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Risarcimento e caparra, due rimedi alternativi




10.02.09

Il contraente non inadempiente deve scegliere se promuovere azione per risarcimento del danno o trattenere la caparra; questo è il principio che ha; affermato la Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 553 del 14/01/2009.

Precedenti pronunce avevano rimarcato il fatto che, una volta richiesta la risoluzione del contratto di diritto (per scadenza del termine essenziale, clausola risolutiva espressa o diffida ad adempiere) il creditore non aveva diritto a trattenere la caparra in quanto il contratto, già risolto, avrebbe impedito il recesso, possibile, logicamente, solo in ipotesi di contratto vigente; la nuova pronuncia va oltre, tracciando l'evoluzione storica degli istituti demolitori dell'accordo negoziale, ovvero della risoluzione e del recesso, per giungere alla conclusione che i due rimedi abbiano natura diversa e debbano, pertanto, essere esperiti alternativamente, in quanto non sussiste fungibilità all'interno di un procedimento giudiziario.

Secondo le Sezioni Unite, la caparra costituisce un negozio accessorio con duplice funzione, quella di individuare il negozio a tutela del contratto principale nonché quella di stabilire la somma destinata a fungere da ristoro economico a seguito di inadempimento; da ciò discende che la caparra assume "funzionalità patologica" al fine di rafforzare il contratto, avvicinandosi alla cauzione e, contemporaneamente, rilievo di autotutela in caso di inadempimento. La parte non inadempiente, peraltro, potrebbe adire la via ordinaria, chiedendo la risoluzione ed il risarcimento ma, in detta ipotesi, la caparra assumerebbe mera funzione di garanzia e, al termine del giudizio, se il risarcimento fosse riconosciuto in misura inferiore alla stessa, la differenza deve essere restituita.

Il contrasto è sorto in relazione alla cumulabilità dei due rimedi (recesso e risoluzione), ovvero alla loro fungibilità se presentati in un giudizio.

Invero, secondo le sezioni Unite, il rimedio del recesso del contraente non inadempiente, con conseguente ritenzione della caparra (confirmatoria), esisteva già nel Codice Civile del 1865 e permetteva la possibilità di sciogliere il rapporto e conseguire il risarcimento in via stragiudiziale e, in alternativa, era consentito agire in giudizio per l'adempimento; con il nuovo Codice Civile il legislatore del 1942 ha introdotto l'ulteriore possibilità di richiedere il risarcimento integrale del danno, attraverso un procedimento giudiziario volto alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il punto centrale del ragionamento, per la Corte, è non tanto vagliare i mezzi del recesso o della risoluzione, che costituiscono entrambi rimedi risolutori, quanto evidenziare il fine economico della domanda, ovvero il conseguimento del risarcimento integrale o la ritenzione della caparra; i due istituti, che presuppongono natura diversa, sono inconciliabili.

La Corte giudica affermando, dapprima, la analogia tra i rimedi della risoluzione del contratto e del recesso del contraente inadempiente, sussistendo la medesima causa petendi, quindi negando la possibilità di intraprendere entrambe le azioni o modificare la domanda in corso di giudizio, trattandosi di diverso petitum ovvero diverso bene giuridico preteso.

Secondo la Cassazione, la risoluzione ed il recesso comportano due rimedi risolutori ma, mentre il primo è un rimedio giudiziale volto all'integrale risarcimento, il secondo è, fondamentalmente, un rimedio stragiudiziale e l'indennizzo (la caparra) è forfetizzato; da quanto sopra ne discende che il contraente non inadempiente deve scegliere se recedere e trattenere la caparra (o richiedere il pagamento del doppio di quella versata) o agire in giudizio per il risarcimento integrale ma lo stesso non potrà, successivamente, cambiare idea, magari in quanto non è riuscito a dimostrare il danno, né può ipotizzarsi una ipertutela del contraente non inadempiente a richiedere il risarcimento integrale ma riconosciuto nella misura minima rappresentata dall'importo della caparra.

Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.

Di Staff del 10.02.09 00:30


Commenti e osservazioni

sto vendendo la casa di campagna con annesso un giardino di 1000 metri complessivi,in periferia,tutta la documentazione è regolare ma adesso un impiegato del notaio continua a chiedere documenti che dopo due giorni non sono piu' gli stessi,ora a sette giorni dalla data fatidica mi sento molto amareggiata perche' penso che l'impiegato stia facendo cio' per far cambiare idea all'acquirente,mi devo rivolgere ad un avvocato?io ho anche liberato la casa dai mobili,posso chiedere con la caparra il risarcimento dei danni?ovviamente con una lettera che mi tuteli?cosa devo scrivere esattamente?datemi una mano grazie.

Inviato da: liliana il 04.09.09 17:37

sto vendendo la casa di campagna con annesso un giardino di 1000 metri complessivi,in periferia,tutta la documentazione è regolare ma adesso un impiegato del notaio continua a chiedere documenti che dopo due giorni non sono piu' gli stessi,ora a sette giorni dalla data fatidica mi sento molto amareggiata perche' penso che l'impiegato stia facendo cio' per far cambiare idea all'acquirente,mi devo rivolgere ad un avvocato?io ho anche liberato la casa dai mobili,posso chiedere con la caparra il risarcimento dei danni?ovviamente con una lettera che mi tuteli?cosa devo scrivere esattamente?datemi una mano grazie.

Inviato da: liliana il 04.09.09 17:40

Liliana, parli direttamente con il Notaio ed esterni tutti i suoi dubbi e perplessità, di sicuro il Notaio non potrà avere lo stesso comportamento del suo collaboratore.
Non ci ha forse pensato?
Mi sembra la cosa più sensata da fare prima di ricorrere ad un avvocato e ai tempi INSENSATI della nostra giustizia cancrenata da sempre.
Cordialità

Inviato da: IL TUO CONSULENTE GRATUITO il 05.09.09 09:38

Salve,
volevo sapere una cosa. Ho trovato una casa in affitto che mi piaceva e ho firmato delle carte. Ho lasciato una caparra di 1000 (mille) euro (oltre le tre mensilità), ma poi, ancor prima di entrare in appartamento ho notato cose sospette e ho deciso di recedere dal contratto.
Il proprietario può tenersi la caparra come indennizzo per i danni ricevuti?
il danno sarebbe che gli ho "bloccato" la casa per 20 giorni e quindi il proprietario vuole restituirmi solo 300 euro!

Inviato da: Francesco il 08.01.10 20:41

Le consiglio solo di attenersi alle clausole contenute nel contratto, diversamente ricorra al sindacato inquilini, ad esempio il SUNIA/CGIL
Saluti

Inviato da: Consulente - geom. TERRACCIANO il 08.01.10 22:45
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