Chiedilo all'architetto
Architetto Eugenio Luxardo
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- Titolo: cattivi odori di beatrice del 24/02/2003, 09:48
Quesito: Ill.mo Architetto, abito in un condominio in centro a Ferrara. Da quando risiedo qui ho sempre lamentato,anche per iscritto, la presenza di odori di fognature nelle scale (dalle quali si accede anche alla lavanderia ed ai garages).
Recentemente sono stati eseguti lavori di manutenzione delle scale che hanno conferito al palazzo una certa signorilità.
Nonostante gli interventi sui sifoni della lavanderia i cattivi odori sono rimasti. I proprietari dei garages sono stati formalmente invitati, dall'amministratore, a mantenere efficienti i sifoni delle loro autorimesse. La puzza però rimane ed è disgustosa! Vengo al punto: come proprietaria, che strade posso intraprendere per obbligare l'amministratore a individuare e rimuovere le cause dei malsani odori? La ringrazio di cuore per la cortese attenzione, Beatrice.- Re: cattivi odori di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:48.
Probabilmente la fognatura dello stabile non è conforme ai regolamenti comunali, per vari motivi di progettazione, forse priva di pozzetti d'ispezione.
La presenza di sifoni nelle autorimesse, (lavano le auto?) unitamente a quella dei sifoni della lavanderia non può che aggravare il normale deflusso verso la fognatura comunale.
Ritengo sia necessario l’intervento dell’ufficio d’IGIENE (USSL) che può imporre frequenti ed immediati spurghi e/o opere ed interventi urgenti ed indifferibili di adeguamento ai regolamenti oltre la chiusura totale degli scarichi di tutte le autorimesse ed il ridimensionamento e convogliamento delle tubature direttamente alle pompe.
- Re: cattivi odori di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:48.
- Titolo: Ripartizioni spese della pulizia scale e uso manutenzione ascensore di Chignoli Riccardo del 23/02/2003, 20:58
Quesito: Volevo saper come devono essere divise e le spese per la pulizia delle scale e cioè se devono essere riparametrate in base al piano di abitazione e se si con quale criterio (il condomino è mutino anche di ascesore)?.
Il principio vale anche per l'ascensore indistintamente per:
- Uso
- manutenzione oridinaria
- manutenzione straoridinaria.
Ringraziando anticipatamene, porgo i miei piu cordiali saluti.
Chignoli Riccardo- Re: Ripartizioni spese della pulizia scale e uso manutenzione ascensore di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:43.
Se le tabelle dei millesimi non riportassero la colonna relativa le scale e quella degli ascensori (e se non vi fosse differenza tra i millesimi tra un appartamento e quello del piano superiore, a parità di superficie), le spese del consumo di energia e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle scale che degli ascensori verrebbero ripartite in base all’articolo 1124 del c.c., e cioè: “ tra i proprietari dei diversi piani, per metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
- Re: Ripartizioni spese della pulizia scale e uso manutenzione ascensore di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:43.
- Titolo: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Roberta Facchini del 23/02/2003, 12:10
Quesito: Sono proprietaria di una alloggio affittato. Nel febbraio '01 l'amministratore mi chiede di poter ispezionare, con l'idraulico del condominio, i locali a causa di una macchia di umidità comparsa nel soffitto dell' appartamento sottostante; successivamente, mi informa che è necessario "rompere in bagno" per cercare un eventuale perdita. Mi comunica che le spese sono a carico del condominio e mi assicura che il locale sarà perfettamente ripristinato.
Dopo giorni mi chiede il permesso di rompere nell'adiacente locale cucina, non avendo trovato alcuna perdita nelle tubature raggiungibili dal bagno, aggiungendo che difficilmente si potrà evitare di danneggiare il lavandino in marmo, e mi chiede in merito ad una sua sostituzione, ricordandomi che le spese saranno coperte dall'assicurazione del condominio.
