legge, sussistere un sistema di decadenza  automatica (che supplisce all'assenza di un albo) per cui in caso l'amministratore  perdesse uno dei requisiti necessari, ciascun condomino può convocare  direttamente l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.<br /><br /><br /><div align="center"><strong>La nascita del rapporto</strong></div><br /><br /><br />L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni momento  dall'assemblea, con la stessa maggioranza qualificata necessaria per la nomina. Il  rapporto, pertanto, appare asimmetrico, in quanto l'amministratore non può dare  le dimissioni prima della scadenza dell'anno, a meno che le dimissioni non siano  accettate dall'assemblea con la maggioranza qualificata, o a meno che non  sussista una giusta causa per la risoluzione del rapporto (inadempimento dei  condomini) o l' impossibilità o l'eccessiva onerosità sopravvenuta (malattia o  gravi problemi dell'incaricato); in caso di insussistenza di motivi, se  l'amministratore lascia prima della scadenza, può essere chiamato a risarcire il  danno; il condominio può sempre revocare il mandato, anche in corso di rapporto, senza essere obbligato al risarcimento. <br />La nuova normativa prevede che l'amministratore, alla scadenza del mandato, sia  implicitamente confermato. <br /><br /><br /><small>Questa soluzione dà luogo a problemi interpretativi: secondo alcuni la durata diventa di due anni,  ma la legge, avesse ritenuto ciò, lo avrebbe espressamente detto o avrebbe detto che l'incarico si  rinnova per un solo anno, non a tempo indeterminato. Secondo altra interpretazione, non sarebbe  più necessaria un'assemblea per la riconferma se non vi sono espresse richieste.</small><br /><br /><br />La nostra interpretazione va nel senso che l'amministratore deve convocare  l'assemblea per la nomina dell'amministratore (ciò si rileva dalle norme che gli  impongono di presentare i dati per ogni riconferma) ma, nel caso in cui non vi  siano altri candidati, l'assemblea può esimersi dal voto o qualora nessuno degli  altri candidati raggiunga la maggioranza qualificata, rimane in carica  l'amministratore nel pieno dei suoi poteri e non "ad interim" nonostante non abbia  conseguito la maggioranza qualificata. <br /><br /><br />L'amministratore, al momento della nomina, è tenuto a presentare i propri dati  anagrafici e professionali, il codice fiscale, se si tratta di società anche la sede e il  luogo e l'ora in cui ogni condomino può verificare ed estrarre copia della  documentazione condominiale; l'assemblea può subordinare la nomina alla  presentazione ai condomini di una polizza assicurativa individuale, che  l'amministratore è tenuto ad adeguare in caso di lavori straordinari.  All'atto della nomina e di ogni rinnovo, deve presentare a <em>pena di nullità</em>  analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso. <br /><br /><br /><small>Il compenso può essere determinato secondo il principio modulare, secondo il principio  forfetizzato, o secondo il principio forfetizzato integrato.<br /><br /><u>Sistema modulare:</u> Il sistema modulare presuppone l'elencazione di una serie di voci per ciascuna  delle quali viene specificato il costo; detto sistema, peraltro, è da escludersi per la scarsa fiducia  attribuita dagli utenti, che preferiscono una determinazione unitaria per poter meglio comparare le  diverse offerte o, comunque, per non trovarsi brutte sorprese al momento della rendicontazione; <br /><br /><u>Sistema forfetizzato:</u> Il sistema forfetizzato presuppone una sola voce per tutta la gestione; <u>deve  essere specificato che sono esclusi altri costi e spese.</u> Il sistema è da sconsigliarsi in quanto può  determinare un compenso largamente insufficiente in caso di lavori straordinari o assemblee  straordinarie non previste.<br /><br /><u>Sistema forfetizzato integrato:</u> Il sistema forfetizzato prevede un compenso unitario, che  ricomprende tutta la gestione e non consente alcun costo ulteriore che non sia espressamente  previsto (normalmente, assemblee straordinarie, lavori straordinari ecc.).</small><br /><br /><br />Esiste anche la revoca giudiziaria dell'amministratore. Originariamente era  prevista in tre ipotesi: la prima, nel caso in cui l'amministratore non informi i  condomini della notifica di atti giudiziari o amministrativi che esorbitino i suoi  poteri; la seconda, nel caso in cui, per due anni consecutivi, l'amministratore non  presenti il bilancio; la terza, nel caso di fondati sospetti di gravi irregolarità.  La nuova legge riduce ad uno gli anni sufficienti alla revoca (anche se il termine  per presentare il rendiconto viene fissato in centottanta giorni) in caso di mancata  presentazione del rendiconto e ha codificato una serie (esemplificativa) di  violazioni che comportano la revoca; in caso di mancata apertura del conto  corrente condominiale e in caso di irregolarità fiscali è necessaria una preventiva  assemblea per la revoca dell'amministratore prima di adire l'Autorità Giudiziaria,  ma se non provvede l'assemblea alla revoca, questa è tenuta a rifondere il  condomino, che ha agito in giudizio, delle spese legali sostenute.  Per il resto gli esempi di gravi irregolarità di cui al nuovo articolo 1129 c.c., sono i  seguenti: <br /><br /><ul>1) Omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto  condominiale o per la revoca o per la nomina del nuovo amministratore o  negli altri casi previsti dalla legge (da ricomprendersi le ipotesi di  innovazioni vietate e speciali). <br /><br />2) La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi ,  nonché di deliberazioni dell'assemblea; <br /><br />3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale  (esiste, ora, l'obbligo di fare transitare ogni somma sul conto corrente  condominiale). <br /><br />4) la gestione secondo modalità che possano generare possibilità di  confusione tra il patrimonio del condominio id il patrimonio personale  dell'amministratore; <br /><br />5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alle formalità eseguite nei  registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;<br /><br />6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle  somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente  l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;<br /><br />7) l'inottemperanza di cui agli obblighi dell'art. 1130 n. 6 (curare la tenuta del  registro dell'anagrafe condominiale), 7 (curare la tenuta dei registri  dell'assemblea ed il registro di nomina dell'amministratore), 9 (fornire al  condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei  pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso).  <br /><br />8) l'omessa o incompleta comunicazione dei dati personali e professionali  all'accettazione e conferma dell'incarico.</ul><br /><br /><br />Contrariamente a quanto avveniva in precedenza ora, espressamente,  l'amministratore revocato non può più venire rieletto dall'assemblea. La legge,  peraltro, non stabilisce il periodo di divieto per cui si deve ritenere che la nomina  non possa avvenire per l'anno della revoca, ma che possa avvenire nell'anno  successivo; un divieto, infatti, deve ritenersi applicabile restrittivamente. <br /><br /><br /><div align="center"><strong>La causa e l'oggetto del rapporto<br />La causa</strong></div>

<p>Come preannunciato, la causa del contratto che lega i condòmini  all'amministratore coincide con quella del contratto di mandato con  rappresentanza; un soggetto si obbliga, nei confronti di altri soggetti, in cambio di  un compenso, a compiere atti in loro nome e nel loro interesse. </p>

<p>Nel caso specifico, pur non dicendo nulla la legge, l'incarico si presume a titolo  oneroso, ma la suddetta presunzione è stata svuotata dall'onere di presentazione  del compenso dettagliato pena la nullità della nomina, così come introdotto dalla  nuova legge. Sulla misura esistono parecchi problemi; in primo luogo, devono  ritenersi non vincolanti le classiche tabelle pubblicate a cura di alcune  associazioni di amministratori atteso che, non essendo la professione legalmente  protetta, non esiste un ente (pubblico) che possa imporre un prezzario o  controllarne l'applicazione, anzi, il garante per la libera concorrenza (antitrust) ha  condannato chi ha proposto tariffe professionali in quanto abbia creato un cartello  a carico della libera concorrenza. </p>

<p>Purtroppo, si deve altresì constatare che esiste il problema opposto a quello dell'esistenza di  cartelli; l'eccessiva corsa al ribasso sta privilegiando professionisti poco seri sia per quanto  riguarda la diligenza nello svolgere l'attività che l'onestà nel maneggiare denari altrui. Si sta,  infatti, affermando un mercato, nel quale all'amministratore che agisce con diligenza e, pertanto,  pretende un giusto compenso (magari commisurato alla mole di lavoro che avrà eseguito) viene  prescelto colui che propone un prezzo stracciato, magari col conto fatto di trascurare la professione  (anche in termini di chiarezza e conoscibilità) e di fare entrare da "altri lidi" quanto ha fatto  risparmiare ai condomini nel momento del suo ingaggio. </p>

<p>Si deve, purtroppo, anche riconoscere, che la bassa qualità degli amministratori è fortemente  voluta dagli stessi amministrati i quali sono portati, magari per inconfessate o inconsce necessità o  invidie, ad attribuire riconoscimenti a chi, invece, si dimostra più prepotente e spregiudicato (o  magari si atteggia a persona di successo); tutto questo quando non esistano vere a proprie  associazioni di condomini con interessi esterni, talmente forti, da influire sull'economia interna del  caseggiato.<br /><br /><br /><div align="center"><big><strong>L'OGGETTO DEL RAPPORTO</strong></big></div></p>

