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Le certificazioni nella compravendita immobiliare27.10.09Quando si acquista una abitazione, il venditore deve produrre la ormai nota "Certificazione Energetica" ed anche le Certificazioni ex legge 46/90 e successive modificazioni di cui tratteremo in questo articolo. Il principio ispiratore della norma è chiaro: tutto quello che può costituire pericolo per i soggetti che abitano l'unità immobiliare e per i soggetti confinanti va certificato previo una "Dichiarazione di Conformità" in cui l'impresa esecutrice attesta che l'opera è stata eseguita a regola d'arte utilizzando materiali sicuri costruiti secondo le norme Uni e Cei. Tale attestazione deve essere rilasciata da un' impresa iscritta nell'apposito Albo degli Installatori tenuto dalla Camera di Commercio competente. La convenienza ad ottenere tale attestazione è duplice: innanzitutto per ragioni attinenti l' incolumità delle persone ; in secondo luogo per "non prestare il destro" all'assicurazione che diversamente avrebbe buon gioco nel tentare di ridurre (sulla linea di quanto già avviene se un soggetto non utilizza le cinture di sicurezza sull'autovetttura) l' entità del risarcimento sostenendo che se fossero state adottate le obbligatorie norme di sicurezza il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con effetti sensibilmente inferiori.
I dati contenuti nella dichiarazione (oltre a quelli ovvi: dati committente, dell' immobile, ditta esecutrice, n. iscrizione camerale, data e firma etc.) su cui l'acquirente dovrà concentrare l' attenzione attengono principalmente alla descrizione del tipo di intervento eseguito con riferimento alla tipologia di impianto e alla indicazione dei materiali usati. Ennio Alessandro Rossi Commenti e osservazioni
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