Nel mese di febbraio '02 l'amministratore, telefonicamente, mi informa della proposta di un consigliere relativa all'intervento dell'anno precedente. Costui sostiene che le spese per la ricerca, riparazione e ripristino dell'infiltrazione, da pagarsi per i 2/3 dall'assicurazione del condominio e suddivisa tra i proprietari della colonna per la parte restante, non sia una soluzione corretta, e propone di ritornare sulla questione in una futura assemblea, anche in merito al fatto che i proprietari degli alloggi che negli anni hanno ristrutturato il proprio bagno si sono accollati le spese delle tubature che, avrebbero potuto, invece, essere messe in carico al condominio.
L'amministratore, aggiunge che in precedenza non si sono mai poste controversie simili, poichè le cifre stanziate dall'assicurazione per interventi di questo tipo, coprivano interamente le spese, oppure la differenza a carico della colonna era di poco conto (50/100 euro) e questo non aveva fatto sorgere questioni.
Ho replicato circa i tempi e le procedure, l'amministratore mi ha inviato una parte dell'incartamento e poi, nel giro di pochi giorni ha dato le dimissioni.
La settimana scorsa ricevo, insieme al preventivo di spese per il prossimo anno, il prospetto delle spese per l'intervento dell'idraulico (circa 3000 euro).
Che cosa ne pensa? Come devo procedere?
Roberta Facchini da Genova- Re: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:38.
Le conviene consultare, con urgenza, un legale specializzato in interventi tecnici condominiali, amministrazioni condominiali, nonché metodologie assicurative .
Le consiglio, sentito il Suo legale, di contestare la spesa integrativa che vorrebbero accollarLe avvertendo con raccomandata il nuovo amministratore e coinvolgendo il precedente.
Se Lei é soddisfatta delle riparazioni che avrebbero dovuto effettuare sistemando e ripristinando totalmente la Sua cucina ed il Suo bagno, pavimenti compresi, sarà necessario che si procuri “l’incartamento” completo (lettere e dichiarazioni del precedente amministratore), la descrizione dettagliata degli interventi e relative stime, nonché asseverazione delle cause che secondo loro avrebbero causato “la macchia di umidità comparsa nel soffitto dell' appartamento sottostante”, onde poter dimostrare le Sue ragioni.
Per quanto riguarda “il fatto che i proprietari degli alloggi che negli anni hanno ristrutturato il proprio bagno si sono accollati le spese delle tubature che, avrebbero potuto, invece, essere messe in carico al condominio”, questo fatto non ha nulla a che fare con quanto affermato dall’ amministratore : “Mi comunica che le spese sono a carico del condominio e mi assicura che il locale sarà perfettamente ripristinato ricordandomi che le spese saranno coperte dall'assicurazione del condominio e dopo giorni mi chiede il permesso di rompere nell'adiacente locale cucina, non avendo trovato alcuna perdita nelle tubature raggiungibili dal bagno.”
Hanno veramente fatto tutto loro e dopo due anni ci ripensano?
- Re: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:38.
- Titolo: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Roberta Facchini del 23/02/2003, 12:07
Quesito: Sono proprietaria di una alloggio affittato. Nel febbraio '01 l'amministratore mi chiede di poter ispezionare, con l'idraulico del condominio, i locali a causa di una macchia di umidità comparsa nel soffitto dell' appartamento sottostante; successivamente, mi informa che è necessario "rompere in bagno" per cercare un eventuale perdita. Mi comunica che le spese sono a carico del condominio e mi assicura che il locale sarà perfettamente ripristinato.
Dopo giorni mi chiede il permesso di rompere nell'adiacente locale cucina, non avendo trovato alcuna perdita nelle tubature raggiungibili dal bagno, aggiungendo che difficilmente si potrà evitare di danneggiare il lavandino in marmo, e mi chiede in merito ad una sua sostituzione, ricordandomi che le spese saranno coperte dall'assicurazione del condominio.