<p>L'oggetto del contratto di mandato tra condomini e amministratore, è contenuto  all'art. 1130 c.c.. L'articolo in questione contiene quattro punti, oltre una norma  non numerata che impone all'amministratore di rendere conto della propria  gestione al termine di ogni anno. </p>

<p>La giurisprudenza della Cassazione si è, di recente (Cass. 3/12/99 n.13504),  orientata nel senso che l'amministratore, al fine di agire in giudizio per le materie  di cui all'art. 1130, non abbia necessità di una delibera assembleare di  autorizzazione, atteso che tali compiti sono di sua stretta competenza, per cui è  obbligato ad eseguirli, se del caso, anche attraverso un procedimento nanti  l'Autorità Giudiziaria; questo significa, in altri termini, che i doveri che formano  oggetto del contratto implicano atti dovuti da parte del mandatario, il quale è  tenuto ad adempiere anche nell'ipotesi in cui l'assemblea sia contraria, bastando  la volontà favorevole anche di un solo condomino. A seguito analizzeremo, per  sommi capi, i doveri dell'amministratore secondo il codice civile, tenendo sempre  in debita considerazione che, all'interno di queste sintetiche disposizioni, si  inseriscono le complesse leggi sulla sicurezza, quelle in materia fiscale e, in  genere, tutte quelle nuove normative che ineriscono i compiti dell'amministratore. </p>

<p>Ad esempio, nel dovere di eseguire le delibere assembleari, c'è anche quello  dell'osservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri nell'ipotesi di  approvazione di lavori straordinari; così tra i compiti dell'amministratore  rientrano quelli di garantire i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, tra i  quali rientrano sicuramente quelli relativi alla sicurezza dello stabile, in relazione  alle norme imperative vigenti. Così, il generale dovere, in forza del contratto di  mandato, di gestire con la diligenza del buon padre di famiglia, impone  all'amministratore l'osservanza delle normative in materia fiscale, in maniera tale  da non cagionare danni da sanzioni amministrative ai condomini e, al contrario, in  maniera da farli risparmiare nelle ipotesi di detrazioni fiscali. </p>

<div align="center"><big><strong>1)-ESEGUIRE LE DELIBERE ASSEMBLEARI E CURARE<br />L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO</strong></big></div>

<p>Questo è il compito fondamentale dell'amministratore; l'amministratore è un  organo prettamente esecutivo, per cui il suo compito principale è quello di  eseguire le delibere assembleari. Il problema è se l'amministratore sia tenuto ad  eseguire tutte le delibere o solo quelle legittime. Una prima risposta la dà  direttamente la normativa sul condominio; l'art. 1137c.c. testualmente recita che il  condomino dissenziente possa impugnare la delibera contraria alla legge o al  regolamento, ma che l'impugnazione non ne sospende l'esecutività a meno che la  sospensione non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria; tale disposizione impone  all'amministratore l'obbligo di eseguire le delibere anche se impugnate, a meno  che non sospese (o naturalmente non annullate) dall'Autorità Giudiziaria.  L'amministratore non ha quindi il potere di valutare la legittimità o meno di una  delibera assembleare, la deve eseguire a meno che il Giudice non disponga  altrimenti. </p>

<p>Il problema è quello delle delibere nulle; vi sono infatti delle delibere  assolutamente nulle, che l'amministratore non è tenuto ad eseguire, anzi è tenuto a  non eseguire; fino a qualche tempo fa, vi era il problema dell'individuazione delle  delibere radicalmente nulle, al fine di distinguerle da quelle meramente  annullabili; oggi la S.C., come avremo ragione di vedere nel momento in cui si  tratterà della delibera come "provvedimento", ha limitato la nullità a riguardo di  quelle delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario a norme imperative di  ordine pubblico) o prese al di fuori della competenza dell'assemblea, rendendo  più semplice la vita agli amministratori che, a questo punto, avranno molti meno  dubbi che in passato. </p>

<p>Per quanto riguarda l'obbligo di curare l'osservanza del regolamento di  condominio, il problema più dibattuto riguarda l'obbligo di fare rispettare anche le  disposizioni non regolamentari del regolamento contrattuale; ebbene, la  giurisprudenza maggioritaria ritiene che tale compito incomba all'amministratore  solo se le disposizioni non regolamentari vadano, comunque, a beneficio della  collettività condominiale. </p>

<p>L'art. 1138 c.c. prevede la presenza di un regolamento di condominio, approvato a  maggioranza qualificata, che contenga la disciplina di quelle materie che lo stesso  articolo elenca; tali materie sono definite, dalla giurisprudenza regolamentari. Vi  sono poi dei regolamenti, definiti contrattuali (della stessa natura di quelli di cui si  è parlato nella sintesi storica) che sono approvati all'unanimità o sono richiamati  dagli atti di acquisto (titoli); detti regolamenti, oltre alle materie "regolamentari",  sempre modificabili a maggioranza, possono contenere servitù, oneri reali o  obbligazioni propter rem, a carico delle singole unità immobiliari o dei condomini  in genere. E' il caso ad esempio dei divieti di adibire gli immobili a particolari  attività; tali disposizioni non possono essere approvate a maggioranza, ma  all'unanimità; l'amministratore dovrà comunque curarne il rispetto se le regole  sono dettate a favore della comunità condominiale, nel caso in cui, al contrario,  beneficiario sia un singolo, a lui spetterà tutelare i diritti che il regolamento gli  conferisce. </p>

<div align="center"><big><strong>2)-DISCIPLINARE L'USO DELLE PARTI COMUNI</strong></big></div>

<p>Il secondo compito è il più ovvio, ma il meno semplice dal punto di vista pratico;  se è infatti vero che l'amministratore ha il potere-dovere di disciplinare l'uso delle  parti comuni al fine di garantirne il migliore godimento (con il limite che le sue  disposizioni debbano risolversi in una disciplina del godimento e non in un limite  immotivato dello stesso) è anche vero che le sue disposizioni, se non eseguite, non  sono, di fatto, eseguibili in alcun modo. L'amministratore, quale mandatario di  tipo privato, non ha infatti alcun potere coercitivo nei confronti dei condomini, per cui si deve, comunque, rivolgere all'Autorità Giudiziaria in caso di  inottemperanza alle sue disposizioni; non solo, ma anche un provvedimento  dell'Autorità, potrebbe non essere eseguibile, in quanto avente per oggetto un  comportamento. </p>

<p>Le ipotesi tipiche sono quelle, ad esempio, dei divieti di lasciare i passeggini  nell'androne del palazzo; qualora l'ordine dell'Amministratore non venga  spontaneamente eseguito, questi non ha alcun diritto di intervenire sui beni lasciati  nell'androne in quanto porrebbe in essere un reato di esercizio arbitrario delle  proprie ragioni; a ben vedere, peraltro, anche il ricorso all'Autorità si  dimostrerebbe inutile, atteso che il provvedimento emesso non sarebbe eseguibile  se non attraverso l'intervento continuo (e impossibile da esperirsi in pratica)  dell'Ufficiale Giudiziario) che sgomberi l'area; tenendo anche conto che i beni  rimarrebbero in custodia a carico provvisorio dei condomini. </p>

<p>Tale potere-dovere, rimane pertanto fortemente limitato dal buon senso dei  condomini. </p>

<div align="center"><big><strong>3)-EROGARE LE SPESE NECESSARIE E RISCUOTERE I CONTRIBUTI</strong></big></div>

<p>Questo compito rappresenta una specificazione del generale dovere di eseguire le  delibere assembleari. Parte dell'esecuzione di delibere che comportano spese è  sicuramente l'erogazione delle stesse, mentre quella di delibere di approvazione di  spese, è sicuramente quello di esigerle dai condòmini. L'articolo in questione  attribuisce, peraltro, all'amministratore la funzione di cassa del condominio, per  cui lui è il custode delle somme necessarie alla conduzione condominiale. </p>

<p>Un'ultima questione rimane quella del recupero forzato dei contributi dai morosi;  la legge pone un rimedio che è il decreto ingiuntivo esecutivo (art. 63 Disp. Att.  C.c.); il procedimento è veloce, ma l'espropriazione può essere lenta. Vediamo, in  breve, l'iter. In caso di morosità persistente (non è peraltro necessario alcun  sollecito se non previsto dal regolamento) l'amministratore deve agire, tramite un  legale, per il recupero, fornendo a quest'ultimo la delibera di approvazione della  spesa e la ripartizione; il legale procede davanti al Giudice competente per  l'ottenimento del provvedimento. Ottenuto il provvedimento, se non vi è  pagamento, si procede all'espropriazione che può essere mobiliare alla residenza  del debitore (per importi minimi) o mobiliare presso terzi (solitamente sulla  retribuzione o sulle somme dovute dal conduttore a titolo di canoni) o immobiliare  (sull'immobile stesso) il che implicherà una lunga e costosa procedura, sottoposta  al rischio di insolvenza se vi sono già altri creditori muniti di privilegio. </p>

