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Messaggi in archivio: primo semestre 2002

  • Oggetto: detrazione 36% di Giampiero del 2002-04-06 11:49:53
    Messaggio: Con l'acquisto o la vendita di una casa adibita ad abitazione principale si trasferisce anche il diritto alla detrazione del 36% per ristrutturazione ?
    • Si di Roberto del 2002-04-06 11:58:11
      Si, si trasferisce.

      In pratica:
      - io nel 2001 ho fatto lavori per 100 milioni
      - nel giugno del 2002 inizio a detrarmi il primo decimo dei 36 milioni pari a 1860 €uro
      - nel dicembre 2002 vendo casa

      ----> Colui che acquista da me, nella sua dichiarazione dei redditi, ogni anno dal 2003 al 2011 detrarrà 1860 €uro all'anno di tasse.
      Io, chiaramente, non detrarrò più nulla.


  • Oggetto: Detrazione 36% di Giampiero del 2002-04-06 12:22:15
    Messaggio: Ringrazio per la pronta risposta ed ora approfitto per ulteriori chiarimenti:
    1)Ho venduto in data 30/9/2001 la mia abitazione nella quale avevo in corso di detrazione (3° anno)alcune spese. Nel 730/2002 devo continuare a segnalare questa detrazione per poter usufruire dei 9/12 relativi all'anno 2001 ?

    2) Ho acquistato in pari data una nuova abitazione per la quale il vecchio proprietario aveva fatto dei lavori nel corso del 2001 e per i quali lui non farà richiesta di detrazioni.
    Comunicando queste spese nel mio 730 verranno tutte a mio beneficio ? Grazie
    • Re: Detrazione 36% di Roberto del 2002-04-06 13:00:20
      Circa il primo quesito il tuo comportamento dovrebbe essere giusto anche se questa divisione per mesi (che si utilizza giustamente nel calcolo dell'ICI) non è contemplata dalle circolari del Ministero delle Finanze di cui sono a conoscenza.

      Sul secondo quesito invece i dubbi sono minori.
      Il fatto che chi ti ha venduto utilizzi o meno il beneficio fiscale conta poco: l'importante è sapere se ha o meno fatto la pratica relativa con la Comunicazione all'Ufficio Imposte
      Se il tuo venditore non ha avviato la pratica per l'agevolazione IRPEF non ci sono possibilità per te di usufruire ora dell'agevolazione.
      Altrimenti la puoi utilizzare

  • Oggetto: passo carraio di Enzo del 2002-04-06 23:21:38
    Messaggio: Vorrei sapere quanto deve essere largo un passo carraio sia in rettilineo che in curva, e se in tale passaggio si può transitare in bicicletta e si deve spingere. Ringrazio anticipatamente della risposta.
    • Domanda incomprensibile di Roberto del 2002-04-07 13:15:12
      Francamente la tua domanda non si comprende: in che senso "quanto deve essere largo"? Per il codice della strada, per il codice civile, per cos'altro?
      E la bicicletta cosa c'entra?
      Sii più chiaro
      • Re: Domanda incomprensibile di Enzo del 2002-04-08 23:27:59
        Vedo di spiegarmi meglio; ho il diritto di passaggio sia carraio che pedonale nella proprietà dei miei vicini (come da contratto). Loro per intralciarmi, dal momento che vorrebbero impedirmi di passare, lasciano uno spazio molto limitato tanto che con la macchina faccio sempre fatica ad uscire. Prima di lamentarmi volevo sapere (se possibile) quanto spazio (in larghezza) mi devono lasciare. Inoltre passando in bicicletta mi hanno ripreso che non posso salirci ma che in quel tratto devo spingerla. In un passo carraio penso che posso transitare come mi fa più comodo o no? Spero di essermi chiarito meglio. Ringrazio ancora per la tua collaborazione.
        • Ora è più chiaro di Roberto del 2002-04-09 13:32:47
          Se da atto scritto hai il passagio "carrabile" tu puoi transitare sia in auto che in bici (è sempre un veicolo in base al Codice della Strada).
          Se la larghezza non è determinata dall'atto o fisicamente da un cancello preesistente od altro, allora hai diritto in ogni caso a poter transitare con un "veicolo" e quindi fino alla larghezza massima della sagoma prevista dal Codice della Strada (mi pare 250 cm.)
          Tu hai pieno diritto di transitare e i vicini non possono fare nulla. Sono solo piccoli dispettucci stupidi.
          Ti consiglio di convocare un 'testimone' e di fronte a lui chiamare i vicini quando ti chiudono parzialmente il passo. Potrai così far partire se le cose continuano una Raccomandata AR in cui denunci la mancata disponibilità della servitù e dicendo che in futuro richiederai i danni.

