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Occupazione abusiva e rimedi esperibili dal proprietario20.04.07Tribunale di Marsala, sentenza del 30.01.2007 "A fronte di un'occupazione abusiva di immobile (perché sprovvista di titolo, ab origine o per fatti sopravvenuti, ovvero perché sorretta da titolo inefficace) il proprietario escluso dal suo godimento può agire nei confronti del possessore e/o del detentore alternativamente con l'azione di restituzione dei frutti civili ovvero con l'azione di risarcimento danni. L'azione di restituzione dei frutti civili, che trova la sua fonte normativa nell'art. 2033 c.c. presuppone tuttavia la loro effettiva percezione, restando quelli percipiendi azionabili ex art. 1148 c.c solo nei confronti del possessore (e non già del mero detentore) tanto di buona quanto di mala fede.
Il panorama si presenta alquanto vario; troviamo, infatti, le azioni concesse al solo proprietario, quelle esperibili dal titolare di un diritto di godimento su cosa altrui o dal possessore in quanto tale. Tali azioni vengono qualificate come reali, in quanto offrono tutela per il solo fatto della violazione del diritto. L'azione di rivendicazione, rientrante fra le azioni petitorie, tende ad ottenere il riconoscimento del diritto del proprietario sul bene e presuppone la mancanza del possesso da parte dello stesso; è imprescrittibile e richiede la dimostrazione del proprio diritto risalendo ad un acquisto a titolo originario. L'azione negatoria è concessa al proprietario al fine di veder dichiarata l'inesistenza di diritti altrui sulla cosa o la cessazione di turbative o molestie; in questo caso al proprietario si richiede soltanto la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto. L'azione di regolamento di confini mira all'accertamento del proprio diritto nel caso in cui siano incerti i confini dello stesso rispetto a quello confinante; in tale ipotesi la prova del confine può essere data in qualsiasi modo. L'azione confessoria è volta a far dichiarare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti l'esercizio, e a far cessare gli atti impeditivi al suo svolgimento. A difesa del possesso incontriamo le categorie delle azioni possessorie e di enunciazione: le prime si distinguono nell'azione di reintegrazione, che mira a far recuperare il bene a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, da proporsi entro un anno dallo spoglio, e l'azione di manutenzione, proposta al fine di far cessare le molestie e le turbative all'esercizio del diritto. L'azione di manutenzione, al contrario di quella di reintegrazione, ha una funzione conservativa, poiché mira alla cessazione della molestia per conservare integro il possesso, e una funzione preventiva, poiché può essere esperita anche verso il solo pericolo di una molestia. Diversamente dalle azioni a difesa della proprietà, che impongono la prova del diritto, il possessore ha soltanto l'onere di dimostrare il possesso (in quanto questo prescinde dall'effettiva titolarità del diritto) Le azioni di enunciazione, con le quali si tende alla eliminazione di un pericolo proveniente dal fondo vicino, si distinguono nella denunzia di nuova opera e di danno temuto; esse, infatti, vengono qualificate come azioni inibitorie, cautelari, che possono dar luogo a provvedimenti provvisori. La sentenza in disamina concerne la definizione d'una causa, promossa dalla curatela di un fallimento, che chiedeva al Tribunale di Marsala l'accertamento dell'inopponibilità alla massa del contratto di locazione stipulato dai convenuti, l'estinzione del rapporto stesso e la condanna al rilascio dell'immobile. L'attore avvalorava le proprie pretese richiamando la sentenza del Tribunale di Marsala n. 136/1997, confermata in seguito sia in appello che in Cassazione, con cui il Giudice adito aveva revocato l'atto pubblico di compravendita immobiliare, avente ad oggetto la piena proprietà dei locali interessati, tra il proprietario e il convenuto del giudizio. Il convenuto, al contrario, avanzava pretesa di compensazione delle somme richieste dall'attore con le spese affrontate dallo stesso per mantenere in buono stato l'immobile e per gli eventuali miglioramenti così arrecati. Il Giudice adito ha osservato che, dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, poteva ritenersi con certezza la detenzione dell'immobile da parte del convenuto, decorrente dalla data di sopralluogo del perito della curatela che, appunto, aveva riscontrato la presenza del conduttore nell'immobile. Tali circostanze, peraltro, non potevano provare l'avvenuta stipulazione per iscritto tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo (che ai sensi della L. 231/1998 prescrive la forma scritta ad substantiam). Pertanto, era subentrata l'inefficacia del titolo legittimante il possesso del compratore ed in aggiunta a ciò, l'attuale detentore dell'immobile era privo di qualsiasi titolo che potesse giustificare il possesso del bene. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione derivante dai miglioramenti arrecati all'immobile, a causa della tardività della proposizione della stessa. Per quanto concerne il panorama giurisprudenziale, riferito al danno da occupazione abusiva di immobile il Collegio ha individuato due filoni interpretativi; per un primo orientamento viene riconosciuto al proprietario dell'immobile il diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di frutti civili a causa del mancato godimento della cosa (Cass. 29.10.1993, n. 10752; Cass. 12.02.1993, n. 1784; Cass. 19.11.2002 n. 12342; Cass. 23.05.1992, n. 6224) Per altra corrente giurisprudenziale il proprietario ha diritto al risarcimento del danno per violazione del diritto di proprietà (Cass. 11.01.2005, n. 378; Cass. 12.05.2003, n. 7269; Cass. 5.12.1997, n. 12344) A sostegno del primo orientamento si sostiene che chi è nella disponibilità dell'immobile senza un titolo legittimo deve restituirlo al proprietario con i frutti dal giorno della ricezione della cosa, se in male fede, o dal giorno della domanda, se in buona fede. Il Tribunale ha proseguito nel sottolineare come, in riferimento alla domanda di restituzione dei frutti civili, i frutti possano essere pretesi soltanto se effettivamente percepiti (Cass. 29.10.1993, n. 10752 e Cass. 2491/1952) e, perciò, il detentore dell'immobile che abbia versato il canone a terzi non può essere chiamato a tale adempimento; solamente colui che abbia ricevuto effettivamente i canoni, ossia chi abbia dato in godimento l'immobile, seppur privo di titolo, dovrà restituirli. I frutti non percepiti, ma che avrebbero potuto esserlo con l'ordinaria diligenza, possono essere richiesti ai sensi dell'art. 1148 c.c. al possessore, sia in buona che mala fede, ma non al mero detentore (Cass. 28.06.2000, n. 8796; Cass. 27.02.1996, n. 1533) Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto configurarsi l'ipotesi di un immobile abusivamente occupato da un soggetto versante il canone ad altro soggetto sprovvisto di titolo e, pertanto, non il mero detentore, ma il possessore, dovrà procedere alla corresponsione dei frutti percepiti. Ove invece l'occupazione abusiva non preveda alcun versamento di un canone, l'occupante non potrà essere chiamato alla restituzione dei frutti mancandone la loro percezione, ma potranno concretizzarsi gli elementi del risarcimento del danno. A tal riguardo, ossia in riferimento alla domanda risarcitoria, la Cassazione civile, con una recente pronuncia (378/2005), ha posto in essere una modifica del precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del danno poteva già essere riconosciuta nella mancata disponibilità dell'immobile (Cass. 7.06.2001, n. 13630; Cass. 21.01.2000, n. 649; cass. 18.02.1999, n. 1373; Cass. 11.03.1995, n. 2859; Cass. 8.11.1985, n. 5459) Con un deciso mutamento d'indirizzo la Suprema Corte ha riconosciuto che " in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva di un immobile occorre che sia provata l'esistenza del danno, non potendo esso ritenersi in re ipsa coincidente con l'evento poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., distinto dunque dall'evento , elemento costitutivo del fatto produttivo del danno." Pertanto, all'attore è imposto l'onere di fornire la prova di una effettiva lesione, causata ad esempio dal non aver potuto concedere in locazione il bene, dal non averlo potuto utilizzare personalmente o dal non averlo potuto alienare. Per quanto concerne la domanda di restituzione dei frutti civili rivolta al possessore, percepiti in forza di concessione a terzi del godimento del bene, il Tribunale ha ritenuto parzialmente ammissibile la doglianza; essa, infatti, risultava parzialmente coperta dal giudicato in virtù della sentenza di revocazione della compravendita che l'aveva rigettata, e perciò, essa è risultata ammissibile solo per i frutti percepiti successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (Cass. 25.10.2002, n. 16564) La somma percepita dal locatore, pertanto, deve essere corrisposta alla curatela attrice in ragione della mala fede del soggetto cui era nota la sentenza di revocazione del contratto di compravendita immobiliare e quindi l'impossibilità di opporre efficacemente alla curatela la concessione in godimento a terzi dell'immobile. " In tema di possesso, l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore in favore del proprietario - indipendentemente dalla buona fede o meno del primo - ha carattere di debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (nella specie, somme riscosse a titolo di pigione). " (Cass. civ. Sez. II, 15-03-2006, n. 5776 Mass. Giur. It., 2006) In conclusione, possiamo riassumere i punti basilari a cui la pronuncia è giunta:
