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Cessione di fabbricato, sanzioni e multe05.02.05Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato. " Mi sono state contestate le seguenti violazioni: art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000. Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante. 320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci? P.S. Devo precisare inoltre che l'argomento tratta la locazione ad extracomunitari e rettifico la legge 189/2000 in 189/2002 " Vediamo di capirci qualcosa. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7 (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro». La cosa ci ha sorpreso anche noi che eravamo all'oscuro di una tale normativa. Ci sembra assurdo dover fare tante denunce quanti sono i componenti del nucleo famigliare. Del resto ci chiediamo se non è abbastanza sufficiente denunciare il titolare del contratto di locazione ai sensi dell'art 12 del D.L. 21/03/1978. La normativa, a nostro avviso, si presta a tante interpretazioni e sarebbe interessante il parere di un legale in merito. Noi osserviamo che il testo di legge al comma 2 dell'art. 147, non pone un obbligo specifico di denuncia esteso anche ai familiari a carico e ci viene da pensare che la contestazione della violazione sia una interpretazione arbitraria da parte della P.S. del succitato articolo. Una novità in merito alla denuncia di cessione di fabbricato introdotta dalla legge finanziaria 2005 la troviamo sul sito della Confedilizia in questo documento: Invio telematico della denuncia di P.S. dove si legge: " Invio telematico della denuncia di P.S. ed eliminazione dell'obbligo in caso di registrazione del contratto Art. 1, c. 344 Con riferimento all'obbligo imposto (ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59, convertito dalla l. n. 191/'78), a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consenta, per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, si dispone che il modello da utilizzare per l'effettuazione di detta comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate (lo stesso sarà approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate e sarà reso disponibile dall'Agenzia gratuitamente e in modalità telematica). Si prevede poi che la comunicazione possa essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno. Si sancisce infine che la presentazione per la registrazione degli atti di cessione del fabbricato sopra richiamati "tiene luogo" della suddetta comunicazione. Insomma, se un contratto di locazione viene registrato (così come se viene registrato un contratto di comodato o in caso di registrazione di una compravendita) non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di P.S. Obbligo della denuncia di P.S. anche per gli agenti immobiliari Art. 1, c. 345 Viene disposta l'estensione ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare, dell'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa, ad adempiere all'obbligo per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà (quali locazioni e comodati), anche per le cessioni di durata inferiore al mese. La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese. Che dire? Se registro il contratto entro i 30 giorni di legge non sono più tenuto a fare la denuncia di cessione fabbricato entro le 48 ore? Noi abbiamo cercato di saperne di più recandoci presso lo sportello registrazione contratti, atti pubblici e privati dell'Agenzia delle Entrate della nostra zona. Purtroppo l'addetto non ha saputo dirci niente non avendo ancora ricevuto disposizioni in merito. Di Staff del 05.02.05 10:00Commenti e osservazioni
Su Confedilizia Notizie di febbraio '05 c'è un precisazione in cui si dice che se il contratto di locazione viene registrato, non è più necessario fare la comunicazione alla P.S. Tuttavia resta l'obbligo di comunicazione alla P.S. se si cede, si affitta, si vende, l'immobile o si ospita un extracomunitario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche se il contratto è registrato. Inviato da: Staff il 12.03.05 14:10è pacifico supporre che se un contratto di locazione è stato debitamente registrato, e in esso il nominativo di un solo conduttore il cui seguito e' stata la comunicazione agli organi PS competenti, si evince dal contratto stesso che il locatore era/è a conoscenza che l'immobile è occupato dal conduttore