Cessione di fabbricato, sanzioni e multe

  •  Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato.
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Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato.

" Mi sono state contestate le seguenti violazioni:

art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000.

Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante.
Preciso che il contratto di locazione l'ho stipulato con una sola persona, come normalmente fanno tutti, mentre secondo il Commissariato di P.S., la comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in tante copie quanti sono gli occupanti dell'immobile che nel mio caso coincide con il nucleo familiare.
Quindi mi hanno contestato nr. 2 verbali (uno per ogni occupante che ho omesso di comunicare) ciascuno da euro 320, quindi: € 320 x 2 = 640 euro per la mia ignoranza legislativa ma anche per la leggerezza con la quale l'agente di P.S. all'epoca della prima e singola comunicazione, avrebbe potuto avvisarmi di questo particolare.
Invece si è limitato a ricevere la comunicazione senza informare del contenuto della normativa inducendomi alla violazione in totale buona fede.

320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci?

P.S. Devo precisare inoltre che l'argomento tratta la locazione ad extracomunitari e rettifico la legge 189/2000 in 189/2002 "


Vediamo di capirci qualcosa.

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

Legge 30 luglio 2002, n. 189

Art. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante
e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».


La cosa ci ha sorpreso anche noi che eravamo all'oscuro di una tale normativa. Ci sembra assurdo dover fare tante denunce quanti sono i componenti del nucleo famigliare. Del resto ci chiediamo se non è abbastanza sufficiente denunciare il titolare del contratto di locazione ai sensi dell'art 12 del D.L. 21/03/1978.

La normativa, a nostro avviso, si presta a tante interpretazioni e sarebbe interessante il parere di un legale in merito. Noi osserviamo che il testo di legge al comma 2 dell'art. 147, non pone un obbligo specifico di denuncia esteso anche ai familiari a carico e ci viene da pensare che la contestazione della violazione sia una interpretazione arbitraria da parte della P.S. del succitato articolo.

Una novità in merito alla denuncia di cessione di fabbricato introdotta dalla legge finanziaria 2005 la troviamo sul sito della Confedilizia in questo documento:

Invio telematico della denuncia di P.S.

dove si legge:

" Invio telematico della denuncia di P.S. ed eliminazione dell'obbligo in caso di registrazione del contratto

Art. 1, c. 344

Con riferimento all'obbligo imposto (ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59, convertito dalla l. n. 191/'78), a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consenta, per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, si dispone che il modello da utilizzare per l'effettuazione di detta comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate (lo stesso sarà approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate e sarà reso disponibile dall'Agenzia gratuitamente e in modalità telematica).

Si prevede poi che la comunicazione possa essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno.

Si sancisce infine che la presentazione per la registrazione degli atti di cessione del fabbricato sopra richiamati "tiene luogo" della suddetta comunicazione. Insomma, se un contratto di locazione viene registrato (così come se viene registrato un contratto di comodato o in caso di registrazione di una compravendita) non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di P.S.

Obbligo della denuncia di P.S. anche per gli agenti immobiliari Art. 1, c. 345

Viene disposta l'estensione ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare, dell'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa, ad adempiere all'obbligo per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà (quali locazioni e comodati), anche per le cessioni di durata inferiore al mese.

La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese.
Competente ad irrogare questa sanzione è il Sindaco del Comune in cui opera l'intermediario immobiliare. "

Che dire? Se registro il contratto entro i 30 giorni di legge non sono più tenuto a fare la denuncia di cessione fabbricato entro le 48 ore?

Noi abbiamo cercato di saperne di più recandoci presso lo sportello registrazione contratti, atti pubblici e privati dell'Agenzia delle Entrate della nostra zona. Purtroppo l'addetto non ha saputo dirci niente non avendo ancora ricevuto disposizioni in merito.