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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Decreto legge 30-12-1988, n. 551
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative
(convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61)(stralcio) (G.U.
n. 306 del 31-12-1988, serie generale )
Art. 1 1. L'esecuzione di sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani
di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione
del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida
di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del Codice di procedura civile e di
quelle di rilascio di cui all'art. 665 del Codice di procedura civile per finita
locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989: a) nei
Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi ; b) negli altri
comuni capoluogo di provincia ; c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa,
individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella G.U. n. 143 del
19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti ; d) nei comuni di cui alla
delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella G.U. n. 93 del 22 aprile
1987, non compresi nelle lettere a), b) e c) . 2. Nei comuni terremotati della
Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989 . 2bis. E' aumentata
al 50 per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del D.L. 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli
enti ivi previsti, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato,
devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di
rilascio allegato alla richiesta di locazione . 2ter. Nell'ambito della quota
di cui al comma 2bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali
sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente .
Art. 1 bis Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore
è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del Codice civile, una somma
mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui
si applicano gli aggiornamenti previsti dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, maggiorato del 20 per cento. Durante il periodo predetto sono altresì
dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della citata legge n. 392 del 1978.
Art. 2 1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'art. 1 non si
applica qualora il conduttore: a) abbia abbandonato l'immobile; b) abbia comunque
la disponibilità non precaria di altro alloggio; c) versi in stato di inadempimento,
sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'art. 1591 del
Codice civile, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo
non pagato superi quello di due mensilità del canone. 2. Nelle ipotesi di cui
al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'art. 26 del Codice di procedura
civile, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessità, disposti accertamenti
di polizia e sentite le parti, dichiara che non si applica la sospensione con
decreto, avverso il quale è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 617 e 618 del Codice di procedura civile . 3. Successivamente
alle scadenze del periodo di sospensione, il pretore, con le stesse modalità di
cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate .
Art. 3 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili
urbani adibiti all'uso di abitazione, di cui all'art. 1 l'assistenza della forza
pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto
indicato dalla Commissione di cui all'art. 4 . 2. Nell'ambito dei criteri di cui
al comma 1 dovrà essere data la priorità alle esecuzioni dei titoli relativi ai
casi indicati dall'art. 2, nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è
disposta la sospensione . 3. E' assicurata inoltre la priorità qualora il locatore,
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da notificare al conduttore
e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto
la propria responsabilità, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato
ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione
deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che
il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune confinante,
di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità
riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette,
deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione
mendace si applica l'art. 495 del Codice penale. 4. Nei casi di cui al comma 3,
il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito,
senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei
genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri
oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore
a 48 mensilità del canone, determinato ai sensi degli artt. da 12 a 24 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, nella
misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione
con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 . 5. Per i provvedimenti
di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi
2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo
non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990 [1-2].
Art. 4 1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'art. 1, comma
1, le Commissioni previste all'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da Commissioni
così composte: a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la nomina e la presiede
; b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni
attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune
interessato ; c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini
sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale ; d) dal presidente dell'Istituto
Autonomo Case Popolari o da un suo delegato ; e) da un rappresentante nominato
di comune accordo dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale ; f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle
Organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello
nazionale ; g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi
e previdenziali presenti nella provincia ; h) da un rappresentante dell'Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili. 1bis. I rappresentanti di cui alle lettere c),
e), f), g) ed h) dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. In difetto
e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la Commissione funzionerà
con le residue componenti .
Art. 5 La Commissione di cui all'art. 4 fornisce periodicamente al prefetto
il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione
dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto
della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione
presentate all'ufficiale giudiziario.
Art. 6 Con decorrenza dal 15 maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui
all'art. 2quinquies, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.
Art. 7 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani
di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'art.
27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza
del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni,
nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663
del Codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del
Codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo
e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989. 2. Per il periodo
di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 del Codice civile è pari
all'ultimo canone corrisposto aumentato del 100 per cento.
Art. 8 In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto,
agli obblighi di cui all'art. 1591 del Codice civile, si applica il comma 2 dell'art.
2.
Art. 10 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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