verbalizzato nel contratto, era cura del conduttore comunicare gli estremi agli organi competenti di eventuali coinquilini (titolo gratuito). La denuncia di cessione fabbricato sarà anche un residuato bellico degli anni di piombo, come dite nella pagina dove trattate dell'argomento, però ho l'impressione che abbia il potenziale per creare una serie infinita di problemi. Infatti ho messo un annuncio sul giornale per affittare un appartamento e la maggior parte delle persone che mi hanno contattato sono extra-comunitari. La loro principale necessità, anche se cercano di nasconderla, è quella di dividere l'importo dell'affitto con qualcun'altro. A questo punto sarebbe necessario capire con chiarezza quali sono le responsabilità del proprietario nei confronti delle persone che dovessero subentrare nel corso degli anni. Questo anche nel caso di divieto di sublocazione parziale dell'immobile. Ho molti dubbi anche riguardo l'obbligo degli eventuali coinquilini di avere la residenza nell'immobile locato. Non ho infatti trovato alcuna indicazione sull'argomento residenza/domicilio. Il mercato degli affitti sta ponendo in forte ribalta questa problematica e spero abbiate la possibilità di occuparevene più diffusamente nel vostro utile sito. Grazie. Inviato da: rob il 05.04.05 14:04Non credo che gli articoli 344 e seguenti della nuova finanziaria intacchino la normativa riguardante la cessione di fabbricati -ex art. 12 L. 191/78-. Ritengo che tutto il contenuto inserito in detti articoli, riguardino la denuncia di fabbricato ma in relazione agli eventuali tributi o oneri da corrispondere in ordine alla cessione stessa, anche perchè non ho letto da nessuna parte che il citato articolo 12 è stato abrogato. Sono locatrice di un immobile locato a studenti con relativo contratto.Debbo mandare disdetta tre mesi prima come risulta dallo stesso,posso chiedere vostro aiuto per la compilazione della disdetta.Dovrei spedirla entro il questo mese. Inviato da: conci il 23.05.05 12:44Ho un dubbio: Grazie. silvano.zener@tiscali.it Inviato da: zener il 01.06.05 11:56che dire!... ad agosto ho fatto comunicazione per locazione a 4 extracomunitarie (precisissime con i pagamenti)e mi era stato detto, avendola fatta per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che la stessa valeva come risposta di accettazione e non mi è stato rilasciato nessun modulo firmato da loro, il problema l'hanno avuto le mie inquiline che non hanno potuto fare il rinnovo dei permessi perchè non c'era nessun documento che accertasse la comunicazione fatta e la fotocopia della cartolina di ritorno non è andata bene, che fare?io mi sono vergognata per come vanno le cose, forse invece di fare un minestrone con tanti ingredienti sarebbe meglio un brodino di dado! Inviato da: titti di nommisci il 06.06.05 17:48quindi alla fine non c'è più obbligo di cessione di fabbricato tra italiani e comunitari? Inviato da: dubcore@yahoo.it il 20.06.05 14:43a me è andata così Complimenti per il sito. Cordiali saluti Black_Scorpion Inviato da: Black_Scorpion il 27.11.05 19:08Ciao a tutti, vedo che siete bene o male tutti quanti esperti in materia di affitti e registrazione contratti quindi provo a sottoporvi il mio quesito: desidero dare in affitto per week end o settimante di vacanza la mia casa al mare. Trattandosi di una località turistica e di affitti INFERIORI A 30 GIORNI, come mi dovrei comportare? Devo o non devo registrare il contratto all'inquilino? Se il totale dei giorni di affitto in un anno è inferiore a 30 sono tenuta a farlo oppure no? ma è possibile che la polizia di stato non abbia disposiizoni precise e che ogni agente abbia mezze informazioni probabilmente ricevute a voce dai suoi vecchi? sentite un po' cosa mi è successo oggi: l'altro ieri ho affittato con regolare contratto un monolocale a una cittadina austriaca, quindi comunitaria. oggi sono andato al commissariato mecenate di milano col modulo compilato e la fotocopia del passaporto della mia inquilina. Prima l'agente di servizio ha detto che dovevo portargli la "carta di soggiorno", poi si è rifiutato di accettare il modulo dicendomi che avrei dovuto rifare il ocntratto. Altre mezze informazioni, sbagliate, mi erano state date in almeno tre occasioni precedenti da altri agenti. nella finanziaria 2005 sono intervenute importanti modifiche circa l'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato