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Forum su casa e condominio
Messaggi in archivio: primo semestre 2002 - Oggetto: Inferiate di Valentina Fiorella del 2002-05-13 11:40:33
Messaggio: Buon giorno,
ho acquistato un appartamento a piano terra in uno stabile di Milano.
Si pone il problema delle inferiate, non mi sento di entrare nell'appartamento senza una protezione da eventuali effrazioni.
Ho iniziato a contattare i fabbri per i preventivi e loro mi hanno detto che le inferiate estensibili (uguali a quelle che hanno messo gli altri condomini) non sono sicure (anche se sono più care!).
Ho chiamato l'amministratore per chiedergli se potevo inserire sulle finestre inferiate fac simile a quelle estensibili ma con un'altra modalità di apertura (cioe' a cancelletto), tenendo conto che trattandosi di finestre e lavorando fuori casa tutto il giorno le inferiate rimarrebbero chiuse quasi sempre.
L'amministratore mi ha vietato di mettere inferiate differenti da quelle estensibili.
Ma io non mi sentirei sicura!
Puo' l'amministratore vietarmi di installare inferiate che io ritengo piu' sicure?
Mi sono impegnata di farle fare il più possibile simili a quelle estensibili (uguali cioe' nel disegno) per non alterare la facciata della casa.
Puo' l'amministratore imporre al condomino di non sentorsi sicuro in casa sua?
Grazie
- Se colori e disegno sono identici va bene di Roberto del 2002-05-13 15:02:29
Se colori e disegno sono identici (da chiuso) va bene e non si preoccupi tanto di quello che dice l'Amministratore.
Bisogna però che scattando una foto alla sua inferriata ed una a quella dei vicini, non si riesca a distinguere alcuna differenza. Se così è vada tranquilla che nessun giudice le farà rimuovere le inferriate.
- Oggetto: lungaggini in lavori condominiali di massimo del 2002-05-13 12:59:34
Messaggio: Nel condominio nel quale abito, costituito da due palazzine gemelle) sono in corso dei lavori di rifacimento riguardanti i balconi( cordoli, sottobalconi, ecc.).
Le rate per il pagamento sono state distribuite nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2001.
Tali lavori durano oramai da oltre 5 mesi e solo 1 facciata delle otto totali è stata terminata.
Quali azioni e' lecito intraprendere verso l' amministratore e verso il direttore dei lavori al fine di tutelare la mia proprietà nei confronti della ditta appaltatrice che sembra procedere con tempi biblici?
Questo anche in previsione che tre delle sette facciate ancora da iniziare sono fronte strada e prevedono quindi il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico(si paga a tempo o a corpo?).
- Re: lungaggini in lavori condominiali di Roberto del 2002-05-13 15:00:52
Se non avete fissato sul contratto un tempo di ultimazione dei lavori, l'impresa ci può mettere il tempo che crede, basta che MAI abbandoni i lavori: basta anche un operaio che viene un'ora la mattina a dare un colpetto di vernice.
Se volete fissare un termine per la prestazione dovete contattare l'azienda e mettervi d'accordo insieme. Altrimenti dovreste impugnare il contratto davanti al giudice per richiedere che venga fissato un termine congruo per la fine lavori.
In ogni caso siete stati piuttosto superficiali.
Se invece il termine contrattuale esiste, basta solo farlo valere, ricorrendo anche a penali.
- Oggetto: Millesimali di Federico T del 2002-05-13 15:09:30
Messaggio: Quali sono le procedure per fare le tabelle millesimali?
Ciao
- Ci si reca da un tecnico e gliele si commissionano di Roberto del 2002-05-13 15:12:17
Ci si reca da un tecnico e gliele si commissionano. Lasciate perdere il fai da te se proprio non andate d'amore e d'accordo nel condominio e se tra di voi non c'è un tecnico con esperienza nel campo.
- Oggetto: Se il terrazzo comune non copre completamente i locali di Gianfranco del 2002-05-13 15:26:52
Messaggio: Abito in un condominio di 3 piani la cui struttura architettonica è "digradante" nel senso che man mano che si sale di piano la superficie coperta diminuisce.
In altre parole sia al 1° che al 2° piano ci sono terrazzi di proprietà esclusiva.
