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Manutenzione senza Dia14.05.10Analisi delle modifiche ex Dl. 40/2010 Con l' entrata in vigore del DL 40/2010 si apre la possibilità per gli Utenti di eseguire lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria senza dover effettuare alcuna Denuncia Inizio Attività (c.d. D.I.A.) Il Decreto in analisi ha modificato nella direzione sotto illustrata l'articolo 6 del Testo Unico Edilizia ( Dpr 380/2001). Il provvedimento ha suscitato forti perplessità fra i professionisti del settore che ritengono la "deregulation" pericolosa in quanto lascia eccessiva discrezionalità a utenti non competenti in materia. La nuova normativa trova applicazione a condizione che:
La liberalizzazione riguarda :
Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e j) l'utente può preventivamente ( in luogo della pratica cartacea) comunicare telematicamente al Comune la tipologia dell'intervento e le altre informazioni obbligatorie previste dalle normative speciali ed anche , nel caso della manutenzione straordinaria, i dati dell'impresa che eseguirà i lavori. PS: mentre chiudiamo il presente articolo ci perviene la notizia per cui le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato in data 3 maggio 2010 un emendamento che semplifica ulteriormente le norme per effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA. Il nuovo articolo 5 del DL 40/2010, come modificato dall'emendamento, cancella l'obbligo di rispettare le "più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale"; la liberalizzazione diventerà così operativa in tutte le Regioni, anche in quelle le cui leggi regionali attualmente prevedono l'obbligo di Dia. Per le manutenzioni straordinarie, l'emendamento introduce l'obbligo di allegare alla comunicazione una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato. Appendice : Art. 3 TU dpr 380/2001 Definizioni degli interventi edilizi (ex Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso Ennio Alessandro Rossi Commercialista Esperto Compravendita Immobiliare Commenti e osservazioni
Devo ristrutturare il tetto della mia casa.Il mio comune mi impone oltre la presentazione della DIA,anche il modo in cui il tetto deve essere ristrutturato,cioé nel rispetto delle normative per il controllo energetico e l'ambiente che usufruiscono delle agevolazioni fiscali del 55% .Avendo la mia casa piu' di 30 anni,per cui Gentile utente, il Comune, devo ritenere, non c'è altra spiegazione, che le abbia riferito cosa prevede il REGOLAMETO EDILIZIO COMUNALE, per cui bisogna, gioco forza, attenersi, quindi non deve fare altro che interpellare un geometra libero professionsita del posto e chiedere cosa è previsto. Gentile utente, il Comune, devo ritenere, non c'è altra spiegazione, che le abbia riferito cosa prevede il REGOLAMETO EDILIZIO COMUNALE, per cui bisogna, gioco forza, attenersi, quindi non deve fare altro che interpellare un geometra libero professionsita del posto e chiedere cosa è previsto. Ho un'abitazione su due piani costruita negli anni 70. Il piano terra è censito come scantinato. Ora vorrei rendere abitabile anche questo piano realizzando una camera da letto una cucina e un bagno. Devo chiedere la concessione edilizia? Devo presentare la DIA? O posso eseguire i lavori senza comunicarlo al comune? Inviato da: Marco il 10.12.10 18:51A fine dicembre 2010 ho acuistato un appartamento a Roma ed il giorno dopo il rogito mi sono accorto che la planimetria non è conforme per il seguente motivo: il bagno è stato ampliato di circa un metro a discapito di una stanza (cucina), la quale è divenuta più stretta.Il venditore è responsabile di questo? Come posso sanare e quale costo dovrò sopportare?Grazie Inviato da: Cosimo il 09.01.11 20:00Devo fare l'impianto elettrico e il bagno nel mio appartamento in condominio. Posso aprire delle luci legali oltre 2 mt. da terra nel muro confinante con l'atrio condominiale nel mio locale commerciale a p.t. avvalendomi dell'art.1102 c.c.?.Faccio presente che queste luci saranno identiche a quelle che hanno gli altri locali, dello stesso condominio, che confinano col medesimo atrio. Posso aprire delle luci legali oltre 2 mt. da terra nel muro confinante con l'atrio condominiale nel mio locale commerciale a p.t. avvalendomi dell'art.1102 c.c.?.Faccio presente che queste luci saranno identiche a quelle che hanno gli altri locali, dello stesso condominio, che confinano col medesimo atrio. Scrivi un tuo commento
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