Alberto Rinaldi e Daniela Cassone
Commenti e osservazioni
Hanno occupato abusivamente un mio terreno per effettuare dei lavori c/o l'immobile un confinante. ...almeno un canone mensile o un canone da concordare a corpo per tutto il periodo, da riscuotere anticipatamente,ma tutto registarto. una signora (con figlio di 9 anni)ha occupato abusivamente(senza essere titolare di contratto d'affitto)una casa di mia proprietà e non riesco a mandarla via.Che fare? Inviato da: m.luisa il 05.02.09 10:45Deve recarsi dai Carabinieri e chiedere il loro intervento. Salve, da solo e contro tutti,sono riuscito a fermare questa sporca pratica messa in atto da nullafacenti e Perecottai (a Roma li chiamano PERACOTTARI). Abito in un residence di 180 unità immobiliari abbiamo avuto all'inizio dell'anno 2009 N° 4 occupazioni abusive perpetrate da: una famiglia di nigeriani composta da marito, moglie e 2 minorenni che alle ore 22 del 1° a mezzo effrazioni erano entrati in casa di un condomino che si era assentato temporaneamente. L'intervento della Polizia ha ristabilito la legalità. Dopo qualche giorno 2 extracomunitari di origine nigeriana di sesso M e F aggrediscono il proprietario e rioccupano lo stesso immobile, intervengo io e mi procurano lesioni guaribili in 7 gg., intervengono i Carabinieri e ristabiliscono la legalità. Dopo qualche giorno 3 extracomunitari 2 di origine senegalesi e 1 nigeriano avevano di notte cambiato la serratura alla porta di un appartamento di un condomino residente a Roma, vengo avvisato da un condòmino e portatomi sul posto, notavo la presenza all'interno dell'immobile di una donna intenta a fare le pulizie, ad una mia sfuriata la stessa si allontanava dicendo che non c'entrava nulla con l'occupazione abusiva ( ma io non avevo detto che aveva occupato abusivamente quell'appartamento!)indicandomi anche chi l'aveva occupato, nella considerazione che la porta era aperta e non c'era più nessuno dentro, ho aspettato l'arrivo dei due personaggi che non appena sono arrivati ho chiamato i Carabinieri che intervenuti li hanno condotti in caserma arrestandone 2. Dopo qualche giorno di notte hanno provato ad entrare in un'appartamento, scoperti da un condòmino, sono stati denunciati. Morale della favola, dopo questi episodi, nessuno si è più permessi di occupare abusivamente un'abitazione. Vale comunque la celerità e la pronta denuncia ai Carabinieri da persona titolata (proprietario). http://www.anzio.net/forum/forum_posts.asp?TID=99 Inviato da: Coppeta Giuseppe il 09.03.09 10:41..sono disperata..ho in casa di mia madre da piu di un anno una donna che è la ex moglie di mio fratello(russa) con figlia di 5 anni. premetto che io sono la proprietaria dell'immobile e mia madre l'usufruttaria. Ho cercato più volte di dirle che deve andare via di li in quanto tratta male mia madre di 83 anni..non la rispetta e sfrutta spesa e consumi senza restituzione di un cents. Premetto che non era quella la casa coniugale e che lei ci è entrata a seguito di separazione consensuale con l'accordo che si sarebbe presa cura di mia madre..ciò che non ha mai fatto. Ora ho la necessità di sbatterla fuori di casa per l'incolumità della salute di mamma peraltro malata. Questa donna continua a dirmi che lei non andra mai via e che ha diritto di stare li xchè lo ha deciso il giudice nella sentenza di separazione. ma come può un giudice assegnare un immobile di proprietà altrui senza chiedere alcuna autorizzazione? sono gia stata dai carabinieri e mi sono sentita rispondere che devo agire x vie legali e che non posso fare altro!! questo significherebbe che mi ci vogliono almeno dieci anni x mandarla via xchè il tribunale della provincia è el collasso e le cause durano dai 10 ai 20m anni..altro che giustizia!! Capisco che lei vuole evitare di entrare in un studio legale e confidarsi con un avvocato, ma è INDISPENSABILE per non finire sulle cronache dei quotidiani. Salve, Signora Elena, buonasera. Buongiorno, Intanto sporga regolare denunzia in Questura, anche se la migliore soluzione glela potrebbe offrire un avvocato civilista, ne cerchi uno e gli parli. Buonasera. Giuseppe, penso che, per ignoranza in tema di locazione da parte sua, ma anche dell'amministratore del condominio, si sia agito con superficialità senza considerare certi fondamentali aspetti