<div align="center"><big><strong>4)-GARANTIRE GLI ATTI CONSERVATIVI I DIRITTI DEI CONDOMINI SULLE PARTI COMUNI</strong></big></div>

<p>Prima di iniziare l'esame del punto più complesso tra i poteri-doveri  dell'amministratore, è bene dividere tra i mezzi posti a difesa dei condomini per  aggressioni provenienti da fatti, da quelli provenienti da atti, cioè da condotte  imputabili a soggetti di diritto. Aggressioni provenienti da fatti Sono date dalle  minacce provenienti da fattori esterni non umani, come gli eventi atmosferici o,  più semplicemente, il decorrere del tempo.</p>

<p>L'amministratore viene delegato, per  legge, custode delle parti comuni, per cui è responsabile in caso avarie, crolli o  altro, possano cagionare danni economici ai condomini o danni a terzi, nelle  ipotesi in cui l'A., per negligenza, imprudenza o imperizia, non sia intervenuto in  situazioni che potevano degenerare. E' l'ipotesi dei lavori urgenti. </p>

<p>L'amministratore ha il dovere di procedere al compimento di lavori, salvo  immediato ricorso all'assemblea, qualora vi sia urgenza. Anche la constatazione di  urgenza è un procedimento, che l'amministratore ha il dovere di compiere in  maniera il più trasparente possibile, facendosi aiutare, se necessario, da un  tecnico.</p>

<p>Fatti imputabili a soggetti L'amministratore ha il dovere di intervenire, in  queste ipotesi, senza il preventivo assenso dell'assemblea, trattandosi, per lo più,  di compiti di sua esclusiva spettanza; sono costituiti da azioni giudiziarie, da  esperirsi nei confronti di soggetti che minacciano i diritti dei condomini sulle parti  comuni, vediamo di analizzarli brevemente: Azione di garanzia per vizi: L'azione,  disciplinata dall'art. 1669 c.c., pur integrando azione ordinaria, viene attribuita  dalla giurisprudenza, in maniera pacifica, all'amministratore (Cass. 3304/00)  trattandosi di atto conservativo dei diritti dei condomini. Si tratta dell'azione nei  confronti dell'appaltatore o, addirittura, del costruttore, per gravi vizi di  costruzione; è un'azione di garanzia.</p>

<p>Denuncia di nuova opera: Si tratta di  un'azione cautelare, da esercitarsi nanti il Tribunale, qualora un terzo ponga in  essere una nuova opera a danno delle parti comuni condominiali. L'azione deve  venire intrapresa entro l'anno dall'inizio dell'opera e prima che questa venga  ultimata.</p>

<p>Denuncia di danno temuto: In questa ipotesi, l'amministratore deve  agire, in via cautelare, qualora sussista un pericolo di danno o di aggravamento di  un danno già in corso. Il Giudice (Tribunale) deve emettere provvedimenti  provvisori al fine di eliminare il pericolo. Azioni di reintegrazione e  manutenzione: Sono definite azioni possessorie e devono venire intraprese,  qualora un terzo spogli o crei turbativa del possesso dei condomini sulle parti  comuni.</p>

<p>L'azione va esercitata entro un anno da quando lo spoglio è avvenuto o  da quanto la turbativa è iniziata; è necessario evidenziare che il possesso è una  situazione di fatto che non sempre corrisponde ad un diritto effettivo. La finalità  della legge nelle azioni possessorie è quella definita dal brocardo ne cives ad arma  ruant (affinché i cittadini non ricorrano alle armi). Tale assunto può meglio aiutare  a comprendere un concetto che non è dei più semplici.</p>

<p>L'azione possessoria non è  esperibile soltanto da chi è titolare di un diritto, ma anche da chi esercita un  possesso di fatto, magari nei confronti dello stesso proprietario il quale,  arbitrariamente, gli impedisca di esercitarlo, magari sulla base di un diritto  effettivamente esistente ma che può essere fatto valere soltanto davanti ad un  giudice.</p>

<p>L'ordinamento vuole evitare gli atti arbitrari o violenti (intendendosi con  il termine "violenza"un'azione di fatto non voluta da un altro soggetto) a  prescindere dal fatto che possano avvenire a difesa di un diritto effettivamente  esistente, in quanto tale diritto può venire riconosciuto e tutelato soltanto da un  giudice. </p>

<p>Così l'amministratore ha il dovere di agire in via possessoria non solo nei  confronti di un terzo che, ad esempio, parcheggi la propria auto nel cortile  condominiale, ma anche nei confronti di quel proprietario di un fondo che, tramite  una catena o altro, impedisca il parcheggio ai condomini, parcheggio magari non  sorretto da un titolo,ma che di fatto avviene pacificamente.</p>

<p>Si badi di non  confondere l'azione possessoria da quella dichiarativa di usucapione, in quanto  l'usucapione avviene a seguito di possesso ventennale (normalmente) e trasferisce  il diritto reale al possessore, mentre l'azione possessoria non trasferisce il diritto,  ma si limita a tutelare il possesso a prescindere che sia sorretto o meno da un  titolo legale. Il soggetto che ha spossessato sarà quindi costretto a rimettere le  cose come erano in precedenza e, solo in seguito, agire per il riconoscimento del  suo diritto con una azione ordinaria e l'esecuzione della sentenza a mezzo  Ufficiale Giudiziario.</p>

<p>L'amministratore, dal canto suo, dovrà anche prestare  attenzione a non rendersi egli stesso colpevole di atti arbitrari, magari ritenendo di  esercitare un diritto. Un caso frequente è quello dei ponteggi nelle proprietà  private. Esiste un diritto che permette al vicino (o ai condomini) di accedere ad un  fondo al fine di eseguire i lavori necessari (art. 844 c.c.); tale diritto è peraltro  sottoposto all'autorizzazione del titolare del fondo, in mancanza di che,  l'amministratore dovrà agire, magari in via d'urgenza, al Giudice al fine di  ottenere un'ordinanza; qualora, invece, l'amministratore procedesse  arbitrariamente a fare posizionare i ponteggi, magari con la legittimazione  dell'assemblea, porrebbe in essere un atto censurabile in sede possessoria, per cui  sarebbe costretto alla rimozione e, in seguito, ad adire l'Autorità per poter porre  nuovamente i ponteggi. Articolo 700 c.p.c.: Il codice di procedura civile, prevede  una norma di chiusura, qualora vi sia il pericolo che un diritto possa venire  irrimediabilmente leso dal tempo necessario al fine di esperire un'azione  ordinaria, ammettendo che il Giudice possa, in via d'urgenza, anticipare l'effetto  della sentenza, emettendo i provvedimenti necessari, salvo conferma con  procedimento ordinario.</p>

<p>Si ritiene, normalmente che la procedura sia applicabile  giusto nel caso in cui un proprietario si opponga all'accesso nel suo fondo o  nell'ipotesi in cui il vecchio amministratore non consegni i documenti a quello  nuovo. </p>

<div align="center"><strong>Le modifiche della legge </strong></div>

<p>La nuova legge ha introdotto altri adempimenti a carico dell'amministratore,  alcuni dei quali, implicitamente contenuti nei quattro punti originari, rimasti per lo  pù immutati, altri del tutto nuovi.<br />Brevemente si elencano </p>

<ul>5) <strong>Eseguire gli adempimenti fiscali.</strong> Norma di chiara connotazione  demagogica; il legislatore dispone siano curati gli adempimenti fiscali, ma  non dice quali siano, probabilmente in quanto chi ha steso la legge non li  conosce; ad esempio, spetta all'amministratore promuovere le detrazioni  fiscali in caso di lavori, visto che non costituisce un incombenza di  conservazione delle parti comuni ma mero vantaggio economico e  patrimoniale dei singoli? Ragionando in termini meramente condominiali  non costituirebbe un obbligo, ma qualche giudice potrebbe sostenere che  costituisce atto necessario in quanto improntato alla diligenza al fine di non  cagionare danni ai committenti; il legislatore, volutamente, non dice nulla  per cui, in presenza di norma imperative, quali sono quelle di natura  fiscale (ad esempio il sostituto di imposta) l'enunciato normativo è  pressoché inutile in quanto le norme fiscali sono già, di per sé, cogenti. <br /><br />6) <strong>Curare la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.</strong> Nuovo  compito che investe l'amministratore della qualità di "conservatore" circa  di diritti reali nel condominio. Egli ha l'obbligo di richiedere, ai  condomini, i dati personali e dei diritti reali dell'immobile o degli immobili  dei quali sono titolari. Ai dati sui diritti reali sono aggiunti quelli relativi  all'occupazione (eventuali inquilini o altro) e sulla sicurezza (enunciazione  demagogica quanto inutile in quanto del tutto sfornita di elementi  caratterizzanti tali da renderla applicabile. L'amministratore, in caso di  inerzia del condomino nel comunicare i dati, concede termine di trenta  giorni, in caso di ulteriore mancata risposta, farà eseguire gli accertamenti  da un tecnico, salvo l'addebito delle spese al singolo in difetto. <br /><br />7) <strong>Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro  nomina e revoca dell'amministratore e del registro contabilità. </strong> Riguardo ai primi due registri non si pongono problemi, mentre si  pongono per il registro contabilità; entro trenta giorni, infatti, ogni voce in  entrata ed in uscita va registrata. Il problema è che si tratta di un registro  cronologico e, di conseguenza, fino a che i programmi non avranno  previsto delle procedure "bloccanti" nei dati inseriti, sarà necessario  predisporlo in forma cartacea, con le immani e prevedibili perdite di  tempo.<br /><br />8) <strong>Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione;</strong>  norma esistente in precedenza, anche se implicita, dove viene  puntualizzato "sia al rapporto con i condomini, sia allo stato tecnico e  amministrativo dell'edificio e del condominio (?); esiste una chiara  imprecisione della legge, atteso che l'amministratore è custode di tutta la  documentazione, anche in relazione alle passate gestioni e non solo alla  propria. <br /><br />9) <strong>Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo  stato dei pagamenti.</strong> Questa è una vera e propria novità in quanto, in  precedenza, l'amministratore non aveva potere di certificazione; oggi se  uno deve cedere l'immobile ad esempio, può chiedere l'attestazione da  consegnare al notaio per le eventuali spese in sospeso ed eventuali liti. <br /><br />10) <strong>Redigere il rendiconto annuale.</strong> Norma già esistente, anche se non  numerata, alla quale, oggi, è dato termine di centottanta giorni per la  predisposizione del rendiconto dalla chiusura del periodo di gestione  (quasi sei mesi); è chiaro che la dilatazione del termine fa buon gioco a  quegli amministratori che sono "traballanti"; una volta gestito metà  mandato dell'anno successivo, infatti, verrebbero confermati in attesa  dell'anno successivo, e l'anno successivo avverrà lo stesso.</ul>

