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Cessione di fabbricato, sanzioni e multe





05.02.05

Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato.

" Mi sono state contestate le seguenti violazioni:

art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000.

Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante.
Preciso che il contratto di locazione l'ho stipulato con una sola persona, come normalmente fanno tutti, mentre secondo il Commissariato di P.S., la comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in tante copie quanti sono gli occupanti dell'immobile che nel mio caso coincide con il nucleo familiare.
Quindi mi hanno contestato nr. 2 verbali (uno per ogni occupante che ho omesso di comunicare) ciascuno da euro 320, quindi: € 320 x 2 = 640 euro per la mia ignoranza legislativa ma anche per la leggerezza con la quale l'agente di P.S. all'epoca della prima e singola comunicazione, avrebbe potuto avvisarmi di questo particolare.
Invece si è limitato a ricevere la comunicazione senza informare del contenuto della normativa inducendomi alla violazione in totale buona fede.

320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci?

P.S. Devo precisare inoltre che l'argomento tratta la locazione ad extracomunitari e rettifico la legge 189/2000 in 189/2002 "


Vediamo di capirci qualcosa.

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

Legge 30 luglio 2002, n. 189

Art. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante
e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».


La cosa ci ha sorpreso anche noi che eravamo all'oscuro di una tale normativa. Ci sembra assurdo dover fare tante denunce quanti sono i componenti del nucleo famigliare. Del resto ci chiediamo se non è abbastanza sufficiente denunciare il titolare del contratto di locazione ai sensi dell'art 12 del D.L. 21/03/1978.

La normativa, a nostro avviso, si presta a tante interpretazioni e sarebbe interessante il parere di un legale in merito. Noi osserviamo che il testo di legge al comma 2 dell'art. 147, non pone un obbligo specifico di denuncia esteso anche ai familiari a carico e ci viene da pensare che la contestazione della violazione sia una interpretazione arbitraria da parte della P.S. del succitato articolo.

Una novità in merito alla denuncia di cessione di fabbricato introdotta dalla legge finanziaria 2005 la troviamo sul sito della Confedilizia in questo documento:

Invio telematico della denuncia di P.S.

dove si legge:

" Invio telematico della denuncia di P.S. ed eliminazione dell'obbligo in caso di registrazione del contratto

Art. 1, c. 344

Con riferimento all'obbligo imposto (ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59, convertito dalla l. n. 191/'78), a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consenta, per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, si dispone che il modello da utilizzare per l'effettuazione di detta comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate (lo stesso sarà approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate e sarà reso disponibile dall'Agenzia gratuitamente e in modalità telematica).

Si prevede poi che la comunicazione possa essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno.

Si sancisce infine che la presentazione per la registrazione degli atti di cessione del fabbricato sopra richiamati "tiene luogo" della suddetta comunicazione. Insomma, se un contratto di locazione viene registrato (così come se viene registrato un contratto di comodato o in caso di registrazione di una compravendita) non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di P.S.

Obbligo della denuncia di P.S. anche per gli agenti immobiliari Art. 1, c. 345

Viene disposta l'estensione ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare, dell'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa, ad adempiere all'obbligo per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà (quali locazioni e comodati), anche per le cessioni di durata inferiore al mese.

La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese.
Competente ad irrogare questa sanzione è il Sindaco del Comune in cui opera l'intermediario immobiliare. "

Che dire? Se registro il contratto entro i 30 giorni di legge non sono più tenuto a fare la denuncia di cessione fabbricato entro le 48 ore?

Noi abbiamo cercato di saperne di più recandoci presso lo sportello registrazione contratti, atti pubblici e privati dell'Agenzia delle Entrate della nostra zona. Purtroppo l'addetto non ha saputo dirci niente non avendo ancora ricevuto disposizioni in merito.

