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Fondo solidarietà mutui prima casa ?


02.09.10

Le agenzie di stampa del 19 agosto 2010 hanno dato notizia del via libera al regolamento che rende operativo il fondo di solidarietà per i mutui prima casa.
Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

D.M. 21 giugno 2010, n. 132
Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2010, n. 192.

Come funziona il Fondo di solidarietà:

Chi può accedere: Per accedere al beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Bisogna avere il titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; la titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. Sono previsti, tra gli altri, anche i casi di perdita di posto del lavoro, di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.

Come accedere al beneficio: Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito:

www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa

Mutui a tasso variabile: Si può accedere al beneficio anche nel caso in cui ci sia un aumento della rata del mutuo, a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Cosa copre il fondo: A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

C'è da precisare, come recita l'articolo 476 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.


Al momento sulla pagina del Tesoro: www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa ci sta scritto:

"E’ in corso di individuazione il "Gestore", previsto dall’art. 5, comma 3 del D.M. n.132/2010, avente i requisiti di cui all’art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102. Tutta la documentazione e la modulistica relativa all’operatività del Fondo sarà accessibile a breve tramite questa pagina." che dice tutto e dice niente.

L'art. 4 del decreto che è scaricabile in pdf dal sito del Tesoro, precisa:

"Modalità di presentazione della domanda. 1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. 2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo, con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3."

Ma del fantomatico modello non ho trovato nessuna traccia. Se qualcuno sa qualcosa di più preciso, lo può scrivere nei commenti.


Link: Al via il Fondo di solidarietà per i mutui su miaeconomia.leonardo.it

Di Staff del 02.09.10 00:00


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