Prostituzione in condominio

  •  Disegno di legge governativo sulla prostituzione in casa n. 3826. Il suggerimento del Presidente della Confedilizia: Corrado Sforza Fogliani su Confedilizia Notizie.
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DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO SULLA "PROSTITUZIONE IN CASA" (N. 3826)

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
(cut)

2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.
1. (cut)

2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.

3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile".

Ma guarda ... . Si vogliono togliere le prostitute dalle strade e metterle a esercitare in casa.

Propietari di tutta Italia gioite e preparatevi ad accogliere nei vostri appartamenti in locazione l'esercito delle prostitute che verranno tolte dai marciapiedi.

Ma soltanto su benestare dell'assemblea condominiale che può regolamentare, prevedendo "limitazioni" (?) o vietare l'esercizio della prostituzione nel vostro appartamento. Noi ci chiediamo quale sarà mai il condominio che autorizzerà nel regolamento di condominio, la sig.ra xy a esercitare nel suo appartamento o in quello preso in locazione.

Magari qualche accordo sottobanco, una percentuale sui guadagni con delega all'amministratore di controllare gli introiti e operare una trattenuta a copertura delle spese condominiali e del disagio.

In Confedilizia notizie del maggio '03, il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, suggerisce: "Prima del varo della legge da parte del Parlamento, c'è una sola cosa da fare: l'approvazione all'unanimità (da parte dell'assemblea dei condomini o dei comproprietari) del divieto di esercitare nell'immobile l'attività di prostituzione. La delibera, perché abbia valore anche per eventuali nuovi acquirenti delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva, deve essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari."

Hai capito? Questo disegno di legge, non lo dice, ma il Presidente della Confedilizia te lo fa capire, che se vuoi essere garantito sulla futura, buona e immacolata immagine o decoro del tuo condominio, sarebbe bene andare dal notaio a fare un atto di trascrizione con relative spese notarili e tasse. Altrimenti rischi un forte deprezzamento del tuo immobile nel caso qualche prostituta dovesse attecchire nel tuo condominio. Vuoi mica che si sappia in giro che abiti in un puttanio. Una nuova "tassa occulta" che si va a sommare alla miriade di spese che già gravano sul condominio. E poi il Codice civile parla di "decoro architettonico".

Qualcuno, anni fa, ha detto ai farisei e ai maestri della legge: "Ladri e prostitute vi precedono ... ". Ci viene da aggiungere: "... salvo benestare dell'assemblea condominiale".