e precisamente il comma 344 prevede quanto segue: la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Pertanto ritengo che non occorra più comunicare alla PG qualora si proceda alla registrazione del contratto di locazione. Inviato da: filippo il 09.10.06 13:51Ciao ho fatto un contratto 6+6 uso deposito, adesso superati i sei anni voglio l'aumento dell'affitto perchè quello concordato era in lire , come devo agire? fare disdetta? i motivi quali devono essere? grazie faba72@hotmail.com Inviato da: faba il 01.02.07 01:34se i proprietari che cedono sono più di uno, occorre fare una comunicazione per ciascuno? Grazie Inviato da: max il 03.10.08 19:52certamente. Inviato da: CONSULENTE geom TERRACCIANO il 04.10.08 12:41Salve, sono intestatario di un contratto regolarmente registrato. Il proprietario di casa nel redigere il contratto ha inserito la clausola secondo la quale mi autorizza alla sublocazione parziale (in pratica siamo tre studenti ed io sono l'intestatario del contratto).La mia domanda è la seguente come mi devo comportare in riferimento alla denuncia di P.S.; io dovrei essere in regola, i miei coinquilini? La denuncia va fatta per i miei coinquilini? Spetta a me farla o al proprietario? Grazie Inviato da: Francesco il 10.10.08 16:04Francesco clicchi su questo link, stampi la pagina perchè c'è tuto scritto, compreso il modulo di denuncia: siamo due coniugi proprietari per la quota di 1/2 ciascuno in comunione dei beni di un appartamento che intendiamo cedere in affito ad un unico conduttore. Dobbiamo fare la comunicazione di cessione fabbricato entrambi o è sufficiente quella di uno di noi? Grazie anticipatamente Basta che uno solo firmi il modulo (se trattasi di modulo) o la comunicazione, allegando la fotocopia del documento di identità del conduttore, questo a mezzo racc. a/r basta che uno solo firmi il modulo ok, ma... devo riportare anche i dati di mia moglie? grazie Inviato da: carlo il 16.10.08 16:50...non è necessario. Inviato da: CONSULENTEgeomTERRACCIANO il 16.10.08 21:58Grazie, ottimo consulente e bellissimo sito. Inviato da: CARLO il 17.10.08 14:42oggi abbiamo 17/10/2008,giorno 14/10/2008 vendo casa non riuscendo più ad andare avanti con il pagamento del mutuo.Il notaio mi mete in mano 3 moduli della cessazione fabbricato con le fotocopie dei documenti dei compratori.Giorno dopo vado alla PS di zona e il portiere carabiniere di turno mi risponde:"visto che tu venditrice sei citadina straniera(comunitaria rispondo io)mi devo presentare giorno dopo di mattina.Alla domanda se posso mandarli anche per posta mi risponde che devo telefonare al ufficio sempre di mattina.A quell numero non risponde nessuno.Oggi leggendo le vostre risposte capisco che questi qua mi multano pure.Non posso andare di mattina,già e un miracolo se arrivo lunedi mezzo giorno,secondo voi che faccio?????!!!!!D'avvero questa legge sancisce anche l'orario in base alla razza?????Grazie Inviato da: cristina il 17.10.08 17:22Cara utente, non credo che tutto si basi sulla razza, ma sulle leggi sugli extracomunitari, il che è molto differente, quindi se può cerchi di seguire le indicazioni avute dal piantone di turno al Comando dei Carabinieri. Grazie della sua risposta signor Terracciano. ho firmato un contratto di locazione il primo ottobre ma ancora non ho avuto la dispobilità dell'immobile come faccio per la comunicazione della cessione di fabbricato? ho firmato un contratto di locazione il primo ottobre ma ancora non ho avuto la dispobilità dell'immobile come faccio per la comunicazione della cessione di fabbricato? ho firmato un contratto di locazione il primo ottobre ma ancora non ho avuto la dispobilità dell'immobile come faccio per la comunicazione della cessione di fabbricato? La comunicazione spetta al locatore e va fatta nelle 48 ore dopo la stipula dl contratto di locazione, quindi non è un suo problema. Ma un cittadino italiano che assume una colf extracomunitaria che risiede in un diverso comune italiano e va a convivere con il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro stesso, è obbligato a presentare la comunicazione di cessione fabbricato? Grazie Inviato da: Mariux il 06.11.08 16:55Dovrebbe chiedere in Questura, perchè l'obbligo esiste nei contratti di locazione, non so altro. Loro dicono di si. Grazie comunque per la cortese risposta. sono proprietaria di un immobile che ho ceduto in