<p><small>La nuova legge, con l'art. 1130 bis, precisa come deve essere redatto il rendiconto.<br />Secondo le nuove disposizioni, il rendiconto è costituito da un registro della contabilità, da un  riepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativa delle gestione con l'indicazione  anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. <br />La prima impressione che salta agli occhi è che si tratti di un rendiconto "per cassa" che tiene,  cioè, in considerazione le sole spese erogate ed incassate (e non delle spese maturate e non  erogate) anche se vi sono degli elementi di competenza (indicazione dei rapporti in corso e delle  questioni pendenti). <br />In pratica, se si utilizza un foglio di calcolo non vi sono problemi, si traccia  una colonna spese di cassa e una di competenza (che conflurirà nel riparto) in modo che siano  evidenziate sia le partite definite che quelle pendenti. Se, al contrario, si utilizza un software  applicativo sussistono dei problemi. Intanto, i programmi non permettono, normalmente, di  gestire il rendiconto secondo il principio di cassa ed il riparto secondo quello di competenza;  tenuto conto che, normalmente, con il riparto, è necessario acquisire i saldi anche relativi alle  partite non definite, con gli applicativi anche il rendiconto vene, pertanto, redatto per competenza,  per cui, di fatto, fino a che le case produttrici non avranno risolto il problema, sarà necessario,  accanto al rendiconto e riparto digitale, redigerne uno manuale che evidenzi la situazione di cassa.</small> </p>

<p><strong>Altre mansioni.</strong></p>

<p>Viene previsto l'obbligo, per l'amministratore, di affiggere nel portone  l'indicazione dei propri dati; è da rilevare che, molti comuni, hanno già emanato  dettagliate disposizioni al riguardo, per cui sarà necessario osservare sia le  disposizioni del comune che quelle della nuova legge. L'amministratore è tenuto a fare transitare ogni somma sul conto corrente del  condominio. </p>

<p>L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto a alla consegna di tutta la  documentazione in suo possesso e ad eseguire le attività urgenti, senza alcun  compenso ulteriore (e qui non si intende per quale motivo non spetti un compenso per le attività urgenti). </p>

<p>Salvo che l'assemblea lo dispensi, l'amministratore è tenuto ad agire nei confronti  dei condomini morosi entro sei mesi dalla fine della gestione nella quale il credito  è sorto (quindi, se si tratta di rate per lavori straordinari, il termine semestrale  decorre, in ogni caso, dal termine della gestione ordinaria). E' da rilevare che la  nuova legge impone all'amministratore di riferire, ai creditori del condominio, i  nominativi dei condomini morosi e, solo in caso di insolvenza degli stessi, i  creditori potranno rifarsi su quelli in regola. Questa norma che, a prima vista  sembra di semplice applicazione, può dare luogo a responsabilità  dell'amministratore e, comunque, impone una gestione più complessa dei  pagamenti. </p>

<p>Ogni condomino che cede l'immobile deve comunicarlo all'amministratore,  consegnando copia autentica dell'atto; fino alla consegna continua ad essere  responsabile in solido con l'acquirente, per le spese. </p>

<p><strong>Altri organi.</strong></p>

<p>L'art. 1130 bis prevede che, con la maggioranza qualificata necessaria per la  nomina dell'amministratore, possa nominare un revisore dei conti la cui spesa sarà  ripartita tra tutti i condomini. </p>

<p>Viene reintrodotta la figura del "consigliere di condominio" (già presente nella  legge del 1935), anche se prevista (non obbligatoriamente) nei condomini con  almeno dodici unità immobiliari, con funzioni consultive e di controllo.  Anche qui, non si capisce cosa succeda che l'assemblea di un condominio con  undici unità nomini, comunque, i consiglieri di condominio. </p>

<div align="center"><strong>L'assemblea</strong></div>

<p>L'assemblea, nel condominio rappresenta l'organo decisionale; essendo un corpo  collegiale e riportando, pertanto, gli interessi convergenti di persone diverse,  decide a maggioranza e ciò rappresenta una notevole novità nel campo dei diritti  reali dove, solitamente, vige il principio del diritto assoluto, secondo il quale,  nessuno può essere costretto da altri soggetti, anche in virtù di una maggioranza, a  subire limitazioni, tranne l'ipotesi in cui non si sia egli stesso limitato a seguito di  un negozio giuridico.</p>

<p>L'assemblea è composta da tutti i soggetti titolari di una  proprietà esclusiva all'interno del caseggiato. Convocazione L'assemblea viene  obbligatoriamente convocata almeno una volta all'anno (assemblea ordinaria) e,  in via straordinaria, qualora lo ritenga opportuno l'amministratore o qualora lo  ritengano almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto della  proprietà. Invero, esiste un procedimento secondo il quale, qualora sussista la  maggioranza di cui sopra, i condomini istanti si debbano rivolgere  all'amministratore, chiedendo la riunione straordinaria; solo qualora questi non  proceda alla convocazione entro dieci giorni, potranno provvedere direttamente  alla convocazione loro stessi.</p>

<p>Se manca l'amministratore, ciascun condomino può  convocare direttamente sia l'assemblea ordinaria che straordinaria.</p>

<p>E' da rilevare  che i termini ordinaria e straordinaria riferiti all'assemblea non detengono alcuna  relazione con gli argomenti trattati, atteso che può avvenire che, a seguito di  contestazioni, il bilancio sia approvato in un'assemblea straordinaria e lavori di  rilevante entità siano invece decisi in occasione dell'assemblea ordinaria.</p>

<p>L'avviso  di convocazione, deve essere inviato a tutti i condomini almeno cinque giorni  prima del giorno di prima convocazione; questo deve contenere la data, l'ora e il  luogo della seduta e, in maniera comprensibile, l'ordine del giorno di discussione. </p>

<p>Esiste anche un quorum di validità della prima convocazione ma, essendo troppo  alto, normalmente la prima seduta viene fissata in un giorno o ad un ora in cui  nessuno certamente interverrà; tali sotterfugi, peraltro, sono sempre stati in certo  modo assecondati dalla giurisprudenza (si veda sull'orario di convocazione Cass.  697 del 22/1/00) probabilmente in quanto conscia che il quorum in prima  convocazione non sarebbe quasi mai raggiunto; la seconda seduta non può essere  convocata oltre i dieci giorni o prima del trascorrere di un giorno (inteso nel senso  del calendario e non nel periodo delle 24 ore) dalla seduta andata deserta.</p>

<p>La  riunione Per quanto concerne la regolarità della seduta, non vi sono regole che  impongano una disciplina circa la nomina del presidente e del segretario. La  peculiarità del condominio, che porta interessi proporzionali ai valori, ma reca  altresì diritti di godimento incomprimibili, ha reso necessaria l'adozione di un  sistema di voto binario; le approvazioni avvengono per soggetti e per quote di  proprietà (millesimi) e, affinché la delibera sia valida, devono sussistere entrambi  i quorum. In effetti, nel nostro ordinamento, rinveniamo un sistema di voto per  teste o politico, adottato in sede associativa, sindacale e istituzionale, dove ciascun  votante ha diritto ad un solo voto, equivalente a quello degli altri votanti, sulla  base di un principio di eguaglianza e un sistema invece puramente a quote  rinvenibile nel diritto commerciale, nell'ambito delle società, dove la liquidità del  capitale e le diverse entità patrimoniali degli interventi renderebbe iniquo un  sistema di voto a persona o uguale vertendosi comunque in campo economico- patrimoniale.</p>

