Home page
Feed logo Casa e Condominio
Archivio argomenti

Chi siamo

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo





Commenti recenti:

L'inquilino irreperibile

geom. pierpista
del 27.07.08 14:38
paola
del 01.01.09 09:15
IL TUO CONSULENTE
del 01.01.09 17:34


Impianti antifurto 1

Mauro
del 28.12.08 12:14


Clausola penale tassata su contratto di locazione

beppe
del 09.12.08 21:52
il TUO CONSULENTEgeomTERRACCIANO
del 10.12.08 11:31
matteo
del 24.12.08 18:06


Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
October 30 2008

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster


La Cassazione si pronuncia sulla contabilità condominiale





20.10.08

Nonostante la contabilità condominiale non presenti profili di particolare complessità esistono, anche tra gli addetti ai lavori, notevoli difformità di vedute su diverse questioni.

Di recente, la Cassazione, con la pronuncia n. 24299 del 29/09/2008 in riforma di una sentenza del Giudice di Pace, ha stabilito che rappresenta un principio informatore della materia condominiale, il diritto dell'amministratore ad esigere i contributi condominiali, tramite decreto ingiuntivo, sulla base del solo preventivo di spesa, senza attendere l'approvazione del consuntivo definitivo.

Invero, si avverte una notevole difficoltà nell'individuare esattamente la natura e la funzione degli atti di contabilità finale dell'amministratore di condominio (impropriamente definiti, dalla stessa Cassazione "bilancio preventivo" e "bilancio consuntivo") il motivo risiede nel fatto che non necessitando, normalmente, di esperti contabili, al fine di venire a capo di controversie condominiali, gli operatori del diritto risolvono le questioni direttamente, dando luogo a conflitti.

Ad esempio, nota è la questione circa l'applicabilità del principio di cassa ovvero di competenza nel condominio; secondo alcuni, nel condominio dovrebbe applicarsi il principio di cassa, ove sono espresse, a rendiconto, solo le entrate e le uscite effettivamente sostenute, secondo altri, andrebbe applicato il principio di competenza, ove le diverse obbligazioni sono riportate nel momento in cui sorgono e non nel momento in cui sono estinte.

In realtà, il rapporto tra amministratore e condòmini è assimilabile al mandato, nel quale il mandatario deve rendere il conto della propria gestione, per cui il rendiconto deve evidenziare i denari effettivamente percepiti e spesi e non rendere fede di una capacità patrimoniale che è tipica dei bilanci degli enti economici; nel condominio, infatti, vige lo spirito del padre di famiglia e non dell'imprenditore.

Gli atti di contabilità finale dell'amministratore di condominio (rendiconto consuntivo, riparto e preventivo di spesa), presentano natura diversa; il rendiconto, presenta natura ricognitiva; la sua finalità è, infatti, quella di consentire ai condomini di verificare in che modo e misura siano stati impiegati i loro denari; il riparto, invece, ha natura compensativa, nel senso che è diretto a ripartire le spese sostenute nel corso dell'anno, in maniera definitiva, tra i diversi condomini secondo i loro effettivi doveri di contribuzione; il preventivo, infine, possiede natura gestoria, atteso che è diretto a consentire all'amministratore di reperire i fondi necessari per poter sopperire alle necessità dello stabile.

Da quanto sopra esposto, pertanto, appare condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte sulla questione circa l'esigibilità delle somme approvate a preventivo, atteso che il preventivo ha, quale unica funzione, quella di consentire la normale gestione e, di conseguenza, la mancata tempestiva corresponsione degli oneri condominiali preventivati rappresenta un pericolo ben maggiore che il mancato pagamento delle somme a consuntivo ove il consuntivo ha, quale finalità, quella di "pareggiare i conti" tra i condòmini anziché quello di assicurare i fondi per la gestione.

Paolo Gatto



Di Staff del 20.10.08 20:30



Commenti e osservazioni

Desidero sapere la sentenza della Cassazione stqabilise di saldare Le quotre condominiali solo del Proprietario oppure anche dell Inquilino..
E' obligato l'amministratore consegnare i Bilanci all'Inquilino per farsi saldare le Spese.
CHIEDO Le Norme rigurdante ( le Regole) in un Contratto di Locazione, si prende quello Nazionale,e' sottinteso quello EUROPEO,da quello che ho Letto e' differente.

Inviato da: luigi parma il 30.10.08 12:34

Cass., sez. II civ., sentenza n. 17619 del 10 agosto 2007

Sono tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l’entrata in vigore della legge sul c.d. equo canone, solo i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad essere rimborsati (in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di azioni dirette dell’uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio.
Saluti

Inviato da: CONSULENTEgeomTERRACCIANO il 30.10.08 13:37
Scrivi un tuo commento












Privacy: premendo il tasto "Invia" dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy e confermi il tuo consenso alla pubblicazione e memorizzazione dei tuoi dati sul sito e ti assumi la totale responsabilità civile e penale di quanto pubblicato nel tuo messaggio o commento. Acconsento: