Iscriviti al Feed

Home page
Archivio argomenti

Chi siamo

Chiedilo all'esperto
Forum

Lettere ricevute

Cerca nel sito

Compra e vendita
Tasse e imposte

Sicurezza in casa

Le assicurazioni
I mutui
Le aziende
Agenzie immobiliari

Newsletter

Noi proprietari
Siamo espropriati
Difendiamoci
Cosa vogliamo
Privacy





Commenti recenti:

Locazione e affitti per abitazione

angelo
del 13.03.10 11:52
CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO
del 14.03.10 09:12
angelo
del 15.03.10 21:11


La proposta irrevocabile di acquisto

carlo969
del 15.03.10 10:24

del 15.03.10 16:40
Denil81
del 15.03.10 20:42


Sono aumentate le tasse per chi compra casa

amoroma
del 11.03.10 08:59
amoroma
del 11.03.10 09:02
CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO
del 11.03.10 12:40


Staff la casa
Via Circonvallazione 120
I-10072 Caselle (To)

Indirizzo email
Aggiornata al
March 15 2010

Informativa privacy
Scrivi al Webmaster


La proposta irrevocabile di acquisto




19.01.09

La proposta irrevocabile di acquisto (ex art.1329). Atto rilevante da ponderare attentamente.

È indiscutibile che la Proposta di acquisto, sottoscritta per accettazione, determini il sorgere di precisi obblighi contrattuali non revocabili pena la perdita del deposito cauzionale ed il pagamento all'agente della mediazione. Lo svantaggiato è innanzitutto il proponente l'acquisto.

A parere di chi scrive le "proposte irrevocabili acquisto" ( più avanti P.d.A), che correntemente vengono utilizzate o consigliate, sono carenti di una serie di pattuizioni che rinviate a discussione nel successivo "preliminare" possono generare liti; Il proponente non ricava alcun beneficio dalla sua presentazione, anzi si espone anzitempo e unilateralmente; Gli unici a trarne effettivo vantaggio sono il mediatore che, verificandosi l'accettazione, in forza di un contratto perfetto (vedi art.1325-1326) è in grado di dimostrare la conclusione dell'affare e la maturazione del diritto alla provvigione, e l'aspirante venditore che potrebbe innescare una piccola asta al rialzo.

Per evitare inutili rischi e prevenire litigi, è opportuno che solo dopo aver preso visione della documentazione della casa e dopo aver esperito gli altri importanti preventivi controlli, l'aspirante acquirente proceda direttamente alla stipula di una "promessa bilaterale di compravendita". Se proprio desiderasse presentare la P.d.A, lo facesse almeno dopo aver visionato la documentazione più importante (es. atto di provenienza, planimetrie, licenza edilizia, visura ipotecaria, visura a ufficio protesti, visura a registro imprese ) e prevedendo subito nella P.d.A tutte le condizioni per le quali è disposto ad obbligarsi.

Esempio: dopo l' accettazione della P.d.A, il proponente scopre che poco prima sono state deliberate (e taciute) spese condominiali straordinarie di rilevante entità (sostituzione caldaia , rifacimento tetto e facciate, rimozione amianto/eternit ), che i lavori e pagamenti cadranno a cavallo del rogito. Si aprirà una questione spinosa: A chi tocca pagare le rate condominiali ? E che si fa se una parte vorrà addossare integralmente la spesa all'altra ? Una lite? Un costoso arbitrato? ( la giurisprudenza, incerta e contraddittoria certo non aiuta)

