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Occupazione abusiva e rimedi esperibili dal proprietario




20.04.07

Tribunale di Marsala, sentenza del 30.01.2007

"A fronte di un'occupazione abusiva di immobile (perché sprovvista di titolo, ab origine o per fatti sopravvenuti, ovvero perché sorretta da titolo inefficace) il proprietario escluso dal suo godimento può agire nei confronti del possessore e/o del detentore alternativamente con l'azione di restituzione dei frutti civili ovvero con l'azione di risarcimento danni.

L'azione di restituzione dei frutti civili, che trova la sua fonte normativa nell'art. 2033 c.c. presuppone tuttavia la loro effettiva percezione, restando quelli percipiendi azionabili ex art. 1148 c.c solo nei confronti del possessore (e non già del mero detentore) tanto di buona quanto di mala fede.
L'azione di risarcimento danni da occupazione di immobile presuppone la prova del danno conseguenza altro e distinto rispetto alla mancata disponibilità dell'immobile che in sé concreta solo la violazione del diritto di proprietà. "


Prima di addentrarci nella disamina della sentenza in oggetto, inerente l'occupazione abusiva di un immobile, pare opportuno inserire una breve digressione sulle azioni a tutela dei diritti di godimento e del possesso.

Il panorama si presenta alquanto vario; troviamo, infatti, le azioni concesse al solo proprietario, quelle esperibili dal titolare di un diritto di godimento su cosa altrui o dal possessore in quanto tale. Tali azioni vengono qualificate come reali, in quanto offrono tutela per il solo fatto della violazione del diritto.

L'azione di rivendicazione, rientrante fra le azioni petitorie, tende ad ottenere il riconoscimento del diritto del proprietario sul bene e presuppone la mancanza del possesso da parte dello stesso; è imprescrittibile e richiede la dimostrazione del proprio diritto risalendo ad un acquisto a titolo originario.

L'azione negatoria è concessa al proprietario al fine di veder dichiarata l'inesistenza di diritti altrui sulla cosa o la cessazione di turbative o molestie; in questo caso al proprietario si richiede soltanto la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.

L'azione di regolamento di confini mira all'accertamento del proprio diritto nel caso in cui siano incerti i confini dello stesso rispetto a quello confinante; in tale ipotesi la prova del confine può essere data in qualsiasi modo.
Nell'azione di apposizione di termini, al contrario, ciò che si richiede al Giudice è l'individuazione, tramite indicazioni distintive, dei segni di confine tra due fondi confinanti.

L'azione confessoria è volta a far dichiarare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti l'esercizio, e a far cessare gli atti impeditivi al suo svolgimento.

A difesa del possesso incontriamo le categorie delle azioni possessorie e di enunciazione: le prime si distinguono nell'azione di reintegrazione, che mira a far recuperare il bene a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, da proporsi entro un anno dallo spoglio, e l'azione di manutenzione, proposta al fine di far cessare le molestie e le turbative all'esercizio del diritto.

L'azione di manutenzione, al contrario di quella di reintegrazione, ha una funzione conservativa, poiché mira alla cessazione della molestia per conservare integro il possesso, e una funzione preventiva, poiché può essere esperita anche verso il solo pericolo di una molestia.

Diversamente dalle azioni a difesa della proprietà, che impongono la prova del diritto, il possessore ha soltanto l'onere di dimostrare il possesso (in quanto questo prescinde dall'effettiva titolarità del diritto)

Le azioni di enunciazione, con le quali si tende alla eliminazione di un pericolo proveniente dal fondo vicino, si distinguono nella denunzia di nuova opera e di danno temuto; esse, infatti, vengono qualificate come azioni inibitorie, cautelari, che possono dar luogo a provvedimenti provvisori.

La sentenza in disamina concerne la definizione d'una causa, promossa dalla curatela di un fallimento, che chiedeva al Tribunale di Marsala l'accertamento dell'inopponibilità alla massa del contratto di locazione stipulato dai convenuti, l'estinzione del rapporto stesso e la condanna al rilascio dell'immobile.
In aggiunta, l'attore chiedeva che il detentore del bene venisse condannato al pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile, e che il locatore restituisse le somme percepite a titolo di locazione, avendo usufruito di un contratto di locazione basato su di un titolo di occupazione abusivo.

L'attore avvalorava le proprie pretese richiamando la sentenza del Tribunale di Marsala n. 136/1997, confermata in seguito sia in appello che in Cassazione, con cui il Giudice adito aveva revocato l'atto pubblico di compravendita immobiliare, avente ad oggetto la piena proprietà dei locali interessati, tra il proprietario e il convenuto del giudizio.
Prima di agire in giudizio, la curatela aveva diffidato il convenuto dal concedere in locazione a terzi l'immobile oggetto della compravendita revocata, invitandolo al rilascio, sostenendo che il rapporto di locazione non era opponibile alla stessa, dovendosi considerare estinto in virtù della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva provveduto alla revocazione del contratto di compravendita.

Il convenuto, al contrario, avanzava pretesa di compensazione delle somme richieste dall'attore con le spese affrontate dallo stesso per mantenere in buono stato l'immobile e per gli eventuali miglioramenti così arrecati.