comodato gratuito a mio nipote ed io sono andata ad abitare con mia figlia che mi ha ceduto l'uso della sua casa e nel quale ho abitato sino ad ora. Mia figlia e' deceduta ed io andro' di nuovo ad abitare nella MIA casa insieme a mio nipote. LUI (ANCHE SE NON E' IL PROPRIETARIO) e' tenuto a farmi denuncia di cessione fabbricato? Inviato da: rosydepa il 09.11.08 18:36Non credo affatto. la ringrazio.l'impiegato della pubblica sicurezza mi ha detto che mio nipote ha l'obbligo di farlo, mentre l'impiegato del comune che ha il compito di cambiare residenza non e' daccordo e cosi' per ascoltare quest'ultimo sono passati 5 giorni e sono fuori termine per la denuncia.i miei scrupoli sono venuti dopo. lei mi tranquillizza. Inviato da: rosydepa il 11.11.08 09:14mia figlia affitta una sua proprieta' ad una studentessa.la data inizio contratto deve essere sempre antecedente di 48 ore alla denuncia cessione fabbricato o non ci sono connessioni visto che l'impiegato ha detto che la denuncia va fatta entro le 48 ore dalla consegna delle chiavi e praticamente io avrei potuto anche avergliele consegnate prima delle 48? Inviato da: rosydepa il 11.11.08 09:27continuo del precedente commento:........o anche dopo la data del contratto.... Inviato da: rosydepa il 11.11.08 09:29Il cittadino ha l’obbligo di denunciare la cessione o la concessione di un fabbricato a qualsiasi titolo (locazione, vendita, comodato) per un periodo di tempo non inferiore ad un mese. salve vorrei un informazione io ho un immobile e c'è un avvocatrno con in affito al suo interno con regolare contratto,però io sono in trattative per vendere l'immobile ma lui mi sta ostacolando. salve vorrei un informazione io ho un immobile e c'è al suo interno un avvocato n affito con regolare contratto.Però io sono in trattative per vendere l'immobile, ma lui mi sta ostacolando. Caro utente, mica la vendita dell'immobile può essere causa di sfratto..... io non ho chiara una cosa.Presumendo che io affitti la casa ad un inquilino estivo per 30 giorni e che poi questo decida di prendere la casa per un'altro mese come dovrei comportarmi per la denuncia cessione fabbricato? sicuramente sarei fuori regola perche'la data inizio affitto non sara' antecedente di 48 ore e quindi non potrei farla! Inviato da: rosydepa il 13.11.08 09:22Ci sarebbe continuità quindi non sarebbe necessaria una nuova comunicazione di cessione perchè l'inquilino rimane lo stesso. Inviato da: CONSULENTEgeomTERRACCIANO il 13.11.08 14:32 DOMANDA: Se affitto per due mesi la mia casa a tre ragazzi della comunità europea debbo effettuare il contratto di locazione ad uso abitativo transitorio? Clicchi sul link seguente, SICET: C'è tutto scritto faccio riferimento a una mia domanda che mi e' stata gentilmente risposta dal geom.terraccino per dire che il primo mese si presume di non aver fatto denuncia perche' entro un mese non c'e' necessita'e il dubbio mi sorge quando la villeggiatura si prolunghi in un secondo tempo. LA DOMANDA E RISPOSTA ERANO QUESTE: io non ho chiara una cosa.Presumendo che io affitti la casa ad un inquilino estivo per 30 giorni e che poi questo decida di prendere la casa per un'altro mese come dovrei comportarmi per la denuncia cessione fabbricato? sicuramente sarei fuori regola perche'la data inizio affitto non sara' antecedente di 48 ore e quindi non potrei farla! Inviato da: rosydepa il 13.11.08 09:22 Inviato da: CONSULENTEgeomTERRACCIANO il 13.11.08 14:32 Inviato da: rosydepa il 19.11.08 11:22domanda:se comunico una cessione di fabbricato e nella dicitura "ha ceduto in (3)______ " scrivo,:per ospitalita',puo essere accettata anche se il cessionario non e' un familiare?grazie Inviato da: luca il 04.12.08 18:27a proposito di cessione di fabbricato,non sapendo della cessione: ho dato la casa a titolo gratuito a 2 persone le quali hanno la residenza dentro non sapendo della cessione non ho fatto nessuna comunicazione,cosa devo fare adesso?mi potete aiutare grazie. Inviato da: mario il 04.12.08 19:45PER LUCA: PER MARIO: Avrei bisogno di una info, ho affittato un immobile con contratto regolare e registrato, nel mese di luglio 2008 l'inquilino italiano, se ne andato e mi sono dimenticato di fare la cessione fabbricato, ora passati diversi mesi e prossimo ad una nuova locazione mi conviene fare la denuncia o lasciare perdere? Grazie Inviato da: Daniele D il 10.01.09 13:10...dopo aver firmato