Un altro esempio. Se per inesperienza (di casa se ne compra una o due nella vita) il proponente l'acquisto, all'atto della proposta (poi accettata) , avesse dimenticato di subordinare la validità della stessa alla NON PROVENIENZA del bene da successione o donazione? In primis, (salvo che non voglia perdere il deposito e pagare la mediazione) si troverà obbligato ad acquistare un bene di insicura provenienza e circolazione. In secondo luogo la Banca potrebbe negare l'erogazione del mutuo cui il malcapitato avesse fatto conto per pagare la casa. Chi lo tirerebbe fuori da tale pasticcio? Chi condividerà le ansie e le notti insonni ? Chi attenuerà la sua rabbia per essersi fidato? E se risultassero mancanti le certificazioni utili od obbligatorie (es. certificazione energetica ), chi paga la salata parcella del professionista che deve predisporla ? E se, a P.d.A accettata, il malcapitato si accorge che altri fatti per lui rilevanti non corrispondono alle originarie rassicurazioni verbali, e pertanto decide di rinunciare a proseguire nell'affare , chi lo rimborserà dell'acconto che sicuramente perderà ? Chi lo difenderà dal mediatore, che maturato il diritto alla provvigione avendo portato le parti alla conclusione dell'affare, non vorrà sentire ragioni ? Facile comprendere a questo punto l'opportunità di chiarire ogni aspetto prima di contrarre qualsiasi obbligazione, a maggior ragione se unilaterale. La indicazione (scritta) di tutte le condizioni poste nella P.d.A. dal proponente su tutti gli aspetti per Lui rilevanti lo metterà nella condizione di contrattare alla pari.

Problemi non da poco che tolgono la tranquillità a quanti "allo sbaraglio ma in buona fede" si avvicinano al mercato immobiliare investendovi risparmi di una vita. I siti delle associazioni dei consumatori, i blog del settore, sono pieni di casi capitati a giovani e/o inesperti che solo troppo tardi capiscono in che guaio si sono cacciati.

A questo punto, a costo di risultare ripetitivi, appare evidente che il proponente, nell'intento di evitare "le sorprese", ponga sin dall'origine condizioni chiare, le sole per le quali sia disponibile ad impegnarsi anche (bontà sua) unilateralmente.

Parimenti opportuno pare pretendere che Associazioni dei consumatori, agenzie immobiliari e quanti altri attori adottino formulari di P.d.A. complete così che ogni problematica emerga prima dell'assunzione di un gravoso impegno unilaterale (tale è la proposta di acquisto fino a che non venga accettata) e prima dell'accettazione. In tal maniera l'aspirante venditore si guarderà bene prima di accettare e sarà conseguentemente tenuto a negoziare le condizioni proposte . Così si potrà prevenire e garantire ordinata continuità e serietà dell' affare.

Per inciso è rilevante che il proponente sappia che la "proposta di acquisto" non è (come spesso viene millantata ) una " semplice prenotazione" né serve a " bloccare l'affare " visto che la proprietà per un certo tempo è libera di confermare o disattenderla. Il proprietario di un immobile appetibile potrebbe addirittura innescare un'asta al rialzo e accettare solo la proposta migliore respingendo le altre, senza conseguenza alcuna.

Né si obbietti che il proponente ha la facoltà di recedere prima dell'accettazione; Taluni (es. alcune Camere di Commercio) sostengono che il proponente può recedere entro 4 giorni dalla proposta a meno che non si sia già verificata l'accettazione. Tale "tutela" pare effimera e di facile aggiramento: se il proponente comunicasse tale volontà gli verrebbe immediatamente obbiettata l'impossibilità del recesso in quanto guarda caso "solo poco prima" la proposta è stata accettata. Insomma nella realtà è una garanzia inconsistente salvo che il proponente non specifichi che il recesso o l'accettazione devono formalizzarsi con un fax, un email che hanno ora, minuti e data certa.

Al di là delle sciocchezze sostenute da taluni, prive di qualsiasi consistenza giuridica, la "proposta di acquisto" per il fine che intenderebbe perseguire, neppure dovrebbe chiamarsi così, e neppure richiamare termini come "compratore" o "venditore" , che potrebbero indurre a ritenere che con la accettazione esplicita sia già perfezionato un contratto di compravendita bello e buono; Infatti un contratto (anche di compravendita immobiliare) è concluso
(seppure vincoli solo le parti fino alla trascrizione a cura del Giudice o a cura del Notaio rogante) se redatto in forma scritta (ex art.1350), se contiene i requisiti essenziali (ex art. 1325) "nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte " (ex art. 1326 c.c.), caratteristiche che si riscontrano tutte nella "proposta irrevocabile di acquisto accettata".

E seppure " L'acquirente" o " Il Venditore" nella P.d.A, più propriamente definibile "preliminare del preliminare", manifestassero l'intenzione di rinviare il perfezionamento di tutti gli accordi ad un successivo atto preliminare (manifestando così una volontà sostanziale diversa da quella formale), rimarrebbe " il tarlo", " l'equivoco" ingenerato dai quei termini impropri.