Il Giudice adito ha osservato che, dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, poteva ritenersi con certezza la detenzione dell'immobile da parte del convenuto, decorrente dalla data di sopralluogo del perito della curatela che, appunto, aveva riscontrato la presenza del conduttore nell'immobile.

Tali circostanze, peraltro, non potevano provare l'avvenuta stipulazione per iscritto tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo (che ai sensi della L. 231/1998 prescrive la forma scritta ad substantiam).
Per tali ragioni la domanda di accertamento della non opponibilità del contratto di locazione è stata rigettata; al contrario, il Tribunale ha proceduto all'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile; la consegna del bene, infatti, aveva trovato il suo fondamento sulla compravendita poi revocata con sentenza.

Pertanto, era subentrata l'inefficacia del titolo legittimante il possesso del compratore ed in aggiunta a ciò, l'attuale detentore dell'immobile era privo di qualsiasi titolo che potesse giustificare il possesso del bene.
Proseguendo nella disamina delle ulteriori domande attoree, il Giudice ha dedotto come la curatela avesse avanzato domanda di condanna del detentore alla corresponsione di una indennità di occupazione, e di condanna del locatore alla restituzione dei frutti percepiti in esito al rapporto di locazione illegittimamente instaurato.

In primo luogo, il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione derivante dai miglioramenti arrecati all'immobile, a causa della tardività della proposizione della stessa.

Per quanto concerne il panorama giurisprudenziale, riferito al danno da occupazione abusiva di immobile il Collegio ha individuato due filoni interpretativi; per un primo orientamento viene riconosciuto al proprietario dell'immobile il diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di frutti civili a causa del mancato godimento della cosa (Cass. 29.10.1993, n. 10752; Cass. 12.02.1993, n. 1784; Cass. 19.11.2002 n. 12342; Cass. 23.05.1992, n. 6224)

Per altra corrente giurisprudenziale il proprietario ha diritto al risarcimento del danno per violazione del diritto di proprietà (Cass. 11.01.2005, n. 378; Cass. 12.05.2003, n. 7269; Cass. 5.12.1997, n. 12344)

A sostegno del primo orientamento si sostiene che chi è nella disponibilità dell'immobile senza un titolo legittimo deve restituirlo al proprietario con i frutti dal giorno della ricezione della cosa, se in male fede, o dal giorno della domanda, se in buona fede.
Diversamente, l'altra corrente sostiene che l'esclusione del proprietario dal legittimo godimento della cosa integra violazione del diritto di proprietà e legittima ad agire i sensi dell'art. 2043 c.c.

Il Tribunale ha proseguito nel sottolineare come, in riferimento alla domanda di restituzione dei frutti civili, i frutti possano essere pretesi soltanto se effettivamente percepiti (Cass. 29.10.1993, n. 10752 e Cass. 2491/1952) e, perciò, il detentore dell'immobile che abbia versato il canone a terzi non può essere chiamato a tale adempimento; solamente colui che abbia ricevuto effettivamente i canoni, ossia chi abbia dato in godimento l'immobile, seppur privo di titolo, dovrà restituirli.

I frutti non percepiti, ma che avrebbero potuto esserlo con l'ordinaria diligenza, possono essere richiesti ai sensi dell'art. 1148 c.c. al possessore, sia in buona che mala fede, ma non al mero detentore (Cass. 28.06.2000, n. 8796; Cass. 27.02.1996, n. 1533)

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto configurarsi l'ipotesi di un immobile abusivamente occupato da un soggetto versante il canone ad altro soggetto sprovvisto di titolo e, pertanto, non il mero detentore, ma il possessore, dovrà procedere alla corresponsione dei frutti percepiti.
Nel caso in cui, ribadisce il Collegio, il mero detentore versi i canoni a soggetti terzi, potrà essere chiamato a rispondere di illecito aquiliano nei confronti del proprietario ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Ove invece l'occupazione abusiva non preveda alcun versamento di un canone, l'occupante non potrà essere chiamato alla restituzione dei frutti mancandone la loro percezione, ma potranno concretizzarsi gli elementi del risarcimento del danno.

A tal riguardo, ossia in riferimento alla domanda risarcitoria, la Cassazione civile, con una recente pronuncia (378/2005), ha posto in essere una modifica del precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del danno poteva già essere riconosciuta nella mancata disponibilità dell'immobile (Cass. 7.06.2001, n. 13630; Cass. 21.01.2000, n. 649; cass. 18.02.1999, n. 1373; Cass. 11.03.1995, n. 2859; Cass. 8.11.1985, n. 5459)

Con un deciso mutamento d'indirizzo la Suprema Corte ha riconosciuto che " in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva di un immobile occorre che sia provata l'esistenza del danno, non potendo esso ritenersi in re ipsa coincidente con l'evento poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., distinto dunque dall'evento , elemento costitutivo del fatto produttivo del danno."

