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October 09 2008

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Amministrazioni condominiali, nuovi orizzonti del mercato





30.09.08

Il mercato della gestione degli stabili ha sempre presentato una connotazione di tipologia strettamente professionale, fondata sulla fiducia personale; la professione, inoltre, reca in se stessa quelle caratteristiche, per così dire, domestiche, che hanno fatto si che stentino ad affermarsi i grossi studi e che i condòmini siano orientati a scegliere il piccolo professionista.

La S.C. aveva sempre avallato questo orientamento, tanto che aveva escluso che una società di capitali potesse amministrare uno stabile, incentrando la motivazione sul fatto che l'incarico fiduciario conferito all'amministratore non potesse prescindere dalla sua personale ed illimitata responsabilità nei confronti degli amministrati (Cass. civ. Sez. II, 09/06/1994, n. 5608).

Di recente, peraltro, l'orientamento è mutato (Cass. civ. Sez. II, 23/01/2007, n. 1406) tanto che la Corte oggi ammette che una società di capitali possa gestire direttamente un condominio; la Cassazione fonda l'assunto sul presupposto che nessuna norma escluda detta eventualità espressamente e che, con la crescente complessità della gestione degli stabili, una società di capitali possa, sicuramente, fare fronte in maniera più efficace ai nuovi e più complessi problemi.

Il nuovo orientamento interrompe la necessaria combinazione "fiducia uguale responsabilità", ma apre nuove possibilità che, sicuramente, avranno un forte impatto sul mercato della gestione immobiliare e dell'indotto. Il modello potrà essere il seguente: i rapporti contrattuali di mandato a gestire il condominio, nascenti tra condomìni e società di amministrazione, costituiscono patrimonio della società; il patrimonio della società è di proprietà dei titolari delle quote e, pertanto, può essere ceduto a terzi tramite vendita delle quote; da tale fatto discende che diventano trasferibili le gestioni immobiliari da soggetto a soggetto e da ente ad ente, tramite cessione dei diritti sulle quote sociali, senza alcun intervento da parte degli amministrati.

La situazione appare analoga a quella bancaria, ove gli sportelli ed i rami d'azienda vengono ceduti insieme ai contratti dei clienti da un'impresa all'altra; il cliente può sempre recedere dal rapporto, così come l'assemblea può cambiare l'amministratore, ma è più facile a dirsi che a farsi; in realtà, così come il correntista non cambia sportello, ancora più difficilmente l'assemblea potrà raggiungere la maggioranza per un nuovo amministratore e, normalmente, non sarà a conoscenza del cambiamento.

ll mercato della gestione condominiale ha sempre rappresentato la "vendita al dettaglio" di una gran mole di servizi, che vanno dall'assicurativo, all'energia, all'edilizia; gli amministratori hanno sempre costituito il tramite per l'impresa per poter raggiungere il consumatore; gli stessi amministratori, peraltro, sono sempre stati difficilmente controllabili, sia per l'elevato numero di professionisti che per la notevole libertà delle loro scelte tanto che, purtroppo, viene comunemente accettato l'istituto della prebenda (che, in molti casi, sostituisce quasi del tutto il compenso).

Con la modifica del sistema, si ha sentore che alcune imprese stiano tentando di acquistare pacchetti di condomìni attraverso società costituite all'uopo, allo scopo di piazzare direttamente sul mercato i loro prodotti.
In altri termini, l'amministratore persona fisica si costituisce in società di capitali e cede le quote ad un'impresa di servizi, edilizia o altro, la quale diventa proprietaria della società di amministrazioni, influenzandone o gestendone direttamente le scelte.

In questo modo viene sottratto ai proprietari ed agli amministratori il mercato della gestione immobiliare che viene trasferito al capitale.

Paolo Gatto

Di Staff del 30.09.08 15:30



Commenti e osservazioni

Egregio avvocato, sono contrario ad affidare la gestione dello stabile di cui si è condomini o comproprietari ad una società di capitali o comunque a Studi di amministrazioni.

Chi sono le società di capitali? Da come si legge su www.cameradicommercio.it/come/forme.asp, le società di capitale sono: le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl).

Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. In caso di insolvenza della società, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.

Il patrimonio di una società di capitali difficilmente è costituito da beni immobili il cui valore copra il budget di spesa dei condominii amministrati, ma semmai è dato dagli introiti derivanti dalla gestione condominiale pagati dai condomini proprietari.

Si capisce che in questo modo i proprietari potrebbero beneficiare di costi di amministrazione ridotti perché i costi si possono distribuire su più condominii, ma non è sempre detto. Però dall'altra parte c'è il forte rischio che se la società di capitali fallisce, quasi tutti i proprietari che gli hanno affidato la gestione del condominio possono perdere i soldi anticipati per l'erogazione dei servizi e dover ripagare le spese di riscaldamento e pulizia.

Infatti la società di capitali risponde esclusivamente con il proprio patrimonio e non con quello dei soci e se questo patrimonio non è basato su qualcosa di consistente e reale, si rischia di perdere quanto già pagato oltre a dover ripagare.

Non c'è da stare tanto tranquilli ad affidare l'amministrazione alle società di capitali se non hanno un patrimonio immobiliare sul quale ne rispondono. Meglio un condomino, almeno lui un bene sotto il sole ce l'ha, se non già ipotecato da qualche banca o società di capitali.

Secondo me la strada da seguire è quella di semplificare e sburocratizzare la gestione condominiale in modo da non dover ricorrere a società di capitali.

Un saluto.

Inviato da: Staff il 30.09.08 17:36
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