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Donazione indiretta: no all'azione di riduzione




02.08.10

Se era ed è scontato che le donazioni "dirette" (cioè quelle stipulate con atto notarile, nel quale si esplicita la volontà del donante di beneficiare il donatario), siano soggette (ex art. 563) ad azione di riduzione/restituzione entro 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla data di apertura della successione (salvo opposizione), scontato non era che ciò valesse anche per le cosiddette "donazioni indirette", cioè per tutti quegli atti che hanno la "sostanza" della donazione senza averne la forma: i casi classici sono quelli del genitore che paga il prezzo di un acquisto immobiliare intestato al figlio o quello della "vendita" a prezzo "vile" (Tizio "vende" a Caio, per il prezzo di 1, un bene che vale 100, con ciò realizzandosi evidentemente una donazione per il valore di 99).

In relazione ad un caso specifico è stata emessa una sentenza di indubbio interesse: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della propria quota di legittima. E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.

La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile verso le donazioni "indirette", dato che se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari per rintracciare una "donazione diretta", tale possibilità non è sempre esperibile in caso di "donazione indiretta".

Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia, Esperto delle Problematiche della Compravendita Immobiliare

www.realessandro.it


Ringraziamo Ennio Alessandro Rossi per la segnalazione della Sentenza e per il suo commento. In merito alla Sentenza di Cassazione num. 11496 del 12 maggio 2010, noi abbiamo provato a cercarla sul sito della Corte di Cassazione: http://www.cortedicassazione.it/ per poterla leggere direttamente nella sua integrità. Purtroppo abbiamo amaramente scoperto che l'accesso alla banca dati è riservato soltanto agli avvocati. Infatti nell'area riservata del sito ci sta scritto: "Data la delicatezza delle informazioni e la sensibilità dei dati contenuti, possono accedervi solo gli avvocati identificati ed abilitati, in possesso di un valido certificato digitale di autenticazione a bordo di una smart card."

Tuttavia l'art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MAGGIO 1981, n.322 MODIFICATO dal DPR 759 del 1985, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, dice che: "Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta."

Per cui ci chiediamo perché noi proprietari di casa, privati cittadini, dobbiamo essere discriminati rispetto agli avvocati, nell'accesso alle sentenze della Corte di Cassazione.

Non si capisce poi perché il successivo DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7 febbraio 2006 stabilisce una sorta di "pedaggio" o di pagamento in abbonamento oltre un certo tempo di connessione per l'accesso ai dati.

Infatti l'art. 1 del decreto 2006 recita: "Abbonamenti e tariffe"

Il pagamento del canone di abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l'utente é tenuto al pagamento: per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e, per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto..

Non troviamo corretta questa forma di gestione dei dati da parte del Ministero della Giustizia. Si tratta di una procedura a nostro giudizio eccessivamente burocratica che non va certo incontro ai diritti di informazione del cittadino, ma pone dei paletti e degli ostacoli che noi non comprendiamo.

L'accesso ai dati dovrebbe essere semplice, basato su motore di ricerca interno da mettere a disposizione di tutti i navigatori interessati a conoscere i contenuti delle sentenze di cassazione.

Di Staff del 02.08.10 23:00



Commenti e osservazioni

Concordo con il direttore del sito. Nell'occasione allego il testo integrale della sentenza:

Cass. civ. Sez. I, 12-05-2010, n. 11496
ha pronunciato la seguente:
sentenza..omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato i 31 marzo 2000 il sig. ***** conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il fallimento di **** per ottenere la riduzione della donazione indiretta stipulata da *****, della quale egli era unico erede, in favore del fallito *****, avente ad oggetto due lotti di terreno su cui insistevano impianti per la vendita di carburante.
Esponeva che il prezzo di tali beni, venduti dalla ***** s.p.a. a *****, era stato integralmente pagato dalla ***** e che tale liberalità ledeva la sua quota legittima: onde, egli aveva diritto alla restituzione dei beni entro i limiti di reintegra della quota, ammontante a L. 650.000.000.
Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva in via preliminare l'improponibilità dalla domanda, non prospettata nelle forme di cui alla L. Fall., art. 93, e, nel merito, l'insussistenza dell'allegata donazione indiretta.
Con sentenza 27 luglio 2002 il Tribunale di Catania dichiarava l'improponibilità della domanda e compensava le spese di lite.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 11 ottobre 2004.
La corte territoriale, premessa l'applicabilità - del resto incontroversa tra le parti - della L. Fall., art. 24, ne derivava l'assoggettamento dell'azione, di natura personale e non reale, alle forme proprie del rito concorsuale, disapplicate invece dall'attore.
Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione notificato il 7 novembre 2005, il sig. ***** deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della L. Fall., art. 24, dal momento che l'azione di riduzione per lesione di legittima non rientrava nel novero delle domande da esperire nelle forme dell'accertamento del passivo, ai sensi della L. Fall., artt. 52, 93 e 103: rispettivamente riferite ai diritti di credito ed alla rivendicazione e restituzione di beni.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento di *****, che depositava altresì memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ., in cui sollevava eccezione pregiudiziale di nullità della procura alla lite.
All'udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Dev'essere rigettata, in via preliminare, l'eccezione di nullità dalla procura alla lite rilasciata al difensore del ***** a margine del ricorso. Proprio tale sua collocazione attesta che si tratta di una procura speciale ad hoc, indipendentemente dalla mancata indicazione della data. La posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume, infatti, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata; mentre, l'anteriorità rispetto alla notifica emerge con certezza dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2008, n. 29785).
Il ricorso è, peraltro, infondato.
Premessa l'improprietà del richiamo alla L. Fall., art. 24, che è norma sulla competenza territoriale - nella specie, incontroversa tra le parti in ordine ad un giudizio correttamente radicato presso il Tribunale di Catania, ov'era stato dichiarato il fallimento di ***** - e non sul rito, si osserva che la domanda doveva essere proposta nelle forme di cui alla L. Fall., artt. 52 e 93.
E' vero che, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso, e non del denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992, n. 9282; cfr. e plurimis, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12.486; Cass., sez. 1^, 6 aprile 2001, n. 5122).
Tuttavia, alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, nè incide sul piano dalla circolazione dei beni.
Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito.
Ne discende, de piano, la sottoposizione al rito concorsuale della domanda proposta nei confronti del fallimento del beneficiano della donazione indiretta, secondo quanto disposto dalla L. Fall., artt. 52 e 93.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.


Inviato da: Ennio Alessandro Rossi il 14.08.10 21:55
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