Iscriviti al Feed

Home page
Archivio argomenti

Chi siamo

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo
Privacy





Commenti recenti:

Contabilizzazione calore e valvole termostatiche

luciano TO
del 02.10.11 17:33
shemieler
del 07.12.11 13:28
Laura
del 06.02.12 09:15


Il Sunia tutela l'inquilino

liberi
del 10.01.12 16:41
luca
del 23.01.12 10:01
beppe61
del 05.02.12 15:51


Truffe e imbrogli nella compravendita immobiliare

Simone
del 04.10.11 13:26
wiky
del 16.11.11 14:01
william
del 04.02.12 15:08


Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
December 07 2011

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster


Condominio e privacy: vietato pubblicare l'elenco dei morosi




05.04.03

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i condomini possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri.

Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96 sulla tutela della privacy non escludono assolutamente l’applicazione della disciplina codicistica in materia condominiale, ed e' di fondamentale importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validita' dell’assemblea e delle sue deliberazioni.

L’Amministratore di condominio puo', quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, e che potra' pero' essere utilizzata al solo scopo di verificare la regolarita' delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle deliberazioni.

Potranno essere raccolte notizie relative alla proprieta' o alla superficie dell' immobile ai fini del calcolo dei millesimi e non quelle relative, ad esempio, al prezzo d' acquisto dell’appartamento, o numeri telefonici dei condomini in quanto non necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli oneri di ciascun proprietario.

Lo stesso vale riguardo all' esposizione in bacheca dei condomini morosi, in quanto dalle disposizioni del codice civile e della c.d. legge sulla privacy n. 675/96, nonche' delle stesse disposizioni del regolamento condominiale (se nel regolamento e' consentito , nessun problema dai "morosi"), si va incontro ai principi sulla privacy.

A cura dello Staff di Iureconsult

Di Staff Iureconsult del 05.04.03 00:00 | TrackBack (0)







Fuoco e legna banner