il contratto di locazione scarichi il modulo di cessione da internet, si faccia dare una copia fotostatica di un documento dal suo inqulino ed entro 48 ore la invii per posta all Questura dopo aver compilato il modulo. Grazie della tempestività, quindi mi sta dicendo che per il vecchio inquilino, quello andato via mesi fa, mi conviene lasciare perdere? A che rischio di sanzioni vado incontro ? Daniele Inviato da: Daniele D il 10.01.09 18:40Sanzioni: Per l'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pari a € 206,58. La mia situazione è molto complessa, spero che qualcuno RIESCA AD AIUTARMI! PER IGNORANZA NON ho fatto la denuncia di CESSIONE FABBRICATO, GIURO NON NE SAPEVO NULLA, era la prima volta che affittavo. Di questa denuncia di cessione ne sono venuta a conoscenza solo ora che volevo muovermi per vie legali. ...cerchi di imparare dagli errori, specie quando il contratto di locazione NON E' REGOLARE, per cui non essendoci un regolare contratto di locazione, ritengo che abbia fatto bene a non comunicare la cessione di fabbricato entro le 48 ore in Questura. La ringrazio anzitutto per la sua risposta è stato gentilissimo. E' vero, non ci sono prove a parte il piccolo contratto che abbiamo stipulato tra noi (che tra l'altro ha un indirizzo falso - il suo - e che ha NON ha una firma VERA ma falsificata..). Ma la mia paura è un'altra: se questo un giorno ritorna e vuole le sue cose? Sa certe persone possono essere vendicative... può danneggiarmi qualcosa (e questo è il minimo) ma se poi se la prende su di me? Questo ha il mio indirizzo...a meno che non abbia perso il contratto...Lei pensa che sbaglio? La saggezza scaturisce dall'età, dall'esperienza e da un briciolo di buon senso. La ringrazio nuovamente, dopo aver letto i suoi messaggi sono sicuramente più serena e diciamo la verità, me lo sono meritata...e poi nella sfortuna, infondo, sono stata fortunata perchè il mio garage è servito come deposito di mobili e non per fini "loschi"... (non voglio neanche pensare ad eventuali conseguenze). ho preso in affito da pochi mesi un appartamento mi era stato detto che avrei avuto il contratto appena pronto ma il risultato è stato che due gg fa si sono presentati i vigili dicendo che lo stabile era sotto sequestro come mi devo comportare?c'è il rischio che mi trovo in mezzo ad una strada da un momento all'altro ? rischio anche a livello penanale??help help Inviato da: erik il 22.01.09 18:07Avrebbe dovuto chiedere agli stessi Vigili Urbani, comunque rimanga dov'è, poi sarò il giudice a dirle cosa fare o non fare. Ho abitato per diversi anni un appartamento concessomi in comodato d'uso da mia sorella.A fine mese di Febbraio del 2008 ho lasciato libero detto appartamento e desidererei sapere se la segnalazione di cessione locazione doveva essere presentata da me o da lei.Poichè sono passate le 48 ore previste,si ricorre in qualche sanzione. La comunicazione di cessione fabbricato, ovvero il mdulo che si invia al Sindaco o alla Questura entro le 48 ore, si fa solo quando si prende possesso dell'alloggio, non quando si lascia. per la variazione di residenza(da un Comune ad un'altro di diversa Regione),bisogna effettuare qualche segnalazione,e a chi, per quanto riguarda i tributi relativi alla spazzatura? SI, all'Ufficio Tributi del Comune in cui è ubicato l'immobile. UNA DOMANDA: SE DUE CONIUGI, COMPROPRIETARI DI UN IMMOBILE CEDONO IN COMODATO GRATUTITO, L'IMMOBILE ALLA DITTA INDIVIDUALE DI UNO DEI CONIUGI STESSI (PRATICAMENTE I CONIUGI A E B CEDONO IN COMODATO GRATUITO L'IMMOBILE AD A (DITTA INDIVIDUALE) PER USO COMMERCIALE) E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO? PER LEI MA PER TUTTI I LETTORI: Noi abbiamo stipulato un contratto di affitto a dicembre del 2008, tutta la documentazione è stata smarrita dal proprietario anziano, quindi i dati e tutto quello che identificava l'inquilino, straniero, alla data odierna è stato ritrovato il contratto e tutti i dati, ovviamente non è stato registrato nulla, non è stata fatta la comunicazione di cessione di fabbricato, ma l'inquilino ha già fatto il cambio di residenza. Ora come dobbiamo comportarci? Inviato da: alessandra il 27.03.09 16:54PARTIRE DA ZERO, con il consenso di ENTRAMBI. Salve, come molti che ignoravano la legge sulla cessione di fabbricato sono stata multata per 640 euro a causa della ritardata comunicazione di cessione di fabbricato