Norme prima casa - Decreto ministeriale 11-02-1987

Approvazione dello schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (G.U. n. 37 del 14 febbraio 1987 )

Decreto ministeriale 11-02-1987, n. 25 Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (G.U. n. 37 del 14 febbraio 1987 )

Decreto ministeriale 30-06-1994 Determinazione, ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di particolari disposizioni a tutela dei conduttori di beni immobili ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonch� delle procedure per la valutazione dei relativi beni immobili da dismettere da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.D.A.P. (G.U. n. 163 del 14 luglio 1994, serie generale )

R.M. Min. Fin. Dir. Gen. Entrate 19-01-1995, n. 20/E-IV-8-404 Agevolazioni prima casa.

Applicabilit� All'acquisto di un immobile in un comune limitrofo a quello di residenza non sono applicabili le agevolazioni cosiddette �prima casa�, per difetto di uno dei presupposti richiesti dalla legge. Infatti, per usufruire dell'imposta di registro ridotta e delle imposte fisse ipotecarie e catastali, occorre che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza, e, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivit� (art. 2, D.L. n. 12/1985). Tale condizione � richiesta anche dall'art. 16, D.L. n. 155/1993, che ha riconfermato e introdotto a regime tali agevolazioni. Tale orientamento ribadisce quanto espresso con C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E. C.M. Min. Fin. Dir. Gen. Entrate 02-03-1994, n. 1/E Presupposti per le agevolazioni Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - ha emanato la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, intitolata �Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 - Articolo 16 decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 - Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Disciplina dell'edilizia ai fini delle imposte indirette e dell'INVIM�. Si tratta della circolare contenente anche gli attesissimi lumi sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della cos� detta �prima casa�. Si ritiene di offrire alla categoria una prima schematica lettura di essa, di immediata rilevanza pratica, relativamente alle predette agevolazioni fiscali, con esclusione delle parti che non interessano direttamente i notai, accompagnata da alcune osservazioni. Per una migliore lettura dello studio, si evidenzia che quanto riportato nelle �Osservazioni� costituisce un commento del Notariato alla circolare n. 1/E, il resto dello scritto �, invece, frutto di una lettura sintetica della circolare stessa. La circolare, dopo avere richiamato tutti i provvedimenti nei quali si sono susseguite le ultime modifiche in materia - il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - legge 24 marzo 1993, n. 75, il D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - legge 19 luglio 1993, n. 243, il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 - legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da ultimo il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 - legge 26 febbraio 1994, n. 133 - elenca i requisiti necessari per potere usufruire delle agevolazioni tributarie per l'acquisto dell'abitazione. Oggetto del trasferimento Deve trattarsi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Osservazioni?-?Poich� non � richiamato l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non sono richiesti i criteri di proporzionalit� e di prevalenza di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1212. Ubicazione dell'immobile L'immobile acquistato deve essere ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attivit� ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende ovvero, ,el caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano La circolare precisa che, per quanto concerne la residenza, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune ai sensi dell'art. 18, comma 2 - e non comma 12, erroneamente citato dalla circolare - del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Per attivit� dell'acquirente si intende ogni tipo di attivit�, comprese quelle svolte senza remunerazione: come, per esempio, attivit� di studio, di volontariato e sportiva Per impresa dalla quale si dipende, si intendono anche datori di lavoro non aventi la qualifica di imprenditore. Osservazioni?-?La circolare si rif� essenzialmente all'art. 18, comma 2 del D.P.R. n. 223/1989, ai fini della decorrenza del cambio di residenza, eliminando, in tal modo, tutti i dubbi interpretativi sorti negli uffici periferici. Problemi possono sorgere allorch� ai sensi dei successivi commi dell'art. 18 e, in particolare del comma 5, l'ufficiale di anagrafe non accolga la richiesta di iscrizione e, pertanto, o non si ottenga il cambio di residenza o lo stesso, per il rinnovo della richiesta, abbia una decorrenza successiva. Dichiarazione di non possidenza di immobile idoneo ad abitazione Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Per possesso si intende sia quello derivante dal diritto di propriet�, che quello derivante dai diritti reali di godimento. La circolare afferma che �il requisito della non possidenza ha subito continue variazioni nell'evoluzione normativa� e che �la legge n. 75 del 24 marzo 1993, nel convertire il decreto n. 16 del 1993, ha modificato ulteriormente tale requisito, facendo venire meno il riferimento al comune ove era situato l'immobile acquistato e ha introdotto, altres�, la locuzione �idoneo ad abitazione�; pertanto, dal 25 marzo 1993, si deve dichiarare in atto la non possidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. L'espressione �idoneo ad abitazione�, usata per la prima volta nella legge n. 75/1993, con riferimento all'immobile gi� posseduto - continua letteralmente la circolare - �� da intendersi oggettivamente, nel senso che l'unit� immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, occorre, cio�, che risponda ai requisiti tecnici e di autonomia funzionale che qualificano la stessa come atta ad uso abitativo. A tale proposito si precisa che non assume rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale, come ad esempio l'uso a Ufficio di una unit� immobiliare classificata nella categoria A/2. Per la determinazione del concetto di idoneit� del fabbricato o porzione di fabbricato, non sono, quindi, utilizzabili parametri di ordine soggettivo, riferiti cio� a valutazioni connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di esigenza dell'acquirente. Milita, infatti, avverso l'interpretazione che vorrebbe tener conto anche dell'aspetto soggettivo, l'evidente carenza di una specifica disposizione normativa; in effetti la legge non reca alcun parametro che possa indurre a collegare l'idoneit� dell'abitazione ai bisogni della famiglia�. Osservazioni - Relativamente alla conclamata valenza oggettiva dell'espressione �idoneo ad abitazione�, ci si limita a constatare che l'Amministrazione finanziaria ha assunto la concezione oggettivistica senza fornire alcuna giustificazione, se non quella apparente dell'�evidente carenza di una specifica disposizione normativa� e per la confutazione di essa si rinvia a quanto gi� sostenuto da questo Consiglio Nazionale nelle precedenti circolari del 2 aprile 1993 e del 27 luglio 1993. Si aggiunge solo che: 1) non vi � carenza di disposizione, ma vi � l'introduzione di un nuovo concetto espresso dalla parola �idoneo�, alla quale bisogna pur dare un significato. Se fosse vera l'interpretazione ministeriale, il legislatore avrebbe potuto semplicemente richiedere la non possidenza di �altra abitazione�; 2) l'interpretazione della norma deve essere quella �fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse�; pertanto dalla previsione di una dichiarazione cui � tenuto un soggetto di non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, deriva che l'idoneit� � necessariamente in relazione al soggetto stesso, quindi, la sua valenza � univoca, secondo il significato etimologico del termine; e, infatti, laddove il legislatore si deve necessariamente riferire ad un criterio esclusivamente oggettivo (vedasi, ad esempio, le classificazioni catastali), utilizza il termine �ad uso di abitazione� e non �idoneo ad abitazione�; 3) in via del tutto eventuale e subordinata, si deve avere �riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe�. Quindi, per esempio, per quanto riguarda non solo l'ubicazione, ma anche le dimensioni minime dell'alloggio, ai fini della sua �idoneit�, ove fosse necessario, si potrebbe richiamare il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di edilizia residenziale pubblica, che nell'art. 2, primo comma, lettera c), prende in considerazione �chi non sia titolare del diritto di propriet�, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare� e che nel secondo comma recita: �Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, � da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due ...�. Ed ancora, di �abitazione idonea alle proprie esigenze familiari�, fa riferimento la legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone; quindi, tutte le suddette disposizioni reputano il concetto di �idoneit� con riferimento al soggetto; 4) l'interpretazione della norma deve essere quella �fatta palese ... dall'intenzione del legislatore�; finalit� della legge � lo sviluppo dell'edilizia abitativa attraverso agevolazioni fiscali che rimuovano le remore alla mobilit� del settore immobiliare rappresentate dalla gravosit� del prelievo fiscale sui trasferimenti, incentivando e favorendo chi voglia dotarsi della propria abitazione in propriet�; tanto � vero che la norma agevola non qualsiasi primo acquisto di fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitazione, ma solo l'acquisto della �prima casa� nel comune di residenza dell'acquirente o in quello in cui svolge la propria attivit� o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende. Solo nel caso di acquisto operato da cittadino italiano emigrato all'estero, si parla di �prima casa� nel territorio dello Stato. In ogni altro caso, gli immobili che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in esame (e, quindi, rilevanti ai fini della normativa medesima) sono solo e sempre �localizzati�, in rapporto (diretto o mediato) rispetto al soggetto acquirente. Pertanto, anche ammesso e non concesso che per la determinazione del concetto di idoneit� del fabbricato si debba prescindere da �valutazioni connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di esigenza dell'acquirente�, non pu� esservi dubbio che il concetto di �idoneit� debba essere determinato con riferimento alla ratio della stessa normativa che lo contempla, che prende in considerazione solo immobili �localizzati�, come sopra precisato. Dichiarazione di volere adibire l'immobile a propria abitazione. Evoluzione normativa Fino al D.L. 22 maggio 1993, n. 155, era previsto che l'acquirente non possedesse altra unit� immobiliare abitativa nel comune ove � situato l'immobile acquistato e dichiarasse di volere adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale. Con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, � venuto meno il riferimento al territorio comunale e la dichiarazione di adibire l'immobile ad abitazione principale. In relazione a tali modifiche, l'art. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993, in base ad atti che hanno fatto riferimento ai predetti requisiti. Osservazioni?-?La circolare afferma - e lo si legge a conferma in altri punti della stessa - che le agevolazioni non riguardano necessariamente la �prima casa� o �l'abitazione principale�, sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste. Si parla di �prima cas� solo con riferimento all'acquisto operato nel territorio dello stato da cittadino emigrato all'estero Si parla di �immobile da adibire ad abitazione principale� solo con riferimento all'acquisto di altro immobile effettuato entro un anno dal trasferimento di quello acquistato con i benefici, per evitare la decadenza dalle agevolazioni nel quinquennio. Solo in questo caso, infatti, secondo la circolare, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale (per conferma vedi capitolo primo, paragrafo 3 - paragrafo 4 numeri 1, 4, 5 - paragrafo 6). Questo Consiglio Nazionale, invece, nella circolare 27 luglio 1993 ha affermato che �per quanto concerne l'eliminazione dell'inciso "di volerlo adibire a propria abitazione principale", sempre che non sia stato eliso per errore unitamente alla frase che lo precede, a causa di un legislatore affrettato e superficiale, si pu� ritenere che sia stato volutamente soppresso per una sua ritenuta superfluit�. Infatti, anche se la norma non richiede pi� tale espressa dichiarazione d'intento, non si deve dimenticare che, ai sensi della precitata lettera a) della nota II-bis - dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - comunque, l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza o, se diverso, in quello in cui si svolge l'attivit�, e che la disposizione che prevede la decadenza dalle agevolazioni, in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dal suo acquisto, esclude la decadenza se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, procede all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale�. Il legislatore, quindi, non dimentica il requisito di �abitazione principale�, ma lo ripropone nel testo normativo in altro loco. Casi particolari Nel paragrafo 4 la circolare esamina casi particolari relativamente alla spettanza o meno delle agevolazioni: Le agevolazioni sono escluse nei casi di: 1) possesso di immobile idoneo ad abitazione dato in locazione. Si afferma che l'orientamento diverso rispetto alla circolare n. 29 del 2 giugno 1982 � giustificato dal fatto che l'attuale normativa non richiede pi� la destinazione di intento di adibire l'immobile a propria abitazione 2) acquisto da parte dell'usufruttuario di altro immobile idoneo ad abitazione. Le agevolazioni spettano nei casi di: 1) possesso di immobile non idoneo oggettivamente ad abitazione, immobile classificato in categoria A/10 ed in tutte le altre categorie diverse dalla categoria A, con la precisazione, gi� fatta, che � irrilevante l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale, come, per