<p>Nel condominio sussiste la necessità di distinguere le diverse quote  ma, d'altro canto, ciascun condomino ha il diritto di utilizzare il bene comune, a  prescindere dalla sua quota, per quella che è la sua destinazione; la destinazione  del bene, a differenza di quanto avviene nelle società, dove la liquidità del capitale  non impone alcun principio di garanzia per la quota minima rende necessario  tenere conto anche del soggetto quale persona.</p>

<p>L'assemblea può decidere sulla  base di una maggioranza semplice, rappresentata da un terzo dei condomini che  rappresenti un terzo dei millesimi (in seconda convocazione, maggioranza oggi  modificata dalla nuova legge), una maggioranza qualificata, data dalla  maggioranza degli intervenuti in assemblea (anche a mezzo delega) che  rappresenti almeno la metà dei millesimi (500 e non 501) o qualificata speciale,  data dalla maggioranza dei condomini che rappresenti almeno i due terzi dei  millesimi.</p>

<p>Ciascuno può presenziare in assemblea personalmente o a mezzo di  persona delegata, ogni proprietà immobiliare può portare un solo rappresentante  anche se costituita da una comunione; chi è titolare di più proprietà rappresenta un  solo soggetto anche se titolare di più quote sommate tra di loro questo in quanto la  legge parli di condomino, intendendosi con questo il soggetto e non l'unità di  appartenenza.</p>

<p>Qualora vi siano più titolarità incrociate (il che avviene, soprattutto  nei borghi) con titolarità soggettive e comunioni composte dalle stesse persone, si  dovrebbe intendere quale condomino il soggetto, se proprietario da solo e la  comunione se composta con le stesse quote.</p>

<p>Ad esempio, il condomino A è  proprietario di due immobili e di un altro in comunione con sua sorella B, a sua  volta proprietaria con il marito C di altra unità immobiliare. In assemblea, A  voterà per una testa per i due immobili, A o B rappresenterà un altro condomino  (comunione di A e B) e B o C rappresenterà un altro condomino (comunione di B  e C). </p>

<p>Il c.c. stesso, nelle disposizioni di attuazione, ammette che possa presenziare  un solo rappresentante per ogni piano o porzione di piano e che, in mancanza di  accordo, sorteggi il presidente; è necessario, pertanto, evitare di fare partecipare  più rappresentanti dello stesso appartamento alla stessa assemblea (ad esempio  marito e moglie) in quanto qualche buontempone potrebbe impugnare la delibera  per vizio di formazione atteso che, al momento della discussione, fossero presenti  persone non autorizzate a deviare il corso di formazione della volontà  assembleare. </p>

<div align="center"><strong>Le modifiche della legge</strong></div>

<p>Come anticipato, la riforma è intervenuta sulle maggioranze, modificando la  maggioranza semplice e introducendo una nuova maggioranza. </p>

<p>Per raggiungere la maggioranza semplice, secondo le nuove disposizioni  non è più sufficiente un terzo dei condomini, intesi quali "teste", ma è necessaria  la maggioranza degli intervenuti; il motivo è comprensibile e la soluzione  condivisibile; con il quorum precedente avrebbe potuto verificarsi l'ipotesi (più  che altro "di scuola") che fosse approvato un argomento sorretto dal terzo dei  condomini ma che trovasse contrario un quorum maggiore. </p>

<p>Importante modifica è che l'amministratore non possa più ricevere deleghe  in nessun tipo di assemblea. </p>

<p>Un'altra disposizione prevede che, nei condomini con più di venti  condòmini, le deleghe non possano essere concentrate in un unico rappresentante  per oltre il quinto dei millesimi; detta disposizione è stata dettata per evitare la cd.  incetta di deleghe, anche se negli stabili in località turistiche la noma può creare  dei problemi visto che, normalmente, i condomini vivono altrove e, normalmente,  delegano altri condomini e, soprattutto, l'amministratore. </p>

<p>Ma le novità maggiori riguardano i supercondomini; nei supercondomini  con almeno sessanta partecipanti, ogni stabile nomina, con la maggioranza  qualificata speciale (innovazioni), un proprio rappresentante che vota senza alcun  limite o condizione e riferisce all'amministratore che riferisce, a suoa volta, in  assemblea.</p>

<div align="center"><strong>Il verbale</strong></div>
    
La giurisprudenza concordemente (da ultimo Cass. S. n. 11526 del 13/10/99)  ritiene che il verbale redatto in assemblea costituisca prova di ciò che è avvenuto,  salva dimostrazione del contrario. Tale fatto rende oltremodo difficile dimostrare  eventuali ipotesi di falso ideologico; tale fattispecie, riferita a documenti privati  non integra reato e diviene, in un processo civile, praticamente impossibile, per il  condomino che voglia impugnare il verbale per falso, dimostrare quanto assuma;  egli stesso, infatti, è parte e la sua parola non vale a suo favore, né vale quella del  coniuge comproprietario, né possono essere chiamati a deporre condomini in  quanto parti in causa; l'unico rimedio, nel caso in cui si sospetti possano avvenire  fatti del genere, è quello di delegare una persona fidata che non sia contitolare  dell'immobile nel condominio e non sia anche lui condomino; solo in questa  ipotesi potrà testimoniare la falsità del verbale. La S.C. ritiene l'annullabilità della  delibera nel cui verbale non siano riportati i nomi dei votanti e le singole quote,  non essendo possibile, in questi casi, valutare eventuali contrasti di interessi  (Cass. 29/1/99 n. 810). 

<div align="center"><strong>Le competenze</strong></div>

<p>Quello dell'individuazione delle competenze è un problema di un certo peso,  atteso che la delibera presa fuori dalle competenze dell'assemblea è ancora, e a  ragione, considerata radicalmente nulla; la legge, peraltro, non dice quale sia il  limite di decisione dell'assemblea, per cui la relativa valutazione spetta  all'interprete che, in ultima battuta è il giudice, ma in prima è l'amministratore, il  quale è tenuto ad esercitare una cognitio nel momento in cui dovrà decidere se  porre la delibera in esecuzione o meno.</p>

<p>La giurisprudenza da tempo si è orientata  nel senso che le delibere "tipiche" previste dal codice civile non rappresentino un  elenco esaustivo ed esclusivo, avendo l'assemblea, in generale, una sovranità per  quanto riguarda la conduzione delle questioni nello stabile; a questo punto, posto  un limite dato dall'ordinaria amministrazione delle parti comuni, intendendosi per  ordinaria amministrazione anche i lavori straordinari e tutto ciò che riguarda la  manutenzione, l'unico modo per cercare di segnare dei confini è quello di segnare  territori esterni, nei quali l'assemblea non si può spingere; in genere non rientra  tra i poteri dell'assemblea:</p>

<p>1)-Deliberare su fatti che non abbiano per oggetto  questioni relative a gestione di parti comuni; Con quest'affermazione, non si  intendono solo le spese che, seppure a rilevanza collettiva, non ineriscano  direttamente la conduzione dello stabile (necrologi, regali ecc.) ma anche quelle  materie site nella zona grigia che sta tra la parte comune in se e l'utilizzo  soggettivo. Sintomatica è l'ipotesi del guardianaggio; di recente Tribunale di  Napoli (da ultimo 21/3/00) e Corte d'Appello relativa si sono scontrate sulla  condominialità della spesa relativa al guardianaggio. Da una parte, infatti, si  sostiene che il guardianaggio delle auto, avendo per oggetto beni esclusivi, deve  essere gestito dai singoli titolari dei mezzi, dall'altra si sostiene, al contrario che,  avendo il guardianaggio sostituito il portiere, rientra a buon diritto tra le materie di  competenza dell'assemblea. </p>

<p>2)-Deliberare su questioni relative a beni privati; Con  quest'affermazione si sancisce che l'assemblea non ha il potere di intervenire né  limitare in alcun modo la proprietà privata; il caso è quello dei limiti posti dai  regolamenti alle destinazioni degli immobili, in quanto solo un regolamento di  genesi contrattuale potrà ad esempio disporre che gli immobili dell'edificio non  possano essere adibiti ad uso di ufficio, mentre l'assemblea nulla potrà in merito.  Devono inoltre ritenersi essere approvate al di fuori della competenza  dell'assemblea quelle spese che non vanno a favore di parti comuni ma private  (fatto salva l'ipotesi in cui l'obbligo provenga, ad esempio, dal dover risarcire un  danno cagionato da una parte condominiale). Devono inoltre ritenersi diritti  esclusivi anche le servitù dei singoli sulle parti comuni.</p>