Pertanto, all'attore è imposto l'onere di fornire la prova di una effettiva lesione, causata ad esempio dal non aver potuto concedere in locazione il bene, dal non averlo potuto utilizzare personalmente o dal non averlo potuto alienare.
Il Collegio, quindi, è arrivato alla conclusione di rigettare la domanda di condanna del detentore al pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile, in quanto qualificata alla stregua di una domanda risarcitoria rivolta al detentore, il quale non avendo percepito frutti non è tenuto alla loro restituzione.

Per quanto concerne la domanda di restituzione dei frutti civili rivolta al possessore, percepiti in forza di concessione a terzi del godimento del bene, il Tribunale ha ritenuto parzialmente ammissibile la doglianza; essa, infatti, risultava parzialmente coperta dal giudicato in virtù della sentenza di revocazione della compravendita che l'aveva rigettata, e perciò, essa è risultata ammissibile solo per i frutti percepiti successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (Cass. 25.10.2002, n. 16564)

La somma percepita dal locatore, pertanto, deve essere corrisposta alla curatela attrice in ragione della mala fede del soggetto cui era nota la sentenza di revocazione del contratto di compravendita immobiliare e quindi l'impossibilità di opporre efficacemente alla curatela la concessione in godimento a terzi dell'immobile.

" In tema di possesso, l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore in favore del proprietario - indipendentemente dalla buona fede o meno del primo - ha carattere di debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (nella specie, somme riscosse a titolo di pigione). " (Cass. civ. Sez. II, 15-03-2006, n. 5776 Mass. Giur. It., 2006)

In conclusione, possiamo riassumere i punti basilari a cui la pronuncia è giunta:

  • l'azione di restituzione dei frutti civili, che trova la sua fonte normativa nell'art. 2033 c.c., presuppone, tuttavia, la loro effettiva percezione, restando quelli percipiendi (con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia e dopo l'azione giudiziale) azionabili ex art. 1148 c.c. solo nei confronti del possessore (e non già del mero detentore) tanto di buona quanto di mala fede;
  • l'azione di risarcimento danni da occupazione abusiva di immobile presuppone la prova del danno conseguenza, altro e distinto rispetto alla mancata disponibilità dell'immobile, che in sé concreta solo la violazione del diritto di proprietà.

Alberto Rinaldi e Daniela Cassone
e-mail: Avv.Alberto.Rinaldi@rinaldilex.it


Di Staff del 20.04.07 20:00


Commenti e osservazioni

Hanno occupato abusivamente un mio terreno per effettuare dei lavori c/o l'immobile un confinante.
Si tratta di un periodo di 21 mesi.
Cosa posso rivendicare come compenso economico e cosa posso denunciare penalmente?

Inviato da: altamimmo@libero.it il 13.01.09 14:26

...almeno un canone mensile o un canone da concordare a corpo per tutto il periodo, da riscuotere anticipatamente,ma tutto registarto.
Saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE GRATUITO il 13.01.09 21:47

una signora (con figlio di 9 anni)ha occupato abusivamente(senza essere titolare di contratto d'affitto)una casa di mia proprietà e non riesco a mandarla via.Che fare?

Inviato da: m.luisa il 05.02.09 10:45

Deve recarsi dai Carabinieri e chiedere il loro intervento.
saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE GRATUITO il 05.02.09 15:19

Salve, da solo e contro tutti,sono riuscito a fermare questa sporca pratica messa in atto da nullafacenti e Perecottai (a Roma li chiamano PERACOTTARI). Abito in un residence di 180 unità immobiliari abbiamo avuto all'inizio dell'anno 2009 N° 4 occupazioni abusive perpetrate da: una famiglia di nigeriani composta da marito, moglie e 2 minorenni che alle ore 22 del 1° a mezzo effrazioni erano entrati in casa di un condomino che si era assentato temporaneamente. L'intervento della Polizia ha ristabilito la legalità. Dopo qualche giorno 2 extracomunitari di origine nigeriana di sesso M e F aggrediscono il proprietario e rioccupano lo stesso immobile, intervengo io e mi procurano lesioni guaribili in 7 gg., intervengono i Carabinieri e ristabiliscono la legalità. Dopo qualche giorno 3 extracomunitari 2 di origine senegalesi e 1 nigeriano avevano di notte cambiato la serratura alla porta di un appartamento di un condomino residente a Roma, vengo avvisato da un condòmino e portatomi sul posto, notavo la presenza all'interno dell'immobile di una donna intenta a fare le pulizie, ad una mia sfuriata la stessa si allontanava dicendo che non c'entrava nulla con l'occupazione abusiva ( ma io non avevo detto che aveva occupato abusivamente quell'appartamento!)indicandomi anche chi l'aveva occupato, nella considerazione che la porta era aperta e non c'era più nessuno dentro, ho aspettato l'arrivo dei due personaggi che non appena sono arrivati ho chiamato i Carabinieri che intervenuti li hanno condotti in caserma arrestandone 2. Dopo qualche giorno di notte hanno provato ad entrare in un'appartamento, scoperti da un condòmino, sono stati denunciati. Morale della favola, dopo questi episodi, nessuno si è più permessi di occupare abusivamente un'abitazione. Vale comunque la celerità e la pronta denuncia ai Carabinieri da persona titolata (proprietario).
Ogni perdita di tempo da parte del proprietario si ritorce contro esso ed è inutile prendersela con le Forze dell'Ordine.
Buona Fortuna
Cordialità
Giuseppe Coppeta
333 4872760
giuseppecoppeta@inwind.it