esempio, l'uso ad ufficio di unit� immobiliare classificata nella categoria A/2 2) acquisto di pertinenze dell'abitazione: box, posti auto, cantine, soffitte. L'agevolazione spetta non solo se l'acquisto � effettuato con lo stesso atto di acquisto dell'abitazione, ma anche se avviene con atto separato; 3) acquisto di immobile locato, la circolare dichiara espressamente di confermare l'orientamento della precedente n. 29 del 1982; 4) acquisto effettuato da minori; 5) acquisto effettuato da parte di titolare del diritto di nuda propriet� su altro immobile; spetta, in quanto il nudo proprietario non ha il possesso dell'immobile che fa capo all'usufruttuario; 6) acquisto da parte del nudo proprietario o dell'usufruttuario, rispettivamente dell'usufrutto o della nuda propriet� sullo stesso bene idoneo ad abitazione; spetta in quanto si consegue la piena propriet�. Osservazioni - La circolare manifesta una certa contraddizione laddove nega le agevolazioni per il possesso di immobile dato in locazione e le concede, invece, nell'ipotesi di acquisto da parte del nudo proprietario di altro immobile. Infatti, in considerazione della ratio della legge, tendente a consentire una migliore e pi� ampia redistribuzione del patrimonio edilizio, dando la possibilit� ai cittadini di acquistare alloggi per propria abitazione, consegue che i possessori di immobili, che non abbiano la possibilit� giuridica attuale di adibirli a propria abitazione, perch� concessi in locazione a terzi, debbono poter ugualmente usufruire delle agevolazioni in esame cos� come coloro che posseggono solo la nuda propriet�. La circolare non considera le ipotesi di acquisti fatti in comune da due o pi� persone, di acquisti di quote residue al fine di conseguire la piena propriet�, di acquisti da parte di chi sia titolare di una quota ideale di compropriet�, ma che non abbia il possesso dell'immobile; tutte ipotesi, invece, previste dalla circolare n. 29 del 2 giugno 1982 Poich� la circolare in esame, come si � visto, in due casi da essa considerati fa riferimento alla precedente n. 29 per spiegare in uno di essi il diverso orientamento e nell'altro la sua conferma, per queste ultime ipotesi si potrebbe ritenere tuttora applicabile, ricorrendo le altre condizioni, la succitata circolare. Decadenza dai benefici fiscali Gli uffici del registro provvederanno al recupero delle minori imposte versate, all'irrogazione della soprattassa del 30 per cento sulla differenza delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e all'applicazione degli interessi di mora, nel caso in cui per gli immobili acquistati con i benefici venga constatato il venir meno o l'inesistenza dei presupposti che legittimano la concessione dell'agevolazione. Osservazioni - Sembrerebbe che la circolare introduca tra le cause di decadenza, non previste dalla legge, non solo la dichiarazione mendace relativamente all'inesistenza dei requisiti, ma anche il venir meno di essi. Se cos� fosse si giungerebbe a risultati aberranti. Si decadrebbe dall'agevolazione in caso di successivo trasferimento di residenza o di mutamento del luogo di attivit� o di acquisto successivo di altro immobile, a prescindere dal tempo intercorso tra l'acquisto agevolato e il verificarsi di uno di questi fatti. Si deve ritenere, pertanto, che l'espressione sia stata inserita per errore dal momento che il periodo successivo continua. �La legge prevede, infatti, la decadenza dai benefici sia nel caso di constatato mendacio nella dichiarazione di parte, relativa alla sussistenza dei requisiti per ottenere il trattamento di favore, sia nel caso in cui il beneficiario dell'agevolazione trasferita a qualsiasi titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto�. La circolare, facendo riferimento alle imposte suelencate e non anche all'INVIM, conferma implicitamente quanto gi� sostenuto dagli operatori e dalla giurisprudenza, che considerano l'imposta dovuta a seguito della decadenza imposta complementare ai sensi del comma 1 dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo unico sull'imposta di registro, per la quale, ai sensi del comma 4 dell'art. 57, � tenuta solo la parte contraente cui � imputabile il fatto per il quale la maggiore imposta � dovuta. Come si � gi� detto, la circolare conferma espressamente che nell'ipotesi di cessione nei cinque anni di immobile acquistato con i benefici, non si decade dall'agevolazione se si procede entro l'anno successivo all'acquisto di altro immobile, solo se sia destinato a propria abitazione principale l'immobile acquistato, solo caso in cui secondo la circolare vi � tale obbligo. Disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto Per quanto concerne l'IVA, l'agevolazione relativa all'acquisto della cos� detta �prima casa�, comporta l'applicazione del 4 per cento alle cessioni di case di abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, ancorch� non ultimate, a condizione che permanga l'originaria destinazione, ove ricorrano le condizioni soggettive richieste dalla normativa in tema di imposta di registro per l'applicazione dei benefici. I requisiti richiesti sono gli stessi da dichiarare nell'atto di acquisto. Tuttavia, nel caso vengano versati acconti del prezzo, per fruire dell'aliquota agevolata, la circolare afferma che il legislatore ha previsto che la dichiarazione dell'acquirente di non essere in possesso, al momento della stipula dell'atto definitivo di acquisto, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione, possa essere resa anche in sede di contratto preliminare concluso ai sensi dell'articolo 1351 del codice civile. La circolare continua stabilendo che la dichiarazione eventualmente resa nel preliminare deve essere comunque ripetuta nell'atto definitivo. Osservazioni - Una prima osservazione riguarda l'espressa previsione, contenuta nella norma IVA, dell'applicabilit� delle agevolazioni alle abitazioni �ancorch� non ultimate�, non contenute nella normativa per l'imposta di registro. Per quest'ultima l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che le agevolazioni non potessero essere richieste qualora non fosse ultimato, con la motivazione che allo stato non vi sarebbe stato riscontro per determinare che si tratti di abitazione non di lusso. A tale eccezione si pu� opporre che a fabbricato ultimato si pu� sempre controllare se l'abitazione � di lusso. Per quanto concerne, poi, i requisiti richiesti al momento del preliminare, la circolare nulla dice in merito a quello della residenza o del luogo di lavoro. La norma, introdotta dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, fa riferimento solo alla �dichiarazione di cui alla lettera b)�; si potrebbe, pertanto, ritenere che sia sufficiente che l'ulteriore requisito della residenza esista solo al momento della stipula dell'atto definitivo. Se la dichiarazione non � resa nel contratto preliminare, le fatture degli acconti verranno emesse con l'aliquota del 9 per cento prevista per le case non di lusso diverse dalla prima casa. Resa la dichiarazione nell'atto di acquisto e ricorrendo gli altri requisiti, le fatture gi� emesse potranno essere rettificate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento sull'intero corrispettivo. Osservazioni?-?Relativamente alla procedura di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, � noto che ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, essa � applicabile solo entro l'anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che l'Amministrazione finanziaria non ritenga che si tratti di variazioni in diminuzione che derivino implicitamente da una disposizione di legge e, pertanto, possa applicarsi oltre l'anno dall'effettuazione dell'operazione giusta la R.M. 571646 del 24 ottobre 1990. Nel caso di decadenza dalle agevolazioni, la differenza tra l'imposta con l'aliquota ordinaria e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata � riscossa dall'Ufficio del registro presso il quale � stato registrato l'atto di acquisto e rientra nella nozione di penalit� unitamente alla maggiorazione del 30 per cento. Pertanto, l'Ufficio IVA non pu� procedere a rettifica. Lo far� nei riguardi del cedente, su segnalazione dell'Ufficio del registro, solo se risulta applicata l'aliquota del 4 per cento e dall'atto di acquisto si rilevi l'assenza di talune condizioni richieste per l'agevolazione. La procedura sanzionatoria si applica anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa in sede di stipula di preliminare risulti mendace �in quanto l'acquirente, essendo in possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione, non si � posto nella condizione di poter confermare al momento della stipula dell'atto definitivo, la dichiarazione richiesta per fruire del beneficio fiscale�. La sanzione, invece, non si applica �qualora la mendacit� della dichiarazione resa in sede di preliminare, sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volont� dell'acquirente (esempio: acquisizione di immobile idoneo ad abitazione per successione mortis causa). In tal caso, al momento della stipula dell'atto definitivo, verr� operata solo la variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972�. Osservazioni - Dall'affermazione relativa alla sanzione applicabile nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa in sede di stipula del preliminare risulti mendace �in quanto l'acquirente, essendo in possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione, non si � posto nella condizione di poter confermare al momento della stipula dell'atto definitivo, la dichiarazione richiesta per fruire del beneficio fiscale�, si potrebbe arguire che la dichiarazione resa nel preliminare non sia dichiarazione di scienza ma di intento. Tale argomentazione si ricaverebbe anche dall'altro passo della circolare in cui si afferma testualmente �il legislatore ha previsto che la dichiarazione da parte dell'acquirente di non essere in possesso, al momento della stipula dell'atto definitivo di acquisto, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione, possa essere resa, oltre che nello stesso atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare concluso ai sensi dell'art. 1351 del codice civile�. L'aliquota del 4 per cento prescinde dalle caratteristiche soggettive del cedente essendo applicabile alle cessioni di immobili non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, posti in essere da qualunque soggetto IVA, che agisca in tale veste, nei confronti di acquirenti per i quali ricorrono le condizioni. Si applica l'aliquota del 9 per cento alle cessioni di case di abitazione non di lusso, qualora l'acquirente non sia in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. L'aliquota sale al 19 per cento se l'immobile ha le caratteristiche di lusso. Assegnazione di case di abitazione da cooperative Col D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'assegnazione, anche in godimento di case di abitazione, effettuata ai soci da parte di cooperative edilizie � soggetta alla stessa disciplina prevista per la cessione di case di abitazione non di lusso. Pertanto, si applica l'aliquota ridotta del 4 per cento alle sole assegnazioni aventi ad oggetto case di abitazione costituenti per l'assegnatario �prima casa�. I requisiti per l'applicazione delle agevolazioni devono sussistere per le assegnazioni in propriet� al momento della stipula dell'atto notarile di assegnazione, nel quale deve essere resa la dichiarazione di non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione. Sono del tutto irrilevanti eventuali pagamenti anticipati del prezzo, giusta l'eccezione contenuta nel quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Per le assegnazioni in godimento, effettuate da cooperative a propriet� indivisa, invece, il momento di effettuazione della operazione � quello del pagamento dei corrispettivi periodici di godimento, in relazione ai quali devono sussistere i requisiti. La circolare ricorda che l'imposta relativa alle assegnazioni si applica su una base imponibile determinata secondo le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - legge 26 giugno 1990, n. 165, e dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 - legge 6 febbraio 1992, n. 66. i tralascia la lettura della parte ulteriore del paragrafo I del capo II della circolare contenente conferma che le cessioni di costruzioni rurali, ancorch� non ultimate, purch� permanga l'originaria destinazione, scontano l'aliquota del 4 per cento, qualora siano effettuate da imprese costruttrici ed esemplificazioni in ordine alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da case di abitazione, o a destinazione mista, con o senza caratteristiche della legge �Tupini�. Si omette anche la lettura degli altri paragrafi del capitolo II che riguardano: il paragrafo 2 �Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di immobili ad uso abitativo�, il paragrafo 3 �Cessioni e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relative alle opere di urbanizzazione e assimilate�, il paragrafo 4 �Cessioni e prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso�, il paragrafo 5 �Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio�, il paragrafo 6 �Cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero�, il paragrafo 8 �Beni finiti�. La circolare si chiude con allegato uno schema riassuntivo delle operazioni concernenti l'edilizia con l'indicazione delle corrispondenti aliquote IVA applicabili. Relativamente al paragrafo 2 sui contratti di appalto, si nota solo che �a partire dal 1� gennaio 1994 l'aliquota del 4 per cento si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati "Tupini" effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivit� di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali il fabbricato costituisce "prima casa". Viene ristretto pertanto il campo di applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle sole ipotesi in cui gli appalti siano commissionati da imprese costruttrici o da soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa�. La circolare continua precisando i requisiti richiesti, il momento del possesso degli stessi e la rilevanza delle dichiarazioni da rendere da parte del committente. Infine, nel paragrafo 6 sulle �Cessioni di immobili soggetti a recupero� � confermato che nel solo caso in cui l'immobile ceduto non sia di lusso e costituisca �prima casa�, per l'acquisto si rende applicabile l'aliquota ridotta del 4 per cento. C.M. Min. Fin. D. C. Aff. giur. e cont. trib. 02-03-1994, n. 1/E-IV-8-480 Presupposti per le agevolazioni Premessa Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca agevolazioni tributarie ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonch� delle imposte ipotecaria e catastale concernenti gli acquisti delle unit� immobiliari non di lusso adibite ad abitazione dell'acquirente. Il successivo D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, contiene, all'art. 16, disposizioni in materia di edilizia abitativa, relativamente alle suindicate imposte. Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha fatto salvi gli effetti, ai fini dei predetti tributi, dei trasferimenti di unit� immobiliari non di lusso effettuati nell'arco temporale dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993 ed, inoltre, ha apportato modifiche alla tabella delle aliquote IVA, relativamente al settore dell'edilizia. Alcune di dette aliquote, in particolare quelle applicabili alla realizzazione degli interventi di recupero, alle cessioni di immobili recuperati ed alla costruzione di edifici di tipo economico sono state ulteriormente modificate dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Va, innanzi tutto, ,egnalato che l'obiettivo che si � inteso perseguire con le sopramenzionate disposizioni normative � stato quello di allineare, sia ai fini dell'IVA e dell'INVIM, sia ai fini degli altri tributi indiretti, il trattamento tributario degli atti di trasferimento delle unit� immobiliari idonee ad abitazione, non aventi le caratteristiche di lusso e, nel contempo, di individuare requisiti comuni in presenza dei quali � possibile usufruire del trattamento agevolativo. A decorrere dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 19 luglio 1993, n. 343, al D.L. 22 maggio 1993, n. 155, i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni tributarie di cui trattasi sono i seguenti: a) il trasferimento deve avere ad oggetto una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso; b) l'immobile deve risultare ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attivit�, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano; c) l'atto di trasferimento deve contenere la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Detta dichiarazione � richiesta a pena di decadenza dai benefici in esame. I requisiti sopra indicati vengono analiticamente esaminati nel capitolo I della presente circolare, ed i chiarimenti ad essi relativi devono intendersi riferiti anche alle operazioni che fruiscono del trattamento agevolativo previsto per la prima casa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto esaminate nel capitolo II della presente circolare. Capitolo primo - Disciplina ai fini delle imposte di registro, ipotecaria catastale ed INVIM 1. Generalit�?-?La disciplina agevolativa, in presenza dei requisiti richiesti, si rende applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso della propriet�, traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento di case di abitazione non di lusso, previsti all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Dal dettato normativo dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 16 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 dello stesso anno, emerge che agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 24 gennaio 1993, nonch� alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla predetta data, si applica il trattamento agevolato, ai fini dell'imposta di registro, dell'IVA, dell'INVIM e delle imposte ipotecaria e catastale, anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia gi� usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonch� di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 227, 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455 e dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 2. Requisiti richiesti - In riferimento ai requisiti indicati in premessa si precisa quanto segue: a) Oggetto del trasferimento: Il trasferimento deve avere ad oggetto una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso. I criteri per stabilire se un'abitazione possa essere classificata di lusso vanno individuati, per espressa previsione normativa, nelle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente circolare (Allegato 1)?1; in riferimento al requisito in esame nulla risulta, pertanto, variato nell'evoluzione normativa che si � succeduta nel tempo fin dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 1982, n. 168; b) Ubicazione dell'immobile: l'immobile deve risultare ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attivit�, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano. In riferimento alla ubicazione dell'immobile acquistato nel comune di residenza dell'acquirente e, in particolare, per quanto concerne la residenza, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune ai sensi dell'articolo 18, comma 12, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Per quanto attiene all'acquisto effettuato nel comune ove l'acquirente svolge la propria attivit�, si precisa che il legislatore, con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di attivit�, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attivit� di studio, di volontariato e sportiva. Gli acquisti effettuati da soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro e dal cittadino italiano emigrato all'estero hanno una diversa regolamentazione, in considerazione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione. Nei due casi da ultimo richiamati, risulta diversamente individuato il requisito relativo all'ubicazione dell'immobile acquistato. Il soggetto trasferito all'estero per motivi di lavoro pu�, infatti, usufruire delle agevolazioni purch� acquisti l'immobile nel comune in cui si trova la sede dell'impresa dalla quale dipende. L'utilizzazione del termine �impresa�, seguendo una interpretazione logico-sistematica della norma, comporta la estensione della agevolazione anche all'acquisto effettuato da soggetti dipendenti da datori di lavoro non aventi la qualifica di imprenditore. Il cittadino italiano emigrato all'estero pu� usufruire del regime agevolato purch� l'immobile sia acquistato come prima casa, nel territorio nazionale. In questo caso, trattandosi di cittadino emigrato all'estero, non � richiesto dalla norma che l'immobile sia ubicato in un determinato comune. c) Dichiarazione di non possidenza di immobile idoneo ad abitazione: l'atto di acquisto deve contenere, a pena di decadenza dai benefici, la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. L'espressione usata dalla norma di �non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato� � da intendersi nel senso di ricomprendervi, sia il possesso derivante dal diritto di propriet� di immobili idonei ad abitazione, sia quello che trova titolo in diritti reali di godimento sugli stessi immobili. Il requisito della non possidenza ha subito continue variazioni nell'evoluzione normativa gi� richiamata. Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, nell'art. 1, comma 2, prevedeva per espresso rinvio alla pregressa disciplina, ed in particolare all'art. 2, commi da 1 a 5 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come condizioni per usufruire delle agevolazioni, che l'acquirente non fosse in possesso di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove era situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gi� usufruito delle agevolazioni. La legge n. 75 del 24 marzo 1993, nel convertire il D.L. n. 16 del 1993, ha modificato il requisito della non possidenza, facendo venire meno il riferimento al comune ove era situato l'immobile acquistato ed ha introdotto, altres�, la locuzione di �idoneo ad abitazione�. Conseguentemente, a decorrere dal 25 marzo 1993, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 75 del 1993, per poter usufruire della agevolazione di cui trattasi, l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. La locuzione �idoneo ad abitazione�, usata per la prima volta nella citata legge n. 75 del 1993 e, successivamente, nel D.L. n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, con riferimento al fabbricato o alla porzione di fabbricato gi� posseduto, � da intendersi oggettivamente, nel senso che l'unit� immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata o classificabile nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, occorre, cio�, che risponda ai requisiti tecnici e di autonomia funzionale che qualificano la stessa come atta all'uso abitativo. A tale proposito si precisa che non assume rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale, come ad esempio l'uso ad ufficio di una unit� immobiliare classificata nella categoria A2. Per la determinazione del concetto di idoneit� del fabbricato o porzione di fabbricato, non sono, quindi, utilizzabili parametri di ordine soggettivo, riferiti cio� a valutazioni connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di esigenza dell'acquirente. Milita, infatti, avverso l'interpretazione che vorrebbe tener conto anche dell'aspetto soggettivo, la evidente carenza di una specifica disposizione normativa; in effetti la legge non reca alcun parametro che possa indurre a collegare la idoneit� dell'abitazione ai bisogni della famiglia. 3. Dichiarazione di voler adibire l'immobile a propria abitazione. Evoluzione normativa - Il D.L. 22 maggio 1993, n. 165, ha modificato la previsione normativa relativa alle agevolazioni per l'acquisto della �prima casa� e l'ha trasferita nei provvedimenti legislativi disciplinanti i singoli tributi; in particolare, per quanto attiene all'imposta di registro, detto provvedimento ha modificato l'art. 1 della Tariffa, parte, prima allegata al citato D.P.R. n. 131, del 1986, ed ha inserito la previsione dell'aliquota del 4% per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso regolando, nella nota II bis allo stesso articolo, le altre condizioni necessarie per l'applicazione di detta aliquota. Tra queste viene richiesta la dichiarazione da parte dell'acquirente di non possedere altra unit� immobiliare abitativa nel comune ove � situato l'immobile acquistato. La legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243, ha modificato, nuovamente, detto requisito e, come gi� avvenuto in precedenza, ha fatto venir meno ogni riferimento al territorio comunale. La dichiarazione di voler destinare l'immobile a propria abitazione principale, gi� prevista nel citato D.L. n. 16 del 1993, cos� come convertito dalla legge n. 75 dello stesso anno, viene ancora richiesta dall'art. 16, comma 1, lettera b) del D.L. 20 maggio 1993, n. 155, ma non dalla legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243. Quest'ultima ha soppresso nel citato articolo 16, comma 1, lettera b) alcune parole, facendo venir meno l'obbligo di rendere nell'atto di acquisto la predetta dichiarazione di voler destinare l'immobile a propria abitazione principale. Con l'articolo 1, comma 3, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, il legislatore ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993 che hanno beneficiato delle agevolazioni, come disciplinate dall'art. 16 del citato decreto n. 155 del 1993. Viene, infatti, espressamente previsto che l'aliquota ridotta del 4% si rende applicabile agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993, nonch� alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove � situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove � situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale. 4. Casi particolari - Corre l'obbligo di precisare quale sia il trattamento tributario per fattispecie ricorrenti per le quali alcune perplessit� potrebbero sorgere nella applicazione della norma agevolativa. 1) Qualora l'acquirente possieda un immobile idoneo ad abitazione dato in locazione, non potr� fruire delle agevolazioni. Il contratto di locazione, infatti, non comporta la perdita del possesso dell'unit� immobiliare, in quanto il locatario ha la mera detenzione dell'unit� medesima. La diversit� di orientamento che si assume in proposito, rispetto alle pregresse direttive emanate con la circolare del 2 giugno 1982, n. 29, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U. n. 9/62 del 15 giugno 1982, � dettata dalla considerazione che l'attuale normativa non richiede pi� la dichiarazione d'intento di adibire l'immobile a propria abitazione, ma prevede, come requisito soggettivo, la non possidenza di altra unit� immobiliare idonea ad abitazione. 2) Qualora l'acquirente risulti gi� proprietario di un immobile non idoneo ad abitazione, ad esempio un fabbricato classificato in categoria A10 destinato ad ufficio, l'agevolazione pu� essere concessa. Quanto precede deriva dal tenore letterale del punto b) della nota 2-bis, all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e da quanto in precedenza chiarito in ordine al significato da attribuire al termine �idoneo� riferito al fabbricato gi� posseduto. 3) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un box, purch� costituisca pertinenza della abitazione, il trasferimento pu� ritenersi compreso nella norma agevolativa, sia che abbia luogo con lo stesso atto di acquisto della abitazione, sia che avvenga mediante successivo atto separato. Le stesse considerazioni sopra esposte valgono anche, ad esempio, per le cantine, le soffitte, i posti auto in quanto pertinenze dell'immobile principale. Detto trattamento tributario si fonda sul medesimo principio gi� consolidato in materia di agevolazioni per l'acquisto di abitazioni non di lusso, nel senso di ammettere al trattamento fiscale di favore non solo l'oggetto principale dell'atto (abitazione), ma anche quello accessorio, connesso al primo da un vincolo pertinenziale. 4) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un immobile locato, lo stesso rientra - come gi� precisato in precedenza con la circolare n. 29 del 1982 - nella norma di favore purch� ricorrano le altre condizioni previste dalla legge. Sul particolare punto la norma in esame � da considerarsi meno restrittiva della precedente. Non � previsto, infatti, che venga resa in atto, a pena di decadenza, la dichiarazione di voler adibire l'immobile acquistato, usufruendo dei benefici fiscali, a propria abitazione; ci� giustifica l'ammissione al beneficio anche della fattispecie di cui al successivo punto 5. 5) Qualora l'acquisto sia effettuato da minori lo stesso rientra nella norma agevolativa. 6) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato da parte del titolare del diritto di nuda propriet� su altro immobile, lo stesso contratto rientra nel regime di favore nel caso in cui ricorrano le restanti condizioni previste dalla legge. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell'immobile che fa capo all'usufruttuario. Al contrario, l'acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato da parte dell'usufruttuario di altro bene immobile idoneo ad abitazione � escluso dalle agevolazioni tributarie, avendo l'usufruttuario il possesso dell'immobile. L'acquisto della nuda propriet� o dell'usufrutto, da parte del soggetto gi� titolare, rispettivamente, del diritto di usufrutto o di quello di nuda propriet� sul bene medesimo, rientra nelle disposizioni agevolative in quanto il suddetto contratto consente l'acquisizione della piena propriet�. E' appena il caso di ricordare che le direttive a suo tempo diramate da questo Ministero, con telegramma n. 10788 del 25 agosto 1982, in merito alla data di costituzione del diritto di usufrutto ancorata all'entrata in vigore della citata legge n. 168 del 1982, hanno perso la loro validit� in considerazione della diversa disciplina recata dai provvedimenti in esame. 5. Disciplina agevolata delle imposte ipotecaria, catastale e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili - Per quanto riguarda l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la concessione delle agevolazioni, giova ricordare che l'ammontare del tributo resta determinato nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto attiene l'imposta catastale (articolo 16, comma 2, lettera a) del D.L. 20 maggio 1993, n. 156, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243), e nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto attiene la imposta ipotecaria (art. 16, comma 2, lettera b) legge citata). Nell'ottica di un assestamento definitivo della materia, il legislatore ha ritenuto, infatti, di dover inserire nelle singole leggi di imposta le cennate agevolazioni, introducendo le nuove disposizioni relative all'imposta catastale, nell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1992, n. 347, e quelle relative alla imposta ipotecaria, nella nota all'articolo 1 della Tariffa dello stesso decreto. Le citate norme risultano coordinate ed interdipendenti, di guisa che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della imposta di registro nella misura ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico n. 131 del 1986, riverbera i suoi effetti anche sulla applicabilit� degli altri due tributi in forma agevolata. Per quanto attiene l'INVIM si precisa che la riduzione al 50% dell'imposta spetta al venditore, semprech� si verifichino le condizioni prescritte ai fini dell'applicabilit� delle agevolazioni per l'imposta di registro o per l'imposta sul valore aggiunto. Il citato D.L. n. 155, convertito dalla legge 243 del 1993, nell'art. 16, comma 3, disciplina definitivamente l'agevolazione relativa ai trasferimenti immobiliari inserendo nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, all'art. 25, le relative disposizioni. 6. Decadenza dai benefici tributari - Gli Uffici del registro provvederanno al recupero delle minori imposte versate, all'irrogazione della soprattassa del 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed all'applicazione degli interessi di mora previsti dall'articolo 55, comma 4, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, nel caso in cui, per gli immobili acquistati con i predetti benefici, venga constatato il venire meno o la inesistenza dei presupposti che legittimano la concessione della agevolazione. La legge prevede, infatti, la decadenza dai benefici, sia nel caso di constatato mendacio nella dichiarazione di parte relativa alla sussistenza dei requisiti per ottenere il trattamento di favore, sia nel caso in cui il beneficiario della agevolazione trasferisca a qualsiasi titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto. Giova, in ultimo, evidenziare che l'irrogazione delle sanzioni ed il recupero delle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale nonch� degli interessi, vengono espressamente esclusi dal legislatore nel caso in cui, entro un anno dalla data di alienazione, effettuata nel quinquennio, il contribuente, che ha usufruito delle agevolazioni, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Solo per quest'ultima particolare fattispecie viene, infatti, espressamente prevista, sia dall'attuale normativa (art. 16, comma 1, del D.L. n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993), sia dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato. Gli Uffici dipendenti sono invitati a verificare la conformit� della tassazione degli atti, a tutt'oggi registrati, alle direttive impartite con la presente circolare ed a provvedere, nel rispetto dei termini di legge, al recupero delle somme eventualmente dovute. Capitolo secondo - Disciplina dell'edilizia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 1. Cessioni di case di abitazione e di immobili ad uso prevalentemente abitativo - Per quanto concerne l'IVA, l'agevolazione relativa all'acquisto della cosiddetta �prima casa� � prevista al comma 4 dell'art. 16 del citato D.L. n. 155 del 1993 che ha riformulato il punto n. 21) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La nuova formulazione del predetto n. 21) comporta l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento alle cessioni di case di abitazione qualificate non di lusso secondo i criteri di cui al gi� citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorch� non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, ove ricorrano le ricordate condizioni soggettive richieste dalla normativa in tema di imposta di registro per l'applicazione dei benefici relativi alla prima casa. Anche ai fini dell'IVA � previsto, a norma dell'art. 16, comma 1, lett. b), che l'acquirente per fruire dell'agevolazione debba dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di acquisto dell'immobile. Tuttavia, in considerazione dell'eventualit�, frequente nella pratica, che, anteriormente alla stipula dell'atto di acquisto, vengano versati acconti del prezzo pattuito, il legislatore ha previsto che la dichiarazione da parte dell'acquirente di non essere in possesso, al momento della stipula dell'atto definitivo di acquisto, di altro fabbricato, o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione, possa essere resa, oltre che nello stesso atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare concluso ai sensi dell'art. 1351 del codice civile. Ci� al fine di poter fruire dell'aliquota agevolata in relazione agli acconti corrisposti anteriormente alla stipulazione dell'atto di acquisto. Resta inteso che la dichiarazione eventualmente resa nell'atto preliminare deve essere comunque ripetuta nell'atto definitivo. Qualora la dichiarazione in discorso non venga resa nel contratto preliminare, ma esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture relative agli acconti, gi� emesse con aliquota del 9 per cento - applicabile, come verr� successivamente chiarito, alle cessioni di case di abitazione non di lusso diverse dalla prima casa - potranno essere rettificate, ai sensi dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, onde consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento sull'intero corrispettivo della cessione. Analogamente a quanto previsto in relazione ai benefici relativi all'imposta di registro, lo stesso art. 16, comma 1, lett. b), prevede, per i casi in cui la dichiarazione dell'acquirente risulti mendace ovvero in cui l'immobile acquistato con le agevolazioni in rassegna venga ceduto prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di acquisto, senza che si proceda, entro l'anno successivo, all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, che l'Ufficio del registro competente provveda al recupero, nei confronti dell'acquirente di una penalit� pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti, inoltre, gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del 1986. E' di chiara evidenza che nella nozione di penalit� � da ricomprendere sia la differenza di imposta come sopra calcolata sia la maggiorazione del 30 per cento applicata sulla differenza medesima. Pertanto, l'Ufficio IVA competente non potr� procedere mediante rettifica al recupero di imposta nei confronti del cedente. Dovr�, invece, procedere, su segnalazione del competente Ufficio del registro, alle necessarie rettifiche nei confronti del cedente nella ipotesi in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti applicata con l'aliquota del 4 per cento pur nell'assenza, rilevabile dall'atto di acquisto, di taluna delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione. La medesima procedura sanzionatoria si rende altres� applicabile nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa in sede di stipula del contratto preliminare risulti mendace in quanto l'acquirente, essendo in possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione, non si � posto nella condizione di poter confermare al momento della stipula dell'atto definitivo, la dichiarazione richiesta per fruire del beneficio fiscale. Tuttavia la sanzione non si rende applicabile qualora la mendacit� della dichiarazione resa in sede preliminare sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volont� dell'acquirente (esempio: acquisizione di immobile idoneo ad abitazione per successione mortis causa). In tal caso, al momento della stipula dell'atto definitivo, la differenza di imposta dovuta verr� addebitata dal cedente, tenuto ad eseguire la relativa variazione prevista dall'art. 26, primo comma del D.P.R. n. 633 del 1972. L'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento prescinde dalle caratteristiche soggettive del cedente, rendendosi applicabile alle cessioni di immobili non di lusso poste in essere da qualsiasi soggetto di imposta che agisca, in tale veste, nei confronti di acquirenti per i quali ricorrono le condizioni gi� descritte. Sotto il profilo oggettivo la norma limita il proprio ambito applicativo agli immobili non di lusso individuabili in base alle specifiche disposizioni recate dal gi� citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Non occorre pertanto che ricorra la condizione prevista dall'art. 13 della legge n. 408 del 2 luglio 1949 (�legge Tupini�) e successive modificazioni, che dispone, per l'edificio nel quale � situata l'unit� abitativa, il rispetto del rapporto tra superficie destinata ad abitazione (pi� del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra) e superficie destinata a negozi (non pi� del 25 per cento della superficie dei piani sopra terra). Sono invece soggette all'aliquota IVA del 9 per cento, ai sensi del numero 127-undecies) della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633 del 1972, introdotto dal ripetuto art. 16 del D.L. n. 155 del 1993 le cessioni di case di abitazione non di lusso, ancorch� non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, effettuate da qualsiasi soggetto d'imposta, qualora l'acquirente non sia in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa. Resta inteso che, qualora l'immobile abbia le caratteristiche di lusso, alle relative cessioni l'IVA si rende applicabile con l'aliquota ordinaria del 19 per cento. In buona sostanza, per quanto concerne le cessioni di case di abitazione non di lusso l'aliquota IVA applicabile � determinata esclusivamente in base alla ricorrenza o meno - in capo al cessionario - della condizione di acquirente di prima casa secondo le precisazioni fornite nel capitolo precedente; ove tale condizione sussista, si rende applicabile l'aliquota del 4 per cento; diversamente, quale che sia la natura del soggetto acquirente, quella del 9 per cento. Per quanto concerne, invece, l'edilizia non esclusivamente abitativa, il secondo periodo contenuto nel richiamato n. 127-undecies) del provvedimento in rassegna stabilisce l'applicabilit� dell'aliquota del 9 per cento alle cessioni, da parte di imprese costruttrici, di interi fabbricati o porzioni di fabbricati diversi dalle case di abitazione non di lusso, rientranti nella tipologia delineata dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni, ancorch� non ultimati ed a condizione che ne permanga la destinazione originaria. Ne deriva che la detta aliquota del 9 per cento � applicabile, in sostanza, alle cessioni, poste in essere dall'impresa costruttrice, di: � interi edifici per i quali ricorrano le precisate proporzioni richieste dalla legge n. 408 del 1949 tra le parti a destinazione abitativa e le parti aventi diversa destinazione, ancorch� contenenti un'unit� abitativa costituente �prima casa� per l'acquirente; � porzioni di fabbricato destinate ad usi diversi da quello abitativo, site in un edificio avente le ripetute caratteristiche previste dalla �legge Tupini�. L'aliquota ordinaria del 19 per cento si rende, invece, applicabile: � alle cessioni di interi fabbricati non ascrivibili alla tipologia delineata dalla legge �Tupini�, anche se contenenti un'unit� immobiliare non di lusso destinata a costituire �prima casa� per l'acquirente; � alle cessioni di porzioni di fabbricato, non destinate ad uso abitativo, site in un edificio privo delle caratteristiche di cui alla legge n. 408, e successive modificazioni; � alle cessioni di interi fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla ripetuta legge n. 408 e successive modificazioni, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici; � alle cessioni di porzioni di fabbricato non destinate a uso abitativo site in un edificio avente le richiamate caratteristiche della legge �Tupini�, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. Il