Iscriviti al Feed

Home page
Archivio argomenti

Chi siamo

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo
Privacy





Commenti recenti:

Certificazione di agibilità

CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO
del 28.07.10 21:31
lina
del 29.07.10 08:29
CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO
del 29.07.10 20:11


Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato


del 20.06.10 12:01
Aldo
del 29.07.10 16:42
CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO
del 29.07.10 20:06


Piano Operativo di Sicurezza P.O.S.

Mary
del 29.07.10 14:28


Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
March 03 2010

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster


Proprietari casa e pagamento mutuo: moratoria




23.02.10

Oggetto del provvedimento: Sospendere le rate per un anno. E' scattata infatti dal 1° febbraio quella parte del "piano famiglie", sottoscritta lo scorso 18 dicembre da Abi e Associazioni dei consumatori, che riguarda la moratoria dei rimborsi delle rate relative ai prestiti concessi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Una misura straordinaria per arginare gli effetti della crisi economica, in particolare sull'occupazione. La richiesta di sospensione, di fatto, è ammessa a condizione che si siano verificati eventi determinanti una perdita di reddito e, quindi, una evidente impossibilità di adempiere ai patti contrattuali.

Nel dettaglio: a partire dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011, le famiglie in difficoltà economiche, che hanno stipulato mutui ipotecari per garantirsi un bene fondamentale come l'abitazione principale, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 12 mesi.

Chi ha diritto alla moratoria

La sospensione può essere chiesta da coloro che, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, hanno perso l'occupazione (sia a tempo indeterminato, sia determinato, sia autonomo - per chi ha cessato l'attività), si trovano ad avere minori entrate per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavorativi (ad esempio, la cassa integrazione) o hanno subito eventi gravi come la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei percettori del reddito familiare. Il richiedente (o i richiedenti, in caso di cointestatari) deve possedere un reddito annuo non superiore a 40mila euro (inteso per singolo mutuatario) e il finanziamento che lo riguarda non può sorpassare la soglia dei 150mila euro.

Quali sono i mutui sospendibili? Non c'è nessun vero limite correlato alle caratteristiche del credito. La concessione della moratoria, in sostanza, prescinde dalla tipologia del tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto). Ciò che conta è la finalità per cui si è "acceso". Pertanto, possono essere interrotti per un anno soltanto i rimborsi delle rate dei mutui (anche in fase di pre-ammortamento) destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, garantiti da ipoteca sull'immobile. Fuori dalla moratoria i prestiti che hanno subito ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 180 giorni consecutivi. Dentro, invece, quelli con ritardi inferiori a sei mesi motivati dall'evento che consente di far scattare la sospensione. Off limits anche i mutui con durata contrattuale inferiore a cinque anni e quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche.

Come e cosa fare per sospendere le rate. La richiesta, comprovanti i requisiti, va inoltrata alla banca finanziatrice dal mutuatario (o dagli eredi) attraverso l'apposito modulo reperibile presso gli istituti di credito aderenti ( chiedere alla propria banca se essa è fra questi); Nell'ipotesi di mutuo cointestato, l'istanza va sottoscritta da tutti i contestatari.

Efficacia e tempistica. La moratoria diventa operativa dopo 45 giorni lavorativi dall'accoglimento dell'istanza (il diniego, invece, va comunicato all'interessato entro 15 giorni). Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente in base a differenti modalità, a seconda che l'interruzione avvenga per la sola quota capitale (in questo caso gli interessi vanno pagati alle scadenze originarie) o per questa più la parte relativa agli interessi (in tale ipotesi, quelli maturati nel periodo di sospensione vanno corrisposti a partire dal versamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza).

Naturalmente non è prevista, né ammessa, l'applicazione di ulteriori interessi. In qualsiasi momento il cliente può riprendere il pagamento delle rate sospese e interrompere lo standby, ma se lo fa è per sempre. La sospensione si può chiedere soltanto una volta.

Cordialità. Ennio Alessandro Rossi, commmercialista in Brescia
www.realessandro.it


Di Staff del 23.02.10 13:30


Commenti e osservazioni
Scrivi un tuo commento












Privacy: premendo il tasto "Invia" dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy e confermi il tuo consenso alla pubblicazione e memorizzazione dei tuoi dati sul sito e ti assumi la totale responsabilità civile e penale di quanto pubblicato nel tuo messaggio o commento. Acconsento:







Fuoco e legna banner