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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
La ripartizione delle spese nel condominio
Distinguiamo la ripartizione delle spese tra:
- proprietari in un condominio
- proprietario e inquilino nella locazione.
Ripartizione tra proprietari in condominio.
E' causa di litigi e contenziosi nei condominii e nelle assemblee di condominio.
Il regolamento di condominio è il
principale documento a cui devi fare riferimento nella ripartizione delle spese
tra condomini. Il regolamento di condominio specialmente se "contrattuale"
prevale sugli articoli del Codice Civile per quanto riguarda la ripartizione delle
spese.
In esso sono contenute le regole per suddividere le spese inerenti le parti
comuni tra i proprietari degli alloggi. Queste regole possono riprendere gli
articoli del codice civile, ma possono anche dettare norme diverse ed escludere
dalla partecipazione alla spesa alcune proprietà. Tutti i proprietari sono
tenuti ad osservarlo.
Le tabelle per la ripartizione delle spese
contenute nel regolamento in genere sono quella millesimale o di proprietà,
di riscaldamento, di ascensore e in alcuni casi quella della pulizia scale e quella
delle autorimesse.
- La tabella millesimale o di proprietà in genere regolamenta
le spese di amministrazione e di manutenzione straordinaria dello stabile.
- La tabella del riscaldamento regolamenta le spese di consumo conbustibile
e di manutenzione ordinaria dell'impianto termico.
- La tabella dell'ascensore, idem come sopra, regolamenta, le spese
di consumo corrente elettrica del motore ascensore e quelle di manutenzione ordinaria
dell'impianto di scensore.
Se il regolmento non esiste, devi fare riferimento all'atto di compravendita
dell'alloggio e vedere se in esso ci sono delle norme che regolano la suddivisione
delle spese.
Se l'atto notarile nulla dice, fa testo il Codice civile e la giurisprudenza,
la quale non sempre è coerente nel sentenziare sulla ripartizione delle
spese.
Le spese inerenti alla gestione di un condominio, comprese quelle amministrative
come le spese di corrispondenza per la convocazione d'assemblea devono essere
ripartite fra tutti i condomini, in relazione all'utilità che ciascuna unità di
proprietà esclusiva ricava dall'uso delle parti comuni e dei servizi dello stabile.
Al fine dell'esigibilità delle rate, da corrispondersi da parte di ciascun condomino,
l'amministratore deve richiedere l'approvazione del riparto preventivo d'esercizio:
senza tale delibera, infatti, non può richiedere ai condomini le spese
da lui sostenute, pur nell'interesse del condominio. La stessa cosa per quanto
riguarda il rendiconto consuntivo; solo l'approvazione del relativo rendiconto
rende esigibile il conguaglio dovuto dal condomino.
La Cassazione ha precisato che l'erogazione delle spese di manutenzione
ordinaria e quelle relative ai servizi essenziali non richiede la preventiva
approvazione dell'assemblea potendo l'amministratore, in base ai suoi poteri,
provvedere a tali esborsi, così come le spese sostenute per opere urgenti e indilazionabili.
Spese necessarie sono le spese destinate ad assicurare la stabilità e l'efficenza
delle cose comuni, la loro naturale destinazione o il loro naturale servizio al
fine di evitare danni e l'invecchiamento delle strutture murarie.
Le spese di gestione condominiale, nell'ipotesi di nudo proprietario e usufruttuario,
vanno ripartite secondo il criterio legale; conseguentemente, tutta la manutenzione
ordinaria è a carico dell'usufruttuario e, quindi, va dallo stesso pagata, mentre
la manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del nudo proprietario e
da quest'ultimo dev'essere corrisposta.
Nell'ipotesi specifica di un appartamento, la cui proprietà competa a più soggetti
pro indiviso o a due coniugi in comunione dei beni, tutti i comproprietari
sono obbligati, indistintamente e solidalmente, a corrispondere le spese necessarie
per la gestione del condominio. Per cui, l'amministratore può chiedere
anche ad un solo comproprietario l'intera voce di spesa a carico di un determinato
appartamento.
Vi sono delle spese che competono solo ad alcuni condomini in funzione
dell'utilizzo che gli stessi effettuano di alcune parti comuni o di alcuni servizi
comuni come per esempio dell'impianto di ascensore o delle colonne di scarico
delle fognature o del cancello automatico dell'accesso ai box. Il regolamento
condominiale può derogare però a tale disciplina, in particolare per quanto
riguarda il consumo dell'acqua potabile. In questo caso, rientra anche l'ipotesi
di una servitù di una parte comune a favore di un proprietario esclusivo. Il Presupposto
di tale diversa ripartizione delle spese è, secondo l'art. 1123, Codice civile,
secondo comma, che le cose siano destinate a servire i condomini in misura diversa:
il contributo deve essere proporzionato all'uso che deve essere diverso da condomino
a condomino.
Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto di suddividere tra tutti i condomini
la spesa inerente al rifacimento dei frontalini dei balconi seppure di
proprietà privata, considerando l'aspetto estetico e il decoro architettonico
dell'intero edificio condominiale che costituisce un bene comune.
Le spese relative alla riparazione e all'impermeabilizzazione di lastrici solari
o terrazze a livello risultano, secondo l'art. 1126 del Codice civile, per
un terzo a carico del proprietario del lastrico solare o della terrazza a livello,
che la utilizza direttamente, e per due terzi non a carico di tutti gli altri
condomini dello stabile, ma solo ed esclusivamente a carico dei condomini che
sono proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico solare, in quanto
quest'ultimo ne costituisce la copertura, anche se il condomino proprietario sottostante
non lo utilizza.
Comunque, per ogni spesa condominiale, di proprietà o di gestione, il criterio
legale di ripartizione della stessa disposto dagli artt. 1123 del Codice civile
e 68 delle disposizioni d'attuazione al Codice civile , può essere derogato esclusivamente
con una convenzione che abbia natura contrattuale, vale a dire, che sia pattuita
fra tutti i condomini all'unanimità.
Nel caso di riparazioni urgenti ed il condominio sia formato da due soli
condomini, si deve applicare l'art. 1110 Codice civile e non l'art. 1134 del Codice
civile.
Le spese legali dovute dal condominio soccombente in una causa si ripartiscono
tra tutti i i condomini, eccettuati quelli che hanno agito in giudizio e quelli
che tempestivamente hanno notificato il loro dissenso alla lite. nel caso il condominio
sia risultato vittorioso, non può addebitare al singolo condomino soccombente
l'eccedenza delle spese legali sostenute rispetto a quelle liquidate dal magistrato.
Ciascun condomino, in presenza di una tabella millesimale, se ritenuta
errata in fatto o in diritto, può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per l'accertamento
esatto dei millesimi ai fini della ripartizione delle spese condominiali oppure
ricorrere ad un accordo complessivo con tutti gli altri condomini, che costituisca
un contratto di modifica dell'originaria tabella millesimale.
L'assemblea che delibera a maggioranza una ripartizione di una spesa differentemente
dai criteri adottati nel condominio è annullabile e non nulla con le relative
conseguenze in tema della sua impugnazione (30 gg).
L'acquirente di un appartamento in condominio è tenuto a pagare le spese
condominiali anche se deliberate in assemblea dal suo dante causa, anche se la
giurisprudenza non è unanime su tale tesi.
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