Nel mese di febbraio '02 l'amministratore, telefonicamente, mi informa della proposta di un consigliere relativa all'intervento dell'anno precedente. Costui sostiene che le spese per la ricerca, riparazione e ripristino dell'infiltrazione, da pagarsi per i 2/3 dall'assicurazione del condominio e suddivisa tra i proprietari della colonna per la parte restante, non sia una soluzione corretta, e propone di ritornare sulla questione in una futura assemblea, anche in merito al fatto che i proprietari degli alloggi che negli anni hanno ristrutturato il proprio bagno si sono accollati le spese delle tubature che, avrebbero potuto, invece, essere messe in carico al condominio.
L'amministratore, aggiunge che in precedenza non si sono mai poste controversie simili, poichè le cifre stanziate dall'assicurazione per interventi di questo tipo, coprivano interamente le spese, oppure la differenza a carico della colonna era di poco conto (50/100 euro) e questo non aveva fatto sorgere questioni.
Ho replicato circa i tempi e le procedure, l'amministratore mi ha inviato una parte dell'incartamento e poi, nel giro di pochi giorni ha dato le dimissioni.
La settimana scorsa ricevo, insieme al preventivo di spese per il prossimo anno, il prospetto delle spese per l'intervento dell'idraulico (circa 3000 euro).
Che cosa ne pensa? Come devo procedere?
Roberta Facchini da Genova- Re: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:41.
Le conviene consultare, con urgenza, un legale specializzato in interventi tecnici condominiali, amministrazioni condominiali, nonché metodologie assicurative .
Le consiglio, sentito il Suo legale, di contestare la spesa integrativa che vorrebbero accollarLe avvertendo con raccomandata il nuovo amministratore e coinvolgendo il precedente.
Se Lei é soddisfatta delle riparazioni che avrebbero dovuto effettuare sistemando e ripristinando totalmente la Sua cucina ed il Suo bagno, pavimenti compresi, sarà necessario che si procuri “l’incartamento” completo (lettere e dichiarazioni del precedente amministratore), la descrizione dettagliata degli interventi e relative stime, nonché asseverazione delle cause che secondo loro avrebbero causato “la macchia di umidità comparsa nel soffitto dell' appartamento sottostante”, onde poter dimostrare le Sue ragioni.
Per quanto riguarda “il fatto che i proprietari degli alloggi che negli anni hanno ristrutturato il proprio bagno si sono accollati le spese delle tubature che, avrebbero potuto, invece, essere messe in carico al condominio”, questo fatto non ha nulla a che fare con quanto affermato dall’ amministratore : “Mi comunica che le spese sono a carico del condominio e mi assicura che il locale sarà perfettamente ripristinato ricordandomi che le spese saranno coperte dall'assicurazione del condominio e dopo giorni mi chiede il permesso di rompere nell'adiacente locale cucina, non avendo trovato alcuna perdita nelle tubature raggiungibili dal bagno.”
Hanno veramente fatto tutto loro e dopo due anni ci ripensano?
- Re: Prassi amministrative e ripartizione spese poco chiara di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:41.
- Titolo: rifacimento facciata spesa straordinaria di Alessandro N. del 23/02/2003, 11:19
Quesito: Nel condominio in cui abito vi sarà tra un paio di giorni un'assemblea straordinaria per l'approvazione di lavori di rifacimento della facciata. Vorrei, per favore, sapere: 1-quali sono le maggioranze necessari in prima e seconda convocazione per l'approvazione dei lavori, 2- se volendo oppormi a tali lavori devo chiedere che venga messo a verbale. 3- se essendo lavori "non necessari con urgenza" vi se vi sia modo per farli posticipare.
Grato per l'attenzione, porgo distinti saluti.
Alessandro N.- Re: rifacimento facciata spesa straordinaria di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:34.
In base all’articolo 1136 del c.c. “l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentano i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo……..; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Se vuole opporsi, Le conviene far mettere a verbale il Suo dissenso chiaramente motivato, perché entro trenta giorni dalla data della deliberazione possa far ricorso all’autorità giudiziaria.
Per posticipare un assemblea straordinaria per l’approvazione di lavori, anche se ritenuti urgenti è necessario avvertire tempestivamente l’Amministratore se si tratta di lavori contrari alla legge o al regolamento di condominio o se possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Si accerti che l’urgenza dei lavori di rifacimento della facciata non venga attribuita a parti veramente pericolanti, che però potrebbero essere rimosse separatamente in modo provvisorio e più economico.
All’amministratore conviene, sempre in assemblea, dare a tutti i condomini la possibilità di far le loro scelte, col confronto di vari preventivi confrontabili e regolarmente approvabili.
- Re: rifacimento facciata spesa straordinaria di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:34.
- Titolo: rifacimento area cortiliva di Alessandro del 23/02/2003, 10:17
Quesito: Sono proprietario di un appartamento e di un negozio in un condominio detenendo la maggioranza, 179,11 millesimi di proprietà su 10 unità immobiliari.
Esiste dietro alla palazzina una piccolissima striscia di terreno, non risultante da rogito ma a suo tempo suddivisa tra i vari condomini.
Essendo in progetto il rifacimento delle fognature e dell'area cortiliva, gli altri condomini hanno deciso di eliminare questa striscia di terreno per ampliare la zona parcheggio.
Non trovandomi assolutamente d'accordo, nella convinzione che questo andrebbe a discapito dell'estetica,posso oppormi ?
Credo infatti che questa striscia di terreno potrebbe essere utilizzata per la collocazione di una siepe che ci dividerebbe dal condominio attiguo, dando maggior decoro alle abitazioni.
Grato per la gentile risposta colgo loccasione per porgere i miei migliori saluti.- Re: rifacimento area cortiliva di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:30.
Non si capisce cosa intenda per: “ una piccolissima striscia di terreno, non RISULTANTE DA ROGITO” e con: “ gli altri condomini hanno deciso di ELIMINARE questa striscia di terreno”, e ancora: “ potrebbe essere utilizzata per la collocazione di una siepe che ci DIVIDEREBBE dal condominio attiguo”.
A meno che non esista qualche diritto di prelazione, poiché, “a suo tempo suddivisa tra i vari condomini”(ad orti?), Lei può opporsi, non solo perché ha la maggioranza, ma può opporsi ad ogni progetto se fosse veramente o contro legge o contro il decoro architettonico. Ogni opposizione, però, deve essere correttamente motivata.
E’ logico che, per poterne disporre la striscia di terreno deve essere di proprietà del condominio, ed essendo un “area cortiliva” (cortilizia veramente comune) può essere sistemata, nel migliore dei modi, in occasione “del progetto di rifacimento delle fognature e dell'area cortiliva”, (dimensione spazi consentendo), anche, ampliando la zona parcheggio con area a verde alberato ed alte siepi allineate alla recinzione di divisione dal condominio attiguo, il tutto nel rispetto dell’estetica e del decoro architettonico.
- Re: rifacimento area cortiliva di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:30.
- Titolo: imprenditore di Geom. Giuseppe Gaglio del 22/02/2003, 19:34
Quesito: Sto' realizzando un parco privato di appartamenti per civile abitazione, vorrei un consiglio per eliminare o ridurre al minimo in fase di costruzione il problema condensa interna.
Preciso inoltre che verranno usati degli infissi esterni in legno, vetro camera 4-11-4, legno pino lamellare sezione 68 e persiana con naco fissa.
Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon lavoro.- Re: imprenditore di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:26.
Negli appartamenti residenziali l’umidità si diffonde dalle cucine e dai bagni, e si accumula negli altri locali, se non si provvede ad aerarli adeguatamente, con finestre, aerazioni forzate a tempo, tubi e canali d’aerazione, griglie apribili, vasistas, corridoi, porte, ecc. .
La quantità d’acqua aumenta all’aumentare delle temperature e si raffredda, (alla temperatura di rugiada), formando “condensa” nelle zone e superfici più fredde sui vetri delle finestre, sui muri esterni insufficientemente isolati termicamente, nelle zone insufficientemente riscaldate.