  • Oggetto: citofono interno di rosaria del 2002-04-07 19:16:47
    Messaggio: abito al 4°piano in un palazzo e possiedo un box nel seminterrato. Vorrei dotare l'appartamento e il garage di citofoni interni. Per fare ciò ho bisogno di far scendere lungo il muro esterno del palazzo i fili dell'impianto. Può il condominio opporsi? grazie.
    • Si, può e a ragione di Roberto del 2002-04-07 19:49:44
      In effetti il condominio può giustamente opporsi alla tua decisione di far passare dei fili sulla facciata esterna del condominio per motivi di ordine estetico.
      Se proponi invece una soluzione che abbia un impatto visivo non così evidente non possono vietartelo (tu non vieti a nessun altro di far parimenti uso della cosa comune)

      Ti do io comunque un suggerimento:
      in commercio ci sono dei citofoni ad onde radio che costano davvero poco, funzionano benissimo e non ti faranno inimicare con i tuoi comproprietari.
      Fai un salto in un buon negozio di articoli elettronici e vedrai che farai molto meglio ad utilizzare questi modelli, che puoi sempre asportare ed utilizzare anche per altri scopi (tra una camera da letto ed una sala un giorno che tu fossi malato...)

  • Oggetto: Chi paga? di Angela del 2002-04-07 19:45:55
    Messaggio: Ciao Roberto,
    ti scrivo per usufruire ancora una volta del tuo prezioso aiuto.

    Ieri ho trovato il bagno ed il soppalco sovrastante quest'ultimo allagati.
    Da sopralluogo é risultata una perdita alla colonna di scarico nella porzione relativa agli inquilini del 5° piano, io sono al 4°, ed una perdita d'impermeabilizzazione del tettuccio che sovrasta l'ultima parte del mio bagno (per capirci é l'ex chiostra, o bagno, non so come si chiami).
    La colonna danneggiata esce dallo scarico del bagno degli inquilini del 5°,abitano la mansarda, per poi raccordarsi alla colonna principale. Il raccordo attraversa internamente il tettuccio su citato.
    Con grande probabilità c'é anche una perdita allo scarico del bagno di questi inquilini.
    Inoltre l'acqua ha danneggiato anche il soffitto del mio soppalco che deve pertanto essere riparato, difatti questo riscchia di cadere giù.

    Domando:
    . Come si ripartiscono le spese per i lavori di ripristino?
    · Chi paga i miei danni?
    · Ho già mandato un fax all'amministratore segnalando l'urgenza della questione, se le cose non si muovono velocemente, posso chiamare una ditta di mia conoscenza e chiedere che sia l'amministrazione a pagare?
    · Se risulta che sia anche lo scarico del bagno superiore al mio a perdere cosa succede? Come cambiano le cose? Chi paga e cosa si paga?

    . Posso appellami all'assicurazione condominiale? Se si, quali passi devo fare per averne diritto?

    Sicura di ricevere una pronta ed esauriente risposta ti ringrazio anticipatamente

    Ciao
    Angela
    • Risposte ai quesiti di Roberto del 2002-04-08 13:53:58
      . Come si ripartiscono le spese per i lavori di ripristino?
      *Bisogna fare molta attenzione nel momento della riparazione: se si verifica che a rimpersi è la linea di proprietà dell'inquilino del 5°piano allora e lui a doversi far carico dei danni, se invece si è rotta la colonna principale allora è il condominio che dovrà pagare.
      FATE BENE ATTENZIONE perchè da questo dipende tutto. Chiamate un tecnico di fiducia comune che assista alla rottura del pavimento (o soffitto) scatti foto e si renda ben conto del punto che ha causato il danno

      · Chi paga i miei danni?
      * O il condominio o l'inquilino di sopra

      · Ho già mandato un fax all'amministratore segnalando l'urgenza della questione, se le cose non si muovono velocemente, posso chiamare una ditta di mia conoscenza e chiedere che sia l'amministrazione a pagare?
      *No, tu puoi solo sollecitare a grandissima voce sia lui che l'inquilino del piano sopra (che evidentemente non dovrà usare il bagno nel frattempo) Se fai i lavori di riparazione da sola non prenderai una lira perchè il condominio dirà che era colpa dell'inquilino e viceversa