D.L. n. 155 del 1993 ed i provvedimenti successivi non hanno apportato modifiche alla disciplina applicabile, ai fini dell'IVA, alle cessioni di costruzioni rurali, ancorch� non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, di cui all'art. 39 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui cessioni restano soggette all'aliquota del 4 per cento qualora siano effettuate da imprese costruttrici. Va sottolineato, invece, che il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha uniformato la disciplina delle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, effettuate nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie, a quella, sopradelineata, relativa alle cessioni di case d'abitazione non di lusso. In particolare � stato riformulato il n. 26) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, con il risultato di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento alle sole assegnazioni anche in godimento aventi ad oggetto case d'abitazione costituenti per l'assegnatario la �prima casa�. Contestualmente, � stato modificato il n. 127-undecies) della tabella A, parte terza, nel senso di rendere applicabile l'aliquota del 9 per cento alle assegnazioni di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di soci per i quali non ricorrano le condizioni per fruire dei benefici relativi alla �prima casa�. Si fa presente che i requisiti richiesti per l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento devono sussistere, per quanto concerne le assegnazioni in propriet�, al momento della stipula dell'atto notarile di assegnazione, nel quale deve, ovviamente, essere resa la dichiarazione di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione. Si rammenta in proposito che eventuali acconti corrisposti prima dell'atto di assegnazione in propriet� di case di abitazione ai soci da parte di cooperative a propriet� divisa, non assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, per tali operazioni, il momento di effettuazione si realizza solo alla data del rogito notarile, ed � espressamente esclusa la considerazione di pagamenti precedenti. Per le assegnazioni in godimento di alloggi non di lusso, effettuate da cooperative a propriet� indivisa, invece, il momento di effettuazione dell'operazione si realizza all'atto del pagamento dei corrispettivi periodici di godimento. In relazione a tali atti pertanto devono sussistere i requisiti richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento. Si fa presente che l'imposta relativa alle assegnazioni di case di abitazione ai soci da parte di cooperative continua ad applicarsi su una base imponibile determinata applicando le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417 convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66. 2.?Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di immobili a uso abitativo?-?Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati ad uso abitativo di tipoeconomico fino al 31 dicembre 1993, erano disciplinate, ai fini dell'aliquota IVA applicabile, dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 155 del 1993, il quale aveva riformulato il numero 39) della tabella A, parte seconda. La disposizione introdotta dal predetto art. 16 stabiliva l'applicabilit� dell'aliquota IVA del 4 per cento alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949, ed alla costruzione di edifici rurali, nonch� alla realizzazione di alcuni interventi di recupero, dei quali si dir� in seguito. Il comma cinque del medesimo art. 16 aggiungeva alla parte terza della tabella A il numero 127-quaterdecies), al fine di rendere soggette alla maggiore aliquota del 9 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies), ovverosia di abitazioni diverse dalla prima casa. Tra le norme contenute nei numeri 39) della parte seconda e 127-quaterdecies) della parte terza della Tabella A sussisteva, ad avviso della scrivente un rapporto di specialit�, nel senso che la disposizione recata dal n. 39) si rendeva applicabile tutte le volte che non ricorressero le fattispecie disciplinate dalla norma contenuta nel n. 127-quaterdecies). Invero, quest'ultima disposizione, atteso l'espresso richiamo al precedente n. 127-undecies), non poteva che riferirsi a fattispecie applicabili a committenti persone fisiche. Solo vertendosi in questa ipotesi si giustificava il riferimento alle condizioni di natura soggettiva contenute nelle lettere a) e b) della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico concernente l'imposta di registro (riferimento al comune di residenza, o, se diverso a quello in cui viene svolta l'attivit�, alla sede dell'impresa per i soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro, allo status di cittadino italiano se emigrato all'estero, al non possesso di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione sul territorio italiano per il cittadino emigrato all'estero, dichiarazione nell'atto di acquisto di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione). Da ci� consegue che l'aliquota del 9 per cento prevista dalla norma contenuta nel n. 127-quaterdecies) si rendeva applicabile tutte le volte che persone fisiche commettessero in appalto la costruzione di una casa di abitazione non di lusso senza che ricorressero, nei loro confronti, le suddette condizioni soggettive. La medesima aliquota si rendeva, altres�, applicabile nei casi in cui una persona fisica, anche se nei suoi confronti ricorressero le suddette condizioni soggettive, commetteva in appalto la costruzione di un edificio di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949 comprendente pi� unit� abitative. Questa fattispecie, infatti, non concretizza in realt� l'ipotesi della costruzione della prima casa, attesa la inscindibilit� del relativo contratto di appalto. Qualora invece l'appalto commissionato da persone fisiche avesse ad oggetto la realizzazione di edifici non rientranti nella tipologia di cui al citato art. 13, alle relative prestazioni si rendeva applicabile l'aliquota IVA del 19 per cento, anche se nei confronti del committente sussistevano le condizioni soggettive richieste per l'applicazione del beneficio fiscale. In buona sostanza, per i casi in cui il committente fosse persona fisica, il legislatore aveva stabilito il trattamento di aliquota in ossequio al principio generale espresso dall'art. 16 del decreto presidenziale n. 633 del 1972, in base al quale le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di un bene sono assoggettate alla stessa aliquota che si renderebbe applicabile in caso di cessione del medesimo bene. In conclusione, le prestazioni di servizi relative ad appalti commissionati da privati persone fisiche erano soggette all'aliquota del 4 per cento solo qualora avessero ad oggetto la realizzazione della prima casa con caratteristiche non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. In tutti i casi in cui la costruzione di edifici rientranti nella tipologia di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni fosse commessa da soggetti diversi dalle persone fisiche (enti, societ�, cooperative), nonch� da persone fisiche che agissero nell'esercizio di impresa, si rendeva applicabile la disposizione di carattere generale di cui al n. 39) citato e, quindi, l'aliquota IVA del 4 per cento. Il numero 39 della tabella A, parte III, � stato ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla legge n. 133 del 1994. Detta disposizione stabilisce che, a partire dal 1d gennaio 1994 l'aliquota del 4 per cento si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati �Tupini� effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivit� di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali il fabbricato costituisce �prima casa�. Viene ristretto pertanto il campo di applicazione della aliquota IVA del 4 per cento alle sole ipotesi in cui gli appalti siano commissionati da imprese costruttrici o da soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa. Nell'ambito del citato decreto legge n. 557 non trovano espressa disciplina le prestazioni di appalto aventi a oggetto la realizzazione di interi �edifici Tupini� rese nei confronti di committenti che non li realizzano per destinarli alla successiva vendita. Si deve ritenere che detta fattispecie, poich� in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa, ancorch� comprendenti, e nelle percentuali sopra chiarite, uffici o negozi, sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies) e quindi assoggettabile anche essa alla aliquota IVA del 9 per cento. Dall'insieme delle disposizioni disciplinanti le aliquote IVA applicabili al settore edilizio, anche in base alle pi� recenti disposizioni, emerge infatti una ratio agevolativa nei confronti di tutte le operazioni relative all'edilizia abitativa di tipo economico. Risulterebbe pertanto nettamente contraria a tale logica agevolativa l'assoggettamento delle prestazioni di appalto relative alla realizzazione di detti edifici alla aliquota ordinaria del 19 per cento. Nessuna modifica � stata invece apportata, per quanto concerne le prestazioni di appalto in esame, alla disposizione recata dal n. 127-quaterdecies) tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale l'aliquota del 9 per cento si rende applicabile alla realizzazione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente dell'appalto. Bench� la norma non sia esplicita sul punto, resta inteso che il privato committente deve possedere i requisiti previsti per fruire dell'agevolazione sia nei momenti in cui si considerano effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, le singole prestazioni rese dall'impresa, sia all'atto della consegna del bene realizzato. Pertanto il committente dovr�, a tal fine, rendere noto all'appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell'aliquota del 4 per cento. Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento dell'effettuazione delle singole prestazioni, ma vengano ad esistenza all'atto della consegna del bene realizzato, l'appaltatore potr� effettuare le rettifiche previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. Atteso il riferimento alle dichiarazioni mendaci e il richiamo ai numeri 21) e 21-bis) della tabella A), parte seconda, contenuto nell'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 155 del 1993 nonch� l'espressa previsione sanzionatoria contenuta nel medesimo art. 16, le disposizioni di cui alla richiamata nota II-bis dell'art. 1 della tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro si rendono applicabili anche nei riflessi dell'imposta sul valore aggiunto con le modalit� chiarite nel Capitolo I. 3.?Cessioni e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relative alle opere di urbanizzazione ed assimilate?-?La disciplina in materia di aliquota IVA applicabile alle opere di urbanizzazione ed agli impianti assimilati � desumibile dall'art. 36 del D.L. 30 agosto 1933, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare l'art. 36, comma 6, lettera c), del citato D.L. ha stabilito, mediante l'introduzione del punto 127-quinquies) nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, l'assoggettamento all'aliquota del 9 per cento per le cessioni di: � opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; � linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso. Lo stesso trattamento di aliquota va riservato alle motrici, carrozze e al materiale rotabile, ai quali l'agevolazione prevista per le linee di trasporto � stata estesa dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154; � impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento); � impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; � impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie, anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione. E' opportuno precisare che la medesima aliquota � applicabile alle cessioni di altre opere e impianti che risultano assimilati, in virt� di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies). Tra questi si rammentano, innanzitutto, i parcheggi realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli), per i quali l'assimilazione alle opere di urbanizzazione, espressamente disposta dall'art. 11, comma 1, della stessa legge, deve ritenersi decisiva ai fini della applicazione dell'aliquota del 9 per cento rispetto alla originaria previsione, a nulla influendo, infatti, la circostanza che il comma 2 dello stesso articolo abbia previsto l'applicabilit� dell'aliquota ridotta del 2 per cento (successivamente elevata al 4 per cento), per le opere stesse. L'aliquota del 9 per cento va applicata, inoltre, alle cessioni di opere, costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, e alla bonifica delle aree inquinate di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441. Ci� in virt� della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione (specificamente alle attrezzature sanitarie), disposta dall'art. 17-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 367, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, come riformulato dall'art. 9-undecies), comma 2, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Alle opere di urbanizzazione sono, altres�, equiparate, con conseguente identico trattamento in termini di aliquota IVA, le opere di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e con le procedure di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65, nonch� gli impianti cimiteriali di cui all'art. 54 del previgente regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803 del 1975. Si ricorda che per tali impianti cimiteriali l'equiparazione � stabilita, ai soli effetti dell'aliquota IVA, dall'art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66. La stessa aliquota del 9 per cento � altres� applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione dei sopraindicati edifici, impianti ed opere; ci� per effetto della disposizione recata dal numero 127-septies della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto con l'art. 35, comma 3, lettera b), del citato D.L. n. 331 del 1993. 