http://www.anzio.net/forum/forum_posts.asp?TID=99

Inviato da: Coppeta Giuseppe il 09.03.09 10:41

..sono disperata..ho in casa di mia madre da piu di un anno una donna che è la ex moglie di mio fratello(russa) con figlia di 5 anni. premetto che io sono la proprietaria dell'immobile e mia madre l'usufruttaria. Ho cercato più volte di dirle che deve andare via di li in quanto tratta male mia madre di 83 anni..non la rispetta e sfrutta spesa e consumi senza restituzione di un cents. Premetto che non era quella la casa coniugale e che lei ci è entrata a seguito di separazione consensuale con l'accordo che si sarebbe presa cura di mia madre..ciò che non ha mai fatto. Ora ho la necessità di sbatterla fuori di casa per l'incolumità della salute di mamma peraltro malata. Questa donna continua a dirmi che lei non andra mai via e che ha diritto di stare li xchè lo ha deciso il giudice nella sentenza di separazione. ma come può un giudice assegnare un immobile di proprietà altrui senza chiedere alcuna autorizzazione? sono gia stata dai carabinieri e mi sono sentita rispondere che devo agire x vie legali e che non posso fare altro!! questo significherebbe che mi ci vogliono almeno dieci anni x mandarla via xchè il tribunale della provincia è el collasso e le cause durano dai 10 ai 20m anni..altro che giustizia!!
inoltre questa donna si è inpossessata di una camera dove praticam dorme e che chiude a chiave regolarmente ogni volta che esce di casa. posso cambiare direttamente tutte le serrature di casa e togliere tutta la sua roba direttamente?
cosa rischio in termini legali?

Inviato da: il 19.06.09 00:11

Capisco che lei vuole evitare di entrare in un studio legale e confidarsi con un avvocato, ma è INDISPENSABILE per non finire sulle cronache dei quotidiani.
Quello che lei vorrebbe attuare la porrebe dalla parte del torto, meglio recarsi da un avvocato.
Cordiali saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE geom TERRACCIANO il 19.06.09 07:32

Salve,
Ho un inquilino che ha usufruito di un mio appartamento affittatogli con un contratto 4+4 fino all'anno scorso e alla scadenza a Maggio 08 ho deciso di non rinnovare per insolvenza totale e perche mi serve l'appartamento, e l'ho avvertito di lasciare l'appartamento tramite raccomandata a/r e duvuto preavviso. Questa persona e' stata sempre insolvente e nn ha diritto a tutele particolari in quanto titolare d'impresa senza familiari a carico. Come posso fare per mandarlo via? Posso rivolgermi a Vigili urbani o carabinieri? Vorrei evitare le trafile con avvocati e tribunali che impiegano anni, e sono disposta a rinunciare a risarcimenti purche mi lasci l'appartamento!!!
Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete darmi.
Elena79

Inviato da: Elena79 il 05.09.09 16:27

Signora Elena, buonasera.
Non posso nella maniera più assoluta consigliarle una escamotage diversa dalla richiesta di sfratto, perchè la legge non ne prevede.
Se il contratto di locazione, secondo quadriennio, scadeva a maggio 2008, lei, nella sua qualità di locatrice, avrebbe dovuto inviargli una raccomandata a/r di disdetta entro novembre 2007, con la quale gli chiedeva di lasciare libero l'alloggio da persone e cose entro......in quanto il contratto si poteva ritenere scaduto, senza alcuna intenzione di rinnovo.
Se questo è stato fatto e ha lasciato, NON CAPISCO COME E PERCHE', trascorrere oltre un anno, per la precisione 15 mesi, occorre che si infili in uno studio legale per capire se il contratto si è automaticamente rinnovato, questo non glielo so dire.
Lasci perdere Carabinieri e Vigili e cerchi di capire le conseguenze di questo suo lasciar correre.......
Cordiali saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE GRATUITO il 05.09.09 19:28

Buongiorno,
volevo sapere qual'è l'iter per tornare in possesso di un seminterrato che è ancora di mio padre (catasto e conservatoria degli immobili) ma di fatto occupato abusivamente da terzi da almeno cinque anni? A chi mi devo rivolgere?
Grazie mille.