da me resa spontaneamente dopo che la badante bulgara e suo marito hanno richiesto la residenza presso la mia abitazione. Ho 97 anni (ovviamente lo scrivente è mio nipote), mia figlia ne ha 70 e abita dall'altra parte di Roma ma non è stato chiuso alcun occhio a riguardo e mi ritrovo con il verbale di violazione in mano. Si citano l'art. 147 del TULPS e l'art. 7 del Dlgs 286_1998. Li avete mai letti? Il primo è stato abrogato e il secondo riguarda esclusivamente cittadini extracomunitari (per straniero infatti all'art. 1 dello stesso Dlgs si intendono extracomunitari e apolidi). La badante e suo marito sono bulgari, quindi cittadini comunitari! Dopo aver effettuato ricerche scopro che la legge che avrei infranto invece è la cosiddetta "legge Moro" che non appare assolutamente nel verbale a me contestato, ovvero la legge 191 del 1978. A questo punto, visto che non è stata considerata la spontaneità della mia denuncia, l'età della sottoscritta e la mia situazione familiare ritengo di non dover chiudere un occhio neanche io e fare ricorso in quanto il verbale della sanzione a me imputata riporta articoli e leggi che non riguardano la violazione da me commessa; inoltre la "legge Moro" prevede una sanzione di 204 euro a persona e non 320. Come è possibile che una questura ignori tutto ciò? Quante persone sono state multate di ben 116 euro in più del dovuto? Leggete gli articoli di legge e vi accorgerete che c'è stata molta leggerezza nelle questure di questo paese. Mi farebbe piacere avere una risposta in merito a questa questione. Vi ringrazio tutti. Inviato da: Guglielmina il 29.03.09 20:25QUESTO E' QUANTO SCRIVEVA NELL'ANNO 2005, OVVERO QUATTRO ANNI FA LO STAFF DI QUESTO FORUM: Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato. " Mi sono state contestate le seguenti violazioni: art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000. Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante. 320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci? P.S. Devo precisare inoltre che l'argomento tratta la locazione ad extracomunitari e rettifico la legge 189/2000 in 189/2002 " Vediamo di capirci qualcosa. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7 (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. Legge 30 luglio 2002, n. 189 Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro». La cosa ci ha sorpreso anche noi che eravamo all'oscuro di una tale normativa. Ci sembra assurdo dover fare tante denunce quanti sono i componenti del nucleo famigliare. Del resto ci chiediamo se non è abbastanza sufficiente denunciare il titolare del contratto di locazione ai sensi dell'art 12 del D.L. 21/03/1978. La normativa, a nostro avviso, si presta a tante interpretazioni e sarebbe interessante il parere di un legale in merito. Noi osserviamo che il testo di legge al comma 2 dell'art. 147, non pone un obbligo specifico di denuncia esteso anche ai familiari a carico e ci viene da pensare che la contestazione della violazione sia una interpretazione arbitraria da parte della P.S. del succitato articolo. Una novità in merito alla denuncia di cessione di fabbricato introdotta dalla legge finanziaria 2005 la troviamo sul sito della Confedilizia in questo documento: Invio telematico della denuncia di P.S. dove si legge: " Invio telematico della denuncia di P.S. ed eliminazione dell'obbligo in caso di registrazione del contratto Art. 1, c. 344 Con riferimento all'obbligo imposto (ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59, convertito dalla l. n. 191/'78), a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consenta, per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, si dispone che il modello da utilizzare per l'effettuazione di detta comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate (lo stesso sarà approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate e sarà reso disponibile dall'Agenzia gratuitamente e in modalità telematica). Si prevede poi che la comunicazione possa essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno. Si sancisce infine che la presentazione per la registrazione degli atti di cessione del fabbricato sopra richiamati "tiene luogo" della suddetta comunicazione. Insomma, se un contratto di locazione viene registrato (così come se viene registrato un contratto di comodato o in caso di registrazione di una