4. Cessioni e prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso - L'art. 36 del richiamato D.L. n. 331 del 1993 ha modificato anche il trattamento IVA applicabile alle cessioni, nonch� agli appalti per la costruzioni degli edifici che, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della ripetuta legge n. 408, del 1949, elevando la relativa aliquota dal 4 per cento al 9 per cento. Tali edifici, indicati con elencazione non tassativa nell'art. 2, comma 2, del D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 36, consistono in scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi, e simili. La normativa previgente, proprio in virt� della cennata assimilazione, riservava agli edifici in discorso la stessa disciplina IVA prevista per le case di abitazione non di lusso. Di conseguenza, l'aliquota ridotta del 4 per cento era applicabile tanto alle cessioni, degli edifici assimilati, effettuate dalle imprese costruttrici, quanto agli appalti per la costruzione dei medesimi edifici. Il cennato art. 36 ha invece diversificato il regime di aliquota applicabile agli edifici assimilati da quello previsto per le case di abitazione. Infatti alle cessioni degli edifici assimilati, effettuate da impresa costruttrice, si rende applicabile l'aliquota del 9 per cento, in virt� dell'ultima parte del punto n. 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. A partire dal 1d gennaio 1994, per effetto dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, che ha eliminato dal n. 127-quinquies) le parole �ceduti da imprese costruttrici�, l'applicazione della aliquota del 9 per cento, prevista per le cessioni dei fabbricati assimilati alle case di abitazione di tipo economico, assume valenza oggettiva rendendosi applicabile anche alle cessioni poste in essere da soggetti d'imposta diverse dalle imprese costruttrici, le quali, antecedentemente a tale data scontavano l'aliquota ordinaria del 19 per cento. La medesima aliquota del 9 per cento si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto aventi ad oggetto la costruzione degli edifici in discorso, ai sensi del disposto del n. 127-septies) della richiamata Tabella A, parte terza. Per quanto attiene alla precisa identificazione degli edifici assimilati alle case di abitazione, � opportuno rammentare che, con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, erano stati ricompresi nella categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 2 della citata legge n. 35 del 1939, ma aventi analoghe finalit�, e comunque destinati ad ospitare collettivit�. Peraltro, sulla base di un riesame approfondito delle fattispecie via via prospettate e della richiamata normativa, si � ritenuto di riconsiderare l'originario orientamento, riconoscendo che il beneficio fiscale si rende applicabile anche ad edifici che, pur se non sono precipuamente destinati ad ospitare collettivit�, sono utilizzati per il perseguimento delle finalit� di istruzione, cura, assistenza e beneficienza. Ci� anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, nella quale si sottolinea la necessit� di far riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali, alle finalit� di interesse collettivo perseguite attraverso l'attivit� svolta negli immobili. Beninteso, l'esercizio di attivit� volte al perseguimento di finalit� di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell'immobile quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione. 5. Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, anche a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla normativa in esame, continuano ad avere nel nostro ordinamento un trattamento fiscale agevolato, seppure in un ambito oggettivo pi� ristretto rispetto alla normativa previgente. In una prima fase l'art. 16, comma 4, del D.L. n. 155 aveva elevato al 9 per cento l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di manutenzione ordinaria previsti dalla lettera a) dello stesso articolo. La legge di conversione, n. 243, del 19 luglio 1993, peraltro, aveva nuovamente disposto l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento alle predette prestazioni, mantenendo l'aliquota del 9 per cento per i soli interventi di recupero eseguiti sulle opere di cui al n. 127-quinquies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (opere di urbanizzazione ed equiparate, edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso). Attesa la mancata conversione della disposizione contenuta nel D.L., per la parte relativa agli interventi di recupero effettuate su edifici diversi da quelli di cui al richiamato n. 127-quinquies), detti interventi devono ritenersi assoggettati all'aliquota del 4 per cento anche per quanto riguarda le prestazioni effettuate durante il periodo di vigenza del D.L. Successivamente l'art. 36 del D.L. n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, mediante riformulazione del n. 26) della richiamata tabella A, parte seconda, e del n. 127-quaterdecies) della parte terza della medesima tabella, ha escluso l'applicazione di aliquote ridotte per le prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, le quali, pertanto, a decorrere dal 30 agosto 1993, restano assoggettate all'aliquota ordinaria del 19 per cento, al pari di quelle relative agli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del cennato articolo 31. Da ultimo, l'art. 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1994, n. 557, ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina descritta. In particolare, riformulando il n. 39) della tabella A, parte seconda e il n. 127-quaterdecies) della parte terza della stessa tabella, il legislatore ha disposto, a decorrere dal 1d gennaio 1994, l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 9 per cento alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d), ed e) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 (rispettivamente restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero. Si fa presente, infine, che l'art. 36, comma 2-bis, del D.L. n. 331, inserito dalla citata legge di conversione n. 427 del 1993, ha introdotto nella tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il n. 41-ter) relativo alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi a oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Ci� comporta che le dette prestazioni restano assoggettate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 427, all'aliquota IVA del 4 per cento anche nelle ipotesi in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978. 6.?Cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero - L'art. 36, comma 2, del ripetuto D.L. n. 331 del 1993, aveva riformulato il numero 25) della tabella A, parte seconda, nel senso di assoggettare all'aliquota del 4 per cento le cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, che avessero formato oggetto degli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, purch� dette cessioni fossero effettuate dalle imprese che avevano realizzato gli interventi. La legge n. 427 del 1993, di conversione del predetto decreto, aveva inserito inoltre una nuova voce, contraddistinta dal n. 127-quinquiesdecies), alla tabella A, parte terza, del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'effetto di rendere applicabile l'aliquota del 9 per cento alle cessioni delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione ed equiparate, edifici assimilati alle case di abitazione di tipo economico etc.) sui quali fossero stati eseguiti gli interventi di recupero. L'art. 4 del D.L. n. 557, peraltro, ha provveduto ad unificare il trattamento di aliquota delle cessioni di immobili che hanno formato oggetto di interventi di recupero, di cui alle lettere c), d) ed e) della legge n. 457 del 1978, eliminando la esistente differenziazione, collegata alla natura dell'immobile, che penalizzava le opere di urbanizzazione ed equiparate e agli edifici assimilati alle case non di lusso rispetto agli altri fabbricati (case di abitazione, negozi, uffici ecc.). Infatti la soppressione del punto 25) della parte seconda della tabella A, e la contestuale modifica del punto 127-quinquiesdecies) della parte terza della medesima tabella, determinano l'applicabilit� dell'aliquota del 9 per cento a tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati (compresi anche gli edifici assimilati alle case di abitazione, le opere di urbanizzazione ed equiparate ed altri edifici a destinazione non abitativa) effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi. E' appena il caso di precisare che ove la cessione di un immobile recuperato sia effettuata da un soggetto diverso dall'impresa che ha realizzato l'intervento, non trovando applicazione la cennata disposizione agevolativa, si rende applicabile l'aliquota prevista in via generale per le cessioni degli immobili di quel determinato tipo. Si fa presente, inoltre, che la disposizione relativa alle cessioni degli immobili recuperati non trova applicazione nei casi in cui l'immobile ceduto abbia caratteristiche non di lusso e costituisca �prima casa� per l'acquirente. Si rende, infatti, applicabile, in tale ipotesi, la minore aliquota del 4 per cento. 7. Materie prime e semilavorate - Per quanto concerne le materie prime e semilavorate per l'edilizia l'art. 36, comma 4, n. 15, del D.L. n. 331 del 1993 aveva elevato dal 9 per cento al 12 per cento l'aliquota IVA applicabile alle relative cessioni, riproponendo la stessa elencazione gi� contenuta nel n. 116) della tabella A, parte terza, con l'unica esclusione degli acciai impiegati per l'edilizia alle cui cessioni si rende pertanto applicabile l'aliquota ordinaria del 19 per cento. A partire dal 1d gennaio le cessioni in questione scontano l'aliquota del 13 per cento a seguito della disposizione recata dall'art. 4, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, che ha elevato, in via generale, l'aliquota del 12 per cento al 13 per cento. Alla medesima aliquota IVA del 13 per cento vengono altres� assoggettati i materiali ed i prodotti dell'industria lapidea, precedentemente assoggettati al 12 per cento ai sensi dell'art. 36, comma 4, n. 12, del D.L. n. 331 del 1993. In merito a questi beni si rende opportuno rammentare la disposizione contenuta nel comma 13-bis dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, laddove si stabilisce che sono comunque soggetti all'aliquota ordinaria gli oggetti d'arte, di arredo o di carattere ornamentale, anche se fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei. Le disposizioni richiamate, avendo carattere oggettivo, si rendono applicabili in qualsiasi fase della commercializzazione dei materiali e prodotti di cui trattasi, indipendentemente dall'impiego al quale essi sono destinati. 8. Beni finiti - Il regime di aliquota applicabile ai beni finiti, diversi quindi dalle predette materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione delle costruzioni, � desumibile dalla lettera congiunta dell'art. 16 del D.L. n. 155 del 1993 e dell'art. 36 del D.L. n. 331 del 1993. In particolare ai sensi del punto n. 24) della Tabella A, parte seconda nel testo risultante a seguito delle ulteriori modificazioni apportate dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota del 4 per cento � applicabile ai beni in questione forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla pi� volta richiamata legge n. 408 del 1949 e successive modifiche e integrazioni (compresi, quindi, i rapporti proporzionali ivi previsti), nonch� delle costruzioni rurali. Resta quindi immutata l'aliquota IVA applicabile alla cessioni di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia abitativa di tipo economico, anche nelle ipotesi in cui le cessioni di tali immobili, o delle relative porzioni, non siano poi soggette alla medesima aliquota del 4 per cento. Diversamente, in base all'art. 36, comma 3, lett. c), che ha aggiunto alla tabella A, parte terza, il numero 127-sexies), le cessioni dei beni finiti in discorso sono assoggettate all'aliquota del 9 per cento quando gli stessi sono forniti per la realizzazione delle seguenti costruzioni: � opere di urbanizzazione primaria e secondaria; � linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee ad impianto fisso; � impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento); � impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eloica; � impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fogniarie anche intercomunali, e relativi collettori di adduzione; � edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di tipo economico di cui alla legge n. 408 del 1949; � altri edifici e impianti equiparati, in base a disposizioni speciali, alle opere di urbanizzazione. Per quanto concerne il trattamento di aliquota applicabile alla cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero, occorre far riferimento all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 557 del 1993 il quale, riformulando il n. 24 della parte seconda, ed il n. 127-terdecies) della parte terza della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, assoggetta alla aliquota del 9 per cento tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero agevolati (art. 31 lettere c), d) ed e) della legge n. 457 del 1978). Fino al 31 dicembre 1993 il n. 24 della tabella A, parte seconda, come riformulato dall'art. 36 del decreto-legge n. 331 del 1993, disponeva l'assoggettamento all'aliquota del 4 per cento delle cessioni di beni forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 31. Per determinare la esatta portata della citata norma, doveva tuttavia, tenersi conto della disposizione recata dal numero 127-terdecies) della tabella A, parte terza, nella riformulazione introdotta dall'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993 citato, che rendeva, invece, soggetti all'aliquota del 9 per cento i medesimi beni utilizzati per effettuare interventi di recupero (esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457) delle opere, degli impianti e degli edifici indicati al numero 127-quinquies). Le modifiche introdotte dal citato D.L. n. 557 come gi� accennato hanno quindi uniformato la disciplina della aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni finiti, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero, superando la precedente differenziazione legata alla natura dell'immobile. Per �beni finiti� cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualit�, pur incorporandosi nell'immobile. Si richiama in proposito quanto gi� chiarito con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, nella quale veniva precisato, tra l'altro, che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi ecc.). Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas ecc. Si precisa, infine, che l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, � subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed � estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati nell'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Al di fuori di queste specifiche fattispecie, le cessioni di beni in questione sono soggette all'aliquota ordinaria del 19 per cento. Si allegano alla presente circolare uno schema riassuntivo delle operazioni concernenti il settore dell'edilizia con l'indicazione delle corrispondenti aliquote IVA applicabili (allegato A) e i testi della principale normativa richiamata (allegato B)??11. Allegato A Elenco delle operazioni relative al settore dell'edilizia soggette ad aliquote IVA ridotte Aliquota applicabile al 31.12.1993Aliquota 4% 1) Cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 ancorch� non ultimate, purch� permanga l'originaria destinazione effettuata da imprese costruttrici e non, nei confronti di soggetti acquirenti di �prima casa�. Art. 16, comma 4, D.L. 155 convertito dalla legge n. 243 del 1993 (n. 21 Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972). 4%2) Cessioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del DPR n. 917 del 1986 (T.U. delle imposte sui redditi), effettuate dalle imprese costruttrici, ancorch� non ultimate, purch� permanga l'originaria destinazione.Art. 16, comma 4, D.L. 155 del 1993 convertito dalla legge n. 243 del 1993 (n. 21/bis Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).4%3) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta che svolgono l'attivit� di costruzione di immobili per la successiva vendita.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 39 Tab. A parte II allegata al DPR n. 633 del 1972).4%4) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di �prima casa�.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 39, Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).4%5)Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali di cui all'art. 39 del DPR 917 del 1986 (T.U. imposte sui redditi).Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 39 Tab. A parte II allegata al DPR n. 633 del 1972).4%6) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.Art. 36, comma 2, D.L. 331 del 1993 convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 41/ter, Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).4%7) Assegnazione in propriet�, o di godimento di �prime case� effettuata nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 26, Tab. A, parte II).4%8) Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni nonch� delle costruzioni rurali.Art. 4, comma 1, D.L. 557 del 1993 (n. 24, Tab. A parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).4% Aliquota applicabile al 31.12.1993Aliquota 9% 1) Cessioni, effettuate da imprese costruttrici e non, di case di abitazione non di lusso, secondo i criteri del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 2 agosto 1969, ancorch� non ultimate, purch� permanga l'originaria destinazione, che non costituiscono, per l'acquirente, �prima casa�. Art. 16, comma 5 D.L. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127 undecies, Tab. . parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972). 9%2) Assegnazione anche in godimento di abitazioni non di lusso diverse dalla prima casa, effettuate nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 127 undecies, Tab. A, parte III).4%3) Cessioni di interi fabbricati aventi le caratteristiche di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ancorch� non ultimati, purch� permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici.Art. 16, comma 5 DL. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127 undecies, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9%4) Cessioni di porzioni di fabbricati, diverse dalle case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ancorch� non ultimati, purch� permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici.Art. 16, comma 5 D.L. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127 undecies, Tab. A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9%5) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione diverse dalla �prima casa�, o di interi fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, effettuate nei confronti di persone fisiche che non siano soggetti passivi d'imposta.Art. 16, comma 5, DL. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127 quaterdecies, Tab A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9%6) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni rese nei confronti di imprese ed enti che non esercitano l'attivit� di costruzione di immobili per la successiva vendita.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 127 quaterdecies, parte III, Tab. A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972).4%7) Cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; delle linee di trasporto ad impianto fisso; degli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie Art. 36, comma 3, D.L. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127 quinquies, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9% Aliquota applicabile al 31.12.1993anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; degli edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.8) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; di linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni (edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili).Art. 36, comma 3, D.L. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127 septies) Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.9%9) Prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto aventi per oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. n. 457 del 1978, esclusi gli intervenuti di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (lett. a) e b), art. 31), effettuati su edifici diversi dalle opere di urbanizzazione ed assimilate e dagli immobili equiparati alle case di abitazione non di lusso.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 127 quaterdecies), Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).4%10) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altreArt. 36, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127 quaterde ncies, Tab. A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9% Aliquota applicabile al 31.12.1993linee di trasporto ad impianto fisso, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica, agli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione, agli edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408.11) Cessioni di fabbricati o porzioni di essi (diversi dalle opere di urbanizzazione ed assimilate e dagli edifici equiparati alle case di abitazione non di lusso), non costituenti �prima casa�, sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. 457, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (lettere a) e b), art. 31), effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 127 quinquiesdecies) Tab. A, parte III allegata al DPR n. 633 del 1972).4%12) Cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, di impianti di produzione e di reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, effettuate alle imprese che hanno realizzato gli interventiArt. 36, comma 3, D.L. 331 del 1993, come modificato dalla legge di conversione n. 427 del 1993 (n. 127 quinquisdecies, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9% Aliquota applicabile al 31.12.199313) Beni, escluse le materie prime e semilavorate forniti per la costruzione di: opere di urbanizzazione primaria e secondaria, linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione, edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.Art. 36, comma 3, D.L. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127 sexies, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9%14) Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), effettuati su edifici diversi dalle opere di urbanizzazione, ed assimilate, e dagli immobili equiparati alle case di abitazione non di lusso.Art. 4, comma 1, D.L. n. 557 del 1993 (n. 127 terdecies), Tab. A, parte III, allegata al DPR 633 del 1972.4%15) Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), relativi a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, a impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, a impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, a edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.Art. 36, comma 3, D.L. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127 terdecies, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).9% Aliquota applicabile al 31.12.1993Aliquota 13% 1) Cessioni di materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzioni; materiali per pavimentazione interna o esterna, quale moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi. Art. 4, comma 3, D.L. n. 557 del 1993. 12%2) Cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione ad esclusione degli oggetti d'arte di arredo o di carattere ornamentaleArt. 4, comma 3, D.L. n. 557 del 1993; art. 3 D.L. n. 90 del 1990 convertito nella legge n. 165 del 1990.12%3) Cessioni di immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge 1d giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.Art. 4, comma 3, D.L. n. 557 del 1993.12% R.M. Min. Fin. Dir. Gen. Tasse 20-04-1993, n. 300155 Residenza (stralcio) Il sesto comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa disponeva, tra l'altro, che �nell'atto di trasferimento il compratore dichiari a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attivit� prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma...�. Il primo comma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 118, nel confermare le stesse agevolazioni fiscali ha meglio precisato che vi fosse corrispondenza tra l'ubicazione dell'immobile acquistato e il luogo di residenza o domicilio disponendo che �l'immobile acquistato sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivit�, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel Comune ove � situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gi� usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma ...�. Con circolare del 2 giugno 1982, n. 29/9/1449 il Ministero chiariva che per usufruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 168/1982 il contribuente poteva acquistare l'alloggio soltanto in uno dei due comuni, cio�, in quello di residenza o in quello in cui svolge l'attivit� prevalente e non in altri comuni del territorio nazionale. Poich� tale interpretazione non � stata condivisa n� dalla Commissione tributaria centrale (decisione n. 8343 del 13 ottobre 1987), n� dalla Corte di cassazione (decisione Sezione I 15 febbraio 1992 n. 1896), � stato chiesto da vari Ispettorati compartimentali se sia conveniente insistere nelle controversie pendenti in applicazione della prima legge di favore, ovvero della legge n. 168, sulla mancata coincidenza tra residenza e luogo in cui � sito l'immobile che si acquista, come condizione essenziale per potere usufruire dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, anche in considerazione dei termini processuali imposti alle parti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario. Al riguardo la Scrivente, tenuto conto del parere contrario espresso dall'Avvocatura generale dello Stato al prosieguo di analoghe controversie, e considerato che la Corte di cassazione ha chiaramente affermato nella succitata decisione che �il legislatore del 1982 ha inteso favorire anche coloro che intendessero trasferirsi in localit� diverse, mentre quello del 1985 ha limitato le agevolazioni a coloro che gi� residenti in un comune ivi desiderano acquistare una casa di abitazione�, ritiene opportuno abbandonare le controversie pendenti sulla questione limitatamente, come gi� detto all'applicazione della citata legge n. 168. Circ. Consiglio Nazionale del Notariato 02-04-1993 Residenza La L. 24 marzo 1993, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1993), converte, con modificazioni, il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, recante, tra l'altro, le agevolazioni per l'acquisto della cos� detta, prima casa. Preliminarmente si osserva che, date le modifiche apportate dalla legge di conversione, � improprio parlare di �prima casa�, ma, pi� esattamente di �abitazione principale�. Novit� del provvedimento?-?Con la legge n. 75 vengono apportate tre notevoli modifiche al regime delle agevolazioni in oggetto e, in particolare, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 ultimo della serie di sette decreti legge. Le novit� sono: 1) la possibilit� di reiterare le agevolazioni che possono essere chieste pi� volte nella vita dall'interessato; 2) la non possidenza di altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione; 3) la determinazione di volere adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale. Il punto sub 1) non d� luogo a particolari spiegazioni, se non quella, ovvia, che devono ricorrere tutte le altre condizioni prescritte dalla normativa. Il punto sub 2) merita un discorso pi� approfondito. Il termine di idoneit� non � giuridico, ma pu� avere una valenza tecnica ed una sociale. La prima risponde ad un concetto oggettivo di qualit� e requisiti funzionali ed essenziali. La seconda ad un concetto soggettivo di ci� che � conveniente, opportuno ed adatto. Non potendosi trascurare la spinta sociale che ha ispirato l'emendamento introdotto nel testo definitivo si deve ritenere che sia inidonea anche l'abitazione che non risponde alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si ritiene che interpretare diversamente la norma significherebbe, da un lato negare la valenza e, dall'altro, dare luogo ad una generalizzata situazione di contestazioni. Sul dubbio, avanzato da alcuni, che poich� la nuova espressione �di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione�, non contiene, diversamente da quella del D.L. n. 12/1985, L. n. 118/1985, l'aggiunta: �nel Comune ove � situato l'immobile�, per la richiesta delle agevolazioni sarebbe escluso il possesso di fabbricati in qualsiasi comune del territorio italiano, si oppone che � proprio il concetto di idoneit� che esclude una tale interpretazione, dal momento che un'altra abitazione distante dal luogo di residenza o di lavoro, � evidentemente inidonea. Il punto sub 3) ha una sua immediata comprensione. Si � voluto inequivocabilmente limitare l'agevolazione all'acquisto della sola �abitazione principale� che � �quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente� (vedi art. 1, comma 1, della legge in esame, che ricalca la definizione fornita da anni dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche). Conferma delle altre disposizioni?