Inviato da: Susy il 16.09.09 15:03

Intanto sporga regolare denunzia in Questura, anche se la migliore soluzione glela potrebbe offrire un avvocato civilista, ne cerchi uno e gli parli.
Cordiali saluti

Inviato da: IL TUO CONSULENTE GRATUITO il 16.09.09 17:13

Buonasera.
Sono un proprietario di un appartamento sito al 3° piano dato in locazione dal 01 agosto del 2002. Ho rinnovato il contratto 4 anni + 4anni con scadenza agosto del 2010. Lo stesso inquilino, da circa due anni non ha provveduto al pagamento degli oneri condominiali (luce scale - acqua del proprio appartamento - pulizie scale - ascensore)per una somma di circa 1500 euro. Richiedo gentilmente alle persone compenti di poter dirimere le sottonotare perplessità:
a) L'amministratore del condominio come può recuperare l'insolvenza di tali somme ancora dovute???
b) quali sono le responsabilità del proprietario sè l'inquilino non pagherebbe quanto dovuto????
c) posso procedere al non rinnovo del conotratto, e quali sono i tempi disposti dalla attuale legislazione, per l'avviso tramite R/R/R??
Avro' la certezza (senza incorrere nelle procedure di sfratto) che l'inquilino, già moroso delle sole spese condominiali, a scendenza del contratto (agosto 2010) lascerà l'appartamento in locazione???
Esiste una particolare legge che tutela i proprietati in caso di mancato rinnovo del contratto per la sua naturale scadenza????

Inviato da: giuseppe il 20.09.09 14:38

Giuseppe, penso che, per ignoranza in tema di locazione da parte sua, ma anche dell'amministratore del condominio, si sia agito con superficialità senza considerare certi fondamentali aspetti del problema:
1 - L'unico responsabile nei confronti del condominio, per gli oneri condominiali, è il proprietario e non anche l'inquilino.
2 - Non bisogna mai delegare il proprio inquilino al pagamento dei contributi condominiali, ma gli stessi devono essere versati congiuntamente al canone di locazione.
3 - Il locatore deve fornire copia dei bilanci condominiali approvati dall'assemblea al proprio inquilino, allegando contemporaneamente i suoi bilancini, con le spese ripartite per tabella millesimale, dove si evidenziano le spese che fanno carico unicamente al conduttore, quindi detraendo quelle che deve pagare direttamente il locatore.
4 - Le spese da addebitare all'inquilino sono quelle che scaturiscono dagli accordi tra i proprietari e i sindacati degli inquilini.
Quindi sarei un tantitno più prudente nel caso si fosse affrontata la questione in maniera qualunquista.
Meglio riflettere e chiedere quanto dovuto effettivamente.
Non conviene, nella maniera più assoluta, intentare un giudizio di sfratto, perchè, a parte che ci vorrebbero oltre nove mesi, ci sarebbero da sborsare un pò, forse molte centinaia di euro.
Entro febbraio 2010 lei deve inviare una raccomandata a/r al suo inquilino dicendogli che il giorno.....scadrà il secondo quadriennio del contratto 4+4, per cui, non avendo alcuna intenzione di rinnovarlo, il giorno....l'alloggio le dovrà essere consegnato libero da persone e cose.
Cordiali saluti

Inviato da: Geom. Oreste TERRACCIANO-CONSULENTE il 20.09.09 15:52

Salve, avrei bisogno di qualche informazione, nel 2007 ho acquistato una casa(40 mq) occupata con contratto 4+4 con prima scadenza al 30/09/2009 (veniva già da un precedente contratto 4+4 dunque queste persone in somma hanno abitato l'appartamento in totale per 12 anni)un anno e mezzo prima ho comunicato agli inquilini la mia intenzione di non rinnovare il contratto in quanto unico immobile in mio possesso e dunque neccessario per me. Mi sono offerta di aiutarli ed ho proposto loro un appartamento più grande in migliori condizioni e meno costoso di cui ero venuta a conoscenza, ma mi hanno risposto che stavo facendo la furba e non erano interessati. A tempo debito mi sono rivolta ad un avvocato ho seguito tutto l'iter e iniziata una causa per fine locazione e l'ho vinta con sentenza di liberare l'immobile al 30/03/2010. Mi è arrivata una proposta dall'avvocato di queste persone dicendomi che sarebbero disosti a liberare l'immobile a patto io gli corrisponda un "contributo trasloco" di €.10.000 e da oggi in poi non pageranno più l'occupazione della casa fino 30/03/2010. Tutto ciò mi sa di estorsione e ricatto, è legale cosa devo fare?

Inviato da: CARLA il 17.10.09 11:20

Il 30 marzo 2010, ovvero fra cinque mesi devono lasciare l'alloggio senza se e senza ma, ma per la sentenza emessa dal giudice.
In quell'occasione dovranno avere indietro la cauzione versata, semprechè non abbiano prodotto danni durante il periodo di permanenza nell'alloggio, in questo caso vanno valutati e monetizzati.
Da novembre a tutto marzo dovranno versare il canone di locazione, quindi esattamente 5 mesi di canone.
Ritengo, a questo punto, che la loro proposta sia quella di voler liberare subito l'alloggio, senza aspettare il 30 marzo 2010, ma chiedono un indennizzo di 10.000 euro, che corrisponde al costo del trasloco.
Sono valutazioni da fare e magari poi concordare con il loro avvocato.
Cordiali saluti

