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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Legge 26-10-1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico G.U. n. 254 del 30-10-1995,
suppl. ord. n. 125.
Art. 1 - Finalità della legge 1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. 2.
I princìpi generali desumibili della presente legge costituiscono per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali,
di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento
acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; b) ambiente abitativo: ogni
ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità
ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti
destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui
al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione
di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive; c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le
altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite
a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; d) sorgenti sonore
mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); e) valori limite
di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; f) valori limite di immissione:
il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente; h) valori di qualità: i valori di
rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge. 2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f) g)
e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. 3. I valori
limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati
con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite
differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente
di rumore ambientale ed il rumore residuo. 4. Restano ferme le altre definizioni
di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. 5. I
provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa,
tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito: a) le prescrizioni
relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle
regole applicabili alla fabbricazione; b) le procedure di collaudo, di omologazione
e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni
relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione; c) gli interventi di riduzione del rumore,
distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso; d) i piani dei trasporti urbani
ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali
ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione
del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo; e) la pianificazione
urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili. 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico
competente la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve
essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico
o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico. 7. L'attività di tecnico competente può essere svolta
previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente
in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività,
in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro
anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario. 8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì
da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel
campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente
legge. 9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli
che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
Art. 3 - Competenze dello Stato 1. Sono di competenza dello Stato: a) la determinazione,
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dei valori di cui all'articolo 2; b) il coordinamento dell'attività e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione
e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività
nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai
prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene
secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni; c) la determinazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive
competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti
e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo
conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto; d) il coordinamento dell'attività di ricerca di sperimentazione tecnico-scientifica
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede
il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore
di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti
e dei dipartimenti universitari; e) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti,
allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori
originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza
e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni
edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento
acustico; g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la
disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme
anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti
mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155
e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo; i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti
per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni; l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione
del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico; m) la determinazione, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della
relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo: 1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili
civili nella fase di decollo e di atterraggio; 2) ai criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; 3) alla individuazione
delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente
disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di
atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni
di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica. 2. I decreti
di cui al comma 1, lettere a), c, e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere
f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c),
d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione
europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica
in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni. 4. I provvedimenti
di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4 - Competenze delle regioni 1. Le regioni, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: a)
i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando
altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle
zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto
diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si
discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato
secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia
possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso,
si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; b) i poteri
sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto
tra gli stessi; c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione
delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti
urbanistici generali o particolareggiati; d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo
8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative
a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive; e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli
di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni
di piani di risanamento acustico; f) i criteri e le condizioni per l'individuazione,
da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai
servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146; g) le modalità di rilascio della autorizzazioni comunali per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi; h) le competenze
delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142; i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi
di controllo di cui all'articolo 14; l) i criteri da seguire per la redazione
della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4; m) i criteri per la
identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica
del territorio. 2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un
piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico,
fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti.
I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo
7 al piano regionale.
Art. 5 - Competenze delle province 1. Sono di competenza delle province: a)
le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142; b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali
di cui all'articolo 4; c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
Art. 6 - Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le
leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio
comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il
coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte
ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo
7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
di medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti
per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14,
comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo
2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile,
nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. 2. Al fine di cui
al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia
municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare
riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che
impiegano sorgenti sonore. 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare
limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146. 4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico
già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai
fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo
pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi
di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente
legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
a).
Art. 7 - Piani di risanamento acustico 1. Nel caso di superamento dei valori
di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con
il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione
in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.
I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5. 2. I piani di risanamento
acustico di cui al comma 1 devono contenere: a) l'individuazione della tipologia
ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione
dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle
modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e
dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per
la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. 3. In caso di inerzia del comune
ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione
del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera b). 4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire
i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). 5. Nei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale
approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative
di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma
1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima
relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico 1. I progetti sottoposti
a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni,
e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento
acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui
al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei
progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa
alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a)
aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi
di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case
di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 4. Le domande per il rilascio
di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei
medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione
di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano
produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente
del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti 1. Qualora sia richiesto da eccezionali
ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco,
il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto,
il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge
3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso
di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente
del Consiglio dei ministri. 2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10 - Sanzioni amministrative 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni
sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo
2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 3. La violazione dei regolamenti
di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione
della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000
a lire 20.000.000. 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento
dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h); 5. In deroga a quanto
previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel
caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre
e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo
le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi
di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria,
una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per
l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto
riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento
dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato
al Ministero dell'ambiente.
Art. 11 - Regolamenti di esecuzione 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico
avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi,
dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali. 2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con
le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano. 3. La prevenzione
e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni
militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici
accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12 - Messaggi pubblicitari 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 , dopo il comma 2, è inserito il seguente: omissis 2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 13 - Contributi agli enti locali 1. Le regioni nell'ambito dei propri
bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per
le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema
di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento
di cui all'articolo 7.
Art. 14 - Controlli 1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge
in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Il comune esercita le funzioni amministrative
relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore
prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; c) della
disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza della normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. 3. Il personale
incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie
regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e
di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono
fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento
di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica
o di controllo.
Art. 15 - Regime transitorio 1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di
competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge,
fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per
quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti,
limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2. 2. Ai
fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge,
le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio
comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente
legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica
il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti
dalle norme di cui alla presente legge. 3. Le imprese che non presentano il piano
di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi
del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano
stesso. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991.
Art. 16 - Abrogazione di norme 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono
individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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