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La riforma del condominio




07.08.03

Ci sono ben tre o quattro proposte di legge al Senato e alla Camera orientate a riformare l'istituto del condominio.

Basta collegarsi al sito del Senato e mettere "condominio" nella apposita maschera di ricerca per vedere cosa bolle in pentola.

Tra queste spicca la proposta di legge n. 662 di iniziativa parlamentare del Senatore Pastore (FI) e la proposta di legge n. 1708 del Senatore Bucciero (AN).

Su Internet e sui giornali specializzati se ne è accennato. In particolare sul sito Miaeconomia c'è un interessante articolo in merito.

Quello che ci ha spaventato nella lettura dei vari testi è il contenuto nel DDL n. 662 all'articolo 8, in particolare il punto c che riportiamo:

Art. 8.

1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«I titolari di diritti reali hanno l’obbligo di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente»;
b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di cui ai numeri 4-ter e 4- quater dell’articolo 1135»;

c) al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile è redatto da notaio».

Vorrebbe dire sborsare ogni volta un sacco di soldi a favore dei notai per trascrivere il verbale di assemblea. Inconcepibile a nostro avviso.

Un'altra chicca che non ci piace si trova nel DDL n. 1708 all'art. 13 in particolare al punto 3) che riportiamo:

Art. 13.

1. L’articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli amministratori condominiali (RAC) ove sono iscritti coloro che intendono esercitare l’attività di amministrazione dei condomìni anche a carattere saltuario e provvisorio, sotto qualsiasi forma, ad eccezione delle persone giuridiche.

L’iscrizione al RAC legittima all’esercizio dell’attività.
Per ottenere l’iscrizione nel RAC gli amministratori o i singoli soci delle società di persone esercenti l’attività di amministrazione devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia di residenza o in quella ove le società hanno la sede legale dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:

1) avere il godimento dei diritti civili;
2) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
3) essere iscritto ad una associazione di categoria.

Nel RAC debbono essere indicati: i dati anagrafici dell’amministratore; la data d’iscrizione nel registro; le variazioni dei dati relativi alle nomine e revoche degli incarichi, con l’indicazione dei complessi condominiali amministrati.

Il RAC è pubblico ed è sottoposto a revisione ogni quinquennio».

Praticamente si vorrebbe rendere obbligatoria l'iscrizione alle associazioni di categoria per poter fare l'amministratore. Inaccettabile a nostro avviso. Chissà poi quanto costerà l'iscrizione. Notare il doppio costo (costo iscrizione al Rac e costo iscrizione all'associazione di categoria) tutti costi da girare ai condomini naturalmente, i quali di costi da pagare ne hanno una mazza così.

Si nota anche un incremento di responsabilità e lavoro (eseguire tutti gli adempimenti fiscali nonchè quelli previsti dal decreto del Ministero delle finanze del 12 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998, tenuta del registro di anagrafe condominiale, tenuta del tegistro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità) a carico degli amministratori che molto probabilmente, a giustificazione, si aumenteranno i compensi con l'inevitabile aumento delle spese generali già fin troppo elevate per i condomini proprietari.

Di Staff del 07.08.03 00:00


Commenti e osservazioni

NEL TESTO APPROVATO DELLA RIFORMA SUL CONDOMINIO MANCA COMPLETAMENTE OGNI RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DEL'ART.70 DELLE DISP. DI ATT. C.C, CIOE'NORME SULLA SANZIONE ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA RELAZIONE DI COMMENTO ALLA RIFORMA PRESENTATA DALL'ON.BUCCIERO.
E' UNA OMISSIONE DOVUTA A SVISTA O E' STATA POI CANCELLATA?
GRAZIE

Inviato da: giovannicam@alice.it il 20.08.09 18:27

No, la riforma č DORMIENTE, fu presentata giā nel 2002 ma mai discussa nč approvata.
Ci vorranno secoli per vederla approvata.......
Saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE geom. TERRACCIANO il 22.08.09 12:27
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