Home page
Chi siamo

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo
Privacy





Commenti recenti:

Il problema dell' umidità in casa

sam
del 18.08.10 16:11
Andrea
del 21.08.10 08:10
Laura
del 08.09.10 12:06


Locazione e affitti per abitazione

fraflu
del 01.09.10 10:00
sara
del 06.09.10 23:30
elena86
del 07.09.10 17:59


Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato

Antonio
del 25.08.10 14:52
Antonio
del 25.08.10 14:52
Antonio
del 03.09.10 17:49


Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
November 23 2006

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster


Forum su casa e condominio

Scrivi il tuo messaggio
Messaggi più recenti
Elenco dei messaggi
Archivio
Cerca nel forum:
or and


Messaggi in archivio: secondo semestre 2002

  • Oggetto: Ascensore con le nuove norme europee di Marco del 2002-09-13 10:39:11
    Messaggio: Salve mi chiamo Marco e sono proprietario di un appartamento al 3° piano. La mia domanda è la seguente:
    nel condominio sono anni che l'ascensore è fermo a causa di un guasto al motore, l'amministratore mi ha segnalato che esiste la possibilità che non possa più essere messo in funzione poichè dal 30 Settembre 2002 entrerà in vigore la normativa europea che richiede cabine più ampie e se non cè lo spazio per sostituire questa preesitente il palazzo rimmarrà senza ascensore
    ( nel condomio ci sono molti anziani e perfino un invalido al 2° piano con relativo posto macchina riservato). E' possibile quindi che un palazzo che ha già l'ascensore ( guasto da anni ) ne rimanga senza a causa delle nuove normative? grazie dell'attenzione.
    • Re: Ascensore con le nuove norme europee di Roberto del 2002-09-13 12:21:31
      NO. La normativa riguarda le nuove costruzioni e la ristrutturazione dei vecchi modelli. Ma se i vecchi modelli materialmente non possono essere adeguati è sufficiente che un tecnico rediga una perizia e si trovano soluzioni alternative nei limiti delle possibilità.

      In ogni caso non mi sembra che ne abbiate così un bisogno se è rotto da tanto tempo e non vi attivate per sistemarlo....


  • Oggetto: Vendita quota proprietà di Monica del 2002-09-13 11:22:08
    Messaggio: Il mio compagno è proprietario al 50% con la sua ex moglie di un appartamento (erano sposati in regime di separazione dei beni).
    Nella sentenza di divorzio la casa coniugale non è stata affidata a nessuno dei 2 xchè in quella sede hanno stipulato un compromesso con il quale la ex moglie si impegna ad acquistare l'altro 50% versando al mio compagno la quota spettante. Il tutto deve svolgersi entro aprile del 2003.
    Ora nell'abitazione vive la sua ex moglie con la loro bambina, con il suo nuovo compagno e con altre due figlie che ha avuto da quest'ultimo.
    Vorrei sapere se la sua ex moglie, se in quella data non si impegna a rispettare ciò che ha sottoscritto nel compromesso, ha diritto a continuare a vivere nell'abitazione o se il mio compagno ha qualche possibilità per rientrare in possesso della sua proprietà.
    Potrebbe per esempio vendere a terzi il suo 50%?
    Grazie infinite per la risposta
    • Re: Vendita quota proprietà di Roberto del 2002-09-13 12:17:43
      No, dell'appartamento sicuramente non ne rientra in possesso se sua moglie non decide di sua sponte di andarsene.
      Può solo fare causa per farsi dare i soldi come da impegni presi

  • Oggetto: Impianto idrico di Carla Petrocco del 2002-09-13 11:44:46
    Messaggio: Abbiamo acquistato un appartamento al 7° piano di un edificio costruito negli anni 60. E' stato rifatto tutto l'impianto idrico dell'appartamento ma abbiamo notatto che la pressione dell'acqua, sia diretta che dei cassoni e molto bassa. Secondo le regole condominiali, è un problema che deve risolvere il condomino oppure ci deve pensare l'amministratore?
    • Re: Impianto idrico di Roberto del 2002-09-13 12:15:23
      Se manca la pressione è un onere a carico di tutto il condominio.
    • Re: Impianto idrico di Fabio del 2002-09-13 13:06:16
      L’installazione di autoclave è necessaria per consentire l’utilizzazione costante dell’impianto idrico di un edificio condominiale. Sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che esso non costituisca innovazione ma parte integrante dello stesso impianto.

      Anche un solo condomino può chiedere, occorrendo, con ricorso in via d’urgenza all’autorità giudiziaria, l’installazione da parte del condominio di un’autoclave, qualora dimostri l’insufficienza dell’impianto idrico esistente (Pret. Taranto 26 marzo 1985).