Per convincere gli scettici basti pensare a quanto avviene comunemente in ambito imprenditoriale/aziendale. In quella sede è norma che il cliente, dopo articolata e completa negoziazione su ogni aspetto, "proponga -al fornitore- di acquistare irrevocabilmente" un certo macchinario fabbricato appositamente negli USA, (offerta/proposta di acquisto). Il fornitore consenziente ritorna firmata per accettazione la P.d.A. Basta questo per veder concluso un contratto di compravendita A nessuno in ambito aziendale passerebbe per la testa di far seguire alla "proposta di acquisto accettata " che come visto è già compravendita, un preliminare (alias, compromesso) e poi di nuovo un successivo contratto di compravendita (alias rogito).

Come già scritto lo scambio di volontà della "proposta di acquisto accettata", salvo rari e confusi casi, determina il nascere di un contratto di compravendita perfetto ex art. 1325 e 1326, (che sarà poi ripreso nell' atto notarile per la trascrizione); Tanto è che nell'ipotesi che dopo l'accettazione, una delle parti non volesse aderire alla esecuzione e trascrizione dell'atto notarile (serve per rendere pubblica la compravendita ) la parte che ne avesse interesse potrebbe ottenere la trascrizione d'imperio dal Giudice adito.

Nel vademecum (pertinente la compravendita immobiliare) edito dal Consiglio notarile di Venezia in collaborazione con la Camera Arbitrale , nel capitolo " Agente immobiliare la proposta e l'accettazione" cosi si trova scritto:
" …..In realtà quei due documenti (proposta e accettazione) costituiscono già una vendita e quindi se per qualsiasi ragione giungono nelle mani degli uffici fiscali vengono imposte sanzioni e tasse come quelle gravanti sulla vendita". L'assunto è completamente condivisibile. (1)

Ritornando al caso. Più correttamente la c.d. "proposta di acquisto" come la si vorrebbe intendere, dovrebbe chiamarsi "preliminare del preliminare " e il proponente non dovrebbe proporre "di acquistare" né il venditore accettare di "vendere" ma il proponente dovrebbe impegnarsi , ad eseguire dopo tot giorni, alla stipulazione di un "una promessa bilaterale di compravendita ", detta comunemente "preliminare" prodromica alla esecuzione del successivo rogito notarile.

Conclusioni: la c.d. "proposta di acquisto" comunemente utilizzata è giuridicamente pericolosa; come visto, se accettata, genera la nascita di un contratto di compravendita con il rischio che l'interessato richieda alla Magistratura la trascrizione giudiziale. Può essere causa di successivi conflitti visto che impegna le parti su pochi aspetti salienti rinviando la discussione degli altri non meno rilevanti, al successivo "preliminare", sede nella quale verranno discussi "quegli altri " aspetti salienti sui quali non è detto che le parti addivengano ad un accordo.

E' atto "opprimente" per il proponente che se volesse recedere perderebbe deposito cauzionale e dovrebbe pagare comunque la mediazione. -


APPENDICE

Fonte: Consiglio N. Notariato -1- Pericolosità di utilizzo di termini impropri -2- La proposta irrevocabile di acquisto -3- ConsiglioNotariato Venezia

-1-"Capita che inesperti utilizzino la frase "vendo, acquisto" invece di "prometto di vendere, prometto di acquistare".- Quando succede, si ha una vendita vera e propria che vincola però solo le parti che l' hanno sottoscritta (n.d.r. :cio' si ottiene con la trascrizione) . Se sorgono liti e si è costretti a registrare questo tipo di accordo si pagano pesanti imposte sull'avvenuta vendita. Finché comunque un contratto non passa nelle mani del notaio ed è trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari non ha alcuna efficacia nei confronti di terze persone, Stato compreso"

-2-"La proposta di vendita o di acquisto è un documento che le parti possono firmare prima della compravendita vera e propria. Essa consiste, rispettivamente nella manifestazione della volontà di vendere fatta dal proprietario del bene ad un probabile acquirente o nella manifestazione della volontà di acquisto fatta da un possibile acquirente al proprietario del bene: in entrambi i casi con l'accettazione della proposta, quantunque non lo si creda, il contratto di compravendita è perfezionato e vincolante per entrambe le parti………..Di solito, inoltre, la proposta, sia essa d'acquisto sia essa di vendita, è irrevocabile: il proponente si obbliga cioè a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo durante il quale, anche se volesse revocarla, perché magari ha cambiato idea, non può farlo o, se lo fa, ciò non ha alcun effetto. Contrariamente a quanto si possa comunemente credere, non è poi così facile quindi, un volta firmata la proposta, poter retrocedere dalla stessa, imponendo detta proposta degli obblighi alle parti che l' hanno sottoscritta."