Inviato da: CONSULENTE GRATUITO- geom. TERRACCIANO il 17.10.09 15:58

Salve, ho stipulato compromesso per acquisto di una casa singola. Il venditore, dopo aver incassato la caparra e firmato il preliminare ha rifiutato di rogitare l'immobile. Dopo procedura legale, con sententenza, ho avuto l'esecuzione del contratto in forma specifica. Ho pagato le imposte di trascrizione (prima casa) e adempiuto a tutte le obbligazioni della sentenza; accollo di un mutuo e saldo ai cedenti.
Adesso mi ritrovo con l'immobile occupato senza titolo da persone. Un loro parente, dopo 4 anni che avevo io stipulato il preliminare, ha stipulato un altro preliminare e versato cauzione. Adesso l'immobile è mio. Come posso liberarlo? Posso rivolgermi direttamente ai carabinieri? Entro in casa quando non c'è la famiglia che lo ha occupato e vi ha preso la residenza con cambio serratura? Devo rivolgermi ad un legale? Cosa farà il l'avvocato per liberarlo? Quali saranno i tempi?
Per favore consigliatemi, grazie!
Il quella casa dovrei prenderci la residenza entro 18 mesi, e, dalla sentenza ne sono già passati 9.

Inviato da: Giovanni il 25.11.09 02:36

Si, si rechi al Comando dei Carabinieri e spieghi come realmente stanno le cose, dopodichè si rimetta alle loro indicazioni su come agire in fretta per liberare l'alloggio.
Saluti

Inviato da: TERRACCIANO IL TUO CONSULENTE il 25.11.09 08:32

Salve,

solo ora trovo il coraggio di scrivere quanto segue semplicemente perchè pensavo che il mio caso si sarebbe risolto in poco tempo. Purtroppo, non é stato cosí.
Da 5 anni, una persona con famiglia a carico vive in un appartamento (che mio padre vuole lasciarmi in donazione al fine di aiutarmi economicamente) senza che nessun tipo di contratto di locazione sia stato firmato.
In un primo momento, ci siamo affidati ad un avvocato che durante gli ultimi due anni non ha mosso un dito, neppure per mettere la causa a ruolo.
Nove mesi fa, bussiamo alla porta di un altro legale. Causa registrata ma rinviata per difetto di forma: l'inquilino abusivo si "diverte" a cambiare continuamente residenza evitando così di firmare qualsiasi documento o atto della causa in corso.
L'abitazione in merito presenta mobili che non sono di nostra proprietá e, in piú, le persone coinvolte risultano assenti per diverse settimane o mesi considerando la loro attivitá commerciale nel centro Nord.
Preso dalla disperazione, scrivo questa email affinché un esperto di buon cuore possa suggerirmi qualche remedio LEGALE per far valere i nostri diritti.
Premetto che vivo all'estero grazie a sussidi della disoccupazione e sono stato di recente dichiarato un senza tetto perché non offro nessuna garanzia per permettermi un affitto.
E non solo. Rientrando in Italia, perderei il suddetto aiuto ritrovandomi, é il caso di dirlo, senza un euro e senza casa.
Non so se esistono casi di "emergenza" come quanto descritto ma tutto ció corrisponde alla realtá dei fatti-
Un utile consiglio è il miglior regalo per questo Natale che si avvicina.

Grazie dell'attenzione.

Inviato da: Salvo il 09.12.09 18:02

Risposto in privato.

Inviato da: GEOM. TERRACCIANO Oreste il 10.12.09 13:45

Buongiorno a tutti, ad ottobre mi sono aggiudicato un asta svoltasi in tribunale per un piccolo monolocale, oggi mi è stato consegnato dalla cancelleria del tribunale il decreto di trasferimento redatto dal giudice datato 3 dicembre.
L'immobile al momento è occupato senza titolo dal ormai ex proprietario, un cittadino egiziano di 32 anni con regolari documenti (sembra).
Oggi mi sono presentato da lui, presentando il decreto, ed abbiamo concordato a voce il 15 febbraio per la consegna delle chiavi.
Fidandomi poco dell'accordo preso, come posso muovermi nel frattempo per non perdere tempo prezioso?
Grazie mille!

Inviato da: Gianmarco il 16.12.09 14:36

Con un avvocato per il ricorso al giudice, non c'è altra soluzione.
Saluti

Inviato da: GEOM. TERRACCIANO Oreste il 16.12.09 17:45

Il fatto che sul decreto ci sia la dicitura seguente, non mi aiuta?
Ingiunge: al debitore di rilasciare l'immobile venduto al suddetto aggiudicatario nome cognome in piena e libera disponibilità.

Inviato da: Gianmarco il 16.12.09 21:25

...ma non credo che lei possa andare lì e cacciarlo....almeno deve capire, LEGALMENTE, come muoversi....
Saluti

Inviato da: GEOM. TERRACCIANO Oreste il 17.12.09 07:12

Buongiorno, sono propietario di un appartamento in locazione con contratto 4+4 con scadenza dei primi 4 anni in ottobre 2010. Considerando con non intendo rinnovare il contratto per gli ulteriori 4 anni invierò raccomandata r/r domani 08/02/2010 informando l'inquilino che dovrà lasciare l'appartamento per la data suddetta. . L'abitazione mi serve, devo darla a mio figlio cosi che la possa abitare. tra l'altro mi sembra che questa sia una causale per cui si può non rinnovare il contratto per gli ulteriori 4 anni. Leggendo i post in questo sito mi sono preoccupato e vorrei sapere cosa devo fare se l'inquilino si rifiuta di lasciare l'appartamento. polizia o vie legali?! quando potrebbe durare la causa nel caso se ne tentasse una?! premetto che l'inquilino è lavoratore dipendente sposato ( non so se la miglie lavora e se lavora in nero o meno ) con 2 figli di 9 e 13 anni e riceve un assegno di sostentamento per pagare l'affitto.

