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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
R.D. 16-03-1942, n. 262 LIBRO III
Della proprietà TITOLO VII
Della comunione CAPO I Della comunione in generale
Art. 1100 - Norme regolatrici Quando la proprietà o altro diritto reale spetta
in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si
applicano le norme seguenti.
Art. 1101 - Quote dei partecipanti 1. Le quote dei partecipanti alla comunione
si presumono eguali [1118 ]. 2. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi
[1103, 1105 ] quanto nei pesi [1104 ] della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote.
Art. 1102 - Uso della cosa comune 1. Ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto [1108 ]. A tal fine può apportare
a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso [714, 1164 ].
Art. 1103 - Disposizioni della quota 1. Ciascun partecipante può disporre del
suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota
[1059, 1101, 2825 ]. 2. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si
osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [2808
].
Art. 1104 - Obblighi dei partecipanti 1. Ciascun partecipante deve contribuire
nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune
e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [882 ss., 1070,
1118, 1128 ; disp. att. 63 ]. 2. La rinunzia non giova al partecipante che abbia
anche tacitamente approvato la spesa. 3. Il cessionario del partecipante è tenuto
in solido [1292], con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati.
Art. 1105 - Amministrazione 1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune [1106 ]. 2. Per gli atti di ordinaria amministrazione
le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore
delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [1137 ]. 3.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non
viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa
provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore [872 ].
Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di amministratore 1. Con la
maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato
un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della
cosa comune [1138 ]. 2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata
ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli
obblighi dell'amministratore [1129 ].
Art. 1107 - Impugnazione del regolamento 1. Ciascuno dei partecipanti dissenzienti
può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione
entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato [1138, 2964 ]. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte [1109
]. 2. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa
dai singoli partecipanti.
Art. 1108 - Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
1. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno
due terzi del valore complessivo della cosa comune [1109 ], si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo
o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa [1120 ]. 2.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
3. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione
o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni [1350 n. 8, 1572 ]. 4. L'ipoteca può essere tuttavia consentita
dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire
la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109 - Impugnazione delle deliberazioni 1. Ciascuno dei componenti la
minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria [1107 ]
le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se
non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se
la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo
1108 [1137 ]. 2. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla deliberazione [2964 ss. ]. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza
del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato [1137 c. 2 ].
Art. 1110 - Rimborso di spese Il partecipante che, in caso di trascuranza degli
altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenute spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso [1104, 1134 ].
Art. 1111 - Scioglimento della comunione 1. Ciascuno dei partecipanti può sempre
domandare lo scioglimento della comunione [1112, 1506 ]; l'autorità giudiziaria
può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,
se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717 ].
2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato
per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. 3. Se gravi circostanze
lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione
prima del tempo convenuto [713 c. 3].
Art. 1112 - Cose non soggette a divisione Lo scioglimento della comunione non
può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate [1119 ].
Art. 1113 - Intervento nella divisione e opposizione 1. I creditori e gli aventi
causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese,
ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria [2901 ss. ] o dell'azione surrogatoria [2900 ]. 2. Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato
dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto
di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione
della relativa domanda [2646, 2685 ]. 3. Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro
che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione
e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione
della domanda di divisione giudiziale [2825, 2646 ]. 4. Nessuna ragione di prelevamento
in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate
dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore
alla comunione medesima, ovvero da collazione [737 ss.].
Art. 1114 - Divisione in natura La divisione ha luogo in natura, se la cosa
può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti
[718 ss. ].
Art. 1115 - Obbligazioni solidali dei partecipanti 1. Ciascun partecipante
può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa
comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
2. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di
una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. 3.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre
nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli
altri condividenti [1299 ].
Art. 1116 - Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione
delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità [713 ss.],
in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
LIBRO III Della proprietà
TITOLO VII Della comunione
CAPO II Del condominio negli edifici.
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio [1118 ; disp.
att. 61 ], se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari [1126 ], le scale,
i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria
e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per
gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni,
i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica,
per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni 1. Il diritto di ciascun
condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore
del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
2. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione [1104, 1121, 1138 c. 4 ].
Art. 1119 - Indivisibilità Le parti comuni dell'edificio non sono soggette
a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino [1138 c. 4 ; disp. att. 61 ].
