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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Limite all’incetta di deleghe ?
Condominio: un primo passo al “Limite all’incetta di deleghe”?
Con la sentenza N. 10683 del 22/7/02 la Suprema Corte, contraddicendo, per
certi versi, una sua pronunzia piuttosto recente, ha stabilito un principio generale
sul conflitto di interessi in assemblea e ha riconosciuto, in concreto, la sussistenza
in un caso particolare.
In primo luogo, la S.C. ha riconosciuto, interpretando estensivamente l’art.
2373 (relativo alle società commerciali) che, qualora un condomino si trovi
in una situazione di contrasto di interessi, il suo voto non vada computato e
tale espressione parrebbe indicare non solo che il suo voto non sia “sommabile”
a quello degli altri ma, addirittura, che dal totale millesimale del condominio
vada sottratta la quota di millesimi relativa a colui o coloro in contrasto di
interessi, principio di recente aberrato dalla stessa Cassazione (si veda Sent.
1201/02).
Scendendo più nei particolari, la S.C. ha oggi stabilito il principio secondo
il quale versi in una situazione di contrasto di interessi colui che si trovi
in una situazione giuridica (anche solo virtuale) idonea a determinare che il
potere deliberativo dell’assemblea sia esercitato dal condomino in contrasto
con l’interesse collettivo, essendo lui portatore di un interesse personale.
Sennonché, quale esempio di detta situazione, la decisione della S.C. porta
il caso dell’amministratore di condominio il quale, delegato da un condomino
(senza vincolo di manifestazione della scelta), voti nella stessa delibera nella
quale viene decisa oltre la sua eventuale conferma alla carica, anche l’approvazione
del consuntivo.
E’ chiara l’importanza di questa sentenza per l’impatto che
può determinare nelle assemblee condominiali di quegli stabili dove l’amministratore,
magari approfittando di persone anziane o poco esperte in materia, operi quella
che viene definita “l’incetta di deleghe” passando
da porta a porta a richiedere ed ottenere la procura al voto che poi farà
valere, si presume, principalmente a suo vantaggio personale.
Sicuramente questa decisione non metterà la parola fine al malcostume di
alcuni amministratori, in primo luogo in quanto la delibera che abbia raggiunto
una maggioranza con le deleghe rilasciate all’amministratore non è
nulla ma annullabile, per cui dovrà essere impugnata entro trenta giorni
dal condomino assente o dissenziente, quindi in quanto è possibile che
l’amministratore, come procede a farsi rilasciare la delega, così
possa anche passare da porta a porta a farsi sottoscrivere un “vincolo al
voto” a lui favorevole; questi tipi di problemi infatti (che solo a prima
vista appaiono “di principio” in quanto le spese di amministrazione
stanno cominciando a pesare, sul bilancio di alcune famiglie, in maniera anche
drammatica) si risolvono con una effettiva presa di coscienza, con la divulgazione
tra i proprietari della “cultura del condominio”
e non con le decisioni delle Corti anche se, molto probabilmente, questa ultima
pronuncia in argomento farà discutere, si prevede anche animatamente, nelle
prossime assemblee.
Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.
Articolo del 12 ottobre 2002
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