      · Se risulta che sia anche lo scarico del bagno superiore al mio a perdere cosa succede?
      *Che è l'inquilino che ti deve risarcire, è chiaro. Se è assicurato meglio per lui

      · Come cambiano le cose?
      *Vedi sopra

      · Chi paga e cosa si paga?
      * Ti verranno pagati i danni diretti ed indiretti. Per capirci: l'intonaco staccatosi e la tinteggiatura ma anche eventuali abiti che si fossero rovinati e quant'altro. Non cambiare lo stato dei fatti fintanto che non si saranno visti i periti. E fotografa TUTTO

      . Posso appellami all'assicurazione condominiale?
      *No è l'Amministratore casomai che dovrà attivarsi a nome del condominio. E sempre che dipenda dalla colonna del condominio. Tu sei una singola proprietaria che può solo rendersi disponibile, ma lo scarico è il rappresentante pro-tempore (l'Amministratore) che deve darlo

      · Se si, quali passi devo fare per averne diritto?
      *No

  • Oggetto: detrazione del 36% di mina del 2002-04-07 23:05:37
    Messaggio: Sono proprietaria al 100% dell'appartamento dove abito con la mia famiglia.Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione al palazzo e per la detrazione del 36% l'amministratore(sbagliando)ha intestato la documentazione a mio marito pensando che fosse lui il proprietario.Non avendo io alcun reddito può mio marito usufruire della detrazione?Se si' bisogna comunicare che mio marito non è il proprietario?C'è qualche problema se l'amministratore non ha comunicato il nome dell'effettivo proprietario?Grazie anticipatamente.
    • Re: detrazione del 36% di Piero del 2002-04-08 00:53:20
      Su Internet ho trovato questo.

      Con C.M. n. 57/E del 24 febbraio 1998 sono stati forniti chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali in questione.

      La circolare interministeriale amplia la rosa dei casi ammessi agli sconti fiscali Ristrutturazioni (Circ. 121/E) l'11 maggio 1998.

      Soggetti interessati. Oltre a proprietari e inquilini possono godere delle detrazioni fiscali anche i familiari conviventi del possessore o detentore
      dell'immobile, quando sostengono le spese al posto di quest'ultimo. Stessa agevolazione anche per chi ha firmato un compromesso per l'acquisto di una casa
      che esegua a proprio carico gli interventi di ristrutturazione prima di firmare il contratto. Agevolazioni anche all'imprenditore edile che ristruttura la sua casa o appartamenti a sua disposizione, nonché al contribuente che esegue in
      proprio i lavori, sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.

      Familiari conviventi. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori,
      purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è
      opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell' articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti
      entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall'essere "un
      familiare" nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare tale situazione. Si fa tuttavia presente che la predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà, invece, essere esibita o
      trasmessa in caso di richiesta [ 4 ] da parte dell'amministrazione finanziaria.

      Si precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali [ 5 ] risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.
    • Vai tranquilla! di Roberto del 2002-04-08 14:01:05
      Non ti preoccupare che non c'è nessunissimo problema se l'appartamento è intestato a te e ad utilizzare l'agevolazione fiscale è tuo marito. Piero ti ha anche elencato il testo delle circolari del ministero delle Finanze.
      Quindi vai tranquillissima.

  • Oggetto: Coibentatura solaio soffitta. di Federico del 2002-04-08 12:08:23
    Messaggio: Abito al quarto e ultimo piano di un condomino di 8 appartamenti. Da anni noto che in casa d'estate fa troppo caldo specialmente in cucina, che si trova sotto la parte centrale del tetto (quella più alta).
    Il costruttore (la casa ha 12 anni) mi ha confermato che il tetto è coibentato, ma non il solaio sottostante, che con spesa relativamente modesta si potrebbe coibentare ponendovi semplicemente sopra del materiale imbustato. Interpellato l'amministratore risponde che la spesa sarebbe tutta a carico mio e del vicino dello stesso piano. Non mi sembra giusto, perché la soffitta, dove si trova la centralina dell'antenna televisiva e la finestra di accesso al tetto, è un luogo, inutilizzabile credo per altri scopi, ma comunque accessibile a tutti i condomini (ognuno con una copia della chiave del lucchetto) e, credo che tutti dovrebbero essere responsabilizzati a che le buste contenenti il materiale di cui sopra non venissero rotte dall'eventuale passaggio incontrollato e maldestro di qualcuno. Ritengo pertanto che la ripartizione della spesa sarebbe un buon deterrente a comportamenti poco rispettosi del prossimo.
    Ringrazio per l'attenzione e spero che qualcuno potrà darmi un parere competente.
    • Purtroppo hai torto di Roberto del 2002-04-08 13:58:57
      Mi dispiace ma se tu intendi patire meno caldo ti tocca a tue spese fare l'intervento. Il condominio non ha alcun obbligo di intervenire per lenire la calura estiva: è una caratteristica dell'immobile che subisci dal momento che l'hai acquistato.