E’ necessario progettare e prevedere l’isolamento termico adeguato alle tipologie strutturali degli edifici. Il calcolo delle dispersioni termiche determina il GRADO di ISOLAMENTO TERMICO, considerando la temperatura interna in relazione a quella minima esterna di ogni zona climatica. La presenza di un materiale isolante in una parete permette di eliminare i fenomeni di condensa superficiale se viene determinata correttamente la RESISTENZA TERMICA dei materiali edili, delle intercapedini e degli isolanti.
Il progettista degli edifici e delle strutture (muri, solette, soffitte, tetti, porticati) deve saper scegliere e dimensionare i materiali edili ed i materiali isolanti, nonché il tipo di impianto di riscaldamento adatto alla zona.
Per impedire che la condensa si accumuli sui vetri delle finestre e rimanga e si diffonda all’interno, oltre i “vetri camera”, vengono realizzati piccoli fori di scarico e canaline interne che portano all’esterno l’acqua di condensa, nelle traverse orizzontali inferiori delle finestre.
- Re: imprenditore di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:26.
- Titolo: un cancello elettrico di Procino Francesca del 22/02/2003, 18:21
Quesito: Salve,
Sono propietario di un appartamento in un condominio
che consta di 12 unità.
Essendo stato edificato nel 1955 esistono soltanto
8 box auto. Ed io non lo possiedo.
Gli altri propietari vogliono installare un cancello elettrico
all'ingresso del cortile in cui ci sono i box auto.
Questo cancello andrebbe a sostituire un altro già esistente
di tipo manuale. A me è stato concesso l' uso del cortile,di
cui sopra, per parcheggiare l' auto a patto che non sosti
per più di un'ora al giorno.
L'amministratore sostiene che io debba partecipare alle spese
di installazione e manutensione di detto cancello elettrico
in base ai millesimi.
Secondo me è un' ingiustizia.
Ci terrei molto a conoscere cosa dice la legge in merito.
Spero tanto che voi possiate aiutarmi.
In attesa di una vostra cortese risposta in merito
vi saluto e ringrazio anticipatamente.
Procino Francesca.- Re: un cancello elettrico di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:22.
Consulti un avvocato nel caso d’ “abuso di potere”.
Si accerti che il regolamento condominiale comprenda il cortile tra le parti comuni dell’edificio con accessi, passaggi e spazi di manovra auto. Gli 8 condomini non sarebbero anche proprietari degli spazi di manovra e non possono precludere, a tutti gli altri, l’accesso al cortile se comune a tutti. Si accerti che il cortile abbia spazi sufficienti per qualche altro posto auto. Si accerti pure che la sostituzione del nuovo cancello con l’altro già esistente di tipo manuale sia incontestabile per tutto il condominio.
Poiché sussistono utilizzi diversi del cancello elettrico la suddivisione delle spese di installazione e manutenzione del cancello medesimo non deve avvenire in base ai millesimi come qualsiasi altra spesa di parti comuni (tipo tetto), ma devono tener conto dei coefficienti d’utilizzo diversi e dei diversi vantaggi (ad esempio: 3/20 per ognuno degli 8 box, 1/20 per posto auto e 7/20 suddivisi tra tutti i millesimi dei 12 condomini, se questi avessero il diritto di usufruire del cancello per servizi condominiali diversi dal box auto e dal posto auto). Ammesso e non concesso che gli 8 avessero il DIRITTO ASSOLUTO ed ESCLUSIVO d’ACCESSO CARRAIO al cortile, valuti la convenienza di conservare il patto per “ l' uso del cortile, per parcheggiare l'auto”, semmai aumentando la sosta “per più di un'ora al giorno”, ottenendo le chiavi e telecomando del nuovo cancello, (comunque a condizioni migliori).
Nella peggiore delle ipotesi, verifichi l’opportunità nei riguardi degli articoli 1102 , 1120 e 1121 del c.c. circa le innovazioni gravose o voluttuose, ed uso della cosa comune, perché nel caso in cui “non intendesse trarne vantaggio” potrebbe essere “esonerato da qualsiasi contributo nella spesa”.
