La pulizia delle scale e la manutenzione del giardino

  •  In un condominio i condomini non intendono più pagare la ditta che fa la pulizia delle scale e la manutenzione del giardino. Troppo costosa è la motivazione. Che si fa? E quando c'è l'inquilino in locazione?
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In un condominio i condomini non intendono più pagare la ditta che fa la pulizia delle scale e la manutenzione del giardino. Troppo costosa è la motivazione. Che si fa?

Per fortuna nel condominio c'è un condomino ex giardiniere che si offre al posto della ditta. "Sì, bravo, dai, fallo tu il lavoro, forza, sei in gamba, sei mitico!" incitano gli altri condomini all'assemblea condominiale.

L'amministratore che non è uno scemo, dice: "io non ne voglio sapere, vedetevela voi con lui, arrangiatevi da soli" e fa mettere a verbale che la pulizia del giardino viene fatta a turno da tutti i condomini e in caso di inadempienza si provvederà a incaricare una ditta addebitando la spesa all'inadempiente. In realtà il condomino ex giardiniere fa il lavoro per tutti dietro un compenso in nero di "pochi" euro, pagato brevi mani da ogni condomino. E' come se ogni condomino, quando è il suo turno, si rivolgesse all'ex giardiniere e gli dicesse: "oggi tocca a me fare le pulizie delle scale e la manutenzione del giardino, ma siccome non ho voglia e mi manca il tempo, falla tu al mio posto la pulizia e dimmi cosa vuoi per il disturbo".

Tutto fila liscio fino a quando un condomino loca il suo alloggio ad un inquilino, un pezzo da novanta tutto sale e pepe. Alla resa dei conti con il proprietario, l'inquilino non ne vuole sapere di pagare l'ex giardiniere, lui vuole vedere la fattura. Peccato che la fattura non ci sia. Il proprietario se la prende in quel posto. Lui ha anticipato i soldi all'ex giardiniere, ma non potendo giustificare la spesa con la fattura, non può richiedere il rimborso all'inquilino che vuole vedere la fattura prima di pagare.

"Adesso mi sentono alla prossima assemblea, è ora di finirla con questo andazzo" pensa tra sé il condomino locatore. Infatti alla prossima assemblea lui fa girare le palle a tutti gli altri. Lui non ci sta più con questo sistema di turnazione, lui vuole che si nomini una impresa a posto con i libretti e che emetta regolare fattura. Pazienza se il costo delle pulizia triplica, tanto lo paga il suo inquilino che vuole vedere la fattura.

Gli altri condomini insorgono e gli dicono: "sono fatti tuoi, se vuoi l'impresa, pagatela! A noi va bene l'ex giardiniere condomino."

Rassegnato il condomino ribelle affronta per le corna il suo inquilino e gli dice: "Senti bello mio qui ci sono da fare le pulizie delle scale e la manutenzione del giardino, come facciamo? Ti occupi tu di fare le pulizie o ci penso io a chiamare una ditta, far fare fattura e addebitartela sul conto spese?" L'inquilino che non è uno scemo neppure lui, dice al suo padrone di casa: "non si preoccupi, ci penso io a fare le pulizie e la manutenzione del giardino, dorma sonni tranquilli e vedrà che non resterà deluso".

Il proprietario dorme sonni tranquilli fino all'arrivo della lettera raccomandata dell'amministratore.

La lettera dell'amministratore che sollecita il taglio della siepe condominiale

Nella lettera l'amministratore sollecita il taglio della siepe del giardino condominiale che malgrado le rassicurazioni dell'inquilino non è stata fatta. "Ma porca zozza" bestemmia il proprietario "sto inquilino mi fa girare i maroni". Nero di rabbia il locatore inforca carta e penna e scrive una bella lettera raccomandata al suo inquilino e per conoscenza all'amministratore dandogli l'ultimatum di guerra: "o ti decidi a fare il taglio della siepe entro la fine del mese o io mi rivolgo alla ditta e faccio fare il lavoro con emissione della fattura che ti piace tanto e te la girerò nelle spese da pagare".