Inviato da: Dave il 07.02.10 18:36

Caro utente, si auguri che l'inquilino recepisca la richiesta e comprenda quali sono le sue reali esigenze, le quali, per un periodo di 12 mesi, saranno sotto osservazione, nel senso che se la disdetta è stata motivata con una scusa, ci può essere anche una penale pari a 36 mensilità da versare poi al suo inquilino.
Quindi, l'abitazione dovrà essere effettivamente occupata da suo figlio.
Detto questo, se l'inquilino dovesse fare orecchie da mercante, non pensi ad altra soluzione se non a quella dello sfratto.
I tempi del giudizio?
Si dice che superano i 12 mesi e i costi sono abbastanza sostenuti, meglio sarebbe che la disdetta avenisse per finita locazione, FORSE, perchè, ritengo, che la sostanza non cambi.
Il nostro sitema giustizia è lento e farraginoso, ne prenda atto e si........adegui, anche se a malincuore.
Cordiali saluti

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 07.02.10 19:04

Salve, sono propietario di un appartamento che ho affittato con regolare contratto 4+4 aun conduttore che un mese fa mi ha dato disdetta per gravi motivi personali, affermando che mi avrebbe restituito le chiavi il 31 maggio, chiaramente io ho risposto che avrei trattenuto la caparra per mancato preavviso, ora la moglie che ancora abita li non vuole lasciarmi la casa, cosa posso fare ?
se il marito mi restituisce le chiavi posso entrare e sostituire la serratura? Grazie a chi vorrà consigliarmi.

Inviato da: Maurizio il 20.05.10 10:37

L'intestatario del contratto di locazione chi è?
Il marito? Allora è questi l'unico responsabile del contratto firmato, tuttavia la cauzione non ha assolutamente lo scopo di coprire le mancanze del canone di locazione, quindi consulti un avvocato prima di agire unilateralmente e, con l'occasione, parli anche del rifiuto della moglie di uscire da casa.
Saluti cordiali

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 20.05.10 12:49

Innanzitutto grazie per la risposta, l'intestatario è il marito, la moglie ha addirittuta subaffittato la mansarda collegata all'appartamento, difatti sto andando dai carabinieri per denunciare il fatto anche perchè sul contratto di affitto che comunque è già stato annullato dopo la disdetta del conduttore, c'è scritto chiaramente che l'uso della casa era esclusivamente per il conduttore e la sua famiglia, grazie ancora.
Maurizio

Inviato da: Maurizio il 20.05.10 13:22

Che abuso!!! VERGOGNOSO!!!
Ha fatto benissimo a sporgere denunzia.
Saluti

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 20.05.10 14:52

Salve, sono molto contento di aver trovato questo forum dove noto che le rispote sono puntuali e attente. Anche io ho un problema che adesso è diventato ancora piu ha occupato serio. circa 3 anni fa ho concesso a un mio parente di secondo grado la possibilità di stare in una mia casa di proprietà per il periodo necessario affinchè potesse sistemarsi in altro luogo. ovviamente non è andata cosi e dopo numerose richieste di lasciare la casa e vari litigi 4 mesi fa ha cambiato la serratura impedendomi persino di entrare. Ho sporto denuncia per violazione di domicilio e mi sono rivolto a un civilista.I carabinieri hanno fatto poco fino adesso(identificazione ecc); l'avvocato dopo aver cercato di capire come meglio muoversi ha escluso il procedimento possessorio per evitare il rischio di un rigetto poichè questo signore di fatto ci abita da 3 anni. ha notificato una citazione e ha parlato di rivendicazione, udienza fissata a gennaio. La tempistica processuale la conosciamo bene pero io adesso mi trovo con l'acqua alla gola: tra un mese non avro piu un posto dove vivere, ho debiti per circa 20.000 euro e questa casa mi serve, l'avvocato molto scrupoloso devo dire, mi ha detto che puo provare un provvedimento d'urgenza poiche rischio di perdere l'immobile occupato per una serie di debiti. in questo caso lui sostiene che sarebbe opportuno attendere almeno la prima udienze per maggiore sicurezza, tuttavia la mia situazione economica è diventata talmente critica che ho intenzione di riprendere possesso della mia casa quando questo parente-serpente si assentera per un breve periodo. L'avvocato mi ha detto che concretamente si potrebbe pure fare (ovviamente prende le distanze su una possibile reazione dell'occupante); quale conseguenze potrei subire sul piano legale? esercizio abusivo delle proprie ragioni?addirittura violazione di domicilio? avendo capito che i tempi sono sempre gli stessi e che essendo incensurato concretamente non mi faranno nulla la mia paura è che il giudice civile(della causa da me instaurata) possa disporre una reintegra nel possesso a favore dello stesso occupante...è possibile? la mia è una valutazione di pro e contro, sono consapevole che rientrando in casa mia potrei passare salla parte del torto, ma i tempi che richiede la giustizia non posso piu attenderli. aspetto con ansia un vostro consiglio.
cordialità.

