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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Legge 27-07-1978, n. 392
Ecco la legge dell'equo canone:
TITOLO I Del contratto di locazione CAPO I Locazione di immobili urbani adibiti
ad uso di abitazione Legge 27-07-1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili
urbani (G.U. n. 211 del 29-07-1978 ) TITOLO I Del contratto di locazione CAPO
I Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione Art. 1 - Durata della
locazione * Art. 2 - Disciplina della sublocazione Art. 3 - Rinnovazione tacita
* Art. 4 - Recesso del conduttore Art. 5 - Inadempimento del conduttore Art. 6
- Successione nel contratto Art. 7 - Clausola di scioglimento in caso di alienazione
Art. 8 - Spese di registrazione Art. 9 - Oneri accessori Art. 10 - Partecipazione
del conduttore all'assemblea dei condomini Art. 11 - Deposito cauzionale Art.
12 - Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione * Art. 13 - Superficie
convenzionale * Art. 14 - Costo base * Art. 15 - Coefficienti correttivi del costo
base * Art. 16 - Tipologia * Art. 17 - Classe demografica dei comuni * Art. 18
- Ubicazione * Art. 19 - Livello di piano * Art. 20 - Vetustà * Art. 21 - Stato
dio conservazione e manutenzione * Art. 22 - Immobili ultimati dopo il 31 dicembre
1975 * Art. 23 - Riparazioni straordinarie * Art. 24 - Aggiornamento del canone
* Art. 25 - Adeguamento del canone * Art. 26 - Ambito di applicazione * CAPO II
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Art.
27 - Durata della locazione Art. 28 - Rinnovazione del contratto Art. 29 - Diniego
di rinnovazione del contratto alla prima scadenza Art. 30 - Procedura per il rilascio
Art. 31 - Sanzioni Art. 32 - Aggiornamento del canone Art. 33 - Canone delle locazioni
stagionali Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento Art. 35 - Limiti
Art. 36 - Sublocazione e cessione del contratto di locazione Art. 37 - Successione
nel contratto Art. 38 - Diritto di prelazione Art. 39 - Diritto di riscatto Art.
40 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione Art. 41 - Norme applicabili
Art. 42 - Destinazione degli immobili a particolari attività CAPO III Disposizioni
processuali Art. 43 ( abrogato) Art. 44 ( abrogato) Art. 45 - Ricorso al giudice
Art. 46 ( abrogato) Art. 47 ( abrogato) Art. 48 ( abrogato) Art. 49 ( abrogato)
Art. 50 ( abrogato) Art. 51 ( abrogato) Art. 52 ( abrogato) Art. 53 ( abrogato)
Art. 54 - Clausola compromissoria * Art. 55 - Termine per il pagamento dei canoni
scaduti Art. 56 - Modalità per il rilascio Art. 57 - Esenzioni fiscali ed onorari
professionali TITOLO II Disciplina transitoria CAPO I Contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso di abitazione Art. 58 - Durata dei contratti in corso
soggetti a proroga Art. 59 - Recesso del locatore Art. 60 - Ripristino del rapporto
e risarcimento del danno * Art. 61 - Acquirente dell'immobile locato * Art. 62
- Canone dei contratti soggetti a proroga * Art. 63 - Aggiornamento del canone
dei contratti in corso soggetti a proroga * Art. 64 - Particolari contratti soggetti
a proroga * Art. 65 - Contratti in corso non soggetti a proroga * Art. 66 - Oneri
accessori conglobati nel canone * CAPO II Contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione Art. 67 - Contratti in corso soggetti a
proroga Art. 68 - Aumenti del canone Art. 69 - Diritto di prelazione in caso di
nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale Art. 70 - Immobili destinati
a particolari attività soggetti a proroga Art. 71 - Contratti in corso non soggettio
a proroga Art. 72 - Mutamento della destinazione Art. 73 - Norme applicabili CAPO
III Disposizioni processuali Art. 74 - Rinvio TITOLO III Fondo sociale Art. 75
- Istituzione del fondo sociale * Art. 76 - Ripartizione del fondo * Art. 77 -
Integrazione del canone * Art. 78 - Copertura finanziaria * TITOLO IV Disposizioni
finali Art. 79 - Patti contrari alla legge * Art. 80 - Uso diverso da quello pattuito
Art. 81 - Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale Art. 82 - Giudizi
in corso (abrogato da L. 9/12/1998, n.431) Art. 83 - Relazione al Parlamento Art.