compravendita) non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di P.S. Obbligo della denuncia di P.S. anche per gli agenti immobiliari Art. 1, c. 345 Viene disposta l'estensione ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare, dell'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa, ad adempiere all'obbligo per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà (quali locazioni e comodati), anche per le cessioni di durata inferiore al mese. La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese. Che dire? Se registro il contratto entro i 30 giorni di legge non sono più tenuto a fare la denuncia di cessione fabbricato entro le 48 ore? Noi abbiamo cercato di saperne di più recandoci presso lo sportello registrazione contratti, atti pubblici e privati dell'Agenzia delle Entrate della nostra zona. Purtroppo l'addetto non ha saputo dirci niente non avendo ancora ricevuto disposizioni in merito. Vi ringrazio per le risposte ma per fare chiarezza il Dlgs 286 del 1998 riguarda UNICAMENTE gli extracomunitari e gli apolidi; pertanto, tutte le sanzioni effettuate a carico di chi denuncia in ritardo la cessione di fabbricato a favore di cittadini italiani e/o cittadini COMUNITARI devono riportare unicamente i sensi di Legge 191/1978 (legge Moro) la cui sanzione non è di 320 euro bensì 204 euro. Quanti soldi sono stati erroneamente tolti dalle nostre tasche dalle questure con questa inesattezza? Ben 116 euro a sanzione. Moltiplicate per tutti coloro che sono incappati nella cessione di fabbricato... Provate ad andare in prefettura e sentite cosa vi verrà risposto. Io l'ho fatto e vi consiglio di fare altrettanto. Errata corrige: 206 euro e non 204 euro come scritto precedentemente. Inviato da: Guglielmina il 30.03.09 16:43GRAZIE, il suo contributo è stato davvero UTILE.
Siamo in un paese cosiddetto di Pulcinella, quindi tutto fa .....brodo.
Faccio il vigile e in passato mi sono occupato della faccenda ho anche litigato con qualche rimbambito che come me si occupa della cosa vedendo le cretinate fatte; inoltre leggendo quanto sopra rabbrividisco per l'ignoranza di quanti dovrebbero saper gestire la cosa (notai, vigili, questure ecc.) dando le corrette informazioni; 1 la cessione fabbricato la fa chi cede; quindi se l'inquilino subaffitta od ospita lui deve fare la comunicazione D.L. 21-3-1978 n. 59 Art. 12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. R.D. 18-6-1931 n. 773 D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (47). L. 30-7-2002 n. 189
Ho ricevuto in eredità un appartamento a Venezia, e ho deciso di affittarlo ad uso turistico per periodi inferiori al mese, ammobiliato e sprovvisto di servizi (biancheria, pulizie… ). Francesco, è un argomento dai risvolti diversi per la sua specificità, forse è meglio parlere con un commercialista e/o società immobiliare per capire cosa poter fare per essere in piena regola. Buongiorno a tutti. Si, in buona sostanza è una bufala! non fare niente, non è grave, ciò che è passato è passato e difficilmente qualcuno potrà dimostrare il contrario, senza contare che la legge 689/81 che regola la contestazione di queste violazioni prevede che questa avvenga entro 90 giorni(se ricordo bene) e quindi non vi sono pericoli di sorta per il passato; se invece comunichi i dati dei vecchi inquilini potresti ricevere sanzioni perchè loro ti diranno che sono obbligati essendo venuti a saperlo solo ora e quindi nei 90 giorni successivi te le potrebbero mandare; infine potresti anche essere a posto perchè la legge utilizzata da tuo padre (che ho inserito nel mio intervento precedente) dovrebbe essere comunque valida Inviato da: giulianoboss il 23.05.09 08:10Siamo due fratelli ed abbiamo ereditato un' abitazione che ora vogliamo cedere in comodato gratuito ad una famiglia di quattro persone terremotate. Ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità del conduttore o della persona (non di tutti)che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. Buonasera. Abbiamo letto che bisogna denunciare entro le 48 ore il conduttore del proprio appartamento e che c'e' una multa se non si rispettano i termini. Purtroppo anche noi "per beata ignoranza" non lo abbiamo fatto. E' la prima volta che affittiamo l'appartamento! Ora l'inquilina richiede un contratto datato maggio affinché possa detrarne le spese di affitto. Ha anche già fatto il cambio di residenza. Questo potrà creare dei problemi per la registrazione del contratto o per la denuncia presso la questura? Noi andremo dalla P.S. domani. Può consigliarci su come comportarci, per favore? La ringraziamo veramente di cuore. Inviato da: Romy il 03.06.09 00:09Sono ancora romy. Se facessimo una scrittura privata per una locazione inferiore al mese (che se non erro non necessita nemmeno di essere registrata) e poi facciamo il contratto di locazione dei restanti 11 mesi con la relativa denuncia alla PS, potrebbe essere una soluzione accettabile (tenendo conto che ha fatto il trasferimento di residenza)? E per chiarezza: se faccio un contratto di locazione in data antecedente la consegna delle chiavi, da quando partono le 48 ore? Questo dubbio viene da fatto che sul foglio di denuncia si chiede la data della stipula del contratto, non la data dell'effettivo trasferimento nell'immobile. Grazie... grazie ancora. Inviato da: Romy il 03.06.09 00:50La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. La comunicazione può essere presentata direttamente presso il Comando di Polizia Locale. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. ingiunzione per omessa comunicazione alla p.s. (vigili urbani nel mio caso) No, mi dispiace, provi su internet. Si potrebbe sapere a chi deve essere inviata la raccomandata?? non riesco a capire a chi deve essere inviata. Se esiste la Questura, a questa, se inesistente al Sindaco. Salve,volevo alcune delucidazioni riguardante alla cessione fabbricati ad uso gratuito ne ho fatto uno ad una persona straniera poi la stessa è andata via ma mi hanno detto che non bisognava fare nessuna disdetta è vero tutto questo? Inviato da: Alfredo il 06.06.09 20:53Infatti, perchè trattasi di comodato gratuito. grazie dirmi se un proprietario di una casa vacanze, che riceve turisti UE per breve periodi, da 3 gg a 15gg, deve darne comunicazione alla PS (e qual'è la legge che mi obbligherebbe a farlo) Se il soggiorno è superiore a 30 giorni, per tutti, stranieri e italiani. Salve, sono un extracomunitario con doc da studente. Mi sono appena laureato e devo fare la conversione da PdS per studi a quello per lavoro. Grazie in anticipo E' un problema di chi le ha affittato l'alloggio, non certamente suo. Salve, Per non commettere errori, per non trovarsi con una denunzia penale, sarebbe il caso, quando si tratta di inquilini siffatti, di rivolgersi all'UPPI e chiedere come comportarsi, ma anche alla stessa Questura. Salve,avrei un quesito:sono agente immobiliare e discutendo con dei colleghi,uno ribadiva che non è più obbligatorio consegnare la cessione di fabbricato ai vigili,che con la Legge 2005 è direttamente l'Agenzia Entrate a comunicare alla Questura,è vero?L'altro asserisce che basta consegnare solo per il capofamiglia,ma si intesta anche la moglie?In questi casi,se non si ottempera,quali sanzioni sono previste? Inviato da: dubbio il 23.11.09 14:11Clicchi su questo link e leggerà tutte le novità: Saluti Inviato da: TERRACCIANO IL TUO CONSULENTE il 23.11.09 14:19Salve, avrei necessità di un chiarimento: ho locato un appartamento a un cittadino ITALIANO ad aprile e per ignoranza non ho fatto la denuncia di cessione di fabbricato essendo per me la prima volta. L'inquilino ora è sparito, non è reperibile nè al cellulare nè i parenti si mostrano collaborativi quando provo a contattarlo tramite telefonia fissa all'indirizzo di residenza. Di conseguenza non posso neanche concordare un'eventuale restituzione delle chiavi del mio immobile e la chiusura del contratto senza pretendere il pagamento dei canoni arretrati. Tra l'altro sono anche a conoscenza del fatto che l'immobile non è più utilizzato da luglio. Per l'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pari a € 206,58. Ma non è detto che ciò si verifichi dovendo ricorrere ad un avvocato per chiedere l'ingiunzione di sfratto da parte del giudice, nel senso che non credo occorra allegare la denunzia di cessione del fabbricato. Buongiorno, avrei un quesito sulla consegna della cessione di fabbricato: se viene richiesto il cambio di residenza nell'alloggio in questione da parte dei nuovi inquilini, va comunque consegnata? Si, va denunziato il nuovo inquilino. Salve, Grazie in anticipo. La sublocazione è ammessa solo se prevista contrattualmente, quindi legga il contenuto del contratto. Scrivi un tuo commento
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