Compravendita e tassazione: novità in finanziaria

Dal primo Gennaio 2006 cambia la tassazione della compravendita immobiliare.
La tassazione può essere determinata in due modi:
1) sul valore catastale dell'immobile
oppure
2) sul prezzo di vendita dell'immobile.

Scegliere l'uno o l'altra forma di tassazione è una opzione delle parti e riguarda soltanto le compravendite di immobili destinati all'uso abitativo, loro pertinenze e dove i contraenti devono essere persone fisiche.

Per gli altri casi si procede come prima, cioè pagando le tasse sul prezzo di vendita dell'immobile che non deve essere inferiore a quello catastale se si vuole evitare l'accertamento da parte dell'Ufficio tributario e relativa rettifica.

Quindi si possono pagare le tasse (registro e ipotecarie), a richiesta dell'acquirente, chiedendo al notaio di pagarle in base al valore catastale dell'immobile e indicare nell'atto di compravendita il valore realmente pattuito, cioè il prezzo pagato sul quale si dovrà invece pagare il notaio :-(( [con uno sconto di legge del 20% :-))].

Il venditore invece, se vende entro i cinque anni, può chiedere al notaio l'applicazione di un imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza realizzata, in sostituzione di quella sul reddito, se più favorevole.

Quindi si tratta di una novità poco rivoluzionaria e limitata ad un ambito piuttosto ristretto. In definitiva cambia poco.

Il vantaggio e svantaggio è più che altro per l'acquirente che, in questo modo, ha la possibilità di dichiarare il reale prezzo pattuito e pagare le tasse in base al valore catastale, restando così un po' più tutelato nei confronti di possibili revocatorie o eventuali annullamenti della vendita da parte del tribunale. Ma dall'altra ha lo svantaggio di pagare di più il notaio la cui percentuale è determinata su una base imponibile di solito più alta, sebbene l'onorario del notaio sia poi ridotto di un 20%.