84 - Abrogazione Art. 85 - Entrata in vigore
(*)abrogati limitatamente alle alocazioni abitative
Art. 1 - Durata della locazione 1. La durata della locazione avente per oggetto
immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni .
Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione
senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
2. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazione
stipulata per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 2 - Disciplina della sublocazione 1. Il conduttore non può sublocare
totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del
locatore. 2. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi
la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati. L.
27-07-1978, n. 392 Art. 3 - Rinnovazione tacita 1. Il contratto si rinnova per
un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei
mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
2. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 4 - Recesso del conduttore 1. E' in facoltà delle parti consentire
contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto
dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della
data in cui il recesso deve avere esecuzione. 2. Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 5 - Inadempimento del conduttore Salvo
quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli
oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del
canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del Codice
civile. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 6 - Successione nel contratto 1. In caso
di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed
i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. 2. In caso di separazione
giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge,
se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice
a quest'ultimo. 3. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale
al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 7 - Clausola di scioglimento in caso di alienazione E' nulla la clausola
che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
L. 27-07-1978, n. 392 Art. 8 - Spese di registrazione Le spese di registrazione
del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti
uguali. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 9 - Oneri accessori 1. Sono interamente a carico
del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia,
al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo
spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi
comuni. 2. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura
inferiore. 3. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima
di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione
specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di
ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti
giustificativi delle spese effettuate. 4. Gli oneri di cui al primo comma addebitati
dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie
a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 5. La disposizione
di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di
locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili
a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un
autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi . L. 27-07-1978, n. 392
Art. 10 - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini 1. Il conduttore
ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle
delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. 2. Egli ha inoltre diritto
di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni. 3. La disciplina di cui al primo comma si applica
anche qualora si tratti di edificio non in condominio. 4. In tale ipotesi i conduttori
si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o
da almeno tre conduttori. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del Codice civile sull'assemblea dei condomini. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 11
- Deposito cauzionale Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità
del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti
al conduttore alla fine di ogni anno. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 12 - Equo canone
degli immobili adibiti ad uso di abitazione 1. Il canone di locazione e sublocazione
degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento
del valore locativo dell'immobile locato. 2. Il valore locativo è costituito dal
prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di
produzione del medesimo. 3. Il costo unitario di produzione è pari al costo base
moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15. 4. Gli elementi
che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti,
vanno indicati nel contratto di locazione. 5. Se l'immobile locato è completamente
arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità,
all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere
maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento. 6. (soppresso) . L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 13 - Superficie convenzionale 1. La superficie convenzionale è data
dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento
della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per
cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento
esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde
nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare. 2.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore
a m 1.70. 3. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto
dei muri perimetrali e di quelli interni. 4. L'elemento di cui alla lettera e)
entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente
la superficie di cui alla lettera a). 5. Alla superficie di cui alla lettera a)
si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie
superiore a mq 70; b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra
mq 46 e mq 70 ; c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a mq 46 . 6. I
coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli
immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'art.
21. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 14 - Costo base 1. Il costo base a metro quadrato
per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975,
è fissato in: a) lire 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) lire 225.000 per gli immobili situati in Campania,
Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 2. La data
di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o,
in mancanza dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli Uffici delle
imposte, oppure quella comunque accertata. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 15 - Coefficienti
correttivi del costo base I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione
del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione del livello di
piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.
L. 27-07-1978, n. 392 Art. 16 - Tipologia 1. In relazione alla tipologia si fa
riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella
seguente: a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni
di tipo civile (A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80
per le abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare
(A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le abitazioni
di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
(A/11). 2. Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini
del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'Ufficio Tecnico
Erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano
ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale
fine gli interessati devono presentare all'Ufficio Tecnico Erariale competente
per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con
una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare
locata nonché degli impianti in essa installati. L'Ufficio provvede entro novanta
giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo. L. 27-07-1978, n. 392 Art.
