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Dati catastali sui contratti




04.01.11

Gli atti di compravendita rogitati dal 1 luglio 2010 dovranno contenere tutti i dati per l'identificazione catastale dell'immobile, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione con cui gli intestatari certificano la conformità del tutto. Pena, la nullità dell'atto.

Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2010 , per chi è titolare di diritti reali su un immobile non dichiarato al catasto o che non ha comunicato all'ufficio eventuali variazioni nei volumi. Lo si potrà fare pagando tributi catastali speciali, interessi e sanzioni. Altrimenti scatteranno i controlli dell'agenzia del Territorio. Anche perché, diversamente da quanto previsto nelle bozze di decreto, non sono previsti sconti fiscali per chi si adegua.

Per la registrazione dei nuovi contratti di locazione e affitto di fabbricati e terreni, invece, dal 1° luglio 2010 i dati catastali dovranno essere inclusi nella documentazione e riportati nel contratto. La mancata o errata indicazione di questi dati sarà punita con le stesse sanzioni previste per chi non registra un contratto d'affitto.

Infine, il capitolo ristrutturazioni. Dal 1° luglio 2010 le banche e poste effettueranno una ritenuta del 10% sui bonifici disposti dai cittadini per beneficiare delle detrazioni al 36% e 55% per le ristrutturazioni immobiliari.

23 giugno 2010

Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia
Assistenza e Tutela Acquirenti Immobili
www.realessandro.it


Update:

In merito alla ritenuta del 10% sui bonifici disposti per spese relative alla detrazione del 36% e 55%, è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate n.40/E/2010 ed un comunicato stampa in formato .pdf dell'Agenzia in stessa, con le istruzioni su come applicare la ritenuta e scaricabile qui:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7de50480435fb569b92afbc876f23fc5/156_CS_Circ_10_acconto_280710.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7de50480435fb569b92afbc876f23fc5

e qui la circolare n. 40/E/2010 del 28 luglio 2010:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5/Circ40e_del_280710.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5

Soprattutto nei condomini dove viene già praticata la ritenuta alla fonte per fornitori e professionisti è interessante notare come le istruzioni riportino quanto segue:

"Come evitare la "doppia" ritenuta - Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva."

COMUNICATO STAMPA
Le regole per la ritenuta del 10 per cento sui bonifici per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie.

La ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.

Lo precisa la circolare n. 40/E, pubblicata dall' Agenzia delle Entrate, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal dl 78 del 31 maggio 2010.

Ormai siamo all'assurdo degli adempimenti burocratici!

Di Staff del 04.01.11 12:00



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