del problema: Salve, avrei bisogno di qualche informazione, nel 2007 ho acquistato una casa(40 mq) occupata con contratto 4+4 con prima scadenza al 30/09/2009 (veniva già da un precedente contratto 4+4 dunque queste persone in somma hanno abitato l'appartamento in totale per 12 anni)un anno e mezzo prima ho comunicato agli inquilini la mia intenzione di non rinnovare il contratto in quanto unico immobile in mio possesso e dunque neccessario per me. Mi sono offerta di aiutarli ed ho proposto loro un appartamento più grande in migliori condizioni e meno costoso di cui ero venuta a conoscenza, ma mi hanno risposto che stavo facendo la furba e non erano interessati. A tempo debito mi sono rivolta ad un avvocato ho seguito tutto l'iter e iniziata una causa per fine locazione e l'ho vinta con sentenza di liberare l'immobile al 30/03/2010. Mi è arrivata una proposta dall'avvocato di queste persone dicendomi che sarebbero disosti a liberare l'immobile a patto io gli corrisponda un "contributo trasloco" di €.10.000 e da oggi in poi non pageranno più l'occupazione della casa fino 30/03/2010. Tutto ciò mi sa di estorsione e ricatto, è legale cosa devo fare? Inviato da: CARLA il 17.10.09 11:20Il 30 marzo 2010, ovvero fra cinque mesi devono lasciare l'alloggio senza se e senza ma, ma per la sentenza emessa dal giudice. Salve, ho stipulato compromesso per acquisto di una casa singola. Il venditore, dopo aver incassato la caparra e firmato il preliminare ha rifiutato di rogitare l'immobile. Dopo procedura legale, con sententenza, ho avuto l'esecuzione del contratto in forma specifica. Ho pagato le imposte di trascrizione (prima casa) e adempiuto a tutte le obbligazioni della sentenza; accollo di un mutuo e saldo ai cedenti. Si, si rechi al Comando dei Carabinieri e spieghi come realmente stanno le cose, dopodichè si rimetta alle loro indicazioni su come agire in fretta per liberare l'alloggio. Salve, solo ora trovo il coraggio di scrivere quanto segue semplicemente perchè pensavo che il mio caso si sarebbe risolto in poco tempo. Purtroppo, non é stato cosí. Grazie dell'attenzione. Inviato da: Salvo il 09.12.09 18:02Risposto in privato. Inviato da: GEOM. TERRACCIANO Oreste il 10.12.09 13:45Buongiorno a tutti, ad ottobre mi sono aggiudicato un asta svoltasi in tribunale per un piccolo monolocale, oggi mi è stato consegnato dalla cancelleria del tribunale il decreto di trasferimento redatto dal giudice datato 3 dicembre. Con un avvocato per il ricorso al giudice, non c'è altra soluzione. Il fatto che sul decreto ci sia la dicitura seguente, non mi aiuta? ...ma non credo che lei possa andare lì e cacciarlo....almeno deve capire, LEGALMENTE, come muoversi.... Buongiorno, sono propietario di un appartamento in locazione con contratto 4+4 con scadenza dei primi 4 anni in ottobre 2010. Considerando con non intendo rinnovare il contratto per gli ulteriori 4 anni invierò raccomandata r/r domani 08/02/2010 informando l'inquilino che dovrà lasciare l'appartamento per la data suddetta. . L'abitazione mi serve, devo darla a mio figlio cosi che la possa abitare. tra l'altro mi sembra che questa sia una causale per cui si può non rinnovare il contratto per gli ulteriori 4 anni. Leggendo i post in questo sito mi sono preoccupato e vorrei sapere cosa devo fare se l'inquilino si rifiuta di lasciare l'appartamento. polizia o vie legali?! quando potrebbe durare la causa nel caso se ne tentasse una?! premetto che l'inquilino è lavoratore dipendente sposato ( non so se la miglie lavora e se lavora in nero o meno ) con 2 figli di 9 e 13 anni e riceve un assegno di sostentamento per pagare l'affitto. Inviato da: Dave il 07.02.10 18:36Caro utente, si auguri che l'inquilino recepisca la richiesta e comprenda quali sono le sue reali esigenze, le quali, per un periodo di 12 mesi, saranno sotto osservazione, nel senso che se la disdetta è stata motivata con una scusa, ci può essere anche una penale pari a 36 mensilità da versare poi al suo inquilino. Salve, sono propietario di un appartamento che ho affittato con regolare contratto 4+4 aun conduttore che un mese fa mi ha dato disdetta per gravi motivi personali, affermando che mi avrebbe restituito le chiavi il 31 maggio, chiaramente io ho risposto che avrei trattenuto la caparra per mancato preavviso, ora la moglie che ancora abita li non vuole lasciarmi la casa, cosa posso fare ? L'intestatario del contratto di locazione chi è? Innanzitutto grazie per la risposta, l'intestatario è il marito, la moglie ha addirittuta subaffittato la mansarda collegata all'appartamento, difatti sto andando dai carabinieri per denunciare il fatto anche perchè sul contratto di affitto che