Contratti concordati, nuovi accordi e facoltà di conciliazione

Articolo del 20 gennaio 2003.

E' finalmente stato emanato il Decreto Ministeriale che disciplina nuovamente i contratti concordati.

Il decreto ha avuto, a differenza del precedente del 1999, genesi assai più travagliata atteso che le diverse associazioni non si sono accordate su uno schema unico, ma si sono scisse in due tronconi, tanto che il Ministero delle Infrastrutture ha proceduto d'ufficio all'emanazione, senza limitarsi a ratificare quello delle associazioni di categoria.

In linea di principio, per il cittadino non vi sono grosse novità, anche se le modifiche avvantaggiano sicuramente la proprietà; rimangono gli sgravi fiscali in materia di IRPEF e Imposta di Registro (30% oltre la quota di detrazione forfetaria del 15% per l'IRPEF), nonché quelli a favore del conduttore (€ 495.80 per i redditi inferiori agli € 15.493,71 e 247,90 per quelli tra gli € 15.493,71 e gli € 30.987,41) ma solo, come sempre, nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree metropolitane; il proprietario, al fine di poter usufruire della detrazione, dovrà riportare sulla denuncia dei redditi gli estremi di registrazione del contratto, l'anno di presentazione della denuncia ICI ed il Comune in cui l'immobile è locato.

Il decreto stabilisce, in dettaglio, i criteri sui quali i comuni dovranno concordare concretamente i canoni, anche se detti criteri sono, in generale, gli stessi che le associazioni avevano adottato dal 99 in poi nei diversi comuni.

Una novità riguarda i contratti transitori, dove possono rilevare anche le sole dimostrate necessità transitorie del locatore e dove i canoni concordati potranno fluttuare in misura del 20% oltre il massimo o sotto il minimo (in ogni caso senza detrazioni fiscali).

Altra novità riguarda l'istituzione delle Commissioni di Conciliazione.
Queste assolveranno due funzioni, la prima di verificare la possibilità di accordo in caso di controversia sulla determinazione del singolo canone concordato o sull'interpretazione o applicazione del contratto, la seconda (avente vero e proprio contenuto decisorio) di stabilire, entro novanta giorni dalla richiesta, nuovi canoni in caso di mutate detrazioni fiscali in corso di rapporto.

Il decreto ne dispone la gratuità; sicuramente saranno istituite dalle associazioni di categoria le quali, peraltro, quali libere associazioni potranno anche rifiutare tale compito o limitarsi a garantirlo agli associati, non prevedendosi alcun obbligo a loro carico (che sarebbe, comunque, di dubbia costituzionalità) e non richiedendo il decreto l'accesso alle commissioni né quale condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione giudiziaria, né risultando obbligatoria, da parte dei contraenti, la revisione del canone.

Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.


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