Il Fondo Patrimoniale

  •  Una ottima tutela a basso costo per conservare l'integrità patrimoniale nell' interesse della famiglia. Di Ennio Alessandro Rossi
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IL FONDO PATRIMONIALE : una ottima tutela a basso costo per conservare l'integrità patrimoniale nell'interesse della famiglia.

Premessa

In periodo di crisi economica così grave, il capofamiglia, l'imprenditore, il professionista dovrebbero tenere in seria considerazione l'istituto del "fondo patrimoniale" previsto dagli articoli da 167 al 171 del Codice civile (riportati in calce).

Il Fondo Patrimoniale è un istituto assai semplice da adottare e assai economico (costo 1500, 2000 euro). Va stipulato davanti ad un notaio che provvederà a trascriverlo nei registri immobiliari ed annotarlo sul certificato di matrimonio affinché i terzi non ne possano ignorare l'esistenza e perché, nei casi previsti dalla legge, possa essere opposto.

Il FP è un istituto legittimo, poco conosciuto al grande pubblico, la sua applicabilità potrebbe risultare assai rilevante per preservare beni ivi inseriti e garantire, con gli utili o il loro disinvestimento, il mantenimento della famiglia anche se, involontariamente, gli affari dovessero andare male. In sostanza con questo istituto vengono blindati dei beni in una sorta di "fortino" che in linea generale non potrà essere "espugnato" dal creditore. La "blindatura" avrà efficacia se accompagnata ad un comportamento leale dell'insolvente divenuto tale a causa di una crisi economica . Per cui giustamente mal si adatta a chi lo volesse costituirlo per frodare i creditori e/o il fisco.

Nel dettaglio

IL Fondo Patrimoniale è rappresentato da un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito); lo scopo che ci si prefigge con questo istituto, come già anticipato, è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (mantenimento, assistenza e contribuzione). Esso può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, oppure da un terzo nell'interesse della famiglia (p.es, il genitore della moglie) . Va formalizzato davanti ad un notaio in forma di "atto pubblico". Con un nuovo rogito il fondo potrà essere incrementato . La costituzione del fondo non comporta trasferimento di beni, che rimangono intestati al proprietario titolare.

I vantaggi : i beni in esso conferiti e i loro redditi non sono soggetti a pignoramento, esecuzione, né altro gravame per insolvenze conseguenti il mancato pagamento di debiti estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto non incideranno sul fondo i debiti contratti nell'esercizio di un'impresa o professione o i debiti ricadenti su dipendenti responsabili di aziende a fronte di risarcimento danni o sanzioni ad essi imputabili.

Discorso a parte meritano i debiti tributari: vi sono delle sentenze discordanti ma la giurisprudenza maggioritaria propende nel ritenere che il Fondo Patrimoniale non sia opponibile al fisco tanto più se esiste il sospetto che la sua recente costituzione sia finalizzata a "dribblare" un accertamento imminente o un' esecuzione immobiliare.

I debiti anteriori alla costituzione del fondo, ovviamente, non si considerano "blindati" tanto che per riscuoterli, il creditore potrebbe tentare un'azione revocatoria fallimentare (entro due anni) oppure revocatoria ordinaria (entro cinque) se dimostra che il fondo è stato costituito con l'intento di sottrarre i beni all'azione esecutiva. Il fondo, pertanto non può neppure essere utilizzato come "escamotage" per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Ad un simile illecito comportamento potrebbe seguire un' azione penale , specialmente se l'uso improprio è stato studiato per non pagare debiti fiscali o altri debiti vigenti nei confronti dello Stato.

Onere della prova a carico dei coniugi

Se invece si tratta di debiti contratti per la famiglia, il Fondo può essere aggredito ed i beni liquidati per soddisfare detti debiti. Come detto il fondo tutela la famiglia dalle azioni conseguenti i debiti assunti al di fuori della famiglia stessa e tale chiara evidenza è interesse dei coniugi venga portata a conoscenza dei creditori tal che i coniugi stessi siano sempre in grado di dimostrare che detti creditori sapevano che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Una semplice lettera firmata per ricevuta, un fax, una e:mail che lascino intendere la destinazione estranea alla famiglia del bene appaiono sicuramente consigliabili, specialmente nei casi privi di evidenza logica. (vedi articolo 170)

Come regola generale, gli atti di disposizione da parte dei coniugi sui beni del fondo, è necessario il consenso di entrambi per ipotecarli, alienarli, darli in pegno o comunque vincolarli. Se poi vi sono figli minori è anche necessaria l'autorizzazione del giudice che si otterrà nei casi di necessità o utilità evidente per la famiglia.

Le possibile deroghe ai principi generali sopra esposti sono previste dall'articolo 168 (La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione) e dall'articolo 169 (Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare etc. ...omissis ...)

Alessandro Ennio Rossi

Appendice : articoli del Codice Civile

Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale. 1c.) Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. 2c.) La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. 3c.) L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. 4c.) La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. 5c.) I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 168. Impiego ed amministrazione del fondo. 1c). La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. 2c.) I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. 3c.) L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale. (art 177 e segg )

Art. 169. Alienazione dei beni del fondo. 1c.) Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti . 1c.) La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art.171. Cessazione del fondo. 1c.) La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. - 2c.) Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. 3c.) Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. 4c.) Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.