comunque è già stato annullato dopo la disdetta del conduttore, c'è scritto chiaramente che l'uso della casa era esclusivamente per il conduttore e la sua famiglia, grazie ancora. Che abuso!!! VERGOGNOSO!!! Salve, sono molto contento di aver trovato questo forum dove noto che le rispote sono puntuali e attente. Anche io ho un problema che adesso è diventato ancora piu ha occupato serio. circa 3 anni fa ho concesso a un mio parente di secondo grado la possibilità di stare in una mia casa di proprietà per il periodo necessario affinchè potesse sistemarsi in altro luogo. ovviamente non è andata cosi e dopo numerose richieste di lasciare la casa e vari litigi 4 mesi fa ha cambiato la serratura impedendomi persino di entrare. Ho sporto denuncia per violazione di domicilio e mi sono rivolto a un civilista.I carabinieri hanno fatto poco fino adesso(identificazione ecc); l'avvocato dopo aver cercato di capire come meglio muoversi ha escluso il procedimento possessorio per evitare il rischio di un rigetto poichè questo signore di fatto ci abita da 3 anni. ha notificato una citazione e ha parlato di rivendicazione, udienza fissata a gennaio. La tempistica processuale la conosciamo bene pero io adesso mi trovo con l'acqua alla gola: tra un mese non avro piu un posto dove vivere, ho debiti per circa 20.000 euro e questa casa mi serve, l'avvocato molto scrupoloso devo dire, mi ha detto che puo provare un provvedimento d'urgenza poiche rischio di perdere l'immobile occupato per una serie di debiti. in questo caso lui sostiene che sarebbe opportuno attendere almeno la prima udienze per maggiore sicurezza, tuttavia la mia situazione economica è diventata talmente critica che ho intenzione di riprendere possesso della mia casa quando questo parente-serpente si assentera per un breve periodo. L'avvocato mi ha detto che concretamente si potrebbe pure fare (ovviamente prende le distanze su una possibile reazione dell'occupante); quale conseguenze potrei subire sul piano legale? esercizio abusivo delle proprie ragioni?addirittura violazione di domicilio? avendo capito che i tempi sono sempre gli stessi e che essendo incensurato concretamente non mi faranno nulla la mia paura è che il giudice civile(della causa da me instaurata) possa disporre una reintegra nel possesso a favore dello stesso occupante...è possibile? la mia è una valutazione di pro e contro, sono consapevole che rientrando in casa mia potrei passare salla parte del torto, ma i tempi che richiede la giustizia non posso piu attenderli. aspetto con ansia un vostro consiglio. Mi dispiace non poterla aiutare, l'unico aiuto, semprechè non voglia compromettersi e passare poi dalla parte del torto, è quello giudiziale, quindi segua le indicazioni del suo avvocato. salve, ho un problema. a questo punto, vorrei mandarli via (anche perchè non pagano più l'affitto) ma non sò come fare e fin dove e come posso agire...... questo loro attegiamento scorretto mi disarma anche perchè io ho sempre voluto stipulare il contratto ma loro non l'hanno mai firmato ed io non potevo certo registrarlo per conto mio e pagare quanto dovuto allo stato. vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi. Inviato da: massimiliano il 21.06.10 00:26Proceda con l'avvocato per chiedere lo sfratto, a prescindere dalla registrazione o meno del contratto, infatti l'aspetto fiscale è tutt'altra cosa rispetto all'aspetto contratto si e contratto no. grazie molte ....... ma mi hanno detto che non essendoci un contratto non posso ricorrere allo sfratto.... grazie ancora e distinti saluti Inviato da: massimiliano il 21.06.10 18:30Denunciarla per la mancanza del contratto? sono passati + di 4 anni dalla sentenza di divisione ereditaria. ho provveduto a notificare solo la sentenza, però l'immobile a me assegnato non è stato ancora rilasciato. ora cosa devo fare? innanzitutto credo che notificherò un precetto di rilascio ma quello che vorrei sapere è se posso chiedere l'indennità di occupazioe dalla sentenza ad oggi e come posso chiederla separatamente o con il precetto? grazie a tutti Inviato da: tommaso il 06.07.10 13:58...provi a scrivere all'avv. Giola. Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 06.07.10 19:55salve, ho effettuato un compromesso per l'acquisto di un appartamento, con caparra di € 50.000, con definitivo pagamento dopo aver avuto l'esito di mutuo da parte della banca, con il relativo rogito. Dario, tra l'avvocato e il notaio, la saggezza la rilevo nel secondo professionista, infatti MAI impelagarsi in una causa civile quando si conoscono i numeri delle cause civili pendenti nel nostro paese: 5.500.000, vuole aggiungere la sua e attendere la sentenza dopo anni ed anni, ammesso che ci sia mai una fine..........??? Salve, ho concesso in comodato un appartamento. Nell'accordo di comodato non era previsto l'utilizzo del box. Sono proprietario di un appartamento. Da qualche giorno è occupato da un nuovo inquilino che, accampando un'improvvisa e urgente necessità, prima si è installato nell'alloggio, quindi si è sottratto al dovere di firmare il contratto di locazione, risultando di fatto un abusivo. Vorrei cortesemente sapere come devo procedere per tornare in possesso dell'appartamento. Grazie. Inviato da: il 16.10.10 10:36Salve, mia moglie ha ereditato nel maggio 2008 un appezzamento di terreno (150 metri quadri) in precedenza agricoli (fino all'anno 2009), ora edificabili, che ha scoperto di recente essere occupato abusivamente, da diversi anni, da una famiglia confinante (senza alcun titolo di proprietà), sulla quale hanno anche eretto un garage in lamiera e ne hanno delimitato con recinzione un lato. Cosa possiamo fare per rientrare in possesso dell'immobile? Inviato da: gianni il 12.12.10 19:49Salve,mia madre è deceduta alcuni giorni fa.La mia famiglia ha sempre vissuto sin dagli anni 50 nell'abitazione dove abito io adesso.L'immobile è dell'inail ed èra già stato messo all'asta una volta come immobile occupato ma non si èra presentato nessuno. salve, mio padre è proprietario di un piccolo terreno che dal 1990 è occupato illegittimamente dal comune che vi svolge una volta a settimana il mercato ortofrutticolo per il quale si fa pagare dagli ambulanti 1 euro a postazione per due volte a settimana. A nulla sono valse le lettere racc. a.r inviate in tutti questi anni e, dunque, vorremmo rivolgerci ad un legale per il risarcimento e la restituzione del terreno.Poichè tra l'altro sono laureata in giurisprudenza ed ho il patrocinio vorrei occuparmi dell'atto inerente, credo che occorra un atto di citazione al giud. ordin.dato che si tratta di occupazione sine titulo, ma non sono sicura in quale tipo di azione far rientrare la domanda ed, inoltre, mi può dare qualche suggerimento. La ringrazio anticipatamente Inviato da: mary il 07.02.11 14:51Ho ereditato nell'ottobre 2010 un immobile occupato da 3 studentesse in virtù di scrittura privata scaduta nel luglio 2009. Fino alla morte del titolare (luglio 2010) su loro dichiarazione avrebbero provveduto al pagamento dei canoni. Da quel momento risultano non aver mai pagato né eventuali mensilità né le spese condominiali (che ho dovuto sostenere direttamente) e rifiutano di incontrarmi. Posso procedere con una diffida a lasciare l'immobile ed al pagamento dei danni per occupazione sine titulo? Inviato da: auriga il 11.02.11 12:02salve, un mio ingrato ospite a cui ho temporaneamente ceduto gratuitamente il mio appartamento al mare non vuole più andarsene.ARRANGIATI ! Mi ha risposto. Non mi rimborsa le spese condominiali e quelle delle utenze intestate a me.POSSO CHIAMARLO DI FRONTE AL MEDIATORE PRIMA DI FARGLI CAUSA ???? Inviato da: luigi.decesare@alice.it il 20.03.11 11:24salve, sono propietaria di un immobile affittato ad una società che vi svolgeva l'attività di bar pizzeria. Dopo mesi di morosità il maggio 2010 abbiamo sottoscritto la risolutione consensuale del contratto di locazione ma fino ad oggi il locatario non ha provveduto allo sgombero del locale. Posto che ho trovato un nuovo locatario, ho inviato una racc a.r. al ex locatario con la quale lo ivitavo a sgomberare l'immobile minacciando che avrei cambiato le serratture ma niente. Due settimane fa ho inviato l'ennessima raccomandata, mai ritirata dal ex locatario, con il termine di sette giorni e alla scadenza, cioè ieri, ho cambiato la serratura e vorrei entro lunedì procedere con lo sgombero della mobilia che riporterò in un locale l'indirizzo del quale comunicherò dopo al ex locatario. Ora mi chiedo al momento dello sgombero quali conseguenze rischio visto che la società mi ha chiamato dicendomi che non posso sgomberare l'immobile ma debbo aspettare che lo facciano loro quando saranno disponibili? (Premetto che il locatario risulta indebitato ed il tentativo di causa produrrebe solo che costi inutili.) Inviato da: elena il 30.03.11 17:53Ho affittato con regolare contratto un monolocale. Ho appena acquistato un immobile atravrero un'asta e quindi ho ottenuto il decreto di trasferimento. Nel frattempo che si perfezionassero le pratiche giudiziarie, l'immobile è stato occupando abusivamente da una persona senza alcun titolo. Salve, abito in un palazzo ex IACP ,composto da 8 appartamenti ,dei quali 7 sono stati acquistati dai rispettivi assegnatari ,ed uno solo ,è stato occupato abusivamente da una famiglia ,che oltre a non