      E devi anche ringraziare i vicini se ti permettono di applicare al pavimento della mansarda l'isolamento: tu gli togli la possibilità di usarlo come prima e potrebbero quindi vietartene l'utilizzo, obbligandoti ad applicare i pannelli sul soffitto del tuo cucinino.

      Chiedi comunque consiglio a qualche tecnico del settore perchè in casi analoghi anche dopo aver messo l'isolante la temperatura non si è abbassata nemmeno di un mezzo grado....

  • Oggetto: uso comune di rosaria del 2002-04-08 14:15:49
    Messaggio: caro Roberto,
    ti ringrazio per la risposta e ti pongo un nuovo quesito sperando che tu mi possa nuovamente aiutare:l'accesso al mio box avviene tramite un corridoio comune a tre proprietari. Posso sfruttare l'altezza delle pareti (4 mt) del corridoio per appendere tra i pilastri mensole o quant'altro ovviamente poste in modo da non recare intralcio e occupando solo lo spazio relativo alla mia percentuale di possesso? Grazie e ciao.
    • Col consenso degli altri... di Roberto del 2002-04-08 17:09:46
      Questo lo puoi fare solo col consenso degli altri (che credo ti possano anche concedere se tu fai la stessa cosa nei loro confronti)

      Qualcuno, sbagliandosi, ti dirà invece che non serve il consenso perchè con il tuo uso non vieti agli altri di fare altrettanto uso del bene condominiale.
      Ma invece occorre il permesso perchè tu cambi la destinazione d'uso del corridoio che da luogo di passaggio comune viene anche ad avere la destinazione di parziale-piccolo deposito.

      Comunque vedrai che se chiedi saranno d'accordo con te.

  • Oggetto: Antenna satellitare di Marco del 2002-04-08 18:21:51
    Messaggio: E' stata messa un altra antenna satellitare (sono in tutto 4) sul tetto del mio condominio. E' necessario richiedere il permesso al condominio?

    Altri condomini l'hanno messa sul loro balcone.
    • Re: Antenna satellitare di Bruno del 2002-04-08 23:28:51
      Sulle antenne satellitari mi sembra che fosse uscita una legge speciale che ne regolamentava l'uso. Se hai maggiori informazioni fammelo sapere.

  • Oggetto: compromesso di Giovanna del 2002-04-09 12:19:56
    Messaggio: Ho firmato il compromesso per l'acquisto di una casa del valore di 400 milioni, ho dato una caparra confirmatoria pari al 10% del valore dell'immobile con rogito: INDICATIVAMENTE 30 APRILE 2003. Compromesso firmato e accettato da entrambi le parti. Ora il venditore della casa non gli sta bene la clausola INDICATIVAMENTE 30 APRILE 2003 e vuola cambiarla in 30 APRILE 2003. Io non voglio cambiare questa calusola visto che devo vendere la mia casa e non so quando riusciro' a venderla. Il venditore ha deciso di agire per vie legali, chi vincera' la causa? Io perdero' il 10% del valore dell'immobile?
    Sono disperata.
    Grazie del Vs. aiuto
    • Una data bisogna fissarla di Roberto del 2002-04-09 13:26:52
      Scrivere come data INDICATIVAMENTE 30 APRILE 2003 non va bene perchè di fatto si tratta di un contratto a tempo indeterminato e se andate da un giudice lui vi porrà un termine preciso. Tu puoi proporre come termine massimo 3/4 mesi in più ed in questo senso avresti anche ragione: con l'indicazione "indicativamente" tu puoi dire che intendevi eventualmente uno spostamento di qualche mese.

      Fossi in te farei così:
      Se su sua precisa richiesta di fissare una data certa, proponi (per iscritto) 31 agosto 2003, altrimenti fatti fare pure causa.
      Non ti disperare assolutamente perchè in ogni caso non perderai i soldi della caparra, ma sarai eventualmente costretta dal giudice solo a stipulare entro una certa data.
      E poi in un anno se proprio non chiedi un prezzo totalmente fuori mercato riuscirai senz'altro a vendere il tuo bene
      Ciao

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