17 - Classe demografica dei comuni 1. In relazione alla classe demografica si
applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili
siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili
siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili
siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2. Il numero degli abitanti
di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente
pubblicati dall'ISTAT. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 18 - Ubicazione 1. In relazione
all'ubicazione i Consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali
si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa
fra quella periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare
site nella zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro
storico. 2. I Consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio
comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni
previste nell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro edificato; c) 1,10 per il centro
storico. 4. All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo
comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i Consigli comunali possono individuare
edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il
coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 19 - Livello di piano 1. In relazione al livello di piano, limitatamente
alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori
terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate
al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c)
1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano; d) 1,20
per le abitazioni situate al piano attico. 2. Per le abitazioni situate al quarto
piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti
alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamene ridotti a 0,95 e
1,10. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 20 - Vetustà 1. In relazione alla vetustà si
applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo
a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per
cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta
anni. 2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo
restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione
di tali lavori comunque accertato. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 21 - Stato dio conservazione
e manutenzione 1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se
lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato è scadente. 2. Per la determinazione
dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi
propri dell'unità immobiliare : 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi;
4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto
di riscaldamento; nonché dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere. 3. Lo stato dell'immobile si
considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di
cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. 4. Lo stato
dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno
quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità
immobiliare. 5. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità
immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua
corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici
privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari . 6. Il Ministro dei
lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati
nei commi precedenti. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 22 - Immobili ultimati dopo il
31 dicembre 1975 1. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati
ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato
è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Il costo base di produzione è determinato,
anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata; b) dell'incidenza del
contributo di concessione; c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore
al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che
gravano sul costruttore. 3. Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri
delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine
pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle
lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli
casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza,
è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente
al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno
essere comunicati agli Uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui
sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta
di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore
di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra
definiti. 4. Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili
urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 15 a 21;
nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti
nell'art. 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.
L. 27-07-1978, n. 392 Art. 23 - Riparazioni straordinarie 1. Quando si eseguano
sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso
la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza
in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione
di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante
dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non
superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori
effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore
abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
2. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta
è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo
giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. 3. Le disposizioni
dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato
a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato
l'immobile. 4. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono decise con le modalità indicate negli artt. 43 e segg. L. 27-07-1978, n.
392 Art. 24 - Aggiornamento del canone 1. Per gli immobili ad uso d'abitazione
il canone di locazione definito ai sensi degli artt. da 12 a 23 è aggiornato ogni
anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. 2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata . L. 27-07-1978, n.
392 Art. 25 - Adeguamento del canone 1. Ciascuna delle parti, in ogni momento
del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione
all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli artt. 13 e 15, escluso il parametro
relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale. 2. L'adeguamento
del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato
richiesto mediante lettera raccomandata . L. 27-07-1978, n. 392 Art. 26 - Ambito
di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a)
alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria,
salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o
di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello
Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni
vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia
convenzionata [1-2]; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie
catastali A/8 e A/9 . 2. Le disposizioni di cui agli artt. da 12 a 25 non si
applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento
del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio
precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio,
la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento-percentuale
sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
3. Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente
comma e delle eventuali variazioni. L. 27-07-1978, n. 392
TITOLO I Del contratto di locazione CAPO II Locazione di immobili urbani adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione
Art. 27 - Durata della locazione 1. La durata delle locazioni e sublocazioni
di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti
ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12
marzo 1968, n. 326 . 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale
di qualsiasi attività di lavoro autonomo. 3. La durata della locazione non può
essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad
attività alberghiere . 4. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta
alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente
prevista nei commi precedenti. 5. Il contratto di locazione può essere stipulato
per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio. 6. Se la locazione ha carattere
stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione
dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta
con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto . L'obbligo del
locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
utilizzazione alberghiera. 7. E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente
che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della
data in cui il recesso deve avere esecuzione. 8. Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 28 - Rinnovazione del contratto 1. Per
le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi
primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni
in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove
anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi
all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o
18 mesi prima della scadenza. 2. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente
di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della
rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini
ivi previsti L. 27-07-1978, n. 392 Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto
alla prima scadenza 1. Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima
scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado in linea retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio
o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di
una delle attività indicate nell'art. 27, o, se si tratta di pubbliche Amministrazioni,
enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento
delle loro finalità istituzionali; c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero
procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire
su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione
ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza
o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento
di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini
della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti
alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971,
n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano
incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio;
gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste
nella precedente lettera c). 2. Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio
di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la
rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo
1963, n. 191 , modificato dall'art. 4bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia
oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione
ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza
o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento
di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente
nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado
in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni
di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191 , modificato dall'art. 4bis
del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28
luglio 1967, n. 628. 3. Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena
di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza
del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve
essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza
rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27
e per le attività alberghiere. 4. Nella comunicazione deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti,
sul quale la disdetta è fondata. 5. Se il locatore non adempie alle prescrizioni
di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo
precedente. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 30 - Procedura per il rilascio 1. Avvenuta
la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la
quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza
che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio
il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447 bis del Codice di procedura
civile . 2. (abrogato) . 3. (abrogato) . 4. Alla prima udienza, se il
convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia
ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art.
29. 5. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio. 6. Nel
caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
7. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo.
In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art.
420 e segg. del Codice di procedura civile. 8. Il giudice, su istanza del ricorrente,
alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni
addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile
con ordinanza costituente titolo esecutivo. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 31 - Sanzioni
1. Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi
previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non
abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in
proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato
i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto
attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o
restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo,
pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine
stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore
lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi
in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati,
ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore
a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione
del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art.34. 2. Il giudice,
oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore
il pagamento di somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune
nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto
dal titolo III della presente legge. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 32 - Aggiornamento
del canone 1. Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato
annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto
della lira. 2. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori
al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. 3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai contratti di locazione stagionale . L. 27-07-1978, n.
392 Art. 33 - Canone delle locazioni stagionali Il canone delle locazioni stagionali
può essere aggiornato con le modalità di cui all'art. 32. L. 27-07-1978, n. 392
Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento 1. In caso di cessazione
del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia
dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a
una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore
ha diritto, per le attività indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità
pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere
l'indennità è pari a 21 mensilità. 2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore
indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile
venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività
incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già
esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro
un anno dalla cessazione del precedente. 3. L'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità
di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta
all'inizio del nuovo esercizio. 4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla
determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere
di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la
corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o in difetto, offerto dal
locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio
all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 35 - Limiti Le disposizioni di cui all'articolo
precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi
ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio
di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili
complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio
stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. L. 27-07-1978, n. 392
Art. 36 - Sublocazione e cessione del contratto di locazione 1. Il conduttore
può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda , dandone comunicazione
al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore
può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro
il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. 2. Le
indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore
al momento della cessazione effettiva della locazione. L. 27-07-1978, n. 392 Art.
37 - Successione nel contratto 1. In caso di morte del conduttore, gli succedono
nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante
da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto
a continuarne l'attività. 2. In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione
si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile
la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione
legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio. 3. Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti,
artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso
di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui
ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. 4. Nelle
ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri
professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi
alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo
precedente. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 38 - Diritto di prelazione 1. Nel caso
in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve
darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
2. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare
in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. 3. Il
conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione con atto notificato al proprietario
a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
4. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto,
salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita
o del contratto preliminare. 5. Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più
persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse. 6. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti
i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore. 7. L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di
cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione
di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
8. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art.
732 del Codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi,
e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 39 - Diritto di riscatto 1.