contribuire alle incombenze condominiali ,pretenderebbe di usufruire degli stessi diritti e delle stesse prerogative dei legittimi proprietari ,come ad esempio ,il diritto al posto auto ,e quant'altro . Ora ,dalle notizie in nostro possesso ,questa famiglia paga un canone di affitto al Comune ,che ha ricevuto in gestione le case dello IACP ,ma a tutt'oggi ,la posizione di questa famiglia ,non risulta essere ancora stata regolarizzata . Quello che ci interessa sapere è se queste persone possano essere ammesse ,o meno ,a godere degli stessi nostri(quali proprietari degli immobili !)diritti ,(quali ad esempio quelli relativi agli spazi condominiali ,e fermo restando il loro diritto di passaggio !!),o se invece possiamo vietare loro di parcheggiare nel piazzale di proprietà dei condomini?? Inviato da: La Rosa Francesco il 24.09.11 11:37Salve, navigando ho raggiunto il vostro sito, che con efficacia, permette a molte persone di intraprendere nel modo più corretto le azioni necessarie a tutelare il proprio immobile.
Buongiorno, buongiorno una donna e sua figlia occupano un appartamento con il proprietario dentro e con cui la donna non ha più una erelazione sentimentale. Sono proprietario di una casa in cui abitava mio padre (detentore del diritto di abitazione) con una donna sposata da lui 7 anni fa in seconde nozze.Mio padre è venuto a mancare due anni fa ed io dopo un paio di mesi dalla dipartita, ho invitato la donna (prima verbalmente e poi con lettera raccomandata) a lasciare libera l'abitazione.Lei non ne vuole sapere ed addirittura mi ha chiesto dei soldi per andare via. Come comportarmi al meglio? Ringrazio anticipatamente Inviato da: werreby il 02.01.12 18:47salve, ho acquistato 20 anni fa un tratto di terreno da una società che nel frattempo è fallita, dove esisteva ed esiste tutt'ora un rustico a cavallo tra la mia particella e la particella adiacente (a tutt'oggi abusivo e non catastato) ora avendo maturato i 20 anni volevo far valere la mia proprietà tramite usucapione. Ma da poco tempo hanno occupato abusivamente questo alloggio (che non è nemmeno abitabile), il mio quesito è questo: una volta avuta la proprietà come posso chiedere l'allontanamento dell'occupante che ha anche due figli piccoli e l'abbattimento di detto immobile, che essendo per la metà sul mio terreno, mi ostacolerà in qualsiasi progetto futuro? Se adirò per vie legali forse i figli di questo occupante diventeranno maggiorenni.... per evitare una causa lunghissima, ho fatto delle ricerche i veri proprietari di questo terreno si trovano all'estero, quindi mi hanno detto che non vogliono rogne e lo venderebbero direttamente a me, con l'acquisto di detto terreno mi verrebbe facilitato buttare fuori questo occupante abusivo, o la trafila resta sempre uguale? Se volete mi potete anche contattare privatamente via email matrixstar15@hotmail.it Inviato da: matrixstar15 il 03.01.12 15:36buonasera. sono un sacerdote.èsono succeduto nell'incarico di rettore di una chiesa ad un sacerdote che aveva accolto nella casa canonica suo fratello con la moglie perchè si prendessero cura di lui. ora, cessato dal suo incarico nel settembre scorso, il sacerdote mio predecessore ha lasciato la casa canonica ma vi ha lasciato dentro i suoi familiari che rifiutano di andarsene finchè non sarà stata procurata loro una situazione alternativa di alloggio da parte della curia diocesana. grazie. Inviato da: don aldo il 04.01.12 17:01Salve, Buon giorno, Buongiorno, vorrei esporre alla Vs attenzione un problema che ci assilla da molti anni. Abbiamo l'esigenza di liberarci di un immobile occupato abusivamente a Milano da un gruppo di ex Leoncavallini (centri sociali). L'immobile è stato occupato subito dopo l'acquisto da parte del padre di mia moglie (morto poi nel 1988) e durante le opere di ristrutturazione alla fine degli anni '70 prima che venisse terminato. L'immobile acquistato per motivi di lavoro come appoggio per l'attività svolta a Milano è l'unico lascito alla moglie che vive tuttora in un appartamento in affitto a Parma. Per quasi 30 anni oltre all'ICI sono state pagate le spese di condominio (gonfiate), le parcelle degli avvocati che si sono succeduti nella causa di sfratto e altri balzelli senza mai giungere a nessuna conclusione. Per 79 volte gli ufficiali giudiziari sono usciti e rientrati senza colpo ferire. Mia moglie, sua sorella e la madre sono cittadine italiane che pagano le tasse e hanno rispettato le regole...in cambio si sono sentite rispondere dallo Stato (nella persona del Prefetto di Milano) che non possono essere tutelati i loro diritti per questioni di ordine pubblico...cosa fareste se Voi foste nei ns panni? Inviato