-3- C.N.V. già citato: vedi (1)

F.to Ennio Alessandro Rossi
commercialista in Brescia - studiorossi.ennio@virgilio.it

Di Staff del 19.01.09 14:30


Commenti e osservazioni

Articolo a mio avviso molto fazioso. In mani inesperte o inadeguate, ogni cosa è pericolosa, qualsiasi strumento, fisico o giuridico che sia. Assimilare il termine "pericoloso" a quello di "importante", non lo trovo corretto. La proposta di acquisto è uno strumento di primaria importanza che ha permesso e permette la rapida definizione di affari, con obblighi tanto per chi vende tanto per chi compra; l'importante è che la stessa p.d.a. rispecchi le volontà delle parti. I tempi di stesura di un compromesso notarile spesso contrastano con la necessità di rapidità che il mercato immobiliare e la clientela, richiede ai propri operatori. Chiaramente, proposte mal compilate generano problematiche, specialmente sulle questioni relative agli impianti degli immobili e la loro conformità urbanistica, sui quali spesso manca informazione a tutti i livelli; la proposta è una manifestazione di volontà su di un argomento importante, il quale sia chi vende sia chi compra, non dovrebbe affrontare con leggerezza. Agenzie immobiliari con buona reputazione, agenti immobiliari iscritti al ruolo, sono già un ottimo deterrente da problemi; spesso la corsa al risparmio ad ogni costo, ad esempio evitando intermediari e sfruttando privati con poca dimestichezza nel campo o professionisti di altri settori che abusivamente praticano la professione di mediatore, creano le situazioni più pericolose. E credo che questo vada dovutamente sottolineato. Il fatto poi che spesso vi siano errori sugli stessi atti di compravendita redatti dai notai, sottolinea la difficoltà reale della transazione di immobili, giustificando la necessità di professionisti preparati e giustamente pagati, a tutti i livelli del settore immobiliare.

Inviato da: Samuele il 23.02.09 16:29

definire l'articolo "molto fazioso" è "una grabnde stupidaggine". Rileggere meglio

Inviato da: Ennio A Rossi il 25.03.09 18:32

ecco un esempio significativo non raro tratto dal web sito www.nonsolonews.it
Data: 17 Mar 2009, 09:46


Sarò il più breve possibile ...............................

Pochi giorni fa mi sono recato presso un agenzia immobiliare
con l'intenzione di comprare un appartamento costo euro 120.000
Lo guardo mi piace e l'agenzia mi fa firmare una carta colore
rosa , soltanto una proposta cosi dicono loro e mi chiedono un
assegno intestato al venditore ,assegno non consegnato.
Poi in fretta e furia decidono subito di andare davanti al notaio,
io dico NO , non si fa più nulla.
Mi ritelefonano di continuo , e alla fine si arriva ad alzare la
voce . Le ultime parole sono : ci vedremo in tribunale se non mi
paghi immediatamente la provvigione euro 3600 + IVA 20%.
Nel frattempo mi accorgo che l'appartamento in questione è gravato
da ipoteca e forse il venditore sta fallendo , nulla di tutto ciò
mi era stato riferito quando incautamente ho firmato quel pezzo di
carta dal titolo "PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO".

Sto aspettando la lettera dell'avvocato dell'agenzia , ma intanto
anche questa notte non sono riuscita a chiudere occhio.

GRAZIE per in anticipo per qualunque cordiale risposta.

