R.D. 28-10-1940, n. 1443

Art. 658 - Intimazione di sfratto per morosit� 1. Il locatore pu� intimare al conduttore [c.c. 1571 ] lo sfratto con le modalit� stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [c.c. 1587 n. 2 ], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento [633, 664 ] per i canoni scaduti [1-2]. 2. Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'art. 639 la somma che � disposto ad accettare in sostituzione [664, 666, 669 ].

Art. 659 - Rapporto di locazione d'opera 1. Se il godimento di un immobile � il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [c.c. 2094, 2222 ], l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, pu� essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa [667 ; c.c. 2118 ss., 2227 ss. ].

Art. 662 - Mancata comparizione del locatore 1. Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.

Art. 663 - Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato 1. Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [657 ] l'apposizione su di essa della formula esecutiva [475 ] [1]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. 2. Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione [2]. 3. Se lo sfratto � stato intimato per mancato pagamento del canone [658 ], la convalida � subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosit� persiste. In tale caso il giudice pu� ordinare al locatore di prestare una cauzione [119, 199, 478, 668 c. 2 ; disp. att. 86].

Art. 664 - Pagamento dei canoni 1. Nel caso previsto nell'art. 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione [641] per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione. 2. Il decreto � esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria. 3. Il decreto � immediatamente esecutivo [474 n. 1 ], ma contro di esso pu� essere proposta opposizione a norma del capo precedente [645 ss.]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 665 - Opposizione, provvedimenti del giudice 1. Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice [667 ], su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [177 c. 3 n. 2] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto [1]. 2. L'ordinanza � immediatamente esecutiva [474 c. 2 n. 1 ], ma pu� essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [119, 478 ; disp. att. 86 ]. 3. (soppresso).

Art. 666 - Contestazione sull'ammontare dei canoni 1. Se � intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone [658 ], e il convenuto nega la propria morosit� contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice [667 ] pu� disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. 2. Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo [641] per il pagamento dei canoni.

Art. 667 - Mutamento del rito [1] 1. Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

Art. 669 - Giudizio separato per il pagamento di canoni 1. Se nel caso previsto nell'art. 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi. LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali TITOLO I Dei procedimenti sommari @ CAPO II Del procedimento per convalida di sfratto

Art. 657 - Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione 1. Il locatore o il concedente pu� intimare al conduttore [c.c. 1571 ], all'affittuario coltivatore diretto [c.c. 1647], al mezzadro [c.c. 2141] o al colono [c.c. 2164] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. 2. Pu� altres� intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virt� del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, � esclusa la tacita riconduzione [c.c. 1596 c. 2, 1597 ] [1].