Di Staff del 05.02.05 10:00



Commenti

Su Confedilizia Notizie di febbraio '05 c'è un precisazione in cui si dice che se il contratto di locazione viene registrato, non è più necessario fare la comunicazione alla P.S. Tuttavia resta l'obbligo di comunicazione alla P.S. se si cede, si affitta, si vende, l'immobile o si ospita un extracomunitario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche se il contratto è registrato.

Inviato da: Staff il 12.03.05 14:10

è pacifico supporre che se un contratto di locazione è stato debitamente registrato, e in esso il nominativo di un solo conduttore il cui seguito e' stata la comunicazione agli organi PS competenti, si evince dal contratto stesso che il locatore era/è a conoscenza che l'immobile è occupato dal conduttore verbalizzato nel contratto, era cura del conduttore comunicare gli estremi agli organi competenti di eventuali coinquilini (titolo gratuito).
si consiglia un ricorso al giudice di pace, dopo aver letto con estrema attenzione il contratto di locazione.......
ps. se un "organo x" dice una cosa... i giudici sanciscono l'esatto contrario ;))))
ce la puoi fare,,,

Inviato da: il libraio il 13.03.05 01:28

La denuncia di cessione fabbricato sarà anche un residuato bellico degli anni di piombo, come dite nella pagina dove trattate dell'argomento, però ho l'impressione che abbia il potenziale per creare una serie infinita di problemi. Infatti ho messo un annuncio sul giornale per affittare un appartamento e la maggior parte delle persone che mi hanno contattato sono extra-comunitari. La loro principale necessità, anche se cercano di nasconderla, è quella di dividere l'importo dell'affitto con qualcun'altro. A questo punto sarebbe necessario capire con chiarezza quali sono le responsabilità del proprietario nei confronti delle persone che dovessero subentrare nel corso degli anni. Questo anche nel caso di divieto di sublocazione parziale dell'immobile. Ho molti dubbi anche riguardo l'obbligo degli eventuali coinquilini di avere la residenza nell'immobile locato. Non ho infatti trovato alcuna indicazione sull'argomento residenza/domicilio. Il mercato degli affitti sta ponendo in forte ribalta questa problematica e spero abbiate la possibilità di occuparevene più diffusamente nel vostro utile sito. Grazie.

Inviato da: rob il 05.04.05 14:04

Non credo che gli articoli 344 e seguenti della nuova finanziaria intacchino la normativa riguardante la cessione di fabbricati -ex art. 12 L. 191/78-. Ritengo che tutto il contenuto inserito in detti articoli, riguardino la denuncia di fabbricato ma in relazione agli eventuali tributi o oneri da corrispondere in ordine alla cessione stessa, anche perchè non ho letto da nessuna parte che il citato articolo 12 è stato abrogato.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Grazie !

Inviato da: santo il 10.04.05 19:27

Sono locatrice di un immobile locato a studenti con relativo contratto.Debbo mandare disdetta tre mesi prima come risulta dallo stesso,posso chiedere vostro aiuto per la compilazione della disdetta.Dovrei spedirla entro il questo mese.

Inviato da: conci il 23.05.05 12:44

Ho un dubbio:
sono nella condizione di cedere ad un familiare la mia seconda casa ad uso gratuito. Sono obbligato comunque ad avvisare gli organi competenti, come per esempio alla P.S., indipendentemente dala durata del periodo (il periodo è di circa 3 mesi, necesario per la ristruturazione della loro abitazione principale)?

Grazie.
Siete forti

silvano.zener@tiscali.it

Inviato da: zener il 01.06.05 11:56

che dire!... ad agosto ho fatto comunicazione per locazione a 4 extracomunitarie (precisissime con i pagamenti)e mi era stato detto, avendola fatta per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che la stessa valeva come risposta di accettazione e non mi è stato rilasciato nessun modulo firmato da loro, il problema l'hanno avuto le mie inquiline che non hanno potuto fare il rinnovo dei permessi perchè non c'era nessun documento che accertasse la comunicazione fatta e la fotocopia della cartolina di ritorno non è andata bene, che fare?io mi sono vergognata per come vanno le cose, forse invece di fare un minestrone con tanti ingredienti sarebbe meglio un brodino di dado!

