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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Decreto legge 11-07-1992, n. 333 (stralcio)
Questo è il testo della legge sui patti in deroga alla legge sull'equo
canone per i contratti di locazione.
(G.U. n. 162 dell'11-07-1992 )
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (convertito, con modificazioni,
in legge 8 agosto 1992, n. 359)
Art. 11
1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili
urbani, le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti della legge 27 luglio
1978, n. 392, concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione,
non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali,
alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei
lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione
di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.
2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra
quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza
delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare
accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione
si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore
rinunzi alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che
egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di
cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta
ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli artt.
24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato
di diritto per due anni.
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