      L’installazione dell’autoclave deve essere deliberata dall’assemblea con maggioranza semplice rappresentata da un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, non potendosi configurare l’installazione dell’autoclave come innovazione in quanto non comporta modificazione né della forma né della sostanza di una parte comune dell’edificio (Trib. Napoli n. 9040/92).

      Le relative spese (quelle di installazione) e quelle di manutenzione restano soggette agli stessi criteri fissati per l’impianto idrico (Pret. Taranto 26/3/85).

      Costituendo, come più volte ribadito, l’installazione un opera di conservazione dell’impianto e non una miglioria alle spese relative, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 C.C., devono contribuire tutti i condomini, compresi coloro che non risentono delle carenze idriche e coloro che intendano rinunciare al servizio. (Cass. N. 1398/98)

  • Oggetto: rifacimento facciate di paola santini ind. santini.paola@virgilio.it del 2002-09-13 14:18:50
    Messaggio: gentili signori,
    vorrei chiedere alcune informazioni:

    1. rifacendo le facciate di una palazzina, il condomino che ospita ponteggi e impalcature è tenuto a farlo? ha un indennizzo per l'occupazione della sua proprietà?

    2. ci si può rifiutare di fare piccole migliorie nonn urgenti nel proprio spazio quando sono in corso lavori condominiali in comune di rifacimento facciate palazzo (esempio: piastrine protettive dalle intemperie sul balcone)?

    grazie!

  • Oggetto: LA PORTINAIA VA IN FERIE di ENRICO del 2002-09-13 15:43:52
    Messaggio: PREMETTO CHE LA CUSTODE VIVE IN UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DEL CONDOMINIO.
    ORA IL PROBLEMA SI PONE PERCHE' LEI VA IN FERIE E NON VUOLE CHE NESSUNA SOSTITUTA OCCUPI IL SUO ALLOGGIO, ANZI PROPONE DI PRENDERE UN IMPRESA DI PULIZIE.
    LEI E' STIPENDIATA ANCHE PER LA CUSTODIA DEL PALAZZO QUINDI E' LEGALE TUTTO CIO'
    GRAZIE
    • Re: LA PORTINAIA VA IN FERIE di Tiziana del 2002-09-15 15:26:18
      Assolutamente! La portiera ha ragione!!! L'alloggio è stato affidato a lei e nessun sostituto può entrare in quell'alloggio! E' come se le fosse stato affittato a titolo gratuito! Se lei avesse un appartamento in affitto, se andasse in ferie lo lascerebbe libero di farlo abitare x quel periodo ad un altra persona??? Penso proprio di no! Per l'alloggio della portiera è la stessa cosa! L'unica cosa x cui le do ragione è che per legge si sostituisce il portiere se questo manca x oltre 3 giorni. Ma c'è una differenza. Se nello stabile ci sono uffici i quali aìhanno bisogno del portiere ogni giorno la sostituzione deve essere fatta da un altro portiere sostituto. Se non c'è bisogno della presenza ma è solo una questione di pulizia va bene anche affidare ad una ditta la pulizia dello stabile per il periodo di ferie della portiera il quale non può opporsi a questa decisione dei proprietari perchè non è una cosa che spetta a lei decidere.

  • Oggetto: Ripartizione spese acqua potabile di Michele Fumagalli del 2002-09-13 16:08:11
    Messaggio: Sono in affitto in una villa suddivisa in tre appartamenti (totale di sei persone), i quali condividono il contatore dell'acqua potabile. Premesso che la porzione abitativa del padrone di casa consta di piscina (7*4 mt) e giardino, la mia di giardino, e quella del terzo è al piano rialzato, come dovrebbero essere ripartite le quote di consumo, a parità di metratura del giardino e di persone per abitazione? Mi sono state illustrate delle fatture incomprensibili dal padrone di casa, il quale asserisce che il mio apporto dovrebbe essere di poco inferiore al suo, e la cosa mi appare strana, considerata la piscina.
    A suo dire il mio debito per il consumo del 2000 e 2001 ammonta a circa 700 euro. Ho diritto a richiedere che i contatori vengano separati per appartamento? Grazie a tutti coloro che potranno "illuminarmi".
    • Re: Ripartizione spese acqua potabile di Roberto del 2002-09-13 16:34:32
      No a richiederlo non ne hai diritto.
      E' comunque tuo diritto invece installarne uno a tue spese (con 30 Euro si compra) installandolo prima della tua presa. A quel punto salvo se diversamente stabilito dal contratto d'affitto sarai tenuto a pagare i litri effettivamente consumati.
      Ma se nel contratto è prevista già una suddivisione quella si paga.
      Avresti dovuto pensarci prima di firmare il contratto.
    • Re: Ripartizione spese acqua potabile di mario del 2002-09-15 15:10:24
      Puoi giustamente richiedere che le spese vengano ripartite equamente, eil solo mdo è installare tot numero di contatori per quanti sono gli appartamenti, In questo modo ogni trimestre si puo' dividere la bolletta in base a quanto realmente consumato.
      Ciao
    • Re: Ripartizione spese acqua potabile di Tiziana del 2002-09-15 15:19:25
      E' un tuo preciso diritto richiedere il distacco del contatore perchè non è assolutamente legale dividere il costo del consumo di acqua potabile tramite una ripartizione "a millesimi". Tra l'altro mettere il contatore dei consumi dentro casa tua non deve essere una tua spesa ma è una modifica strutturale e permanente per cui deve essere fatta dal proprietario, assolutamente non dall'inquilino. Gestisco immobili di proprietà di enti pubblici e ci stiamo battendo proprio per risolvere lo stesso problema!!! Gli inquilini ci hanno fatto causa perchè pagavano l'acqua consumata e sprecata dagli altri e l'ente proprietario si è sobbarcato la spesa di ben 40.000 Euro per risolvere questo problema e per far installare i contatori nelle case degli inquilini.

