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Stop alle spese personali nelle ripartizioni27.10.08L'assemblea di condominio non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, atteso che detto divieto rappresenta un principio informatore in materia di comunione e condominio; così si è espressa la Corte di Cassazione, II sezione, con la sentenza n. 24696 del 06/10/2008. La controversia trae origine da un'assemblea condominiale che aveva ripartito, interamente a carico di un condòmino, la spesa relativa al compenso conferito al legale che aveva sollecitato quest'ultimo al pagamento della sua quota condominiale per il consumo di acqua; l'impugnazione era stata proposta davanti al Giudice di Pace, che aveva respinto la domanda e la sentenza, emessa secondo equità, era stata impugnata davanti alla S.C., che ha, invece, accolto il ricorso, affermando che è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza. Il principio violato stabilisce che il potere ripartitorio dell'assemblea non possa andare oltre a quanto disposto dalla legge, per cui l'assemblea che ripartisca le spese in base a criteri diversi da quello improntato sulle quote (o a carico di un solo condòmino) agisce al di fuori delle sue competenze e la delibera conseguente è, pertanto, nulla radicalmente. La questione, in realtà, coinvolge tutte le ipotesi delle cosiddette "spese personali" ovvero spese riconducibili, di fatto, a determinati condòmini ma da questi ultimi non espressamente accettate e che figurano in specifiche colonne, evidenziate nei riparti predisposti dall'amministratore e ratificati dall'assemblea in occasione dell'approvazione; un altro caso ricorrente è quello relativo alla spesa di idraulico incaricato dall'amministratore ma che sia intervenuto, una volta verificata la causa del danno, su una conduttura privata che, normalmente, viene addebitata a carico del condòmino, mentre dovrebbe essere ripartita tra tutti e, al limite, richiesta in via giudiziaria al responsabile; altra ipotesi ricorrente è quella delle spese postali (o dei solleciti dell'amministratore), che vengono contabilizzate non in maniera collettiva, tra le spese condominiali, ma attribuite singolarmente ai singoli condòmini. Avv. Paolo Gatto Commenti e osservazioni
Mi sono dimesso da amministratore di un condominio di cui possedevo un appartamento. Di esso è comproprietaria mia moglie da cui sono separato consensualmente. Il nuovo amministratore, all'atto delle consegne ed in occasione della sua nomina si era impegnato a mettere in approvazione il mio rendiconto che pure era stato prodotto in assemblea e controllato voce per voce. Erano tra l'altro spese dovute e si riferivano tutte al normale uso degli impianti e a riporto di quote dovute dai precedenti anni.Approvazione non avvenuta perchè ""quelle spese non erano mai state approvate in sede di preventivo",e con altri pretesti infondati. Eravamo in causa col costruttore rimasto proprietario di altri appartamenti e della "lavanderia" al piano attico ampliato contrariamente al titolo da mq 45 ad oltre 230.Il nuovo amministratore non solo non ha pagato i miei crediti, ma allorchè fu costretto a pagare il conto del CTU nominato per la causa insorta col Costruttore mandò il conto a me e mia moglie nelle spese personali. Insorsi inutilmente contro il decreto ingiuntivo pagando spese legali milionarie. Ora , dopo avere ricorso in appello contro una prima sentenza che riconosceva al Costruttore tutto e di più di tutto Comunicato via mail il telefono. Inviato da: IL TUO CONSULENTE geom TERRACCIANO il 08.06.09 12:08Scrivi un tuo commento
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