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Cessione di fabbricato, sanzioni e multe05.02.05Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato. " Mi sono state contestate le seguenti violazioni: art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000. Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante. 320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci? P.S. Devo precisare inoltre che l'argomento tratta la locazione ad extracomunitari e rettifico la legge 189/2000 in 189/2002 " Vediamo di capirci qualcosa. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7 (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro». La cosa ci ha sorpreso anche noi che eravamo all'oscuro di una tale normativa. Ci sembra assurdo dover fare tante denunce quanti sono i componenti del nucleo famigliare. Del resto ci chiediamo se non è abbastanza sufficiente denunciare il titolare del contratto di locazione ai sensi dell'art 12 del D.L. 21/03/1978. La normativa, a nostro avviso, si presta a tante interpretazioni e sarebbe interessante il parere di un legale in merito. Noi osserviamo che il testo di legge al comma 2 dell'art. 147, non pone un obbligo specifico di denuncia esteso anche ai familiari a carico e ci viene da pensare che la contestazione della violazione sia una interpretazione arbitraria da parte della P.S. del succitato articolo. Una novità in merito alla denuncia di cessione di fabbricato introdotta dalla legge finanziaria 2005 la troviamo sul sito della Confedilizia in questo documento: Invio telematico della denuncia di P.S. dove si legge: " Invio telematico della denuncia di P.S. ed eliminazione dell'obbligo in caso di registrazione del contratto Art. 1, c. 344 Con riferimento all'obbligo imposto (ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59, convertito dalla l. n. 191/'78), a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consenta, per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, si dispone che il modello da utilizzare per l'effettuazione di detta comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate (lo stesso sarà approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate e sarà reso disponibile dall'Agenzia gratuitamente e in modalità telematica). Si prevede poi che la comunicazione possa essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno. Si sancisce infine che la presentazione per la registrazione degli atti di cessione del fabbricato sopra richiamati "tiene luogo" della suddetta comunicazione. Insomma, se un contratto di locazione viene registrato (così come se viene registrato un contratto di comodato o in caso di registrazione di una compravendita) non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di P.S. Obbligo della denuncia di P.S. anche per gli agenti immobiliari Art. 1, c. 345 Viene disposta l'estensione ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare, dell'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa, ad adempiere all'obbligo per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà (quali locazioni e comodati), anche per le cessioni di durata inferiore al mese. La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese. Che dire? Se registro il contratto entro i 30 giorni di legge non sono più tenuto a fare la denuncia di cessione fabbricato entro le 48 ore? Noi abbiamo cercato di saperne di più recandoci presso lo sportello registrazione contratti, atti pubblici e privati dell'Agenzia delle Entrate della nostra zona. Purtroppo l'addetto non ha saputo dirci niente non avendo ancora ricevuto disposizioni in merito. Di Staff del 05.02.05 10:00Commenti
Su Confedilizia Notizie di febbraio '05 c'è un precisazione in cui si dice che se il contratto di locazione viene registrato, non è più necessario fare la comunicazione alla P.S. Tuttavia resta l'obbligo di comunicazione alla P.S. se si cede, si affitta, si vende, l'immobile o si ospita un extracomunitario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche se il contratto è registrato. Inviato da: Staff il 12.03.05 14:10è pacifico supporre che se un contratto di locazione è stato debitamente registrato, e in esso il nominativo di un solo conduttore il cui seguito e' stata la comunicazione agli organi PS competenti, si evince dal contratto stesso che il locatore era/è a conoscenza che l'immobile è occupato dal conduttore verbalizzato nel contratto, era cura del conduttore comunicare gli estremi agli organi competenti di eventuali coinquilini (titolo gratuito). La denuncia di cessione fabbricato sarà anche un residuato bellico degli anni di piombo, come dite nella pagina dove trattate dell'argomento, però ho l'impressione che abbia