Inviato da: Ennio A Rossi il 25.03.09 19:19

Stessa situazione, "fermi l'immobile è un affare" FIRMO la proposta di acquisto irrevocabile con contestale compromesso per presa visione e accettazione definitiva. Il giorno dopo ho un ripensamento dovuto al metraggio non corrispondente alle mie esigenze. Vengo contattato dall'avvocato dell'agenzia immobiliare, mi trascinano in Tribunale dove: perdo l'anticipo di euro 10.500, vengo condannato a pagare la provvigione per euro 8.OOO, oltre spese legali pari a 3.800. Praticamente in un giorno questi hanno intascato 20.000 euro in termini di legge. Ma quanti altri hanno lo steddo problema e a ben vedere le agenzie immobiliari hanno tutto l'interesse a far saltare l'acquisto e a portarti in giudizio sono tutti soldoni guadagnati a costo ZERO!! Insomma mi hanno fatto veramente piangere!

Inviato da: Antony il 21.04.09 14:03

Prima di acquistare un immobile, e meglio informarsi di tutto e di più perché con i tempi che corrono è preferibile pensarci prima. Per cui oltre a leggere dei libri guida sull’acquisto di case, non bisogna sottovalutare una ricerca in internet. Questo articolo è una quercia con solide radici che fa luce a chi non è esperto di mercato immobiliare; i soldi non si trovano sull’albero, ma le persone furbe stanno sempre dietro l’angolo. Certo, non facciamo di un filo d’erba tutto un fascio, sicuramente nel mercato immobiliare ci sono Agenti Immobiliari Professionisti molto seri, iscritti al ruolo e titolari di Agenzia Immobiliare accredita con buona reputazione; ma alcune precauzioni sicuramente ritornerebbero utili soprattutto all’acquirente perché la proposta irrevocabile d’acquisto e presentata da quest’ultimo al venditore:
1) Un anticipo minimo di solamente un centinaio di euro (la caparra versarla al compromesso);
2) Un breve periodo limitato di irrevocabilità (uno o due giorni al massimo);
Questi precauzioni limiterebbero i danni nel momento in cui si decidesse di cambiare idea. Cordiali saluti.

Inviato da: Gino il 28.04.09 18:34

Probabilmente non è chiaro che a "prescindere dal piccolo anticipo" e dalla brevità del tempo concesso per l'accettazione (atto predatabile ad hoc se non lo si sottopone a comunicazioni con data certa" il rischio è che oltre a perdere il modesto acconto, perfezionandosi il contratto scatta il diritto alla provvigione , cosa che puo' comportare un esborso non previsto e salato.
cordialmente . Un consiglio rintracciate all'interno di queto web l'altro mio articolo sul come và strutturata la proposta irrevocabile di acquisto. cordialità Ennio R.

Inviato da: il 30.04.09 18:09

Ho letto l'articolo di Samuele e dire che ha confermato ciò che pensavo e penso sulle agenzie immobiliari e sui loro agenti è una ovvia consenguenza. Ormai, samuele lo dovrebbe sapere, nelle città operano solamente loro, il privato non ha più tempo per dedicarsi alla vendita del proprio bene. Vi racconto la mia recentissima esperienza. Devo comprare, stavolta per me, un appartamento, mi sono rivolto a una agenzia immobiliare di livello nazionale, ebbene, in primis, lo stampato della p.d.a propostomi è tutto sbilanciato da una parte,veramente gli stampati sono 2, il primo p.d.a. vero e proprio,il secondo un incarico di acquisto. Inoltre detta agenzia non adotta nella mia città e, quindi presumo nella mia regione, lo stampato, unico, molto chiaro e semplice,questo siì equilibrato,adottato in un'altra regione, predisposto dalla camera di commericio e adottato da diverse sigle di associazioni di difesa dei consumatori e da diverse sigle di associazioni di agenzie immobiliari di detta regione ( forse la mia è considerata popolata da gente sprovveduta?). Poi, alla mie rimostranze, l'agente mi ha detto che la p.d.a. la potevo compilare io e consegnarliela. Vi pare possibile una cosa del genere trattandosi di un'agenzia immobiliare di livello nazionale? Ancora, i 2 moduli datimi in visione erano privi dei dati catastali dell'immobile, dell'indicazione dello stato degli impianti, delle indicazioni dello stato di provenienza dell'immobile, e potrei continuare a lungo. Quindi per favore.. o se volete come diceva Totò : ma mi facci il piacere.
cordiali saluti. vito