<p>3)-Limitare i diritti dei  singoli sulle parti comuni; Questo punto è il più complesso atteso che richiama  tutta la questione relativa alle innovazioni vietate. Non rientra, infatti, tra i poteri  dell'assemblea rendere inutilizzabile (o anche alienare o cedere gratuitamente,  anche temporaneamente, a terzi) una parte comune anche nei confronti di un solo  condomino intendendosi, con questo, che l'assemblea abbia il potere di, in una  certa misura, modificare la situazione dei luoghi, ma si debba fermare quando, a  seguito della modifica, al singolo o alla collettività possa pervenire un  apprezzabile deprezzamento della proprietà esclusiva; gli esempi sono diversi,  dalla creazione di parcheggi sulle rampe di accesso ai garages, all'installazione di  ascensori con conseguente limitazione della sezione delle scale e dei ballatoi e  passaggi privati ecc..</p>

<p>Altro limite dell'assemblea e quello della modifica dei criteri  di ripartizione; l'assemblea non ha, infatti, il potere di modificare i criteri legali o contrattuali di ripartizione delle spese. </p>

<p>Per quanto concerne i millesimi, originariamente solo l'unanimità dei  condomini poteva approvare le tabelle millesimale; in mancanza o per la modifica  di quelle esistenti, decideva il Tribunale, ma tutti i condomini dovevano essere  evocati in giudizio. Di recente, si sono pronunziate la Sezioni Unite, con la  Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, che hanno stabilito che, al fine del  funzionamento della gestione del condominio, le tabelle millesimali possono  essere approvate anche a maggioranza qualificata (art. 1136 2 c. C.C.)  dall'assemblea. </p>

<p>La nuova legge è intervenuta modificando ancora il quadro. In primo  luogo, per la formazione di nuove tabelle (o per la modifica di quelle esistenti)  occorre l'unanimità di tutti i condòmini; la maggioranza qualificata è sufficiente in  caso di errore o di modifica dei rapporti per più di un quinto a favore o a carico  anche di un solo condomino; per queste modifiche, se non interviene l'assemblea,  è sufficiente evocare in giudizio solo l'amministratore, che è tenuto a darne notizia  ai condomini, pena la sua revoca e risarcimento dei danni.</p>]]>
        <![CDATA[<div align="center"><big><strong>GLI ATTI</strong></big></div>

<p>Gli atti degli organi del condominio sono quelli che hanno maggiore rilevanza in  quanto sono idonei a modificare il diritto, incidendo nella sfera soggettiva dei  singoli condomini; gli atti promanano dall'amministratore e dall'assemblea, dal  punto di vista dell'importanza, peraltro, in un'ottica interna, le delibere, ossia gli  atti dell'assemblea, sono più importanti in quanto contengono la volontà dei  condomini, mentre gli atti dell'amministratore hanno, per lo più, caratteristiche  esecutive.</p>

<p>Le delibere assembleari La delibera dell'assemblea, in questo lavoro,  verrà esaminata sotto l'aspetto del provvedimento e sotto l'aspetto del  procedimento. Sotto il primo profilo verrà descritta la delibera in quanto tale, la  sua efficacia, i suoi vizi; sotto il secondo profilo, per lo più, si analizzerà la  delibera nella sua formazione e, in definitiva, come deve, o come dovrebbe,  essere. </p>

<div align="center"><strong>La delibera come provvedimento</strong></div>

<p>Come si è avuto occasione di affermare, nella parte iniziale, il sistema  maggioritario, nei diritti reali, rappresenta un eccezione all'assolutezza del diritto  di proprietà e degli altri diritti minori;prima, infatti, dell'approvazione della legge  del 1935, non era possibile decidere a maggioranza per cui, nel caso si dovesse  prendere una decisione e anche un solo condomino non fosse stato d'accordo, gli  altri avrebbero dovuto portare il singolo in giudizio e dimostrare le proprie  ragioni, al fine di obbligarlo a tenere il comportamento effettivamente lecito. Con  l'introduzione del principio maggioritario, il diritto del singolo ad amministrare i  propri beni (intendendosi tra questi anche le parti comuni dell'edificio) viene  affievolito ad una sorta di interesse legittimo, in quanto l'amministrazione viene  demandata ad un corpo collegiale, appunto l'assemblea, che decide a maggioranza  e nella quale il singolo interviene esclusivamente col proprio voto. </p>

<p>Con la  delibera, a questo punto, si salta tutta la fase dell'istruttoria giudiziaria, per cui  ogni decisione che viene presa a maggioranza è vincolante per tutti i condomini e  sussiste presunzione di legittimità per cui il singolo che riterrà di essere stato leso  nei propri diritti sarà tenuto ad impugnare la delibera nanti l'Autorità Giudiziaria  entro trenta giorni dalla decisione (se presente) o dalla comunicazione (se  assente).</p>

<p>Nel caso, ad esempio, si fosse resa necessaria l'esecuzione di un lavoro,  prima della legge sul condominio, anche un solo condomino avrebbe potuto  inchiodare tutti gli altri, i quali si sarebbero dovuti onerare di ricorrere al Giudice,  che avrebbe verificato, tramite un perito, la effettiva necessità dei lavori, la loro  entità, la spesa, e la ripartizione; con l'introduzione del principio maggioritario,  decide la maggioranza quando i lavori sono necessari, la spesa e la relativa  ripartizione; viene cioè scavalcata tutta la fase istruttoria giudiziaria; il ricorso all'Autorità Giudiziaria è necessario esclusivamente in caso di mancato  pagamento e allo scopo della richiesta del decreto ingiuntivo, emesso peraltro  sulla base della delibera e della ripartizione di spesa; in questo modo tutta  l'attività istruttoria è eliminata e devoluta all'assemblea.</p>

<p>Il ricorso in  impugnazione da parte del dissenziente, peraltro, è ammissibile solo per motivi di  legittimità (violazione di legge, regolamento o eccesso di potere) ma non può  incidere sul merito o sulla discrezionalità della decisione dell'assemblea (Cass.  Sent. 1165 del 11/2/99).</p>

<p>I vizi della delibera e i rimedi L'assunto secondo il quale  la delibera debba venire impugnata entro trenta giorni, in mancanza di che non si  potrà più intervenire, non deve essere interpretata in maniera assoluta; è evidente  che ritenere non più modificabile un atto preso a maggioranza potrebbe dare luogo  a gravi problemi, anche di ordine pubblico.</p>

<p>La giurisprudenza ha pertanto  mutuato, dalla disciplina del contratto, gli istituti dell'annullabilità e della nullità;  di queste due tipologie di delibere, solo quelle definite dalla giurisprudenza  annullabili, sono sottoposte al termine dei trenta giorni, mentre quelle definite  nulle sono impugnabili da chiunque abbia interesse (anche se dapprima favorevole  come da Cass. n. 14037 del 14/12/99) e l'impugnazione non è sottoposta al  termine di decadenza di trenta giorni. L'impugnazione si propone nanti l'Autorità  Giudiziaria, a mezzo atto di citazione o ricorso (in giurisprudenza generalmente si  ammettono entrambi gli atti introduttivi) entro trenta giorni che decorrono dalla  decisione, se il condomino è presente e dissenziente (ma oggi si ammette che  possa impugnare anche il condomino astenuto, come da Sent. Cass. n. 129 del  9/1/99), se assente dalla comunicazione della decisione (invio del verbale).</p>

<p>Le  conseguenze dell'annullamento dell'atto, anche se l'azione è stata esperita da uno  solo,sono estese a tutti i condomini (Cass. Sent.n. 852 del 26/1/00). Per espressa  disposizione di legge (art. 1137 c.c.) l'impugnazione non impedisce l'esecuzione  della delibera a meno che l'esecutività non sia provvisoriamente sospesa  dall'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi di nullità radicale, al contrario,  l'amministratore dovrà esimersi dal porre in esecuzione la delibera anche qualora  non venga impugnata, atteso che l'eventuale sentenza di annullamento, avendo  valore meramente dichiarativo e non costitutivo, ha efficacia ex nunc (dal  momento in cui la delibera è stata presa).</p>

<p>Sull'amministratore incombe pertanto  l'onere di apprezzare quale delibera possa intendersi nulla o annullabile, ai fini  della sua esecuzione. In passato, la valutazione rivestiva una certa complessità, in  quanto la giurisprudenza non era uniforme, atteso che erano considerate, per lo  più nulle, le delibere prese in occasione di assemblee nelle quali un condomino  non era stato convocato, nelle quali una o più spese erano ripartite in parti uguali.  Oggi la Cassazione limita la nullità delle delibere, al più, a tre fattispecie: </p>

<p>1)-Se  hanno oggetto impossibile o illecito;<br />
2)-Se l'oggetto non rientra nella competenza  dell'assemblea <br />
3)-Se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. </p>

<p>Il primo  punto sanziona la nullità delle delibere prese in contrasto con norme imperative di  ordine pubblico; la nullità non può essere messa in discussione, in quanto  l'illiceità colpisce interessi dello stato e non dei privati, per cui si può parlare di  nullità radicale assoluta.</p>