Ne risulta che il terrazzo finale di proprietà comune compre per intero solo l'appartamento del 3° piano.
I locali a piano terra sono coperti quindi:
-) in parte del terrazzo finale comune
-) in parte dal terrazzo privato al 2° piano
-) in parte dal terrazzo privato al 1° piano.
Stando a questa situazione il condomino proprietario dei locali sostiene che egli deve partecipare alle spese per la manutenzione del terrazzo comune non in base ai millesimi di proprietà (che tengono conto della volumetria complessiva dei locali) ma tenendo conto solo della porzione dei locali effettivamente coperta dal terrazzo comune.
Ha ragione?
Grazie
Gianfranco
- Ha ragione al 50% di Roberto del 2002-05-13 18:49:22
Dipende da cosa intendi per "manutenzione del terrazzo comune".
Si possono prevedere 2 casi principali:
-Se parlate di rifare il pavimento, le ringhiere od i muretti perimetrali allora ha del tutto torto. Sono questi infatti un bene comune e la spesa va divisa per millesimi senza dubbi o discorsi vari.
-Se dovete intervenire proprio sul lastrico condominiale (soletta ed impermeabilizzazione) allora la spesa va così ripartita: 1/3 al condominio (che dividerà in base ai millesimi) 2/3 a chi stà sotto in base ai metri quadri di copertura.
Quindi come vedi il tuo collega può non avere tutti i torti: conosce abbastanza bene il codice civile.
- Re: Ha ragione al 50%: chiarimenti di Gianfranco del 2002-05-15 14:03:20
Non riesco a comprendere la differenza fra i due casi; che differenza c'è fra "rifare il pavimento" e "intervenire proprio sul lastrico condominiale (soletta ed impermeabilizzazione)" ?
Forse nel primo caso si parla di "manutenzione straordinaria" e nel secondo di "manutenzione ordinaria"
La semplice pitturazione con bitume delle connessure delle mattonelle che viene fatta frequentemente (ogni 1 o 2 anni) rientra nel primo o nel secondo caso ?
Grazie
- Oggetto: Addebito lecito? di Mauro Costantini del 2002-05-13 16:46:09
Messaggio: Sono proprietario di un alloggio al secondo piano. L'inquilino del primo piano sta effettuando lavori di ristrutturazione dei suoi locali. Questi lavori comportano lo spostamento del tubo dell'acqua del mio alloggio.
L'inquilino ritiene che le spese sostenute per lo spostamento di tale tubo sono a mio carico.
Mi pare strano che oltre al disagio dell'interruzione di erogazione dell'acqua, debba anche accollarmi la spesa.
E' legittima, l'interruzione arbitratria dell'erogazione dell'acqua e relativo addebito?
Grazie dell'attenzione
- No, è totalmente assurda di Roberto del 2002-05-13 19:02:28
La pretesa è completamente folle.
Ricadendo su di lui una servitù di passaggio della linea dell'acqua, lui la può spostare (gli è consentito) ma deve assumersene l'onere.
Fai leggere al tuo vicino l'articolo 1069 del Codice Civile che è chiarissimo e fotografa quasi in pieno la vostra situazione
- Oggetto: abbaini costo ricostruzione pareti esterne di Leo del 2002-05-13 17:26:53
Messaggio: Egr. geom., una mia cliente ha acquistato una casa mansardata nel cui edificio vi sono in corso dei lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento del tetto.
Essendoci degli abbaini che sono di proprietà della sig.ra il condominio ha deciso che il rifacimento delle pareti di tali abbaini che sporgono dal tetto sono a carico della sig.ra, e percui non sono intesi come perimetro dell'edificio e percui condominiale.
a seguito di una ricerca legislativa risulta difficile trovare sentenze in merito e i testi a riguardo sono vaghi.
E' giusto che il rifacimento delle pareti degli abbaini siano a completo carico della sig.ra ?
Se si o se no in base a quale testo e soprattutto se c'è una sentenza che suffraghi questa decisione.
