Donazione indiretta: no all'azione di riduzione

  •  Cassazione n.11496 del 12 maggio 2010. No all'azione di riduzione in tema di donazione indiretta. Il commento di Ennio Alessandro Rossi.
  • del
  • , aggiornata al
  • , di
  • in

Se era ed è scontato che le donazioni "dirette" (cioè quelle stipulate con atto notarile, nel quale si esplicita la volontà del donante di beneficiare il donatario), siano soggette (ex art. 563) ad azione di riduzione/restituzione entro 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla data di apertura della successione (salvo opposizione), scontato non era che ciò valesse anche per le cosiddette "donazioni indirette", cioè per tutti quegli atti che hanno la "sostanza" della donazione senza averne la forma: i casi classici sono quelli del genitore che paga il prezzo di un acquisto immobiliare intestato al figlio o quello della "vendita" a prezzo "vile" (Tizio "vende" a Caio, per il prezzo di 1, un bene che vale 100, con ciò realizzandosi evidentemente una donazione per il valore di 99).

In relazione ad un caso specifico è stata emessa una sentenza di indubbio interesse: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della propria quota di legittima. E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.

La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile verso le donazioni "indirette", dato che se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari per rintracciare una "donazione diretta", tale possibilità non è sempre esperibile in caso di "donazione indiretta".

Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia, Esperto delle Problematiche della Compravendita Immobiliare

www.realessandro.it


Ringraziamo Ennio Alessandro Rossi per la segnalazione della Sentenza e per il suo commento. In merito alla Sentenza di Cassazione num. 11496 del 12 maggio 2010, noi abbiamo provato a cercarla sul sito della Corte di Cassazione: http://www.cortedicassazione.it/ per poterla leggere direttamente nella sua integrità. Purtroppo abbiamo amaramente scoperto che l'accesso alla banca dati è riservato soltanto agli avvocati. Infatti nell'area riservata del sito ci sta scritto: "Data la delicatezza delle informazioni e la sensibilità dei dati contenuti, possono accedervi solo gli avvocati identificati ed abilitati, in possesso di un valido certificato digitale di autenticazione a bordo di una smart card."

Tuttavia l'art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MAGGIO 1981, n.322 MODIFICATO dal DPR 759 del 1985, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, dice che: "Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta."

Per cui ci chiediamo perché noi proprietari di casa, privati cittadini, dobbiamo essere discriminati rispetto agli avvocati, nell'accesso alle sentenze della Corte di Cassazione.

Non si capisce poi perché il successivo DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7 febbraio 2006 stabilisce una sorta di "pedaggio" o di pagamento in abbonamento oltre un certo tempo di connessione per l'accesso ai dati.

Infatti l'art. 1 del decreto 2006 recita: "Abbonamenti e tariffe"

Il pagamento del canone di abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l'utente é tenuto al pagamento: per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e, per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto..

Non troviamo corretta questa forma di gestione dei dati da parte del Ministero della Giustizia. Si tratta di una procedura a nostro giudizio eccessivamente burocratica che non va certo incontro ai diritti di informazione del cittadino, ma pone dei paletti e degli ostacoli che noi non comprendiamo.

L'accesso ai dati dovrebbe essere semplice, basato su motore di ricerca interno da mettere a disposizione di tutti i navigatori interessati a conoscere i contenuti delle sentenze di cassazione.