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente,
o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento
a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei
mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e
da ogni altro successivo avente causa. 2. Ove sia stato esercitato il diritto
di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui
l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non
opporsi al riscatto. 3. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente
causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 40 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione 1. Il locatore
che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai
sensi dell'art. 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. 2. Tale
obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare
la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione
per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore
medesimo. 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma,
offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. 4. Egli conserva
tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore
sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio
dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso
in locazione entro i sei mesi successivi. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 41 - Norme
applicabili 1. Ai contratti previsti nell'art. 27 si applicano le disposizioni
degli artt. da 7 a 11. 2. Le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 non si
applicano ai rapporti di locazione di cui all'art. 35. L. 27-07-1978, n. 392 Art.
42 - Destinazione degli immobili a particolari attività 1. I contratti di locazione
e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali,
culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati
dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno
la durata di cui al primo comma dell'art. 27. 2. A tali contratti si applicano
le disposizioni degli artt. 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui
al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'art. 28 .
L. 27-07-1978, n. 392 TITOLO I Del contratto di locazione CAPO III Disposizioni
processuali Art. 43 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio
1994, dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art.
2, legge 4 dicembre 1992, n. 477.] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 44 ( abrogato )
[Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994, dall'art. 89, comma 3,
legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art. 2, legge 4 dicembre 1992,
n. 477] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 45 - Ricorso al giudice 1. (abrogato) .
2. (abrogato) . da 3. a 5. (abrogati) . 6. Fino al termine del giudizio
il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
L. 27-07-1978, n. 392 Art. 46 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza
dal 2 gennaio 1994, dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come
modificato dall'art. 2, legge 4 dicembre 1992, n. 477.] L. 27-07-1978, n. 392
Art. 47 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994, dall'art.
89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art. 2, legge
4 dicembre 1992, n. 477] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 48 ( abrogato ) [Articolo
abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994, dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre
1990, n. 353 come modificato dall'art. 2, legge 4 dicembre 1992, n. 477.] L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 49 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994,
dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art.
2, legge 4 dicembre 1992, n. 477] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 50 ( abrogato ) [Articolo
abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994, dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre
1990, n. 353 come modificato dall'art. 2, legge 4 dicembre 1992, n. 477.] L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 51 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994,
dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art.
2, legge 4 dicembre 1992, n. 477] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 52 ( abrogato ) [Articolo
abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994, dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre
1990, n. 353 come modificato dall'art. 2, legge 4 dicembre 1992, n. 477] L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 53 ( abrogato ) [Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 gennaio 1994,
dall'art. 89, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificato dall'art.
2, legge 4 dicembre 1992, n. 477] L. 27-07-1978, n. 392 Art. 54 - Clausola compromissoria
E' nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative
alla determinazione del canone siano decise da arbitri. L. 27-07-1978, n. 392
Art. 55 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti 1. La morosità del conduttore
nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in
sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore
alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli
oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e
delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. 2. Ove il pagamento
non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà
del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. 3. In
tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine
assegnato. 4. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente
nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi
giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle
precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni
di difficoltà. 5. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude
la risoluzione del contratto. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 56 - Modalità per il
rilascio 1. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto
delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene
disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine
massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del
provvedimento . 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 55 per il caso in cui il conduttore
non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può
essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il
pagamento. 3. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione
ai sensi degli artt. 605 e segg. del Codice di procedura civile . L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 57 - Esenzioni fiscali ed onorari professionali 1. Gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione
il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'art.
44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari
di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. 2. E' abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
TITOLO II Disciplina transitoria CAPO I Contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso di abitazione
Art. 58 - Durata dei contratti in corso soggetti a proroga I contratti di locazione
e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga
secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista
nell'art. 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1° luglio 1979, per i contratti
stipulati fra il 1d gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1° gennaio 1980,
per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963 . L. 27-07-1978, n. 392 Art.
59 - Recesso del locatore 1 Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore
può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore
mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando
abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio,
di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado [1-2];
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge
o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi
di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche,
assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle
proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto
un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e
comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma
a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione
del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco
[1-2]; 3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato
che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori
; 4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile
locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo
piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle
sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso ;
5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della
legge 1d giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca
necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione
sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile ; 6) quando il
conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari
nello stesso comune ovvero in un comune confinante ; 7) quando il conduttore,
avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con
continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono
a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo
che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti
delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore ;
8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo . 2. Nelle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) del precedente comma il possesso
della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti
del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera
c) dell'art. 29. 3. Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano
le norme di cui ai precedenti artt. 30 e 56 . L. 27-07-1978, n. 392 Art. 60
- Ripristino del rapporto e risarcimento del danno 1. Il provvedimento che dispone
il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore
del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi
da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso
per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai nn. 3), 4) e 5) dell'art.