  • Oggetto: Acquisto casa in comune (e regione) diversa di Barbara del 2002-09-13 16:19:40
    Messaggio: Salve a tutti.
    A ottobre avrò il rogito di una casa che comprerò a Milano. Io però risiedo (e domicilio) a Cagliari dai miei genitori (non possiedo immobili). Per godere delle agevolazioni vorrei comunque comprare l'abitazione come prima casa anche se non ci abiterò e la vorrei affittare. Risulta che lavoro a Cagliari . Posso rifiutarmi il cambio residenza a Milano risultando che lavoro a Cagliari ? ((ho un regolare contratto dipendente ed è ovvio che non posso viaggiare ogni giorno). Posso altrimenti per non cambiare residenza dichiarare che a Milano presto la mia abituale attività lavorativa o ci sono controlli (basterebbe visionare il mio contratto di lavoro?). Grazie mille per l'aiuto.
    • Re: Acquisto casa in comune (e regione) diversa di Roberto del 2002-09-13 16:29:43
      Un buon 20% della popolazione lavora fuori città. Prendi tranquillamente la residenza nel tuo nuovo appartamento e continua pure a stare dai tuoi genitori. Vedrai che non ci saranno problemi.
      Al massimo concorda una visita con l'ufficiale di stato civile.
      • Re: Re: Acquisto casa in comune (e regione) diversa di Barbara del 2002-09-18 09:00:06
        Grazie mille per i chiarimenti. Cambierò residenza continuando a stare nel mio attuale domicilio. Barbara

  • Oggetto: Scarico acqua piovana di Gianluca del 2002-09-13 16:28:44
    Messaggio: Ho firmato da più di un anno un contratto preliminare d'acquisto di un appartamento facente parte di un condominio.
    L'appartamento è al piano terra e dispone di un'area di giardino pensile (di mia proprietà, quindi) di circa 50 mq.
    Pochi giorni fa, mi sono accorto che dal terrazzo dell'attico, posto al terzo piano, in caso di pioggia (anche di lieve intensità e di breve durata), provengono due scarichi d'acqua, tramite altrettanti tubicini sporgenti del diametro di circa 6 cm.
    Al momento, non sono presenti terreno nè, quindi, strati erbosi od altro (il condominio non è ancora ultimato); quando ci saranno, ad ogni pioggerellina, subirò inevitabili danni (buche, schizzi di di fango ed acqua, pozzanghere).
    Chiedo se devo subire questa situazione o se posso pretendere dal costruttore che sia posto un rimedio.
    Si noti che allungando i tubi di scarico, il problema non può essere risolto, a meno che non li si allunghi di almeno 5 metri!

    Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.

    Gianluca
    gpolimeno@mclink.it
    • Re: Scarico acqua piovana di Roberto del 2002-09-13 16:31:46
      La devi subire.
      Ti faccio presente che senza canale di gronda l'acqua ti pioveva meno uniformemente (inon in un punto solo) dal bordo del balcone. Quindi non è certo un dramma.
      • Re: Re: Scarico acqua piovana di Gianluca del 2002-09-13 17:08:56
        Grazie per la risposta (e la tempestività con cui è arrivata).

        Pensavo e speravo valesse l'Art. 908 del Codice Civile , trattandosi di uno scolo su un fondo privato, ma se mi dici che non è così... boh.