Inviato da: vito il 17.05.09 20:16

Da qualche mese sto cercando di comprare un immobile, inevitabilmente mi ritrovo ad avere a che fare con le agenzie immobiliari più disparate.
Dopo diverse ricerche ho individuato l'immobile di mio interesse, contatto l'agente immobiliare il quale mi porta subito alla stipula della proposta di acquisto, la quale scopro che trattasi di un vero e proprio contratto. Premesso che hanno voluto sapere di tutto e di più, modalità di pagamento, quanto guadagno come indendo pagare, professione, quanti sono i componenti il mio nucleo famigliare, la loro età professione, insomma mi sono sentito messo a nudo, in ultimo mi è stato richiesto un assegno di 6000 euro quale impegnativa. Dopo una quindicina di giorni mi telefonano dicendomi che la mia proposta non è stata accettata e che potevo andarmi a prendere l'assegno. cosa che ho fatto subito. la mia riflessione è:
a fronte di notizie sottoscritte da me acquirente e avvalorate da un assegno, come può essere possibile che ci si debba accontentare di un senplice, "non è stata accettata la sua proposta". non pensate che anche il venditore o meglio l'agente debba essere obbligato a fornire dettagliati motivi che hanno portato alla non accettazione della mia proposta. mi viene da pensare che il venditore non abbia neanche saputo della mia proposta. Insomma ho idea che i soggetti principali Compratore e Venditore siano nelle mani di agenti che manipolano il mercato secondo i loro interessi.

Inviato da: hatrem il 13.06.09 09:53

Oggi si lavora in FRANCHISING e non tutti coloro che prendono il patentino di Agente Immobiliare sono all'altezza della situazione, anzi.....
Ma a prescindere da questo non trascurabile particolare, le posso assicurare che ci sono anche Agenti con la ""A"" maiuscola che fanno onore alla categoria che rappresentano, personalmente ho avuto a che fare con qualcuno di loro e posso soltanto apprezzare la grande professionalità dimostrata.
Non tutte le ciambelle nascono col buco.
Cordialità

Inviato da: IL TUO CONSULENTE geom TERRACCIANO il 13.06.09 12:19

io sono da sempre stato convinto che l'intervento riconosciuto della intermediazione immobiliare serve unicamente per lievitare i costi degli alloggi posti in vendita senza alcuna tutela per il consumatore.
la riprova evidente di quanto sostenuto è data dal fatto che nessun agente immobiliare, allo scopo di evitare lungaggini nella stipulazione del contratto con il quale matura il loro diritto al riconoscimento economico della intermediazione, fornisce i documenti necessari per verificare la fattibilità dell'acquisto.
Tali documenti dovrebbero essere forniti prima della sottoscrizione della proposta di acquisto e non successivamente alla stessa, in modo da poter consentire all'acquirente la possibilità di una valutazione seria e concreta della proposta stessa.

Inviato da: Greco Marcello il 24.11.09 14:51

io sono da sempre stato convinto che l'intervento riconosciuto della intermediazione immobiliare serve unicamente per lievitare i costi degli alloggi posti in vendita senza alcuna tutela per il consumatore.
la riprova evidente di quanto sostenuto è data dal fatto che nessun agente immobiliare, allo scopo di evitare lungaggini nella stipulazione del contratto con il quale matura il loro diritto al riconoscimento economico della intermediazione, fornisce i documenti necessari per verificare la fattibilità dell'acquisto.
Tali documenti dovrebbero essere forniti prima della sottoscrizione della proposta di acquisto e non successivamente alla stessa, in modo da poter consentire all'acquirente la possibilità di una valutazione seria e concreta della proposta stessa.

Inviato da: Greco Marcello il 24.11.09 14:51

Caro Marcello, le assicuro che non tutte le Agenzie Immobiliari hanno lo stesso modo di operare, personalmente ho constatato che ce ne sonno tante, affermate a livello nazionale, ma anche quelle prettamente locali che operano in maniera oltremodo corretta.
Le mie sono impressioni e constatazioni dirette avute negli ultimi dieci anni, ma non esludo la mancanza di professionalità di altre Agenzie note e meno note, le quali si avventurano in un settore, senza averne la professionalità dovuta.
Saluti