<p>Sono norme imperative di ordine pubblico quelle penali, i regolamenti amministrativi, le norme sulla sicurezza o quelle fiscali; le delibere  aventi oggetto impossibile rappresentano un "caso di scuola" proprio in quanto la  categoria è stata mutuata dal contratto, per cui non si rinviene in giurisprudenza, il  ricorrere di detta fattispecie. Del secondo ordine di nullità si è parlato in occasione  dell'esame dell'organo assemblea, in relazione alle sue competenze; il terzo  ordine rappresenta, per lo più anch'esso un caso di scuola. Le ultime due  pronunzie della S.C. richiamate, invero, stabiliscono i confini della nullità,  dichiarando la semplice annullabilità delle delibere che presentino irregolarità  formali, comprese due fattispecie che, in un passato recente, erano considerate  ipotesi di nullità, ovvero la mancata convocazione di un condomino e la  deliberazione con maggioranze inferiori a quelle di legge. </p>

<p><small>Le SS.UU. si sono pronunciate, con la sentenza n. 4421 del 27/02/2007, escludendo che il decreto  ingiuntivo emesso sulla base di un provvedimento viziato (delibera nulla o annullabile) possa  validamente essere opposto senza preventiva impugnazione della delibera; a detta della Corte,  infatti, il sistema legislativo previsto in materia condominiale contempla un'ipotesi speciale diretta  ad una pronta gestione del caseggiato, a differenza di quanto avvenga negli altri casi ove può  essere impugnato il rapporto che ha dato origine all'obbligazione (ad esempio un contratto)  mediante opposizione del decreto ingiuntivo; in materia condominiale solo l'impugnazione e  l'annullamento della delibera può estinguere l'obbligazione e l'eventuale annullamento o  declaratoria di nullità del titolo assembleare fa decadere automaticamente il decreto ingiuntivo  ancorché non opposto.</small></p>

<div align="center"><Strong>Le modifiche della legge</strong></div>

<p>Se l'impugnazione possa venire con atto di citazione o con ricorso è stato  oggetto di lungo dibattito, fino a che le Sezioni Unite si sono pronunciate a favore  della citazione ritenendo, peraltro, equipollente il ricorso. </p>

<p>La nuova legge ha stabilito che solo la citazione è idonea a interrompere il  termine mensile di decadenza, mentre il ricorso per la sospensiva deve essere  sempre seguito o accompagnato dalla citazione; il motivo è semplice; il legislatore  ha voluto escludere che, attraverso l'introduzione del ricorso (che è assimilabile ad  una procedura cautelare) il condomino dissenziente (e, oggi, anche astenuto)  possa eludere l'obbligo di preventivo tentativo di mediazione obbligatoria. </p>

<div align="center"><strong>La delibera come procedimento</strong></div>

<p>Con l'esame della delibera, sotto il profilo del procedimento (Gatto P. "la delibera  condominiale tra provvedimento e procedimento", in Archivio delle Locazioni  gennaio 2007 n. 1), si tende a sezionare l'atto nel suo sviluppo temporale, al fine  di evitare l'introduzione di elementi che possano comportare vizi; in precedenza si  è detto che lo studio della delibera come procedimento descrive la delibera non  come è ma come deve o dovrebbe essere, proprio ne senso della eliminazione di  ogni occasione di illegittimità. Nel suo sviluppo, la delibera si può dividere in tre  fasi: atto introduttivo, l'istruttoria e la decisione. </p>

<div align="center"><strong>L'atto introduttivo</strong></div>

<p>L'atto introduttivo della delibera è costituito dall'avviso di convocazione.  L'avviso di convocazione è l'atto promotore della delibera e, mentre dal punto di  vista procedurale, è dato proprio dall'atto di convocazione, dal punto di vista  sostanziale è dato dall'oggetto della decisione che è il punto all'ordine del giorno.  Naturalmente, un unico atto di convocazione potrà contenere diversi punti  all'ordine del giorno, atti introduttivi di altrettante delibere anche se, dal punto di  vista della procedura degli atti, saranno contenute in un'unica assemblea. L'atto  introduttivo deve venire recapitato a tutti i condomini.</p>

<p>Sul fatto dell' obbligo di  comunicazione a tutti i condomini vi è poca chiarezza. Dal punto di vista  dell'assemblea, questa non è valida se non si dà atto che tutti i condomini sono  stati convocati, dal punto di vista del procedimento di delibera (sostanziale) coloro  che si trovano in posizione di conflitto di interessi o di difetto di interesse (e che  pertanto non devono concorrere al voto) potrebbero anche non essere chiamati;  pensiamo all'ipotesi di controversia giudiziaria; chiamare il condomino avversario  del condominio comporterebbe la sua presenza nel momento in cui venissero  discusse questioni relative alla difesa e, quindi, riservate.</p>

<p>Sull'obbligo di  completezza dell'ordine del giorno vi è una copiosa giurisprudenza della  Cassazione che, per lo più, enuncia principi di diritto con minimo contenuto, da  integrarsi da parte del Giudice di merito. Così Cass. 11526/99: la completezza  dell'ordine del giorno è demandato all'apprezzamento del giudice di  merito....Cass. 3634/00...è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia  pure in nodo non analitico e minuzioso...si da far comprendere i termini  essenziali...l'accertamento della completezza è demandato all'apprezzamento del  giudice di merito....</p>

<p>Circa la modalità di convocazione, la giurisprudenza non  contempla formule sacramentali, in quanto la comunicazione può essere data con  qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, anche con la dimostrazione (a  mezzo presunzione che il condomino controlli assiduamente la cassetta della  posta) dell'avvenuto inserimento dell'avviso nella stessa da parte  dell'amministratore o di suo delegato (Cass. S. 875 del 3/2/99).</p>

<p>L'onere di provare  il recapito spetta al condominio, il quale non può dimostrare l'avvenuta consegna  al destinatario, se il recapito è avvenuto a mani di persona priva di stabile potere  di rappresentanza (Cass. 2837 del 25/3/99); naturalmente, la consegna del  portalettere a famigliare convivente, presso la residenza del destinatario, è idonea  allo scopo (anche in quanto così contempla la normativa sulle poste) (Cass. 4352  del 29/4/99). </p>

<div align="center"><strong>L'istruzione</strong></div>

<p>L'istruzione è quella fase in cui vengono raccolte tutte le informazioni necessarie  a decidere circa i punti all'ordine del giorno. Vi è una fase extra assembleare, o  preparatoria, che può essere demandata all'amministratore, ai singoli condomini o  ai consiglieri, ed una fase, necessaria, di valutazione, all'interno dell'assemblea.</p>

<p>Sono normalmente documenti necessari all'istruttoria i preventivi, i consuntivi e  riparti di spesa, i capitolati di lavori, i preventivi delle ditte, i pareri legali e tecnici  e, in genere, tutti quegli atti idonei ad apportare informazioni utili alla decisione.  </p>

<p>La fase istruttoria, anche se nessuno è portato a rilevarlo, è una fase critica, in  quanto le più odiose sperequazioni iniziano in un'istruttoria imperfetta e deviata e  si perfezionano con una decisione priva di motivazione. Si è detto in precedenza,  che con la delibera assembleare si è eliminata tutta la fase dell'istruttoria  giudiziale; la legge, peraltro, non impone un obbligo di motivazione che colleghi  logicamente le risultanze istruttorie con la decisione finale; tale fatto è grave, in  quanto ogni atto (sia esso provvedimento giudiziario che amministrativo) è  obbligatoriamente motivato, mentre non è necessaria alcuna motivazione nelle  delibere assembleari, rendendo così, di fatto, impossibile, procedere alla  valutazione giudiziaria dell'esistenza di un eccesso di potere per deviazione. </p>

<div align="center"><strong>La decisione</strong></div>

<p>La decisione è quella fase in cui, attraverso il voto, l'assemblea sceglie  la soluzione più opportuna al fine della risoluzione della questione posta  all'ordine del giorno. La giurisprudenza ha assunto un orientamento, secondo il  quale, sia annullabile quella delibera che non riporti i nomi dei votanti, i relativi  millesimi e le espressioni di voto (Cass. Sent. 810 del 29 gennaio 1999) e ciò in  quanto non sia possibile individuare il condomino astenuto e eventuali conflitti di  interesse.</p>

<p>Come già in precedenza riferito, non sussiste alcun obbligo di  motivazione, anche se sarebbe sempre utile, in presenza di più soluzioni  alternative, motivare quella prescelta, non solo al fine di limitare il numero delle  impugnazione ma, soprattutto, al fine di perseguire una linea senz'altro più giusta  e trasparente di quanto consenta la legge attualmente.</p>

<p> <div align="center"><strong>L'esecuzione</strong></div></p>

<p>L'esecuzione della delibera è atto che spetta all'amministratore, il quale si deve  basare su quanto riportato sul verbale, il quale assume il valore, per così dire, di  titolo esecutivo; per questo motivo è opportuno, che l'amministratore si astenga  dal redigere il verbale, anche se sottoscritto da altra persona (che assume la carica  di segretario). </p>

<div align="center"><strong>Le delibere tipiche</strong></div>

<p>Il codice civile prende in considerazione una serie di competenze tipiche  dell'assemblea condominiale al fine precipuo di enunciare le maggioranze  necessarie. L'elenco, peraltro, non è esaustivo, per cui l'assemblea può normare  per qualsiasi argomento riguardo alla ordinaria amministrazione, nei limiti di cui  si è già parlato sopra.</p>