        Saluti.
        • Re: Re: Re: Scarico acqua piovana di Roberto del 2002-09-13 17:43:37
          No, quell'articolo si applica a fondi adiacenti e non sovrastanti.
          In ogni caso non si applicherebbe in ogni caso poichè non è che tu abitavi li e poi hanno costruito il terrazzo, ma a voi il bene è giunto entrambi dallo stesso costruttore: non si applica l'articolo per destinazione del padre di famiglia

  • Oggetto: Tabella di ripartizione spese ascensore errata di Marco del 2002-09-13 18:26:58
    Messaggio: La tabella ascensore del mio condominio (unica scala, 5 piani, 17 appartamenti) mi attribuisce 125 millesimi.
    Avendo avuto la possibilità di effetture tutti i calcoli con sufficiente precisione, ho verificato che a me spetterebbero tra i 75 e gli 81 millesimi.
    Per fare la verifica ho calcolato la somma per ciascun condomino di metà tabella di proprietà (rapportata cioè a 500) e tabella di proprietà moltiplicato per l'altezza del percorso dell'ascensore (ancora rapportato a 500).
    Quali passi devo affrontare per obbligare il condominio ad accettare di rivedere detta tabella che mi penalizza tanto vistosamente?
    Grazie per l'aiuto!
    • Re: Tabella di ripartizione spese ascensore errata di Tiziana del 2002-09-15 15:10:40
      Tanto per cominciare far approvare una tabella millesimale non è semplice in quanto serve l'unanimità dei proprietari, secondo me potresti portare all'attenzione del condominio il tuo problema, facendo redigere da un professionista la tabella dell'ascensore e sottoporla al giudizio degli altri. Se ne beneficieranno tutti (ma ho i miei dubbi) l'operazione di approvazione sarà più semplice e il tecnico che ha redatto la tabella sarà pagato da tutto il condominio. Al contrario, se non si riesce ad approvare il tecnico lo pagherai tu ma la tabella comunque resterà nelle tue mani.
      • Tabella di ripartizione spese ascensore errata di Marco del 2002-09-16 18:35:35
        Gentile Tiziana, l'art.69 disp att.c.c.(Revisione del valore millesimale) - inderogabile - afferma che le tabelle sono modificabili anche nell'interesse di un solo condomino, quando risulta che sono conseguenza di un errore. Detto ciò, cade la distinzione tra tabelle contrattuali e assembleari, essendo detta disposizione inderogabile. Resta il fatto che l'espressione "conseguenza di un errore" è ambigua. La tabella di proprietà è redatta in base a criteri soggettivi, là dove si tratta di attribuire i coefficienti per altezza del piano, esposizione, destinazione ecc.. Non si può sindacare su tali scelte, se sono omogeneamente attribuite alle singole unità. L'errore può essere rilevato solo in un valore di metratura diverso dal reale. Anche in tali casi però il giudice spesso preferisce bocciare richieste di nodifica che spostino di pochi millesimi i valori di ciascuno.
        Per quanto riguarda la tabella dell'ascensore invece, a mio parere, va notato che deriva in modo pressochè meccanico da quella di proprietà. L'unico coefficiente da considerare è quello che distingue il peso del numero di viaggi che l'ascensore fa per portare da terra al piano e viceversa gli inquilini da quello del numero di viaggi da fare per salire e scendere dall'ultimo piano, dal lastrico solare e dalla cabina contatori (ivi sita). Proprio considerando questa variabilità, il valore che mi attribuisco va da 76 a 81 millesimi. E' di circa il 50% superiore il valore che attualmente pago.
        Ora chiedo: trovandomi nella condizione di poter dimostrare che la tabella ascensore (che noi usiamo per via del regolamento contrattuale per tutte le spese ordinarie e straordinarie) è errata ed avendo l'amministratore e l'assemblea ignorato la mia richiesta fatta quasi 2 anni fa, che passi mi conviene fare per ottenere quel che voglio?!? Lettera dell'avvocato? Giudice di pace?
        Posso imporre un tempo oltre il quale mi riservo, al momento che viene riconosciuto il mio diritto, di chiedere gli arretrati? Come?

        Grazie!

  • Oggetto: sublocazione parziale di Mirko E. del 2002-09-13 18:56:21
    Messaggio: Secondo l'art. 2 della legge 392/78 il conduttore puo' subaffittare una parte dell'immobile (ad es. una camaera). La legge pero' non specifica una durata minima del contratto di sublocazione, ne' i mesi di anticipo con cui il subconduttore deve preavvisare il conduttore della sua volonta' di uscire dal contratto di sublocazione. Questo vuol dire che la durata del contratto e i mesi di preavviso possono essere scelti facoltativamente dal conduttore e dal subconduttore nel contratto di sublocazione?

Pagina: 47 di 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |


Fuoco e legna banner