L'inquilino riceve la lettera e si offende: "ma come, lei non si fida di me?, Mi manda le lettere da firmare? Io sono un inquilino di tutto rispetto e se dico una cosa, la faccio. Semmai sono io quello che si deve lamentare. Io ho un amico procuratore e le farò scrivere da lui. Qui non funziona niente, mi entra l'acqua dal tetto, devo ridare il bianco al soffitto, l'autoclave non funziona, nel bagno esce fuori la muffa, di notte non si può dormire per il casino che fanno di sotto, io alla mattina mi devo alzare presto per andare a lavorare. E' ora di finirla. Il taglio della siepe se lo faccia lei. Io non ne voglio sapere."

Il proprietario ormai annichilito si mette le mani tra i capelli e inforca le pagine gialle alla voce "giardinieri e affini", cerca, cerca, cerca, telefona, telefona, telefona. "fino a questo autunno siamo pieni così, non se ne fa niente". Un altro: "No, per così poco non ci muoviamo, non merita muovere le macchine solo per 10 metri di siepe da potare, le costa più il trasporto del lavoro, si cerchi un operaio in pensione".

"Ma quale operaio in pensione, io ho l'inquilino che vuole vedere la fattura, il pensionato non mi fa la fattura" barbotta il proprietario ormai con l'esaurimento nervoso.

Vogliamo aiutare sto proprietario a tirarsi fuori da sto impiccio ?

Cosa dice la legge

La spesa per la manutenzione del giardino condominiale è una spesa che va divisa tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno condomino, salva diversa disposizione da parte del regolamento di condominio.

Nel caso di appartamenti locati, l'inquilino è tenuto a rispettare il contratto di locazione e in genere la spesa per la manutenzione del giardino (taglio erba, potatura siepi, bagnature, ecc) è a carico dell'inquilino stesso ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 392/78, trattandosi di un servizio comune che rientra tra gli oneri accessori. Sono invece a carico del proprietario, salvo disposizioni diverse nel contratto di locazione, le spese per la manutenzione straordinaria, come l'acquisto e la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione del giardino in parcheggio o parco giochi per bimbi, ecc.).

Riportiamo una chiarificatrice sentenza del tribunale di Firenze del 03/05/1996, n. 758

    In materia di ripartizione degli oneri condominiali tra locatore e conduttore, gli artt. 1123, Codice civile, e 63 disp. att. Codice civile, impongono l'obbligazione di contribuire alle spese condominiali al solo proprietario dell'immobile, e non all'eventuale conduttore di esso; … L'obbligazione di cui all'art. 9 è configurata chiaramente come avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal locatore: non solo infatti il pagamento deve avvenire a "richiesta" di questi ed il conduttore deve adempiervi "entro due mesi" dalla stessa (e con ciò il conduttore beneficia di una dilazione che non può ovviamente spettargli nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto, quale il condominio), ma soprattutto il mancato pagamento degli oneri accessori, se l'importo non pagato superi le due mensilità del canone, comporta ex art. 5, legge n. 392/78 la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione.

Come vedi la legge concede due mesi di tempo all'inquilino per rimborsarti i soldi da te anticipati per le spese condominiali a suo carico, inoltre occorrono due mensilità di canone di spese non pagate per poter chiedere la risoluzione del contratto.

Se il condomino non è d'accordo con le decisioni prese in assemblea a maggioranza, perché per esempio la delibera è in contrasto con le norme del regolamento di condominio, deve impugnare la delibera entro i fatidici 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per farlo deve rivolgersi ad un legale e incaricarlo in merito.

La spesa per la pulizia delle scale deve seguire i criteri dettati dall'art. 1124 del codice civile o i dettami del regolamento di condominio. In genere i regolamenti di condominio dispongono in allegato di una "tabella scale" stilata, molte volte, tenendo già conto dell'articolo 1124 e a cui si fa riferimento per la ripartizione delle spese per le scale.

Art. 1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale.

    Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.