Inviato da: ertic il 17.06.10 10:56

Mi dispiace non poterla aiutare, l'unico aiuto, semprechè non voglia compromettersi e passare poi dalla parte del torto, è quello giudiziale, quindi segua le indicazioni del suo avvocato.
Il nostro sistema giustizia non garantisce nessuno, quindi............
Saluti

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 18.06.10 13:18

salve, ho un problema.
sono il proprietario di un immobile che ho affittato circa 8 anni orsono. Avevo affittato l'immobile con l'accordo verbale che dopo qualche anno sarebbero adati via ma ciò non'è accaduto e dopo insistenti e continui inviti a regolarizzare la posizione con regolare contratto mi hanno minacciato verbalmente che avrebbero denunciato alle autorità.

a questo punto, vorrei mandarli via (anche perchè non pagano più l'affitto) ma non sò come fare e fin dove e come posso agire......

questo loro attegiamento scorretto mi disarma anche perchè io ho sempre voluto stipulare il contratto ma loro non l'hanno mai firmato ed io non potevo certo registrarlo per conto mio e pagare quanto dovuto allo stato.

vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi.

Inviato da: massimiliano il 21.06.10 00:26

Proceda con l'avvocato per chiedere lo sfratto, a prescindere dalla registrazione o meno del contratto, infatti l'aspetto fiscale è tutt'altra cosa rispetto all'aspetto contratto si e contratto no.
Saluti cordiali

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 21.06.10 09:49

grazie molte ....... ma mi hanno detto che non essendoci un contratto non posso ricorrere allo sfratto....
ma una curiosità, sedovessero denunciarmi alle autorità in cosa si potrebbe incorrere, quali le sanzioni?

grazie ancora e distinti saluti

Inviato da: massimiliano il 21.06.10 18:30

Denunciarla per la mancanza del contratto?
Potrebbero pretendere la formulazione del contratto di libera locazione abitativa 4+4 con decorrenza OGGI, visto che occupano l'alloggio senza un regolare contratto.
Saluti

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 21.06.10 19:06

sono passati + di 4 anni dalla sentenza di divisione ereditaria. ho provveduto a notificare solo la sentenza, però l'immobile a me assegnato non è stato ancora rilasciato. ora cosa devo fare? innanzitutto credo che notificherò un precetto di rilascio ma quello che vorrei sapere è se posso chiedere l'indennità di occupazioe dalla sentenza ad oggi e come posso chiederla separatamente o con il precetto? grazie a tutti

Inviato da: tommaso il 06.07.10 13:58

...provi a scrivere all'avv. Giola.

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 06.07.10 19:55

salve, ho effettuato un compromesso per l'acquisto di un appartamento, con caparra di € 50.000, con definitivo pagamento dopo aver avuto l'esito di mutuo da parte della banca, con il relativo rogito.
il tutto mi veniva concesso nei termini prestabiliti ma il notaio mi riferiva che non era stata fatta su quest'appartamento cancellazione di ipoteca, dopo vari mesi e risolto il problema il notaio convocò il venditore per l'atto, ma con risposte sempre negative diceno di non potersi muovere, una volta per lavoro una volta per salute, passarono 180 giorni dalla concessione del mutuo e mi venne revocato.
Il nostro avvocato chiese la risoluzione del contratto per la restituzione dei soldi...nulla di fatto. Disse che l colpa era nostra perchè non eravamo pronti con il mutuo, cosa non vera perchè fatto scadere, così di comune accoro e a seguito di sua richiesta riaccendemmo il mutuo, con sua specifica di fare il rogito entro il 20 giugno 2010. Convocato diede disponibilità per il 23, ma rinvio al 09 luglio, il giorn prima disse che aveva avuto un collasso e quindi non poteva stipulare, abbiamo ora chiesto al notaio di fissare un ultima data senza rinvii.
Mi chiedo come possiamo regolarci?
Il nostro legale vuole predisporre un decreto ingiuntivo immediato, mentre il notaio ci dice di stare calmi perchè è sempre meglio fare l'atto che una causa che potrebbe durare lunghissimi anni. Ma se questo ci prende sempre in giro, quale sarebbe secondo voi la strada giusta?
Grazie antcipatamente.

Inviato da: dario il 10.07.10 17:48

Dario, tra l'avvocato e il notaio, la saggezza la rilevo nel secondo professionista, infatti MAI impelagarsi in una causa civile quando si conoscono i numeri delle cause civili pendenti nel nostro paese: 5.500.000, vuole aggiungere la sua e attendere la sentenza dopo anni ed anni, ammesso che ci sia mai una fine..........???
Saluti cordiali

Inviato da: CONSULENTE GEOM. TERRACCIANO il 11.07.10 11:42
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