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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
R.D. 28-10-1940, n. 1443
Art. 658 - Intimazione di sfratto per morosità 1. Il locatore può intimare
al conduttore [c.c. 1571 ] lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo
precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze
[c.c. 1587 n. 2 ], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento [633,
664 ] per i canoni scaduti [1-2]. 2. Se il canone consiste in derrate, il locatore
deve dichiarare a norma dell'art. 639 la somma che è disposto ad accettare in
sostituzione [664, 666, 669 ].
Art. 659 - Rapporto di locazione d'opera 1. Se il godimento di un immobile
è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [c.c. 2094, 2222
], l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la
convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto
viene a cessare per qualsiasi causa [667 ; c.c. 2118 ss., 2227 ss. ].
Art. 662 - Mancata comparizione del locatore 1. Gli effetti dell'intimazione
cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Art. 663 - Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato 1. Se l'intimato
non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o
lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [657 ] l'apposizione
su di essa della formula esecutiva [475 ] [1]; ma il giudice deve ordinare che
sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non
abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per
caso fortuito o forza maggiore. 2. Nel caso che l'intimato non sia comparso,
la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione
[2]. 3. Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [658
], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del
suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare
al locatore di prestare una cauzione [119, 199, 478, 668 c. 2 ; disp. att. 86].
Art. 664 - Pagamento dei canoni 1. Nel caso previsto nell'art. 658, il giudice
adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione [641] per l'ammontare dei canoni
scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative
all'intimazione. 2. Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione
presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria. 3. Il decreto è immediatamente
esecutivo [474 n. 1 ], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma
del capo precedente [645 ss.]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta
risoluzione del contratto.
Art. 665 - Opposizione, provvedimenti del giudice 1. Se l'intimato comparisce
e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice [667 ], su istanza
del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza
non impugnabile [177 c. 3 n. 2] di rilascio, con riserva delle eccezioni del
convenuto [1]. 2. L'ordinanza è immediatamente esecutiva [474 c. 2 n. 1 ], ma
può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese
[119, 478 ; disp. att. 86 ]. 3. (soppresso).
Art. 666 - Contestazione sull'ammontare dei canoni 1. Se è intimato lo sfratto
per mancato pagamento del canone [658 ], e il convenuto nega la propria morosità
contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice [667 ] può disporre
con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo
al convenuto un termine non superiore a venti giorni. 2. Se il conduttore non
ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto
e, nel caso previsto nell'art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo [641] per il
pagamento dei canoni.
Art. 667 - Mutamento del rito [1] 1. Pronunciati i provvedimenti previsti dagli
articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa
ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.
Art. 669 - Giudizio separato per il pagamento di canoni 1. Se nel caso previsto
nell'art. 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo
sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni
stessi. LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali TITOLO I Dei procedimenti sommari
@ CAPO II Del procedimento per convalida di sfratto
Art. 657 - Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione 1. Il locatore
o il concedente può intimare al conduttore [c.c. 1571 ], all'affittuario coltivatore
diretto [c.c. 1647], al mezzadro [c.c. 2141] o al colono [c.c. 2164] licenza per
finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione
per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge
o dagli usi locali. 2. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione
per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso
o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione
[c.c. 1596 c. 2, 1597 ] [1].
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