ad un uso diverso dall' abitativo
"Con il presente disegno di legge – recante una nuova disciplina
per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall' abitativo –
si vuole innovare il settore locativo anzidetto, ancora regolato dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, contenente disposizioni datate e non più adatte ai
tempi ed all' economia d' oggigiorno. Tali norme appaiono infatti addirittura
più vincolistiche di quelle oggi vigenti nell' uso abitativo, a seguito
della recente riforma delle locazioni di quest' ultimo settore."
Sono le parole introduttive del disegno
di legge Menardi che intenderebbe ammodernare la disciplina delle
locazioni ad uso non abitativo.
E' ora che si arrivi ad una riforma in senso liberale della disciplina delle locazioni
ad uso commerciale ancora soggetta all' obsoleta legge del 1978.
L' intento della proposta di legge è quello di estendere
il doppio canale anche ai contratti ad uso non abitativo. Infatti vengono previste
due tipologie di contratto di durata diversa. Una prima tipologia, di durata più
lunga, prevede almeno cinque anni a fronte di una maggiore liberalizzazione tra
le parti nella determinazione delle clausole contrattuali e del canone.
Una seconda tipologia di contratto, di durata più corta, prevede invece
il ricorso ad un contratto "definito a livello nazionale
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell' economia
e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative in sede
nazionale della proprietà edilizia e delle categorie interessate alle locazioni
di cui all' articolo 1 che ne facciano espressa richiesta entro il termine fissato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con apposito provvedimento."
Un po' come avviene nel settore abitativo con i contratti "concordati".
Il disegno di legge prevede agevolazioni fiscali per i proprietari
che decidono di avvalersi della seconda tipologia di contratto, a nostro giudizio,
insufficienti. Infatti pare di capire che si possa avere un 30% di sconto sull'
imposta di registro e che i Comuni possano stabilire aliquote ICI più favorevoli
per i proprietari, ma nessuna agevolazione è prevista riguardo il reddito
ai fini IRPEF e questo ci pare un po' poco per invogliare i proprietari a stipulare
contratti di questo tipo.
Ci sono poi altri interessanti articoli che disciplinano l' attività
alberghiera, l' indennità per la perdita dell' avviamento, il diritto di
prelazione, la riconsegna dell' immobile, il ricorso alle commissioni di conciliazione
in caso di controversia, introducendo una maggiore libertà di movimento
e decisione tra le le parti per quanto riguarda i contratti dell'art. 2, lettera
a).
In definitiva riteniamo il disegno di legge un importante passo in avanti, rispetto
all' attuale disciplina, verso un maggiore dinamismo del mercato teso a eliminare
quelle anacronistiche norme della legge 392/78 che per anni hanno ingessato il
mercato.