Inviato da: TERRACCIANO IL TUO CONSULENTE il 24.11.09 15:13

salve,vi espongo il mio problema: io il giorno 23/11/09 ho stipulato una proposta di acquisto irrevocabile con 2000 euro di anticipo, e stata accettata.Sul contratto di proposta c'era scritto che dovevo acquistare l immobile entro il 28/12/09 davanti al notaio; la data é scaduta e io a causa di diverse incomprensioni con il venditore(scoperto che l immobile nn é antisismico,tetto da rifare ecc) ho proposto un prezzo differente ,alchè mi hanno risposto con una lettera dell' avvocato di cui mi dovrò presentare prossimamente;a questo punto cosa mi possono fare oltr che a trattenersi i 2000 euro dati?grazie

Inviato da: simo1233 il 19.01.10 23:16

...più che trattenere la capara non possono......
Saluti

Inviato da: CONSULENTE geom. Terracciano il 20.01.10 12:59

in relazione al messaggio innviato da: simo1233 il 19.01.10 23:16 :
Ci faccia sapere per favore come è andata a finire? Secondo me se lei si è ritirato le sarà stata comunque richiesta la provvigione;essendosi verificata la conclusione del contratto con l'accettazione è maturato il diritto a favore dell'agenzi. A tal fine riporto alcuni passi dell'articolo originario:

"....le proposte irrevocabili acquisto che correntemente vengono utilizzate o consigliate, sono carenti di una serie di pattuizioni che rinviate a discussione nel successivo "preliminare" possono generare liti; Il proponente non ricava alcun beneficio dalla sua presentazione, anzi si espone anzitempo e unilateralmente; Gli unici a trarne effettivo vantaggio sono il mediatore che, verificandosi l'accettazione, in forza di un contratto perfetto (vedi art.1325-1326) è in grado di dimostrare la conclusione dell'affare e la maturazione del diritto alla provvigione, .......
Attendo di sapere. Grazie

Inviato da: Ennio Alessandro Rossi il 26.01.10 10:58

Mi piacerebbe che i lettori ( non agenti immobiliari che sono parte in causa) che avessero sottoscritto Proposte di acquisto raccontassero la loro esperienza. Cio' andrebbe a beneficio di altri che si accingono a comperare. grazie

Inviato da: Ennio Alessandro Rossi il 26.01.10 11:06

La p.d.a. vista dal lato del venditore: sono proprietario di un immobile in vendita ed ho firmato in calce alla p.d.a. Non ho preso alcuna caparra confirmatoria nè firmato alcun preliminare. Con questa firma sulla p.d.a. - ripeto che non ho avuto un € - a) sono costretto a vendere l'immobile e pagare l'Agenzia, b) sono costretto solo a pagare l'Agenzia per l'intermediazione, c) varie ed eventuali.
Aspetto con ansia i Vs. riscontri.
Grazie.
carlo

Inviato da: carlo969 il 15.03.10 10:24

buongiorno vi espongo il mio caso . Dopo aver firmato una proposta irrevocabile di aquisto .mi sono ritirato ,per varie problematiche dell'appartamento,mancanza di certificato di abitabilita', misure reali piu' piccole rispetto i disegni, ecc.
chi per favore mi puo' dire ache spese vado incontro,oltre che perdere la caparra confirmatoria di 1000 euro? grazie.

Inviato da: il 15.03.10 16:40

Salve, ritengo l'articolo molto dettagliato e illuminante. Io fortunatamente non ho sottoscritto proposte d'acquisto, ma ultimamente volevo acquistare una casa che ho visionato mediante agenzia e il problema è che non la posso acquistare proprio perchè non ho accettato di firmare la proposta unilaterale. La ritengo inutile in quanto sia io che il proprietario possiamo risolvere in tempi brevi dal notaio e sopratutto svantaggiosa per me perchè non potrei far svolgere gli accertamenti necessari sull'immobile. Il risultato è che l'agenzia mi ha escluso dalle trattative. La cosa è molto frustrante perchè avevo un forte interesse per l'immobile. Grazie.

Inviato da: Denil81 il 15.03.10 20:42
Scrivi un tuo commento












Privacy: premendo il tasto "Invia" dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy e confermi il tuo consenso alla pubblicazione e memorizzazione dei tuoi dati sul sito e ti assumi la totale responsabilità civile e penale di quanto pubblicato nel tuo messaggio o commento. Acconsento:







Fuoco e legna banner