Guida alle agevolazioni fiscali

L'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per chi ristruttura il proprio immobile non è così semplice come sembra. La normativa è di più quanto burocratico e faragginoso si possa immaginare. Tutto questo dimostra come i nostri governanti concedano agevolazioni solo sul piano teorico, di "facciata", ma poi difficili da applicare sul piano pratico.

Possono usufruire delle agevolazioni tutte le persone soggette all'Irpef e cioè proprietari, usufruttuari, inquilini, comodtari, ecc.

L'agevolazione fino alla fine del 1999 spettava in misura del 41% (anni 1998 e 1999), poi per l'anno 2000 è stata ridotta al 36% per via del fatto che si è introdotta anche l'iva agevolata al 10% anzichè al 20%.

Casa da ristrutturare

C'è un limite massimo, un "tetto" alla spesa detraibile di 150 milioni per anno, per ciascun contribuente, per ciascun immobile, per ciascun anno di imposta.

La detrazione fiscale si scala dall'imposta lorda da pagare, non tutta in una volta sola, ma diluita a scelta del contribuente in 5 o 10 anni. Per un contribuente dal reddito elevato conviene scegliere lo scaglionamento in 5 anni, mentre un contribuente dal reddito modesto che deve scalare una spesa sostanziosa conviene optare per i 10 anni, perchè magari optando per i 5 anni rischia di perdere la parte che eccede l'imposta lorda che non può far cumulo con un altro periodo d'imposta. Questo non è giusto, purtroppo la legge stabilisce così.

Per il 2002, la finanziaria ha stabilito che l'agevolazione dovrà essere detratta obbligatoriamente in 10 anni e non più in 5 anni.

Gli interventi ammissibili sono quelli di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, mentre sono escluse le manutenzioni ordinarie (praticamente la parte più grossa e consistente delle spese che si fanno in ambito immobiliare).

Inviare al Centro Servizi delle Imposte Dirette e Indirette, per raccomandata, una consistente documentazione pena la perdita dell'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti la disponibilità della documentazione presso il proprio domicilio.

Inviare alla U.S.L., ma solo nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di inizio lavori, ai fini dell'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e dichiararlo nel modulo da inviare al Centro Servizi.

Documentazione da inviare:

  • Modulo predisposto dal Ministero delle Finanze.
  • Comunicazione U.S.L. se fatta.
  • Copia concessione edilizia o autorizzazione lavori o dia se esistente.
  • Copia preventivo o consuntivo spese con ripartizione spese secondo tabella millesimale del condominio per i lavori in ambito condominiale.
  • Copia della delibera condominiale che autorizza i lavori.
  • Copia delle ricevute ICI riferite dall'anno 1997 solo per quei soggetti tenuti al pagamento dell'ICI, cioè i proprietari e non i loro inquilini.
  • Copia della domanda di accatastamento se l'immobile non risulta ancora censito.
  • Se si tratta di un inquilino non proprietario dell'immobile oggetto dei lavori, quest'ultimo deve mandare la copia della dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario.

Se i lavori superano i 100 milioni bisogna trasmettere al Centro Servizi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta cui si riferiscono i lavori, una ulteriore dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista abilitato.

Pagamento lavori va tassativamente fatto a mezzo bonifico bancario entro l'anno di esecuzione dei lavori in cui occorre indicare:

  • Causale del versamento.
  • Partita iva o codice fiscale del beneficiario a cui si fa il bonifico.
  • Codice fiscale del contribuente/i che usufruisce dell'agevolazione.
  • Se i lavori sono condominiali, occorre indicare il codice fiscale del condominio ed il codice fiscale dell'amministratore del condominio.

Documentazione da conservare:

  • Tutte le ricevute delle comunicazioni effettuate.
  • Ricevute bonifici bancari.
  • Fatture lavori.

Per i condomini occorre che l'amministratore trasmetta al condomino copia della documentazione oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa con la somma da tener conto ai fini della detrazione del bonus fiscale del 41% o del 36%.