Garanzia anche su lavori parziali

  •  Interventi parziali in appalto. La Cassazione, con la Sentenza n. 19491 del 15 luglio '08, è intervenuta in materia di responsabilità dell'appaltatore, in una fattispecie, quella dei lavori parziali, che costituisce un motivo piuttosto ricorrente nella pratica; il commento dell' Avv. Paolo Gatto.
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Vi è garanzia anche su lavori parziali.

La Cassazione, con la recente Sentenza n. 19491 del 15 luglio '08, è intervenuta a confermare l'orientamento, in materia di responsabilità dell'appaltatore, in una fattispecie, quella dei lavori parziali, che costituisce un motivo piuttosto ricorrente nella pratica.

Capita sovente, infatti, che nei condomìni, in presenza di infiltrazioni dal tetto o dalle facciate, l'assemblea decida di affidare i lavori ad una ditta, richiedendo che la stessa proceda non alla manutenzione completa della parte condominiale bensì ad interventi parziali diretti ad eliminare, per lo meno temporaneamente, i problemi; in questi frangenti, l'impresa appaltatrice ritiene di non essere tenuta a prestare la garanzia di legge in quanto "lavori in economia".

La S.C., con la pronuncia di cui sopra, ha escluso che l'impresa si possa sottrarre alla garanzia di legge sulla base dei seguenti motivi:

  • la responsabilità dell'appaltatore non è esclusa per il fatto di avere accettato le direttive della stazione appaltante, atteso che è richiesta una sua perizia necessaria affinché l'opera assolva la sua funzione, a meno che non dimostri di aver agito quale nudus minister del committente.
  • L'appaltatore e' tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attivita' esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonche' ad evitare possibili eventi dannosi. L'appaltatore, pertanto, non è esentato da responsabilità qualora gli sia stato ordinato di seguire un progetto e questo presenti degli errori, atteso che l'esecutore è tenuto a segnalare gli errori presenti nel progetto e, solo qualora, a seguito di sua denuncia, il committente ribadisca la sua volontà originaria, può sottrarsi a responsabilità.
  • L'appaltatore è esente da responsabilità solo qualora agisca in maniera totalmente condizionata dal committente con esclusione della possibilità di qualsivoglia vaglio critico.

Anche se il provvedimento della S.C. ribadisce un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza circa la responsabilità dell'appaltatore per i difetti di impostazione dell'opera, la sua importanza sta nel fatto che l'oggetto dell'opera siano lavori parziali.

Con l'aumento dei costi nei caseggiati, infatti, sempre più spesso i condòmini ricorrono a rimedi tampone, che le imprese di costruzioni eseguono per lo scarso impegno richiesto seppur a prezzo contenuto, che ritengono li metta al riparo da obblighi di garanzia; invero, la giurisprudenza ritiene il contrario.

L'imprenditore, pertanto, qualora venga chiamato ad eseguire opere parziali, a breve termine di durata, quali rimedi tampone, dovrà cautelarsi, tramite accordo scritto, evidenziando che i lavori commissionati sono largamente inadeguati a risolvere il problema, indicando quali sarebbero i dovuti rimedi definitivi, pretendendo, infine, una dichiarazione di manleva, da parte del condominio, o del proprietario dello stabile, che ribadisca la sua volontà all'esecuzione di un opera incompleta e non immune da vizi, destinata a durare per un tempo limitato.

Paolo Gatto