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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Gli ascensori
L'Italia detiene il record di Paese con più ascensori al mondo; questo
è il motivo per cui la direttiva europea 95/16 del settembre 1995, recepita
dal DPR 162 del 30/4/99, poi modificato con il DPR 369 del 19/10/00, ha creato
i soliti problemi tecnici di ritardo negli adeguamenti.
I decreti legge di recepimento hanno sostituito la vecchia legge 1415/42 sugli
ascensori, disciplinando ex novo la materia di ascensori e montacarichi in servizio
privato.
Per gli impianti messi in funzione dopo il 30/6/99, non è più
necessario chiedere al Comune la licenza d'impianto e di esercizio e spariscono
l'approvazione del progetto ed il collaudo tecnico da parte dell'ISPESL; prima
della commercializzazione, infatti, ogni ascensore è costruito e provato
secondo le nuove regole (marcatura CE) di conformità ai canoni europei.
Il problema, peraltro, è quello relativo ai vecchi impianti.
La nuova normativa, contempla l'obbligo per il proprietario degli impianti
in funzione al 30/6/99 (e la sua responsabilità) di procedere al collaudo
a mezzo degli organismi di certificazione notificati di cui alla legge. Ogni due
anni sarà necessaria una verifica ordinaria per il controllo della sussistenza
dei requisiti e, in caso di incidente di notevole entità (anche senza infortuni)
o verifica periodica con esito negativo, sarà necessaria una verifica straordinaria.
Il fatto è che lo scarso numero degli organismi notificati ha implicato
l'impossibilità tecnica della verifica di tutti gli impianti per cui al
termine attuale del 30/9/02, che ha seguito quello del 30/6/01, dopo un periodo
di vuoto nel quale tutti gli impianti non collaudati sarebbero dovuti rimanere
fermi, che a sua volta ha seguito quello originario del 31/12/00, dovrà
seguire un'altra proroga, pena l'illegittimità degli impianti non collaudati.
E' bene rilevare che il collaudo e le verifiche periodiche (ogni due anni) sono
cosa diversa dalla manutenzione semestrale (annuale per i montacarichi) che viene
normalmente ed agevolmente espletata dalle ditte specializzate.
La verifica è a cura del proprietario dell'impianto o dell'amministratore,
che sono responsabili in caso di sinistro, per cui tutti gli impianti oltre il
termine di settembre 2002, se non prorogato, dovranno rimanere fermi.
Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.
Presidente. Naz. ALAC.
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