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Le certificazioni nella compravendita immobiliare27.10.09Quando si acquista una abitazione, il venditore deve produrre la ormai nota "Certificazione Energetica" ed anche le Certificazioni ex legge 46/90 e successive modificazioni di cui tratteremo in questo articolo. Il principio ispiratore della norma è chiaro: tutto quello che può costituire pericolo per i soggetti che abitano l'unità immobiliare e per i soggetti confinanti va certificato previo una "Dichiarazione di Conformità" in cui l'impresa esecutrice attesta che l'opera è stata eseguita a regola d'arte utilizzando materiali sicuri costruiti secondo le norme Uni e Cei. Tale attestazione deve essere rilasciata da un' impresa iscritta nell'apposito Albo degli Installatori tenuto dalla Camera di Commercio competente. La convenienza ad ottenere tale attestazione è duplice: innanzitutto per ragioni attinenti l' incolumità delle persone ; in secondo luogo per "non prestare il destro" all'assicurazione che diversamente avrebbe buon gioco nel tentare di ridurre (sulla linea di quanto già avviene se un soggetto non utilizza le cinture di sicurezza sull'autovetttura) l' entità del risarcimento sostenendo che se fossero state adottate le obbligatorie norme di sicurezza il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con effetti sensibilmente inferiori.
I dati contenuti nella dichiarazione (oltre a quelli ovvi: dati committente, dell' immobile, ditta esecutrice, n. iscrizione camerale, data e firma etc.) su cui l'acquirente dovrà concentrare l' attenzione attengono principalmente alla descrizione del tipo di intervento eseguito con riferimento alla tipologia di impianto e alla indicazione dei materiali usati. Ennio Alessandro Rossi Commenti e osservazioni
buongiorno, Come si fa: Saluti a tutti,ho un appartamento che ho affittato a contratto transitorio ad una famiglia di bidelli supplenti,x 7 mesi. La loro residenza è in Sicilia e sono già 2 anni che affitto loro x 7 mesi l'anno.Al termine dei 7 mesi tornano in Sicilia e ritonano a dicembre.Tutte le volte facciamo un contratto nuovo. Il primo anno pagavano regolarmente, quest,anno invece sono già 2 mesi che non pagano e non mi rimborsano nemmeno le bollette che sono rimaste intestate a me. La scusa vera o presunta è che lo stato non ha ancora predisposto i fondi per i pagamenti.Ora chiedevo 2 cose: Posso mandarli via senza bisogno di rivolgermi ad un avvocato?( x es.disdettando le utenze)Visto che comunque a fine giugno se ne vanno? E il contratto che gli ho fatto è corretto? Grazie x l'aiuto Inviato da: ebe il 08.03.10 21:57Da sola, gentile Ebe, non può mandare via nessuno, quindi si rivolga ad un avvocato, intanto sospenda le forniture in atto, basta una telefonata per disdire. Una mia amica ha messo in vendita la sua casa nella zona periferica di Cagliari( Selargius ),con piscina e 4.000mq di giardino.I probabili acquirenti hanno versato la caparra, la loro intenzione e'di buttare giu' la casa e costruire alcune villete con progetto gia' approvato. A distanza di quattro anni non hanno ne costruito ne saldato la rimanenza concordata nel compromesso seppure seppure senza data di scadenza. Questa attesa mi ha creato dei danni notevoli poiche' ho avuto altre proposte di acqisto.Domanda: posso annullare il compromesso e trattenermi la caparra per i danni economici e biologici nonche' materiali dato che la casa dove ancora vivo ha bisogno urgente di manuntenzione? Grazie Inviato da: enrico il 31.05.10 14:38..certamente che può, ma rivolgendosi ad un avvocato e poi al giudice. Scrivi un tuo commento
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