-?Per il resto valgono le norme fin qui applicate. Infatti, il comma 2 dell'art. 1 in esame recita: �si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5-bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione, che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo gi� usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni ...�. Dalla congiunta applicazione delle disposizioni in esame e di quella richiamata, si precisa che le uniche obbligatorie in atto sono: 1) la dichiarazione di non possidenza di altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione; 2) l'intenzione di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale; 3) la richiesta di agevolazioni. Ma, oltre questi, devono concorrere gli altri requisiti che sono quelli previsti dai gi� citati commi da 1 a 5 dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985-L. n. 118/1985. Pertanto, le condizioni soggettive sono: A1) acquisto nel comune di residenza o in quello in cui si svolge la propria attivit�; A2) per il cittadino trasferito all'estero per ragioni di lavoro, acquisto nel comune in cui ha sede l'impresa da cui dipende; A3) per i cittadini emigrati all'estero, in qualunque comune del territorio italiano (art. 5-bis, comma 2 del D.L. n. 708/1986-L. n. 899/1986); B) non possidenza di altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione; C) volere adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale. Le circostanze sub B) e C), come si � detto, devono risultare, a pena di decadenza, da dichiarazione in atto. Tuttavia non � da escludere che qualche ufficio del registro richieda ancora la menzione della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione nel comune nel quale si effettua l'acquisto. La necessit� di tale dichiarazione, per�, non si evince in alcun modo dal testo della nuova legge. La condizione oggettiva � che l'immobile acquistato non deve essere di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, a prescindere dalla data di costruzione. Decadenza per rivendita nel quinquennio?-?Se l'immobile acquistato viene trasferito a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto, devono essere corrisposte le normali imposte di registro, ipotecaria e catastale oltre a una soprattassa del 30 per cento delle stesse o, in caso di acquisto soggetto a Iva, una penalit� pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata aumentata del 30 per cento. Tuttavia se il contribuente, entro un anno dall'alienazione acquista altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non decade dall'agevolazione. Per il nuovo acquisto, se ricorrono le condizioni, si possono richiedere le agevolazioni. C.M. Min. Fin. Dir. Gen. Imposte 02-06-1992, n. 29/9/1449 Rivendita dell'immobile entro cinque anni dalla data dell'acquisto (stralcio) Di particolare rilevanza si appalesa la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in base alla quale, se gli immobili acquistati alle condizioni indicate dalla legge, vengono ceduti prima del decorso di cinque anni dal loro acquisto, l'Ufficio del registro, presso cui � stato registrato il primo atto di trasferimento dovr� chiedere al cedente, a titolo di penalit�, il pagamento di una somma pari alla differenza tra l'imposta dovuta con l'aliquota ordinaria del 15 per cento e quella versata con l'aliquota ridotta del 2 per cento oltre gli interessi di mora. R.M. Min. Fin. Dir. Gen. Tasse 20-03-1992, n. 350642 Casistica (stralcio) Atti di donazione a imposta fissa - Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso, secondo le disposizioni sull'imposta di registro relative agli atti pubblici (art. 56, comma 1, D.P.R. n. 637/1972, ora art. 5, Testo Unico del registro). Pertanto, la tassazione in misura fissa degli atti di donazione per valori inferiori a quelli tassabili in misura progressiva trova un fondamento giuridico; l'ammontare dell'imposta non pu� essere in nessun caso inferiore alla misura fissa nella Tariffa allegata al Testo Unico. L'esenzione dall'imposizione non pu� che derivare da una norma positiva che la prevede in modo espresso. Valore iniziale degli immobili - In merito all'applicazione dell'art. 12, comma 3 bis, legge n. 154/1988, relativo alla disciplina dell'INVIM, viene chiarito che l'Ufficio non pu� prescindere dal valore certo agli effetti della successiva applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili. La norma suddetta trova applicazione nei soli casi in cui non esista un valore iniziale gi� definito o fiscalmente certo. Certificato di destinazione urbanistica - Va ritenuta corretta la richiesta da parte dell'Ufficio del registro del certificato di destinazione urbanistica nei casi di donazione di terreno, in quanto consente di dare maggiore speditezza al lavoro e di evitare l'insorgere di questioni valutative che potrebbero creare un inutile contenzioso. Usufrutto di genitore con patria potest� - In caso di acquisto di nuda propriet� da parte di minore o di usufrutto da parte del genitore esercente la patria potest�, si pone il problema dell'applicabilit� del regime favorevole previsto dalla legge n. 168/1982. Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, � applicabile solo all'acquisto del diritto di usufrutto. R.M. 30-08-1991, n. 260369 Fine abitativo. Intervenuta causa di forza maggiore (stralcio) Con istanza del 20 novembre 1990 il sig. ... - tramite legale rappresentante - ha chiesto il parere della scrivente in ordine all'applicabilit� del disposto dell'art. 2 della legge n. 118 del 5 aprile 1985 e successive proroghe, sull'acquisto di immobile destinato ad abitazione del proprio figlio, sig. ..., deceduto nel 1989. La richiesta � incentrata sul quesito se la causa di forza maggiore possa avere effetto estintivo dell'obbligo assunto dal contribuente al momento della stipula, relativamente all'utilizzo del fine abitativo. I fatti possono cos� riassumersi. Con atto notarile del 23 dicembre 1985 il citato sig. ... acquistava un appartamento in Cesena, chiedendo le agevolazioni della citata legge n. 118. Tra le dichiarazioni di rito veniva resa quella relativa alla volont� di adibire l'immobile, in quel momento locato, a propria abitazione. In sede di registrazione venivano concessi i richiesti benefici della legge n. 118, a nulla rilevando la circostanza che l'immobile fosse locato, rientrando tale ipotesi tra le previsioni agevolabili ai sensi della presente legge. Nel contempo la parte si adoperava al fine di liberare l'immobile, inviando formale disdetta del contratto di locazione. A seguito della citazione in giudizio dei locatari, il Pretore fissava l'esecuzione del rilascio dell'immobile de quo al 6 giugno 1990, data che � successiva al decesso del sig. ... In data 18 agosto 1990 l'Ufficio del registro competente notificava avviso di liquidazione delle normali imposte di registro ed accessorie, per decadenza dei benefici previsti dalla legge n. 118. Avverso tale notifica il sig. ..., in veste di tutore della figlia minore del sig. ..., ha proposto formale ricorso avanti la Commissione tributaria di primo grado, dove la controversia risulta pendente. Con la nota n. 10433/7535/II codesto Ispettorato, interpellato da questa Direzione Generale, manifesta l'avviso che le agevolazioni della citata legge n. 118, possano essere concesse nel caso in rassegna. L'Ufficio Ispettivo sostiene che, mentre non sussistono dubbi circa l'inapplicabilit� della soprattassa del 30%, mancando l'elemento della mendacit� della dichiarazione (secondo le indicazioni fornite in sede di riunione degli Ispettorati Compartimentali del 27-30 marzo 1990, laddove � stata tassativamente esclusa la mendacit� nelle ipotesi di accertata documentata causa di forza maggiore), ogni residuo dubbio circa il mancato adempimento della condizione apposta all'atto risulterebbe fugato dal disposto degli artt. 1256 e 1354, c.c. relativi alla impossibilit� della condizione, cui consegue l'estinzione dell'obbligazione. Al riguardo questa Direzione Generale ritiene che le conclusioni di codesto Ufficio siano fondate, non potendo farsi carico al soggetto passivo d'imposta il mancato assolvimento di obblighi imputabili soltanto ad una sopravvenuta �causa di forza maggiore� non dipendente dalla sua volont� e risultando, peraltro, documentalmente comprovato che il medesimo si � attivato nei termini e con ogni mezzo per ottemperare agli obblighi assunti per legge. Si condividono parimenti le osservazioni di codesto Ispettorato relativamente alla non trasferibilit� all'erede dell'obbligo assunto dal citato sig. ... all'atto della compravendita. Per quanto sopra esposto la scrivente esprime parere favorevole alla conferma delle richieste agevolazioni considerato che, sia sotto il profilo della legittimit� che dell'equit�, tale soluzione appare concretamente la pi� corretta. R.M. Min. Fin. Dir. Gen. Tasse 01-07-1991, n. 430720 Ambito oggettivo di applicazione del beneficio (stralcio) Con nota n. 550184 del 10 ottobre 1990, in relazione a specifico quesito formulato dal professionista dott. G.L., concernente l'aliquota IVA applicabile alla cessione, di una unit� immobiliare, compresa in un fabbricato con prevalente superficie adibita a negozi ed uffici, effettuata da parte di impresa costruttrice nei confronti di persona fisica avente i requisiti per fruire dei benefici previsti, per l'acquisto della prima casa, dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge n. 118 del 5 aprile 1985, ha chiarito che nella fattispecie si rende applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, semprech� l'edificio non avesse i requisiti dell'abitazione di lusso. A seguito di un pi� attento esame della questione, incentrato sull'analisi interpretativa della complessa normativa agevolativa in materia di acquisizione di prima casa, la Scrivente � pervenuta a diversa conclusione in merito alla particolare fattispecie posta alla propria attenzione. E invero, acclarato che il fabbricato in esame non possiede il requisito della prevalente superficie abitativa previsto dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni, la cessione � da assoggettare a IVA con l'aliquota del 19 per cento, anche se il bene � ceduto a persona fisica acquirente di prima casa. Ci� in quanto l'art. 2 della citata legge 5 aprile 1985, n. 118, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisizione della prima casa prescindendo dalla sussistenza del predetto requisito di prevalenza esclusivamente per le cessioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. R.M. Min. Fin. Dir. Gen. Tasse 20-05-1983, n. 354862 Reinvestimento della plusvalenza (stralcio) Una contribuente fa presente di aver acquistato nel 1982 da una Immobiliare, con sede in Milano, un immobile di civile abitazione sito in Milano dalla medesima occupato con contratto di affitto alla data del 31 dicembre 1981. L'istante lamenta, in sostanza, che la detta Immobiliare, pur rientrando tra le imprese di gestione immobiliare di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ha assoggettato il trasferimento dell'immobile in questione all'aliquota IVA del 15 per cento, giusta fattura del 31 maggio 1982, invece che all'aliquota agevolata del 2 per cento prevista dalla citata legge. La menzionata Immobiliare avrebbe giustificato il proprio comportamento con la tesi che la cessione di detto alloggio doveva essere assoggettata all'IVA con l'aliquota ordinaria in quanto la venditrice, non intendendo reinvestire le plusvalenze realizzate con il trasferimento dell'immobile, non vuole esporsi alle penalit� previste dalla citata legge n. 168, in materia di imposte dirette per il mancato reinvestimento entro un certo termine. Al riguardo, la scrivente fa presente che con circolare n. 29/9/1449 del 2 giugno 1982, emanata d'intesa con la Direzione generale delle imposte dirette, � stato chiarito, fra l'altro, che le agevolazioni previste dagli artt. 1 e 4 della richiamata legge n. 168 sono comunque applicabili, agli effetti dell'IVA, in presenza delle condizioni stabilite nella stessa legge e indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo, disposto nei confronti del venditore dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 168, dell'accantonamento e reinvestimento delle plusvalenze realizzate con le cessioni di immobili. Successivamente, con circolare n. 60/250662 del 23 luglio 1982 � stato precisato, altres�, che la disciplina agevolativa deve essere applicata ove sia richiesta espressamente in atto dal soggetto acquirente. C.M. 02-06-1982, n. 29/9/1449 Rivendita dell'immobile entro cinque anni dalla data dell'acquisto (stralcio) L'art. 9 della legge 22 aprile 1982, n. 168, nel dichiarare validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate anche dall'art. 19 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, richiede, fra l'altro, l'osservanza delle condizioni previste nel quinto comma dell'art. 1 della stessa legge n. 168. Conseguentemente nell'ipotesi in cui l'acquirente rivenda l'immobile prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto, l'Ufficio del registro presso cui � stato registrato il primo atto di trasferimento dovr� provvedere ad applicare nei suoi confronti una penalit� pari alla differenza tra l'imposta dovuta con l'aliquota ordinaria IVA e quella versata con l'aliquota agevolata, con l'aggiunta degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni. Legge 18-12-1986, n. 891 Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (G.U. 24-12-1986, n. 298 )