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Il disegno di legge Menardi





09.03.03

Nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti
ad un uso diverso dall' abitativo

"Con il presente disegno di legge – recante una nuova disciplina per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall' abitativo – si vuole innovare il settore locativo anzidetto, ancora regolato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, contenente disposizioni datate e non più adatte ai tempi ed all' economia d' oggigiorno. Tali norme appaiono infatti addirittura più vincolistiche di quelle oggi vigenti nell' uso abitativo, a seguito della recente riforma delle locazioni di quest' ultimo settore."

Sono le parole introduttive del disegno di legge Menardi che intenderebbe ammodernare la disciplina delle locazioni ad uso non abitativo.

E' ora che si arrivi ad una riforma in senso liberale della disciplina delle locazioni ad uso commerciale ancora soggetta all' obsoleta legge del 1978.

L' intento della proposta di legge è quello di estendere il doppio canale anche ai contratti ad uso non abitativo. Infatti vengono previste due tipologie di contratto di durata diversa. Una prima tipologia, di durata più lunga, prevede almeno cinque anni a fronte di una maggiore liberalizzazione tra le parti nella determinazione delle clausole contrattuali e del canone.

Una seconda tipologia di contratto, di durata più corta, prevede invece il ricorso ad un contratto "definito a livello nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale della proprietà edilizia e delle categorie interessate alle locazioni di cui all' articolo 1 che ne facciano espressa richiesta entro il termine fissato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con apposito provvedimento." Un po' come avviene nel settore abitativo con i contratti "concordati".

Il disegno di legge prevede agevolazioni fiscali per i proprietari che decidono di avvalersi della seconda tipologia di contratto, a nostro giudizio, insufficienti. Infatti pare di capire che si possa avere un 30% di sconto sull' imposta di registro e che i Comuni possano stabilire aliquote ICI più favorevoli per i proprietari, ma nessuna agevolazione è prevista riguardo il reddito ai fini IRPEF e questo ci pare un po' poco per invogliare i proprietari a stipulare contratti di questo tipo.

Ci sono poi altri interessanti articoli che disciplinano l' attività alberghiera, l' indennità per la perdita dell' avviamento, il diritto di prelazione, la riconsegna dell' immobile, il ricorso alle commissioni di conciliazione in caso di controversia, introducendo una maggiore libertà di movimento e decisione tra le le parti per quanto riguarda i contratti dell'art. 2, lettera a).

In definitiva riteniamo il disegno di legge un importante passo in avanti, rispetto all' attuale disciplina, verso un maggiore dinamismo del mercato teso a eliminare quelle anacronistiche norme della legge 392/78 che per anni hanno ingessato il mercato.

Di Bruno del 09.03.03 13:42



Commenti

A che punto è l'iter parlamentare della proposta di legge?

Inviato da: Luca il 17.03.03 21:16

anch' io condivido l'insufficienza delle agevolazioni fiscali e mi aspetto sconti più consistenti sull'Irpef.

Inviato da: Anna il 20.03.03 11:49

indubbiamente potrebbe riverlarsi un passo avanti rispetto la normativa attuale, incentivi maggiori sul piano fiscale potrebbero rendere la proposta di legge persino interessante.

Inviato da: ornella il 04.04.03 21:12