I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I
Disposizioni di attuazione
Art. 61 1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano
le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari
di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento
è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo
1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62 La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei
locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve
essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'articolo 1136 del codice stesso.
Art. 63 1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea [1123 ], l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti
di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [1292], al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 3. In caso di mora
[1219 ] nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore,
se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato.
Art. 64 1. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore
medesimo. 2. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65 1. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio
può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 80 del
codice di procedura civile. 2. Il curatore speciale deve senza indugio convocare
l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66 1. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta
da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione. 2. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino. 3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67 1. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
2. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio
il presidente. 3. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione
e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. 4. Nelle deliberazioni
che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68 1. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il regolamento di condominio [1138 ] deve precisare il valore proporzionale
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva
ai singoli condomini. 2. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati
a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio. 3. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato
di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69 I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti
casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70 Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito,
a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71 Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo
comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
[1] dei proprietari di fabbricati.
Art. 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni
di attuazione SEZIONE IV Disposizioni relative al libro IV Art. 73 1. Gli atti
di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma,
1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
2. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e
1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 155 1. Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio
e la trascrizione di essi [1138 ] si applicano anche ai regolamenti formati prima
del 28 ottobre 1941. 2. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti
di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo
1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.
Art. 156 1. I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione. 2. Ai rapporti di condominio negli edifici
di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento
degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
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