il potenziale per creare una serie infinita di problemi. Infatti ho messo un annuncio sul giornale per affittare un appartamento e la maggior parte delle persone che mi hanno contattato sono extra-comunitari. La loro principale necessità, anche se cercano di nasconderla, è quella di dividere l'importo dell'affitto con qualcun'altro. A questo punto sarebbe necessario capire con chiarezza quali sono le responsabilità del proprietario nei confronti delle persone che dovessero subentrare nel corso degli anni. Questo anche nel caso di divieto di sublocazione parziale dell'immobile. Ho molti dubbi anche riguardo l'obbligo degli eventuali coinquilini di avere la residenza nell'immobile locato. Non ho infatti trovato alcuna indicazione sull'argomento residenza/domicilio. Il mercato degli affitti sta ponendo in forte ribalta questa problematica e spero abbiate la possibilità di occuparevene più diffusamente nel vostro utile sito. Grazie. Inviato da: rob il 05.04.05 14:04Non credo che gli articoli 344 e seguenti della nuova finanziaria intacchino la normativa riguardante la cessione di fabbricati -ex art. 12 L. 191/78-. Ritengo che tutto il contenuto inserito in detti articoli, riguardino la denuncia di fabbricato ma in relazione agli eventuali tributi o oneri da corrispondere in ordine alla cessione stessa, anche perchè non ho letto da nessuna parte che il citato articolo 12 è stato abrogato. Sono locatrice di un immobile locato a studenti con relativo contratto.Debbo mandare disdetta tre mesi prima come risulta dallo stesso,posso chiedere vostro aiuto per la compilazione della disdetta.Dovrei spedirla entro il questo mese. Inviato da: conci il 23.05.05 12:44Ho un dubbio: Grazie. silvano.zener@tiscali.it Inviato da: zener il 01.06.05 11:56che dire!... ad agosto ho fatto comunicazione per locazione a 4 extracomunitarie (precisissime con i pagamenti)e mi era stato detto, avendola fatta per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che la stessa valeva come risposta di accettazione e non mi è stato rilasciato nessun modulo firmato da loro, il problema l'hanno avuto le mie inquiline che non hanno potuto fare il rinnovo dei permessi perchè non c'era nessun documento che accertasse la comunicazione fatta e la fotocopia della cartolina di ritorno non è andata bene, che fare?io mi sono vergognata per come vanno le cose, forse invece di fare un minestrone con tanti ingredienti sarebbe meglio un brodino di dado! Inviato da: titti di nommisci il 06.06.05 17:48quindi alla fine non c'è più obbligo di cessione di fabbricato tra italiani e comunitari? Inviato da: dubcore@yahoo.it il 20.06.05 14:43a me è andata così Complimenti per il sito. Cordiali saluti Black_Scorpion Inviato da: Black_Scorpion il 27.11.05 19:08Ciao a tutti, vedo che siete bene o male tutti quanti esperti in materia di affitti e registrazione contratti quindi provo a sottoporvi il mio quesito: desidero dare in affitto per week end o settimante di vacanza la mia casa al mare. Trattandosi di una località turistica e di affitti INFERIORI A 30 GIORNI, come mi dovrei comportare? Devo o non devo registrare il contratto all'inquilino? Se il totale dei giorni di affitto in un anno è inferiore a 30 sono tenuta a farlo oppure no? ma è possibile che la polizia di stato non abbia disposiizoni precise e che ogni agente abbia mezze informazioni probabilmente ricevute a voce dai suoi vecchi? sentite un po' cosa mi è successo oggi: l'altro ieri ho affittato con regolare contratto un monolocale a una cittadina austriaca, quindi comunitaria. oggi sono andato al commissariato mecenate di milano col modulo compilato e la fotocopia del passaporto della mia inquilina. Prima l'agente di servizio ha detto che dovevo portargli la "carta di soggiorno", poi si è rifiutato di accettare il modulo dicendomi che avrei dovuto rifare il ocntratto. Altre mezze informazioni, sbagliate, mi erano state date in almeno tre occasioni precedenti da altri agenti. nella finanziaria 2005 sono intervenute importanti modifiche circa l'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato e precisamente il comma 344 prevede quanto segue: la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Pertanto ritengo che non occorra più comunicare alla PG qualora si proceda alla registrazione del contratto di locazione. Inviato da: filippo il 09.10.06 13:51Ciao ho fatto un contratto 6+6 uso deposito, adesso superati i sei anni voglio l'aumento dell'affitto perchè quello concordato era in lire , come devo agire? fare disdetta? i motivi quali devono essere? grazie faba72@hotmail.com Inviato da: faba il 01.02.07 01:34Scrivi un commento
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