Gentilmente la ringrazio
indirizzo leonardoimm@top-inter.net
- A carico del condominio di Roberto del 2002-05-13 18:56:46
Le pareti verticali che sostengono l'altana (il tettuccio obliquo) sono di proprietà condominiale. Sostenere che sono solo a carico della signora perchè contengono la sua esclusiva proprietà è pura follia: allora chi ha una stanza d'angolo dovrebbe pagare lui l'intonaco e la tinteggiatura esterna perchè chiudono la sola sua proprietà?
No, non esistono dubbi, sostenendo una sopraelevazione del tetto, le pareti sono un bene condominiale (di un edificio particolare progettato in questo modo)
- Oggetto: assemblee di mina del 2002-05-13 21:30:25
Messaggio: In un grosso condominio mettere insieme tante persone per rendere valida un'assemblea e ancor di più deliberare è cosa assai difficile.Può un'assemblea generale essere sostituita dal risultato delle assemblee di scala?
- No, è espressamente vietato di Roberto del 2002-05-13 23:45:26
No, non è possibile fare questo. Potrebbe infatti capitare che un risultato con i voti per scala siano diversi da quelli che si otterrebbero con i voti nominali: un po' come Bush che col meccanismo dei voti per stato è diventato presidente pur avendo raccolto meno voti dell'avversario. Ciò non è consentito.
Vi ricordo comunque che in seconda convocazione basta 1/3 di presenze e poi se la gente non partecipa datevi da fare e ricorrete alle deleghe.
- Oggetto: richiesta di assemblea di ernesto del 2002-05-13 23:06:22
Messaggio: Una richiesta di assemblea può essere fatta all'amministratore da almeno due condomini che abbiano almeno 1/6 dei millesimi di proprietà.Se il condominio non ha la tabella dei millesimi il numero dei condomini richiedenti rimane sempre lo stesso?
- Se non c'è tabella si presuppone che le quote siano identiche di Roberto del 2002-05-13 23:41:44
Dal titolo avrai già compreso quindi ognuno di voi ha un numero di millesimi pari a 1000/n dove n è il numero dei condomini.
La regola è la stessa e non cambia
- Oggetto: autoconvocazione di assemblea di mina del 2002-05-13 23:11:37
Messaggio: Se l'amministratore è stato revocato i condomini possono autoconvocare un'assemblea senza farne richiesta all'ex amministratore anche se quest'ultimo dovrebbe rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore?Grazie
- Re: autoconvocazione di assemblea di Roberto del 2002-05-13 23:46:30
La convocazione può benissimo essere fatta anche da due condomini. E' una cosa normalissima
- Oggetto: albero tagliato di Alison Bron del 2002-05-13 23:19:50
Messaggio: Sono proprietaria da circa un anno di un appartamento al 3° piano di un condominio con giardino, nel quale, al momento dell'acquisto, era presente un albero/arbusto tipo alloro di circa 13-14 metri che intravedevo piacevolmente da ben 2 stanze, e che permetteva una molto discreta copertura della vista dei vicini. Lo scorso dicembre, prima che mi trasferissi nell'appartamento, mi sono ritrovata che la pianta era stata abbattuta (alla base dei 6 tronchi) senza esserne stata interpellata. L'amministrazione del condominio non ha mai riportato in nessun verbale l'abbattimento della pianta, ed ha giustificato l'evento nei seguenti modi:
1. l'albero non era protetto e toglieva nutrimento ad un pino silvestre adiacente (quasi morto), che è invece protetto dalla forestale
2. l&
3. il condomino del 1° piano ha dato disposizioni al giardiniere di tagliarlo, perchè oscurava la vista del paesaggio e non lasciava passare la luce all'interno.
Tenuto conto che trovo l'atto assolutamente vandalico, come posso fare per esigere che venga rimpiazzata una pianta delle stesse dimensioni e nello stesso punto, anche se non potrà essere esattamente nel luogo in cui era a causa delle radici non estirpate? Come posso far valutare il danno subito nel caso in cui nessun rimpiazzo venga effettuato?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
Alison
- Dubito che rivedrai l'albero di Roberto del 2002-05-13 23:54:33
Mi spiace ma con qualche scusa potranno sempre dire che l'albero doveva essere tagliato. E' comunque un tuo diritto che non ci siano "innovazioni" (lo stare senza alberi) e che un nuovo alberello venga piantato.
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