59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza
o concessione. 2. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi
aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti
dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno, da determinarsi dal
giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone,
oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. 3. Il giudice, oltre a determinare
il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente
legge. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 61 - Acquirente dell'immobile locato 1. La facoltà
di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'art. 59 non può essere esercitata
da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno
due anni dalla data dell'acquisto. 2. Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti
dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero
se l'acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore
e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente. 3. Quando l'immobile
è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio
sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in
cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. L. 27-07-1978, n. 392
Art. 62 - Canone dei contratti soggetti a proroga 1. Il canone di cui agli artt.
12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'art. 58 dall'inizio del sesto anno
a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone è adeguato
in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli artt. 13 e15.
2. Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del
locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno
per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della
differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'art. 12 ed il canone
attualmente corrisposto. 3. Se il canone attualmente corrisposto è superiore a
quello definito ai sensi dell'art. 12 si applicano le disposizioni dello stesso
art. 12 e quelle dell'art. 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo
alla entrata in vigore della presente legge. 4. Ove alcuni parametri, coefficienti
o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell'art.
12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui
ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti,
salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.
5. Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone
definito non superi quello risultante dall'applicazione degli artt. 12 e 24. L.
27-07-1978, n. 392 Art. 63 - Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti
a proroga 1. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente
legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'art. 58 non è
aggiornato per gli effetti di cui all'art. 24. 2. Dall'inizio del terzo anno il
canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi
nell'anno precedente. 3. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica
soltanto: il 20 per cento dall'inizio del terzo anno; il 40 per cento dall'inizio
del quarto anno; il 60 per cento dall'inizio del quinto anno; il 75 per cento
dall'inizio del sesto anno. 4. In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo
canone l'aggiornamento di cui all'art. 24 si applica nella intera misura ivi prevista
. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 64 - Particolari contratti soggetti a proroga
1. Ai contratti di locazione di cui all'art. 26, comma primo, lettera d) e comma
secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per
la durata le disposizioni dell'art. 58. 2. Fino al termine di tale durata il canone
può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale,
in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 65 - Contratti in corso non soggetti a
proroga 1. Le disposizioni degli artt. 1 e 3 si applicano anche ai contratti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga
, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'art. 1 il tempo
già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale,
dalla data di esso. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche
ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
3. Il canone di cui agli artt. 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente
articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento
degli elementi di cui agli artt. 13 e 15. 4. Fino alla data suddetta il canone
di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori,
può essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del
quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella
misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai
sensi dell'art. 12 ed il canone attualmente corrisposto. 5. Se il canone attualmente
corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'art. 12 si applicano le
disposizioni dello stesso art. 12 e quelle dell'art. 24 a partire dal primo giorno
del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. 6. Ai contratti
di locazione di cui all'art. 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non
soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo
del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone può
essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento
annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente . L. 27-07-1978, n. 392 Art. 66 - Oneri accessori conglobati nel
canone Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico
del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura
superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato
non ne provi l'importo effettivo.
TITOLO II Disciplina transitoria CAPO II Contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Art. 67 - Contratti in corso soggetti
a proroga 1. I contratti di locazione di cui all'art. 27 in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti
stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il
1d gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati dopo
il 31 dicembre 1973. 2. La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese,
successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli
di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia
possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge. 3. E'
in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista
un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I,
della presente legge. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 68 - Aumenti del canone Nei
contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone
corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere
a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di
durata del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento
all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non
superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1d gennaio
1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1973. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 69 - Diritto
di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale
[2-3] 1. Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione, di cui agli artt. 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio
1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni
offerte da terzi per la locazione dell'immobile. 2. L'obbligo ricorre anche quando
il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'art.