Art. 1120 - Innovazioni 1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni [1108 c. 1, 1121,
1123 ]. 2. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche
di un solo condomino [1138 c. 4 ].
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie 1. Qualora l'innovazione importi
una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 2. Se l'utilizzazione separata
non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa. 3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera [1108 c. 1
].
Art. 1122 - Opere sulle parti dell'efificio di proprietà comune Ciascun condomino,
nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 - Ripartizione delle spese 1. Le spese necessarie per la conservazione
e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione [1104, 1118 c. 2 ]. 2. Se si tratta di cose destinate a servire
i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso
che ciascuno può farne. 3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità [1124 ss. ; disp. att. 63, 68 ].
Art. 1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale 1. Le scale sono mantenute
e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo [disp. att. 68 ss. ]. 2. Al fine del concorso nella metà della spesa,
che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i
palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano
di proprietà comune.
Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
sono sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro sovrastanti,
restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento
e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione
del soffitto. Art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo Quando l'uso dei lastrici
solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare
serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno
[disp. att. 68 ss. ].
Art. 1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio 1. Il proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo
che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. 2. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni
statiche dell'edificio non la consentono. 3. I condomini possono altresì opporsi
alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio
ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. 4. Chi
fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della
quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare [1126 ].
Art. 1128 - Perimento totale o parziale dell'edificio 1. Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo
che sia stato diversamente convenuto. 2. Nel caso di perimento di una parte minore,
l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio,
e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse [1123 ]. 3. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste. 4. Il condomino che non intende
partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere [2932 ] agli altri
condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo
la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad
alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore 1. Quando i condomini sono
più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106, 1130, 1131 ]. Se l'assemblea
non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o
più condomini. 2. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato
in ogni tempo dall'assemblea [1136 c. 4 ]. 3. Può altresì essere revocato dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp. att. 64 ]. 4.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro [1138 c. 3-4 ; disp. att. 71 ].
Art. 1130 - Attribuzioni dell'amministratore 1. L'amministratore deve: 1) eseguire
le deliberazioni dell'assemblea dei condomini [1135 ss. ] e curare l'osservanza
del regolamento di condominio [1138 ]; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato
il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi [1123 ] ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. 2. Egli, alla fine di ciascun anno,
deve rendere il conto della sua gestione [1129 c. 3, 1135 n. 3 ].
Art. 1131 - Rappresentanza 1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138
] o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. 2. Può essere convenuto
in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117
]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto [disp. att. 65 ]. 3. Qualora la citazione o il provvedimento
abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi
è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. 4. L'amministratore
che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129 ; disp. att. 64 ] ed
è tenuto al risarcimento dei danni [1138 c. 4 ].
Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti 1. Qualora l'assemblea
dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda,
il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 2. Il condomino dissenziente
ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 3.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che
non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente [1138 c. 4 ].
Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore I provvedimenti presi dall'amministratore
nell'ambito dei suoi poteri [1130 ss. ] sono obbligatori per i condomini. Contro
i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo
1137.
Art. 1134 - Spese fatte dal condomino Il condomino che ha fatto spese per le
cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [1110 ].
Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini 1. Oltre a quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede [disp. att. 66 ]:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione [1129 ];
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini [1123 ]; 3) all'approvazione del rendiconto
annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4)
alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
2. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni 1. L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio [disp. att. 67 ]. 2. Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore dell'edificio. 3. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione
è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. 4. Le deliberazioni
che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma. 5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio
e i due terzi del valore dell'edificio. 6. L'assemblea non può deliberare, se
non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. 7. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore [1138 c. 4 ].
Art. 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea 1. Le deliberazioni
prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
i condomini [1105 ]. 2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio [1138 ] ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo
che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa [1109 c. 1 ]. 3. Il ricorso
deve essere proposto, sotto pena di decadenza [2964 ss. ], entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti [1109 c. 2, 1138 c. 4 ].
Art. 1138 - Regolamento di condominio 1. Quando in un edificio il numero dei
condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga
le norme circa l'uso delle cose comuni [1117 ] e la ripartizione delle spese [1123
], secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme
per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [disp.
att. 68 ]. 2. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. 3. Il regolamento
deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107 [1106
]. 4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni,
e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72 ; disp. att. 155 ].
Art. 1139 - Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale [101
ss.; disp. att. 61 ss. ].
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