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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Decreto legge 23-01-1982, n. 9
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (G.U.
25-01-1982, n. 23 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere
alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la
eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del
settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto:
Art. 11 Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 l'istanza deve essere
presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo
comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza
del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data. All'istanza
debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni
relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed
ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta
specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione,
deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per
la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficio del provvedimento
di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare
deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Dalla data di
presentazione dell'istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore
l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di
rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente
agli adempimenti per la notifica dell'istanza. Il pretore, acquisita la prova
dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale
beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto
sull'istanza. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria
al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario. Il pretore, nelle ipotesi
di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 10, determina il giorno dell'esecuzione
sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione
economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a
circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione,
del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto
esecutivo.
Art. 12 Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque
fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo,
del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1979, n. 93, e degli artt. 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del D.L.
15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio
1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile.
Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non
posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza. L'istanza
di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata
al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo
e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica
menzione nell'istanza. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto,
può presentare deduzioni scritte e produrre documenti. Il pretore, acquisite le
eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi
indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri
stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato
a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.
Art. 13 Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei
comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo
delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 si applicano, per una durata
complessiva di venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi
artt. 14 e 15 . Con provvedimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste
una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza
di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché
dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero
dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione
emessi dagli Uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti,
con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito
agli ultimi tre anni. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei
comuni di cui ai commi precedenti è istituita una Commissione con funzioni consultive
relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area . Tale Commissione
è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni
interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati. Ove l'area comprenda
comuni appartenenti a più province, della Commissione fanno parte oltreché i sindaci
di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province.
Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero
di abitanti dell'area. Su richiesta del pretore, la Commissione gli fornisce tutti
i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché
egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio
da lui trattate . Le Commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo
comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.
Art. 14 Nei comuni di cui al primo comma dell'art. 13, il conduttore di un
immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un
provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore
del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore
a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata
in vigore del presente decreto. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma
dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento
del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art.
26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esenzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi
giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del
provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo
di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà
computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10
del D.L. 20 novembre 1981, n. 663. Nei comuni di cui al primo e secondo comma
dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di rilascio per l'esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia
ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere
stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta
giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo
il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente
concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1981, n. 663. Le disposizioni
di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo
comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento
esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva
al 30 giugno 1984 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste
dall'art. 59, primo comma, nn. 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n.
392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 1), 3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25; b) ove
il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base
all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni.
Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter
ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento
di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso
; c) ; d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale
sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27
luglio 1978, n. 392. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso
per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo
e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento
del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.
Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per
l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento
sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare,
il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione
del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può
utilizzare le somme di cui agli artt. 75 e segg. della legge 27 luglio 1978, n.
392, ed i proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. L'integrazione
è corrisposta fin tanto che sussista l'incidenza nella misura sopra indicata .
Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita,
quando sia stata costituita, la Commissione di cui all'art. 13 determina il giorno
dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative
alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente
in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni
della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio
è divenuto esecutivo.
Art. 15 Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 l'istanza
deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero
dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE; nelle ipotesi di cui al terzo
e quarto comma del medesimo art. 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti
giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni
da tale data . All'istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo
nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti
il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni
deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque
giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario
del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica,
possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di
un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al
secondo comma l'onere dell'attestazione dei redditi propri e dei familiari con
essi conviventi. In caso di attestazione mendace si applica l'art. 495 del Codice
penale. Dalla data di presentazione dell'istanza di graduazione sino all'emissione
del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa.
Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore
non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell'istanza. Il
pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e
produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove
lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento è
immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore
e all'eventuale beneficiario. Le istanze proposte ai sensi degli artt. 10 e 12
del D.L. 20 novembre 1981, n. 663 e i provvedimenti che su di esse eventualmente
siano stati emessi conservano la loro efficacia.
Art. 15 bis Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b), e c), del
primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sono ulteriormente
prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto
alle scadenze di cui alle lettere a), b), e c), del primo comma dell'art. 67 della
legge 27 luglio 1978 n. 392 può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze,
nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti
stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per
cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione
determinato ai sensi del comma precedente può essere aggiornato annualmente a
partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in
misura non superiore al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno
precedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti
di cui all'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 17 Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti
per legge, statuto o disposizione dell'Autorità di vigilanza ad effettuare investimenti
immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico ad eccezione dell'Istituto
di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità
istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare
al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità
immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili
in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.
Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità
immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta
per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che
dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio
indicati dall'art. 2, n. 2), del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, nn. 1), 3), 4),
e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonché
a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione . Decorsi trenta
giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti
indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione
degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente
disporre degli immobili medesimi. Il legale rappresentante degli enti e delle
società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione
mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli
enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente
ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai
sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire un milione. Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere
il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova
l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota. Per quanto
non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel primo comma dell'art. 21 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessità
del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione". Nel secondo
e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento"
sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento".
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra
modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984 .
Art. 21 bis Il CER è autorizzato, nell'ambito della disponibilità di cui all'art.
4 del presente decreto, ad attribuire al Comune di Roma un finanziamento straordinario
non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici
sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata",
fissandone i criteri per l'erogazione. Il Comune di Roma provvede al recupero
delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della
società di cui al primo comma. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione,
di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria,
sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto a trattativa diretta a due cooperative composte
dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata
costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione
e non abitati. Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei
versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date
di tali versamenti e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati
rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente
del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante
accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere
e assistiti di garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti. Ai fini delle imposte
e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui
al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione,
come ente cooperativo. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 5bis e 6, terzo comma, del D.L.
30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95.
Art. 21 ter La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune
di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di
duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi
anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante
la procedura di espropriazione e per completamento di fabbricati a prevalente
destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati
sospesi da oltre un anno. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti
in deroga all'art. 19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 e sono garantiti dallo
Stato. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati
al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al Comune di Roma.
Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da
destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi. All'atto
della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo
della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti. Ricevuta la
comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte
scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo
della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto
vincolato di cui al terzo comma. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma
precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altres; all'Ente mutuatario l'importo
differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio. La
concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti
da parte del Comune di Roma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma
di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma. Il costo
di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità
di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di
completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche
e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle
tariffe adottate dal Comune di Roma per l'esecuzione di opere pubbliche e alle
vigenti tariffe professionali. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione
d'urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e
3 gennaio 1978, n. 1. L'indennità di espropriazione è fissata dall'Ufficio tecnico
del Comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze
con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili
offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente
al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai
sensi del comma precedente. Il Comune di Roma è autorizzato a stipulare, con Enti
o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da
ultimare. In considerazione dell'eccezionale urgenza nonché della peculiarità
e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì
ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di
completamento. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
per ogni contraente. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392 e del terzo comma dell'art. 2 del presente decreto.
Art. 21 quater A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'art. 3, primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85,
il CER è autorizzato a concedere all'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento
la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del Comune
di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare
ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili
distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste
dalla lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 21 quinquies Per le finalità previste dall'art. 26 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi
di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto
per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci
miliardi.
Art. 22 All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente
decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo
al medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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