- Re: un cancello elettrico di Arch. Eugenio Luxardo del 26/02/2003, 19:22.
- Titolo: realizzazione veranda collegata al garage di Marco del 22/02/2003, 13:36
Quesito: Complimenti per gli aiuti tecnici da Voi espressi nelle varie problematiche .Vi chiedo gentilmente un chiarimento sulla realizzazione di una veranda .Io abito in una palazzina di 6 appartamenti ognuno dei quali possiede un garage con adiacente terreno di circa 12x 3,5 mt ciascuno adibito ad uso orto o giardino suddivisi da rete per ogni singola proprieta'.Io ed altri 4 condomini siamo interessati nell'ampliamento del garage di circa 3 metri con una "specie" di veranda chiusa da vetrate o simile ,chiedo se e' possibile realizzare e se occorrono permessi comunali ,dato che in condominio siamo tutti d' accordo.Oppure potete consigliarmi altri metodi di realizzazione? Premetto che i singoli terreni sono all 'interno e non a vista sulla strada.GRAZIE- Re: realizzazione veranda collegata al garage di Arch. Eugenio Luxardo del 24/02/2003, 18:57.
Occorre accertarsi sulla possibilità d’aumenti di cubatura nel terreno condominiale, nel rispetto dei regolamenti Comunali e del piano urbanistico, quindi presentare il progetto in Comune.
- Re: realizzazione veranda collegata al garage di Arch. Eugenio Luxardo del 24/02/2003, 18:57.
- Titolo: ripartizioni spese straordinarie scarichi bagni di caldelli luciano del 21/02/2003, 16:59
Quesito: Stiamo ristrutturando la facciata del condominio e l'impresa si è accorta che bisogna rifare gli scarichi
delle colonne dei bagni sino a terra, essendo io proprietario di un appartamento al piano terra ed avendo appena ristrutturato il mio scarico, chiedevo se la ripartizione deve essere fatta ib base ai millesimi oppure anche in base all'altezza dei piani, e quindi alla metratura degli scarichi.
La ringrazio anticipatamente.- Re: ripartizioni spese straordinarie scarichi bagni di Arch. Eugenio Luxardo del 22/02/2003, 15:52.
Poiché, ora, “l'impresa si è accorta che bisogna rifare gli scarichi”, (che tuttavia poco avrebbero a che fare con le facciate, e che comunque necessitano di stime comparative e l'approvazione assembleare, trattandosi di “perizia suppletiva durante il corso dei lavori”), Lei potrebbe fare le Sue osservazioni, rassegnando all’Amministratore la copia DELLA FATTURA della RISTRUTTURAZIONE del SUO SCARICO, sperando che le SUE opere siano state chiaramente descritte ed eseguite a regola d’arte, con i collegamenti opportuni, (aerazioni comprese) e non siano da rifare.
Gli importi relativi le opere di facciata “staccati” dagli importi relativi gli interventi per “rifare gli scarichi delle colonne dei bagni” saranno distribuiti tra i millesimi di tutti i condomini, (se non fosse ritenuto opportuno suddividerli tra le facciate effettive di proprietà), mentre gli importi relativi gli interventi per “rifare gli scarichi delle colonne dei bagni” dovranno essere suddivisi tra gli altri condomini (Lei escluso) in parti uguali o in parti relative i vari interventi se diversi, (ad ognuno il proprio piano), SEMPRE SE LE SUE OPERE NON VENISSERO MANOMESSE. Avverta coloro che le hanno eseguite, con possibilità di controllo in corso d’opera, a Sue spese. Si faccia dare dall'Amministratore un preventivo preciso e dettagliato, qualora ritenessero di manomettere le opere da Lei fatte eseguire.
- Re: ripartizioni spese straordinarie scarichi bagni di Arch. Eugenio Luxardo del 22/02/2003, 15:52.