29. 3. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore
che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per
inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure
previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico
del conduttore medesimo. 4. Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire
la locazione alle nuove condizioni. 5. Il conduttore ha diritto di prelazione
se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma,
offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale
diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 40 . 6. Il conduttore,
se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione,
ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni
con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal
terzo. 7. Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa,
se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo
canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto,
una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a
12 mensilità del canone offerto. 8. Se il locatore non intende proseguire nella
locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità
per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le
locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma
precedente. 9. In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore
nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29, salvo
quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento
commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.
In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29, primo comma,
lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto.
L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni
con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 34. 10.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta
corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.
11. Per i contratti di cui agli artt. 67 e 71 le disposizioni del presente articolo
sono sostitutive di quelle degli artt. 34 e 40. 12. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che non comportano contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali
e di attività di cui all'art. 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore
ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità.
Il compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 70 -
Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga Ai contratti di locazione
di cui all'art. 42 si applicano le disposizioni degli artt. 67 e 68. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 71 - Contratti in corso non soggettio a proroga 1. Le disposizioni
degli artt. 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al
momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale,
detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione,
il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di
intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. 2. La durata non può comunque
essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti
di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto. 4. Il canone potrà
essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza
contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nell'anno precedente. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 72 - Mutamento della
destinazione I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato
da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore
a quello di cui agli artt. 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni
dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 73 - Norme applicabili Per i contratti previsti negli artt. 67,
70 e ferme restando le scadenze convenzionali, nell'art. 71, il locatore può recedere
in base ai motivi di cui all'art. 29 e con il preavviso di cui all'art. 59. Nei
casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art.
29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore
o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi
dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli
artt. 30 e 31 e degli artt. da 35 a 39, nonché quelle dell'art. 69, settimo, ottavo
e nono comma .
TITOLO II Disciplina transitoria CAPO III Disposizioni processuali
Art. 74 - Rinvio Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle
locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
TITOLO III Fondo sociale
Art. 75 - Istituzione del fondo sociale 1. Presso il Ministero del tesoro è
istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori
meno abbienti . 2. Tale Fondo è costituito da un conto corrente infruttifero
sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo
le modalità di cui agli articoli seguenti. 3. Il Ministro del bilancio riunisce
annualmente la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n.
281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma
disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della Commissione sono rimesse
al CIPE per le decisioni definitive. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 76 - Ripartizione
del fondo 1. Le regioni, con provvedimento del Consiglio regionale, decidono entro
un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari
comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così
ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di
locazione per i conduttori meno abbienti. 2. Di norma i comuni, nell'ambito degli
stanziamenti assegnati destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il
reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore
ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente
all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell'entrata in vigore
della presente legge i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio,
che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario
alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della presente
legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto. L.
27-07-1978, n. 392 Art. 77 - Integrazione del canone 1. L'integrazione consisterà
nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento
del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo
l'entità e le modalità definite dalla presente legge. 2. Il contributo di cui
al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di
lire 200.000. 3. Ai conduttori che usufruiscono dal contributo integrativo è fatto
divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza
del contributo medesimo. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 78 - Copertura finanziaria
1. La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo
sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in
ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979,
di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire
55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983. 2. All'onere
di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente
riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 79 - Patti contrari alla legge 1. E' nulla ogni pattuizione diretta a
limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone
maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti, ovvero ad attribuirgli
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Il conduttore
con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato,
può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti
e dei limiti previsti dalla presente legge. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 80 - Uso
diverso da quello pattuito 1. Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso
diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto
entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno
dal mutamento di destinazione . 2. Decorso tale termine senza che la risoluzione
sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente
all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello
pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente
all'uso prevalente. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 81 - Pubblicazione dei dati ISTAT
nella Gazzetta Ufficiale Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 82 - Giudizi in
corso Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti. L. 27-07-1978, n.
392 Art. 83 - Relazione al Parlamento Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo
all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che
consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva
modificazione della presente legge. L. 27-07-1978, n. 392 Art. 84 - Abrogazione
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. L. 27-07-1978,
n. 392 Art. 85 - Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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