Ritenuta d'acconto del 4%

  •  Segnaliamo, per quanto riguarda gli amministratori condominiali, l' art. 1, comma 43 della Finanziaria 2007 relativo alla ritenuta d'acconto del 4% per prestazioni dovute a contratti d'appalto operata dal condominio.
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Segnaliamo, per quanto riguarda il gli amministratori condominiali, l' art. 1, comma 43 della Finanziaria 2007 relativo alla ritenuta d'acconto del 4% per prestazioni dovute a contratti d'appalto operata dal condominio.

Da come si legge su Il Sole 24 ORE nella sezione L'esperto risponde:

"Con la novità introdotta dall'articolo 1, comma 43 della Finanziaria 2007 - legge 296/2006 - il condominio è ora diventato sostituto di imposta anche relativamente ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell'interesse di terzi (presumibilmente condomini), effettuati nell'esercizio di impresa. Con la conseguenza che l'amministratore pro tempore è tenuto ad operare, su tali corrispettivi, la ritenuta del 4%, con la procedura di cui al modello F24. La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi riguardino "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente" (articolo 67, comma 1, lettera i, Dpr 917/1986)".

Invito i proprietari di casa a preparare il portafoglio per fare fronte alle nuove imponenti mansioni e incombenze che questo governo ha riversato sugli amministratori di condominio, i quali molto probabilmente aumenteranno il proprio compenso che il condomino (cioè tu proprietario) dovrà pagare.

Leggilo l'articolo linkato. E' illuminante.

Purtroppo gli amministratori di condominio continuano ad essere gravati dallo Stato di maggiori incombenze e responsabilità fiscali. Tutto questo comporta un costo notevole in termini di tempo, organizzazione, responsabilità civile e penale per l'amministratore che va pagato. Un costo che alla fine finisce sempre per pesare sul cittadino o meglio sul portafoglio del condomino proprietario.

Ringraziamo il Governo Prodi di questo regalo che avremmo preferito farne a meno. Grazie! Grazie! Grazie!


Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (stralcio)

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Art. 1.

Comma 43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). -

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".