<p>Le delibere tipiche più frequenti nella pratica sono le  seguenti: Approvazione bilancio consuntivo, preventivo e ripartizione: La  maggioranza necessaria è quella ordinaria (un terzo dei condomini/un terzo della  proprietà). Nomina e revoca dell'amministratore e suo compenso: Maggioranza  qualificata (maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà della proprietà). </p>

<p>La maggioranza è necessaria sia in caso di nuova nomina che di riconferma.  Decisioni circa le liti attive e passive: Maggioranza qualificata; peraltro, deve  ritenersi applicabile alle sole materie che non siano di competenza esclusiva  dell'amministratore, per i quali casi non è necessaria alcuna maggioranza, in  quanto l'A. ha il dovere di agire o difendersi e tale attribuzione rappresenta un atto  dovuto nei confronti di ciascun condomino.</p>

<p>Secondo certa giurisprudenza, nelle  materie attribuite all'amministratore dall'art. 1130, non è possibile, per il  condomino dissenziente, dissociarsi dalla lite, essendo tale controversia,  necessaria alla conduzione legittima del caseggiato. La dissociazione vale nelle  materie di competenza assembleare (o comunque non attribuite all'A.); in tali  ipotesi, la dissociazione va notificata all'amministratore entro trenta giorni dalla  comunicazione della lite. </p>

<p><small>Le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18332 del 06/08/2010, hanno risolto il conflitto  giurisprudenziale sulla legittimazione in giudizio dell'amministratore; erano, infatti, presenti due  orientamenti giurisprudenziali: secondo l'orientamento maggioritario, l'amministratore era  legittimato ad agire e difendersi in giudizio senza preventivo assenso dell'assemblea in ogni caso,  per cui l'eventuale responsabilità rappresentava un fatto meramente interno, secondo  l'orientamento minoritario, al contrario, l'amministratore non era legittimato ad agire o resistere in  giudizio senza preventivo assenso dell'assemblea se non nelle materie espressamente indicate  nell'art. 1130 c.c. .<br /><br />Le SS.UU. hanno accolto l'orientamento minoritario per cui l'amministratore che agisce o si  difende in giudizio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, nelle materie  escluse dall'art. 1130 c.c., non solo può rispondere, in caso di esito sfavorevole, per danni ai  condòmini, ma la sua costituzione in giudizio è inammissibile per difetto di legittimazione  processuale (salvo ratifica dell'assemblea, anche successiva).</small></p>

<p>Lavori di rilevante entità: Maggioranza qualificata.</p>

<p>Per quanto riguarda il  riconoscimento di tali tipologie di lavori, la giurisprudenza ha avuto occasione di  affermare (Cass. 810/99) che al fine di valutare se un lavoro possa definirsi di  rilevante entità, il giudice deve basare la propria valutazione, oltre che sulla spesa  in sé, anche sul rapporto tra questa e valore dell'edificio e sulla singola quota che  il condomino, in media, è tenuto a corrispondere.</p>

<p>Innovazioni: Maggioranza  qualificata speciale (maggioranza dei condomini che rappresentino i due terzi  della proprietà).</p>

<p>Per innovazioni, riguardo alla parte dinamica, si intendono quelle  opere che risultino migliorative e non conservative. La giurisprudenza riconosce  che l'innovazione, entro certi limiti, cambi la destinazione del bene oggetto di  intervento, per cui non qualsiasi intervento migliorativo è innovazione in senso  tecnico (Cass. Sent. N. 11936 del 23/10/99).<br />
Sussiste sempre il limite  dell'innovazione vietata che ricorre quando viene sottratto l'utilizzo di una parte  comune non compensato da un miglioramento del servizio. Destinazioni gravose e  voluttuarie (riguardo alla loro individuazione ci si deve basare sulla tipologia  dell'edificio, in relazione sia alla spesa che alla opportunità dell'opera)non  possono essere imposte al condomino dissenziente, il quale può rifiutare la  contribuzione. </p>

<p>Regolamento di condominio: Maggioranza qualificata;</p>

<p>il  regolamento di cui all'art. 1138 c.c. è quello assembleare. Può normare soltanto su  materia relative a: ripartizione delle spese sulla base dei diritti effettivi dei singoli,  amministrazione in genere (tempi di convocazione,chiusura bilancio,  ammissibilità di deleghe ecc.),modalità d'uso delle parti comuni, decoro  architettonico.</p>

<p>Il regolamento cosiddetto contrattuale, è cosa diversa da quello di  cui all'art. 1138; è approvato all'unanimità dei condomini o viene accettato al  momento dell'acquisto dell'immobile, mediante menzione sull'atto di  trasferimento della proprietà; può normare su questioni relative a proprietà  esclusive, sicché non sia applica, a rigore, la disciplina condominiale, ma quella  sul contratto. Il regolamento contrattuale, oltre che alle materie di cui all'art. 1138 c.c (materie definite regolamentari e modificabili a maggioranza qualificata, anche  se contenute in regolamento contrattuale) può contenere: norme che attribuiscono  proprietà o diritti reali a singoli o a gruppi di condomini, oppure norme che  dispongono oneri reali o obbligazioni propter rem a carico di singole unità  immobiliari.</p>

<p>La giurisprudenza ritiene che neppure il regolamento contrattuale  possa derogare agli articoli del codice civile relativi alla costituzione  dell'assemblea ed alle maggioranze relative alle delibere.Le disposizioni non  regolamentari di cui sopra, possono essere introdotte o modificate solo  all'unanimità. </p>

<div align="center"><strong>Le modifiche della legge</strong></div>

<p>In relazione alle innovazione, la nuova legge ha introdotto tre tipologie di  innovazioni per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata (quella per i  lavori straordinari e per la nomina dell'amministratore per intenderci; le  innovazioni speciali riguardano:</p>

<ul>1) Opere ed interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità (nel caso  di obblighi di legge già in precedenza non era imposta la maggioranza  qualificata speciale); <br /><br />2) opere ed interventi diretti ad eliminare le barriere architettoniche e per il  contenimento del consumo energetico, per i parcheggi e per la produzione  di energia alternativa (esistono, comunque, già leggi speciali soprattutto in  relazione al contenimento del consumo, per le barriere architettoniche e  per i parcheggi); <br /><br />3) Installazione di impianti per la ricezione televisiva e similari.</ul>

<p>In relazione a queste tipologie di innovazioni, l'amministratore che riceva la  richiesta anche da parte di un solo condomino, è tenuto a convocare l'assemblea  entro trenta giorni. Naturalmente, si consiglia l'istruzione delle procedure  assembleare attraverso l'assistenza di tecnici specializzati nelle diverse materie. </p>

<p>E' da rilevare che la riforma prevede che, in caso di lavori di rilevanti  entità e di innovazioni, l'assemblea debba precostituirsi un fondo pari all'entità dei  lavori. La mancata osservanza può determinare l'annullabilità della delibera. </p>

<div align="center"><strong>Atti dell'amministratore</strong></div>

<p>Gli atti dell'amministratore hanno una rilevanza interna meno marcata di quelli  dell'assemblea, atteso che l'Amministratore è carica per lo più esecutiva;  possiamo distinguere tra gli atti dell'amministratore da definirsi autonomi da  quelli da definirsi esecutivi. </p>

<p><strong>Atti autonomi:</strong> gli atti autonomi dell'amministratore sono quelli presi non in  esecuzione di una delibera (o quelli di cui al punto 4 dell'art. 1130, che sono,  comunque, vincolati), ma quelli assunti a discrezione dell'amministratore stesso;  senz'altro il potere più rilevante è quello di convocare l'assemblea straordinaria,  che è un potere autonomo dell'amministratore; meno efficaci sono i poteri di  ordinanza riconosciuti nel codice civile, atteso che l'ordine dell'amministratore  non è, di fatto, eseguibile senza l'intervento di un giudice e che, comunque,  incidendo, per lo più, su comportamenti di fatto, anche l'eventuale pronuncia di  un magistrato potrebbe rimanere lettera morta. </p>

<p><strong>Atti esecutivi:</strong> gli atti esecutivi, sono quelli obbligatori (atti di cui all'art. 1130)  e, soprattutto, tra questi, quelli relativi alle esecuzioni di delibere assembleari. Le  modalità di esecuzione di tali compiti e l'organizzazione dell'ufficio formeranno  oggetto di un separato lavoro. </p>

<p>A cura di <a href="http://www.slpg.it" target="_blank"><strong>Avv. Paolo Gatto</strong></a></p>

<p><a href="https://www.proprietaricasa.org/condominio/ebook_il_condominio_nel_codice_civile_prima_parte.php">Ebook:  Il condominio nel codice civile, (Prima parte)</a></p>

<p><strong>Ebook completo: (pdf)</strong> <a href="https://www.proprietaricasa.org/condominio/condominio_codice_civile_nuova_edizione_2013.pdf" title="Download Ebook" target="_blank">condominio codice civile nuova edizione_2013</a></p>

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