Inviato da: titti di nommisci il 06.06.05 17:48

quindi alla fine non c'è più obbligo di cessione di fabbricato tra italiani e comunitari?

Inviato da: dubcore@yahoo.it il 20.06.05 14:43

a me è andata così
io e mia moglieabbiamo invitato mia suocera per un periodo a casa nostra. Mia suocera è arrivata in italia di giovedi il venerdi ha riposato e il sabato sono andato dai Carabinieri rispettando le 48 ore come termine massimo per dichiarare la presenza di mia suocera, i CC mi dicono che la competenza è del Comune dove vivo vado al Comune compilando lo stampato "Comunicazione di Cessione Fabbricato" ma l'Ufficio protocollo dell'Ufficio Comunale il Sabato è chiuso. Che faccio? Ho pensato "tornerò Lunedi" il primo giorno lavorativo succssivo. Errato neanchè una settimana e mi arriva un Verbale di violazione che mi dice che ho presentato in ritardo la comunicazione e quindi devo pagare € 210 di multa. E' giusto secondo voi? A me non sembra.

Inviato da: camario il 01.10.05 00:49

Complimenti per il sito.
Se non sbaglio per le cessioni di fabbricato, con le ultime finanziarie è cambiato qualcosa, sia in termini di sanzioni "che sono aumentate" e sia per l'ente a cui va comunicato, in quanto sembrerebbe che come per la registrazione degli affitti anche le cessioni di fabbricato andranno comunicate alle Agenzie delle Entrate per territorio.
E' possibile avere una delucidazione in merito?

Cordiali saluti Black_Scorpion

Inviato da: Black_Scorpion il 27.11.05 19:08

Ciao a tutti, vedo che siete bene o male tutti quanti esperti in materia di affitti e registrazione contratti quindi provo a sottoporvi il mio quesito: desidero dare in affitto per week end o settimante di vacanza la mia casa al mare. Trattandosi di una località turistica e di affitti INFERIORI A 30 GIORNI, come mi dovrei comportare? Devo o non devo registrare il contratto all'inquilino? Se il totale dei giorni di affitto in un anno è inferiore a 30 sono tenuta a farlo oppure no?
Grazie a chi mi aiuterà a dare una risposta a questo dubbio.
Ciao! Mercole

Inviato da: mercole il 28.12.05 19:25

ma è possibile che la polizia di stato non abbia disposiizoni precise e che ogni agente abbia mezze informazioni probabilmente ricevute a voce dai suoi vecchi? sentite un po' cosa mi è successo oggi: l'altro ieri ho affittato con regolare contratto un monolocale a una cittadina austriaca, quindi comunitaria. oggi sono andato al commissariato mecenate di milano col modulo compilato e la fotocopia del passaporto della mia inquilina. Prima l'agente di servizio ha detto che dovevo portargli la "carta di soggiorno", poi si è rifiutato di accettare il modulo dicendomi che avrei dovuto rifare il ocntratto. Altre mezze informazioni, sbagliate, mi erano state date in almeno tre occasioni precedenti da altri agenti.
Si può sapere con precisione che documento devo allegare al modulo?
Grazie se mi potrete aiutare

Inviato da: maxdeldollaro il 06.04.06 17:17

nella finanziaria 2005 sono intervenute importanti modifiche circa l'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato e precisamente il comma 344 prevede quanto segue: la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Pertanto ritengo che non occorra più comunicare alla PG qualora si proceda alla registrazione del contratto di locazione.

Inviato da: filippo il 09.10.06 13:51

Ciao ho fatto un contratto 6+6 uso deposito, adesso superati i sei anni voglio l'aumento dell'affitto perchè quello concordato era in lire , come devo agire? fare disdetta? i motivi quali devono essere? grazie

faba72@hotmail.com

Inviato da: faba il 01.02.07 01:34
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