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L'ipoteca si cancella da sola





09.07.07

Il decreto Bersani Bis ha introdotto una novità in materia immobiliare, prevedendo la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni ipotecarie in ipotesi di mutuo contratto con istituto di credito.

In precedenza, anche qualora il mutuatario debitore avesse saldato, per intero, la sua obbligazione con la banca erogatrice, avrebbe dovuto rivolgersi al notaio, con conseguente esborso, al fine di liberare il suo immobile dal peso dell' ipoteca.

L' ipoteca è, infatti, un onere che pesa sull' immobile di proprietà, limitandone la commerciabilità e, soprattutto, può costituire un indice di limitata solvibilità del proprietario che intenda, ad esempio, contrarre nuove obbligazioni.

Con il nuovo provvedimento (che per essere operativo avrà bisogno di un regolamento di attuazione dell' Agenzia del Territorio), sarà possibile, per il debitore, estinguere l' ipoteca, a pagamento avvenuto, senza nessun onere ulteriore.

Il procedimento si attua nel modo che segue:

  1. Una volta pagato il debito per intero, la banca rilascia al debitore quietanza di avvenuto pagamento;
  2. Entro trenta giorni la banca comunica, al Conservatore dei registri immobiliari, l' attestazione di avvenuto pagamento;
  3. Passati trenta giorni, dalla comunicazione, il Conservatore procede d' ufficio alla cancellazione se non sussistono giustificati motivi ostativi, da parte della banca, per voler mantenere l' ipoteca.

Il procedimento sopra illustrato ha portato non pochi dubbi circa la sua coerenza al sistema; fino ad oggi, infatti, il Conservatore era tenuto alla trascrizione dei soli atti che avessero riportato la sottoscrizione autenticata dal notaio, mentre a seguito della novità legislativa, questi si dovrà assumere la responsabilità di cancellare iscrizioni sulla base di semplici notizie provenienti da privati.

Il procedimento semplificato è esperibile solo in ipotesi di mutuo contratto con istituto di credito, finanziaria o ente di previdenza obbligatoria. Negli altri casi sarà necessario passare attraverso il notaio.

Avv. Paolo Gatto
Consigliere Naz. A.P.P.C.

Di Staff del 09.07.07 00:01



Commenti

Ho letto con attenzione i chiarimenti dell'avv. Gatto ma a me pare non andare così liscia!

(1)Ho acquistato nel 1990 un appartamento rilevando una quota del mutuo contratto dall'impresa costruttrice.
(2) Ho terminato di pagare l'ultima rata il 03 genn 2005
(3) Ho chiesto all'Istituto erogatore quali azioni intendesse compiere al fine di cancellare l'ipoteca esistente (estinta in quanto estinto il mio debito,credo!)
(4)La risposta, scritta, dice che "..il mutuo..ha terminato il normale ammortamento...e non sussistono ulteriori ragioni di credito da parte dell'Istituto.Precisiamo...che per l'emanazione dell'atto di consenso a cancellazione dell'ipoteca...limitatamente alla porzione immobiliare indicata...dovranno essere versati EUR 500,00 per spese,..."
(5) In un foglio aggiuntivo viene precisato che "..la presente richiesta di cancellazione...non gode del trattamento privilegiato previsto dal DL 40-02/04/07...in quanto applicabile unicamente alle -cancellazioni totali- e non anche alle -restrizioni d'ipoteca-...vds circol Ag. Territorio del 01 giu 07 n.5 -art.1 -3° comma"

DOMANDA 1: ma è giusto che io debba sborsare Eur 500,00 per una azione che dovrebbe essere gratuita?!
DOMANDA 2: e poi, cosa significa "restrizione d'ipoteca"?
DOMANDA 3: da dove si evince che esiste tale "restrizione"?
DOMANDA 4: qualora io attendessi che scadano i 20 anni (ipoteca in data 03.03.1990 quindi 2010)potrò avere il consenso gratuito?

Grazie, PieroC

Inviato da: PieroC il 09.07.07 15:34
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