da: valter61 il 23.01.12 21:43Ho affittato (4+4) nel luglio scorso un mini appartamento ad una giovane coppia di brasiliani, regolari. All'inizio di dicembre mi hanno detto che sarebbero andati due mesi in Brasile e mi hanno chiesto se avevo niente in contrario se, in loro assenza, l'appartamento veniva abitato da un loro cugino. Per quanto la richiesta mi sia apparsa un po' strana, non ho ritenuto fare difficoltà. L'affitto mi viene regolarmente pagato. Vengo adesso indirettamente a sapere che i conduttori non rientreranno più in Italia. Li ho chiamati al telefono, ma non rispondono. L'appartamento risulta quindi abitato da un abusivo al quale ho detto di liberare immediatamente i locali (ripeto: l'affitto viene regolarmente pagato). In risposta mi viene richiesto di regolarizzare la posizione con un nuovo contratto di affitto. Come posso fare? Si può risolvere anticipatamente in maniera unilaterale un contratto di locazione per sopraggiunta irreperibilità del conduttore? Alla Questura devo denunziare l'accaduto, oppure è sufficiente che io comunichi il cambio di persona? Posso agire in questo modo senza avere, dal conduttore originario dichiarazione scritta che non rientreranno più in Italia e che, comunque, niente più avranno a pretendere? Grazie per i consigli che vorrete darmi. Inviato da: roberto sbolci il 11.02.12 01:16Salve, abito in un condominio nel quale risiede (ma non ha residenza anagrafica) una signora che occupa l'appartamento "abusivamente" (il suo contratto di acquisto è stato reso nullo dal tribunale fallimentare che ha dichiarato fallito il costruttore); tale signora non paga né le spese condominiali né il consumo d'acqua. Buongiorno. Sono proprietario di una casa, dentro la quale (purtroppo) risiede un mio parente a nessun titolo. (Non è in affitto, non ha diritto ad usufrutto....ma ha la residenza ormai da 6 anni in quanto ci viveva con mia suocera la quale aveva diritto ad ausuffrutto fino che era in vita. Mia suocera è morta ormai da un anno, ma questo parente non vuole liberare l'appartamento. Prima di tutto le chiedo che diritti ha, e/o come posso "sbatterlo fuori" il più velocemente possibile, ma soprattutto quale potrebbe essere un buon motivo per poter applicare un provvedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) Grazie dell'aiuto Inviato da: Ronaldo il 31.10.12 16:00Buona sera,dopo quasi due anni di affitti non pagati,sono finalmente riuscita ad arrivare allo sfratto esecutivo ma mentre aspettavo di poter riavere le tanto agoniate chiavi di casa mia ho scoperto che il mio condomino non vive più li ma ha lasciato le chiavi alla figlia con suoi tre figli(tutti piccoli e di cui uno invalido civile),che ora occupa abusivamente l'immobile. Buongiorno, Salve a tutti, A marzo 2012 mi stavo per trasferire all'estero per lavoro ed ho deciso di affittare il mio appartamento, che si trova al piano di sotto rispetto all'appartamento dei miei genitori. Premetto che si tratta di una villetta bifamiliare. Pertanto, ho deciso di apporre nella zona alcuni cartelli “AFFITTASI”. Da questo momento in poi inizia l’incubo dei miei genitori. Immediatamente dopo l’ingresso nell’appartamento, i miei genitori hanno piu' volte contattavano la famiglia di bulgari per la stipula e registrazione del contratto di locazione. Questi si sono negati per i primi 10 giorni e poi hanno iniziato a lamentare "difetti" all'appartamento, dicendo che non avrebbero firmato e pagato se non fossero stati risolti. Ho quindi chiamato la ditta che aveva appena effettuato i lavori di ristrutturazione fino al mese precedente chiedendo una ispezione ed eventualmente di risolvere il problema. Come da accordi, il giorno dopo il proprietario della ditta si presentava davanti all’appartamento in questione, ma la famiglia bulgara negava l’accesso alla ditta dicendo che erano stanchi e dovevano dormire. La ditta ha provato a contattare gli occupanti per circa 2 settimane, senza alcun successo. Ad oggi mia madre soffre di crisi di panico e tachicardia, ed ha paura di uscire di casa per paura di queste persone. Mio padre soffre di cuore e non sa piu' cosa fare per far calmare mia madre. Il tribunale ha fissato l'udienza a FINE OTTOBRE dopo che era stata richiesta PROCEDURA D'URGENZA. ERGO = Abbiamo l'appartamento occupato da piu' di un anno e dovremmo aspettarne minimo un altro per vedere un po di luce!! Dato che ho imboccato tutte le possibili vie legali senza trovare alcuna difesa dallo Stato, vi chiedo di suggerirmi QUALSIASI modo per sbattere gli occupanti fuori da casa mia! Aiuto. Inviato da: Andrea il 01.05.13 13:11Scrivi un tuo commento
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